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L'udienza preliminare nel processo penale italiano: fasi, procedure e decisioni - Prof. Va, Sintesi del corso di Diritto Processuale Penale

capitolo 3 parte III tonini 14 ^ edizione

Tipologia: Sintesi del corso

2013/2014

Caricato il 30/01/2014

lellamazzucchelli
lellamazzucchelli 🇮🇹

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L’UDIENZA PRELIMINARE
L’udienza preliminare è una fase del procedimento penale; ha la funzione di assicurare che un
giudice controlli la legittimità ed il merito della richiesta scritta di rinvio a giudizio formulata
dal p.m..
Nell’udienza preliminare si può anche denire anticipatamente il procedimento:
il giudice può accogliere la richiesta di rito abbreviato o di patteggiamento.
Secondo la riforma Carlotti del 1999, ha la funzione sia di controllare la completezza delle
indagini preliminari, sia indurre l’imputato a scegliere un rito alternativo al dibattimento.
Il giudice dell’udienza preliminare deve essere un giudice diverso (ma dello stesso ucio dei
giudici delle indagini preliminari) da quello che nel medesimo procedimento ha esercitato le
funzioni di g.i.p: x l’art. 34.2 bis c’è incompatibilità che può essere superata soltanto quando
il g.i.p. si è limitato a svolgere funzioni di tipo non decisorio.
Il GUP ha poteri:
- di ordinare al pm di completare le indagini
- di giudice dell’azione, cioè verica la tenuta dell’imputazione rispetto agli elementi di prova
precostituiti o che si formano in udienza
- controlla se l’imputazione è formulata in modo chiaro e preciso.
LA FASE INTRODUTTIVA DELL’UDIENZA PRELIMINARE
416LA RICHIESTA DI RINVIO A GIUDIZIO è depositata nella cancelleria del giudice ed è
nulla se non è preceduta dall’avviso di conclusione delle indagini noticato all’indagato
(415bis)
E l’invito a presentarsi x rendere l’interrogatorio.
417: E’formulata dal p.m. ( segna il passaggio dalla fase delle indagini preliminari alla fase
dell’udienza preliminare), contiene l’imputazione (cioè l’enunciazione in forma chiara e
precisa del fatto storico, il titolo di reato e le generalità della persona alla quale il fatto è
addebitato) nonché l’indicazione delle fonti di prova acquisite.
La richiesta (che non deve essere motivata x non appesantire il lavoro del pm e non inuenzare
il lavoro del gup) è trasmessa al g.u.p. unitamente al fascicolo delle indagini contenente la
notizia di reato, la documentazione relativa alle indagini, i verbali degli atti compiuti davanti al
gip, il corpo del reato e le cose pertinenti il reato se non devono essere custodite altrove.
Se si procede x omicidio colposo, la richiesta deve essere depositata entro 30 giorni dalla
chiusura delle indagini.
418: Il gup ssa giorno, ora e luogo dell’udienza entro 5 giorni dalla richiesta; tra la data in cui
la richiesta perviene al giudice e la data ssata per l’udienza non può intercorrere un termine
superiore a 30 giorni.
419: Le parti devono essere avvisate della data dell’udienza in modo da avere un termine
libero di almeno 10 giorni.
L’avviso della data dell’udienza è
-noticato all’imputato ed alla persona oesa unitamente alla richiesta di rinvio a giudizio;
-l’imputato è avvertito altresì che, se non compare, sarà giudicato in contumacia
- comunicato al p.m. e noticato al difensore dell’imputato con l’avvertimento della facoltà di
prendere visione degli atti e delle cose depositate in cancelleria, di presentare memorie
e produrre documenti.
Ora ogni ulteriore atto integrativo delle indagini preliminari deve essere
immediatamente reso conoscibile alle altre parti (infatti il p.m. e i difensori possono svolgere
indagini suppletive: la documentazione di tali atti è trasmessa al giudice e depositata in modo
che la altre parti ne possano prendere visione)
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L’UDIENZA PRELIMINARE

L’udienza preliminare è una fase del procedimento penale; ha la funzione di assicurare che un giudice controlli la legittimità ed il merito della richiesta scritta di rinvio a giudizio formulata dal p.m.. Nell’udienza preliminare si può anche definire anticipatamente il procedimento: il giudice può accogliere la richiesta di rito abbreviato o di patteggiamento.

Secondo la riforma Carlotti del 1999, ha la funzione sia di controllare la completezza delle indagini preliminari, sia indurre l’imputato a scegliere un rito alternativo al dibattimento.

