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quadro cronologico diritto ecclesiastico: dallo Statuto Albertino al concordato del 1984. Con tutti i relativi articoli della costituzione.
Tipologia: Sintesi del corso
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Lo Statuto Albertino (che sarà la legge fondamentale del Regno d’Italia fino al 1948) proclama la religione cattolica apostolica e romana « sola religione dello Stato », attribuendo agli altri culti la qualifica di «tollerati conformemente alle leggi». Lo Statuto Albertino non garantiva eguaglianza e libertà di religione in quanto la religione cattolica si trovava in una posizione di assoluta preminenza rispetto agli altri credi religiosi che erano tollerati. Tuttavia, in conseguenza delle idee liberali propugnate dallo Statuto, si sentì la necessità di affermare la libertà ed uguaglianza di religione con la legge Sineo del 19 giugno 1848 n. 735 che sancì il principio che la differenza di culto non formava eccezione al godimento dei diritti politici e civili e all’ammissibilità alle cariche civili e militari.
Lo Statuto Albertino riconosce la religione cattolica come religione di Stato e vi è la tolleranza verso gli altri culti conformi alla legge.
Vennero promulgate unilateralmente dal Regno D’Italia le leggi eversive del patrimonio ecclesiastico della Chiesa Cattolica. Con la proclamazione del Regno d’Italia nel 1861 venne perseguita, nei confronti della Chiesa, una politica restrittiva che, già iniziata dal Parlamento Subalpino (Regno di Sardegna), incise soprattutto sugli enti e sui beni ecclesiastici. In particolare, con la L. 3036/1866 fu negato il riconoscimento (e quindi la capacità patrimoniale) agli ordini, corporazioni e congregazioni religiose regolari che avessero carattere ecclesiastico. Il patrimonio di tali enti soppressi fu devoluto al demanio dello Stato e nel contempo veniva sancita l’incapacità per ogni ente morale ecclesiastico, di possedere beni immobili. Esclusi dalla soppressione e dalla conseguente spoliazione dei beni furono le parrocchie, gli ordinariati, i canonicati, le chiese cattedrali, i seminari, le fabbricerie. Le leggi eversive generarono forti contrasti col Papato tanto che lo Stato italiano si trova costretto ad emanare la L. 214/1871 detta Legge delle Guarantigie.
La legge delle Guarantigie venne emanata per garantire rendite, immunità e privilegi al Sommo Pontefice in cambio della precedente sottrazione (eversione) di beni. Con questa legge gli statisti del Regno ritenevano di avere risolto la questione romana, ma la Santa Sede non fu d’accordo perché a suo parere la legge non presentava garanzie di stabilità, soprattutto perché, in quanto legge interna, poteva essere in ogni momento abrogata da una successiva e meno favorevole legge ordinaria dello Stato (Enciclica Ubi nos del 15-5-1871). Il Papa non accettò mai questa legge e ruppe le relazioni con l’Italia che erano basate non su un rapporto paritario, ma disciplinato unilateralmente dal solo Stato e quindi in qualsiasi momento modificabili senza il consenso del Papa. L’impasse dei rapporti fra Chiesa e Stato nel nostro Paese fu superato solo nel 1929 con il Trattato (internazionale) del Laterano stipulato da Stato e Chiesa in posizione paritaria.
I Patti Lateranensi del 1929 segnavano il ricorso allo strumento pattizio concordatario ossia alla contrattazione bilaterale della disciplina dei rapporti fra Stato e Chiesa. I Patti constavano di tre distinti documenti: il Trattato (che risolveva definitivamente la questione romana con il riconoscimento della personalità internazionale dello Stato della Città del Vaticano , in tal modo veniva assicurata agli organi centrali della Chiesa l’indipendenza necessaria per l’esercizio delle loro attività), il Concordato (regolava i rapporti fra Stato italiano e Chiesa), la Convenzione Finanziaria (con la quale furono risolte le questioni economiche sorte dopo le spoliazioni degli enti ecclesiastici a seguito delle leggi eversive). I Patti Lateranensi , sottoscritti in epoca fascista, riconoscevano il principio della religione cattolica come religione di Stato (Stato confessionista).
Con la stipula dei Patti Lateranensi si giunge alla regolamentazione giuridica del matrimonio con l’unificazione dei due riti, civile e religioso. Il matrimonio canonico diventa rilevante anche agli effetti civili purché trascritto nei registri dello Stato civile. Il matrimonio civile (prima obbligatorio) diviene facoltativo in quanto i cittadini italiani sono liberi di scegliere tra matrimonio civile e matrimonio religioso con effetti civili. Nel matrimonio concordatario, la determinazione degli effetti civili del matrimonio resta di competenza dello Stato il quale non lascia interamente alla Chiesa la disciplina della formazione del vincolo coniugale, ma mantiene una propria presenza simbolica rappresentata dalle pubblicazioni all’ufficio di stato civile, dalla lettura degli articoli del codice civile relativi ai diritti e ai doveri dei coniugi e dalla trascrizione del matrimonio. Sono riservate alla competenza dell’autorità ecclesiastica le cause concernenti la nullità del matrimonio e la dispensa dal matrimonio rato e non consumato ( principio dell’immutabilità del regime matrimoniale ). Contemporaneamente alla stipula dei Patti Lateranensi fu introdotto il matrimonio acattolico per consentire ai fedeli degli altri culti ammessi e delle confessioni stipulanti intese, di celebrare il matrimonio davanti ai ministri dei rispettivi culti, previa l’osservanza delle formalità delle leggi statali ( prima dei Patti Lateranensi del 1929 il matrimonio civile ed il matrimonio canonico erano inconciliabili, infatti fino a quella data vigeva in Italia il regime del matrimonio civile obbligatorio in base al quale l’unica forma di matrimonio valida per il nostro ordinamento era quella del matrimonio civile regolato autonomamente dalle leggi dello Stato e celebrato alla presenza di un organo dello Stato. Il matrimonio canonico era invece irrilevante per l’ordinamento giuridico italiano. Di conseguenza i cittadini professanti la fede cattolica erano obbligati, perché il loro matrimonio fosse legittimo per lo Stato e valido per la Chiesa, ad effettuare una doppia celebrazione davanti all’ufficiale dello stato civile ed innanzi al ministro del culto cattolico). Nel 1929 fu approvata anche la L. n. 1159 del 1929, legge sui culti ammessi , regolatrice delle attività di tutte le confessioni acattoliche prive di intese, legge ancora oggi in vigore.
La Costituzione italiana ha segnato l’ingresso nel nostro ordinamento di alcuni principi fondamentali in materia religiosa: Libertà religiosa : riconosciuta sia in forma individuale che associata; Pluralismo confessionale ; Eguale libertà di tutte le confessioni religiose ; Riconoscimento del principio pattizio nei rapporti fra Stato e