Il giudice dell’udienza preliminare deve essere un giudice diverso (ma dello stesso ufficio dei giudici delle indagini preliminari) da quello che nel medesimo procedimento ha esercitato le funzioni di g.i.p: x l’art. 34.2 bis c’è incompatibilità che può essere superata soltanto quando il g.i.p. si è limitato a svolgere funzioni di tipo non decisorio.

Il GUP ha poteri :

  • di ordinare al pm di completare le indagini
  • di giudice dell’azione, cioè verifica la tenuta dell’imputazione rispetto agli elementi di prova precostituiti o che si formano in udienza
  • controlla se l’imputazione è formulata in modo chiaro e preciso.

LA FASE INTRODUTTIVA DELL’UDIENZA PRELIMINARE

416LA RICHIESTA DI RINVIO A GIUDIZIO è depositata nella cancelleria del giudice ed è nulla se non è preceduta dall’avviso di conclusione delle indagini notificato all’indagato (415bis) E l’invito a presentarsi x rendere l’interrogatorio.

417: E’formulata dal p.m. ( segna il passaggio dalla fase delle indagini preliminari alla fase dell’udienza preliminare), contiene l’imputazione (cioè l’enunciazione in forma chiara e precisa del fatto storico, il titolo di reato e le generalità della persona alla quale il fatto è addebitato) nonché l’indicazione delle fonti di prova acquisite.

La richiesta (che non deve essere motivata x non appesantire il lavoro del pm e non influenzare il lavoro del gup) è trasmessa al g.u.p. unitamente al fascicolo delle indagini contenente la notizia di reato, la documentazione relativa alle indagini, i verbali degli atti compiuti davanti al gip, il corpo del reato e le cose pertinenti il reato se non devono essere custodite altrove. Se si procede x omicidio colposo, la richiesta deve essere depositata entro 30 giorni dalla chiusura delle indagini.

418: Il gup fissa giorno, ora e luogo dell’udienza entro 5 giorni dalla richiesta; tra la data in cui la richiesta perviene al giudice e la data fissata per l’udienza non può intercorrere un termine superiore a 30 giorni. 419: Le parti devono essere avvisate della data dell’udienza in modo da avere un termine libero di almeno 10 giorni.

L’avviso della data dell’udienza è

  • notificato all’imputato ed alla persona offesa unitamente alla richiesta di rinvio a giudizio; -l’imputato è avvertito altresì che, se non compare, sarà giudicato in contumacia
  • comunicato al p.m. e notificato al difensore dell’imputato con l’avvertimento della facoltà di prendere visione degli atti e delle cose depositate in cancelleria, di presentare memorie e produrre documenti.

Ora ogni ulteriore atto integrativo delle indagini preliminari deve essere immediatamente reso conoscibile alle altre parti (infatti il p.m. e i difensori possono svolgere indagini suppletive: la documentazione di tali atti è trasmessa al giudice e depositata in modo che la altre parti ne possano prendere visione)

Si perviene all’udienza anche quando il gip non ha accolto la richiesta del pm di archiviazione e ha disposto l’imputazione coatta. Nel decreto che fissa l’udienza saranno indicati l’imputazione formulata dal pm e le fonti di prova acquisite.

La presenza dell’imputato e del difensore: la costituzione delle parti

L’udienza preliminare si svolge in camera di consiglio con la partecipazione necessaria del p.m. e del difensore dell’imputato.

420: Il giudice deve controllare se vi è stata regolare costituzione delle parti: non sorgono problemi se le parti sono comparse, mentre ordinerà la rinnovazione degli avvisi o elle notificazioni di cui ha accertato la nullità.

Il verbale d’udienza documenta: se è presente l’imputato , qual è il difensore, il difensore della parte civile, del resp. civile e del civilmente obbligato alla pena pecuniaria.

Ove l’imputato non sia presente , il giudice deve accertare che ciò sia dovuto ad una scelta volontaria e non derivi, viceversa, da una mancata conoscenza incolpevole dell’avviso dell’udienza preliminare; egli deve quindi verificare l’effettiva conoscenza dell’avviso

  • il giudice deve rinnovare l’avviso quando esiste la prova che l’imputato non abbia avuto l’effettiva conoscenza dell’avviso senza sua colpa, ma anche quando la prova non sussiste, ma appare probabile la mancata conoscenza incolpevole. La probabilità è valutata liberamente dal giudice è non è impugnabile.

-Valutato che l’imputato ha conosciuto l’avviso, il giudice deve verificare la causa dell’assenza. Se l’assenza è dovuta a legittimo impedimento , allora il giudice deve disporre il rinvio ad una nuova udienza e ordinare la rinnovazione dell’avviso.

  • l’imputato è considerato assente se manifesta la rinuncia a partecipare al processo;

L’assenza dell’imputato e del difensore

. L’assenza dell’imputato : l’imputato può chiedere o consentire che l’udienza preliminare si svolga in sua assenza; allo stesso modo l’imputato detenuto può rifiutare di assistervi; in tali casi l’imputato è considerato assente in quanto ha manifestato espressamente o implicitamente la sua rinuncia a comparire ; se invece l’imputato dopo essere comparso si allontana dall’aula di udienza, è considerato presente ed è rappresentato dal difensore.

· L’assenza del difensore : se il difensore dell’imputato non è presente, il giudice designa un sostituto che sia immediatamente reperibile, il quale esercita i diritti e assume i doveri del difensore di fiducia o d’ufficio. Nel caso in cui risulta che l’assenza del difensore è dovuta ad assoluta impossibilità di comparire per legittimo impedimento (purché prontamente comunicato ), il giudice fissa con ordinanza la data della nuova udienza e ne dispone la notificazione all’imputato

. La contumacia: l ’imputato libero o detenuto, è considerato contumace s e, benché ritualmente avvisato o citato, non compare all’udienza senza che sussista un suo legittimo impedimento o l’ignoranza incolpevole dell’avviso e non è presente all’inizio dell’udienza senza aver manifestato una rinuncia a comparire. Sarà rappresentato dal difensore. Il giudice, sentite le parti, dichiara la contumacia con ordinanza.

Una volta che l’udienza si è conclusa, al contumace deve essere notificato il decreto che dispone il giudizio ; al decreto è allegata la dichiarazione di contumacia.

Eventi successivi:

g) al termine dell’udienza c’è la decisione del giudice (che può essere definitiva o interlocutoria):

  • 424: il giudice adotta una decisione definitiva quando pronuncia la sentenza di non luogo a procedere o il decreto che dispone il giudizio;

LE INDAGINI SU INIZIATIVA DEL GIUDICE

  • 421 bis: il giudice prende una decisione interlocutoria quando dichiara di non poter decidere allo stato degli atti.

422: In tal caso indica al p.m. le ulteriori indagini perché quelle compiute sono incomplete e fissa la nuova udienza. Di questo provvedimento si da comunicazione al procuratore generale della corte d’appello che può disporre l’avocazione delle indagini.

Oppure dispone anche d’ufficio l’assunzione di prove , dando inizio allo svolgimento eccezionale dell’udienza preliminare. Si discute se debba indicare genericamente i temi di prova. Sembra possa specificare anche singoli atti di indagine se necessari. Al termine dell’adempimento del pm si terrà una nuova udienza.

All’esito di tale udienza è possibile che:

  • il giudice ritenga di poter decidere allo stato degli atti il rinvio a giudizio o il non luogo a procedere;
  • in caso contrario il giudice può emettere una nuova ordinanza per l’integrazione delle indagini oppure disporre una forma di assunzione di prove denominata dal codice “integrazione probatoria”.

L’ATTIVITÀ DI INTEGRAZIONE PROBATORIA DEL GIUDICE

Essa consiste nel potere di assumere prove nel corso dell’udienza preliminare laddove vi sia impossibilità di decidere allo stato degli atti (presupposto valutato discrezionalmente dal giudice):il giudice, se non ordina al p.m. l’integrazione delle indagini, può disporre anche d’ufficio l’assunzione delle prove delle quali “appare evidente la decisività ai fini della sentenza di non luogo a procedere”.

Lo svolgimento dell’udienza vede susseguirsi i seguenti momenti: a ) la richiesta di ammissione delle prove o l’indicazione d’ufficio delle medesime ; il criterio: “evidente decisività” delle stesse ai fini della sentenza di non luogo a procedere; se non è possibile procedere immediatamente all'assunzione delle prove, il giudice fissa la data della nuova udienza e dispone la citazione dei testimoni, dei periti, dei consulenti tecnici e delle persone indicate nell'articolo 210 di cui siano stati ammessi l'audizione o l'interrogatorio. = Ammissibili nuove prove a discarico, non ammissibili se dimostrano la necessità di rinvio a giudizio.

b) l’assunzione delle prove ; l’audizione dei testimoni, consulenti tecnici e periti e l’interrogatorio degli imputati connessi sono condotti dal giudice; le parti possono proporre domande a mezzo del giudice nel seguente ordine: per primo il p.m. e successivamente i difensori della parte civile, del responsabile civile, della persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria e dell’imputato.

Che differenza c’è tra incidente probatorio e integrazione probatoria?

L’INCIDENTE PROBATORIO=può essere svolto durante tutta l’udienza preliminare se ci sono le condizioni del 392 è a richiesta di parte e le prove da assumere sono a carico o discarico. le modalità di assunzione sono quelle del dibattimento e il verbale confluisce nel fascicolo per il dibattimento e quindi utilizzabile x la decisione finale.

L’INTEGRAZIONE PROBATORIA= è disposta dal giudice solo se non può decidere allo stato degli atti e con la finalità di assumere prove decisive per la sentenza di non luogo a procedere.

le prove così assunte, confluiscono nel fasicolo del pm e non saranno utilizzabili in dibattimento.

c) l’eventuale interrogatorio richiesto dall’imputato ; l’imputato può chiedere di essere sottoposto ad interrogatorio “in ogni caso” e cioè senza che il giudice possa sindacare l’ammissibilità di tale atto; anche l’interrogatorio deve essere condotto dal giudice, tuttavia il codice prevede che se una parte ne fa richiesta esso può svolgersi con le forme dell’esame incrociato.

d) le conclusioni delle parti del pm e dei difensori

e) la decisione del giudice (di rinvio a giudizio o di non luogo a procedere).

La modifica dell’imputazione

in base agli elementi emersi nel corso dell’udienza e alla discussione, può sorgere l’esigenza di apportare modificazioni all’imputazione originaria; la modifica è possibile in presenza di due condizioni:

  • l’iniziativa del p.m.
  • il rispetto di determinati limiti di modificabilità

X Fatto diverso : finché si tratta di variare la descrizione del fatto storico (che comunque deve restare inalterato negli elementi essenziali della fattispecie), il p.m. è legittimato a contestare all’imputato un fatto “diverso” da quello contestato nella richiesta di rinvio a giudizio; lo stesso vale se si tratta di aggiungere una circostanza aggravante, un fatto commesso in esecuzione del medesimo disegno criminoso (reato continuato) o un altro reato commesso con la medesima condotta (concorso formale). il pm modifica l’imputazione e la contesta all’imputato presente o se non c’è al suo difensore.

X Fatto nuovo : viceversa, se nel corso dell’udienza, quando risulta a carico dell’imputato un fatto “nuovo”, purché procedibile d’ufficio, la parola passa all’imputato, che può consentire o meno; ove consenta il giudice autorizza la contestazione. Il pm può decidere se iniziare un procedimento separato nel quale svolgere le indagini che reputa necessarie. l’imputato valuta se affrontare la valutazione del gup o se svolgere un nuovo procedimento.

LA SENTENZA DI NON LUOGO A PROCEDERE

La sentenza di non luogo a procedere è pronunciata in base a motivi di diritto o di fatto, ossia quando: · sussiste una causa che estingue il reato (es. prescrizione); · sussiste una causa per la quale l’azione penale non doveva essere iniziata o proseguita (es. manca la querela); · il fatto non è previsto dalla legge come reato; · esiste la prova che l’imputato è innocente (perché il fatto non sussiste, l’imputato non lo ha commesso o non costituisce reato); · è accertato che la persona non è punibile per qualsiasi causa, ivi compreso il difetto di imputabilità; tuttavia il giudice non può pronunciare la sentenza di non luogo a procedere se “ritiene che dal proscioglimento dovrebbe conseguire l’applicazione di una misura di sicurezza diversa dalla confisca (ratio: le misure di sicurezza personali, con le quali si possono imporre pesanti limiti alla libertà possono essere applicate soltanto sulla base di un provvedimento che consegue al più completo controllo svolto dal giudice del dibattimento). · quando gli elementi acquisiti risultano insufficienti (cioè tali da far ritenere allo stato degli atti che non possano essere integrati dalla attività istruttoria tipica del dibattimento), contraddittori (cioè quando tra le prova raccolte c’è un contrasto che probabilmente non potrà essere superato dallo svolgimento del dibattimento) o comunque non idonei a sostenere l’accusa in giudizio”. Avverso la sentenza di non luogo a procedere deve ritenersi esperibile il rimedio del ricorso per

fascicolo non possono essere letti e quindi usati per la decisione (salvo quanto previsto negli articoli 500, 503, 512, 512 – bis, 513, 514).

L’acquisizione concordata di atti di indagine

Le parti possono concordare l’acquisizione al fascicolo per il dibattimento di atti contenuti nel fascicolo del pubblico ministero, nonché della documentazione relativa all’attività di investigazione difensiva. Una volta inserito nel fascicolo per il dibattimento il singolo atto può essere letto in base all’art. 511 e, in tal caso, diventa utilizzabile per la decisione.

Tipologie:

  • acquisizione concordata sostitutiva: le parti con il loro accordo permettono al giudice di utilizzare l’atto di indagine e al tempo stesso non chiedono l’esame orale del dichiarante
  • acquisizione concordata aggiuntiva: almeno una delle parti presta il consenso all’utilizzabilità dell’atto di indagine e si riserva il diritto di sentire oralmente il dichiarante dell’esame incrociato Quindi le parti tramite accordo possono rinunciare in modo totale o parziale al contraddittorio per la formazione della prova; tuttavia il loro accordo non ha effetti totalmente dispositivi: il giudice al termine dell’istruzione dibattimentale, se risulta assolutamente necessario, può disporre anche d’ufficio l’assunzione di mezzi di prova relativi agli atti acquisiti su accordo delle parti.

L’impugnazione contro la sentenza di non luogo a procedere

La legge 46/2006 ha eliminato la possibilità di proporre appello contro la sentenza di non luogo a procedere: l’unico rimedio è il ricorso per cassazione.

Soggetti: possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza di non luogo a procedere: · il procuratore della repubblica e il procuratore generale presso la corte d’appello; · l’imputato, ma non quando con sentenza sia stato dichiarato che il fatto non sussiste o che l’imputato non lo ha commesso; · la persona offesa non costituita parte civile ma solo quando è stata omessa nei suoi confronti la notifica dell’avviso dell’udienza preliminare oppure l’avviso non le è stato notificato con un anticipo di almeno 10 giorni. · la persona offesa costituita parte civile (è l’unico caso in cui la legge richiede che il danneggiato rivesta altresì la qualifica di persona offesa dal reato). Sul ricorso presentato dai soggetti menzionati decide la cassazione in camera di consiglio con le forme previste dall’art. 127; rispetto all’omologo procedimento previsto dall’art. 611, il p.m. e i difensori delle parti possono essere presenti e concludere oralmente);

Queste le possibili decisioni della corte se la corte di cassazione accoglie il ricorso

se invece la corte non accoglie il ricorso · pronuncia sentenza di annullamento con rinvio pronuncia sentenza di inammissibilità oppure al medesimo tribunale (l’udienza preliminare sentenza di rigetto del ricorso, confermando in sarà svolta da un giudice differente da quello tal modo la sentenza di non luogo a procedere che ha emanato la sentenza impugnata, che si dovrà uniformare al principio di diritto affermato dalla corte); · pronuncia sentenza di annullamento senza rinvio

  • se il fatto non è previsto dalla legge come reato,
  • se il reato è estinto,
  • se l’azione penale non poteva essere iniziata o proseguita;

La revoca della sentenza di non luogo procedere

Se la cassazione rigetta il ricorso, lo dichiara inammissibile o se le parti non hanno presentato ricorso, la sentenza di non luogo a procedere non diventa irrevocabile né passa in giudicato (a differenza di quella pronunciata in dibattimento): si tratta di una sentenza emessa “allo stato

degli atti” per cui il p.m. può in qualsiasi momento chiedere al gip la revoca della sentenza (egli è l’unico soggetto legittimato).

La revoca è chiesta all’ufficio del g.i.p. quando siano presenti nuove “fonti di prova” che, da sole o unitamente a quelle già acquisite, possono determinare il rinvio a giudizio; la novità può consistere sia nel fatto che la fonte di prova (persona o cosa) è stata individuata dopo la sentenza, si nel fatto che l’elemento non era stato acquisito in precedenza

Il gip, se non dichiara inammissibile la richiesta, designa un difensore all’imputato che ne sia privo, fissa la data dell’udienza in camera di consiglio e ne fa dare avviso al p.m., all’imputato, al difensore e alla persona offesa.

Al termine dell’udienza, il giudice prende una delle seguenti decisioni: a) dichiara inammissibile o rigetta la richiesta del p.m. b) revoca la sentenza di non luogo a procedere e fissa l’udienza preliminare, ma soltanto quando il p.m. ha chiesto il rinvio a giudizio c) Revoca la sentenza di non luogo a procedere e dispone la riapertura delle indagini, stabilendo un termine improrogabile non superiore a 6 mesi entro il quale il p.m. deve concludere le indagini; quindi potrà formulare la richiesta di rinvio a giudizio oppure chiedere l’archiviazione.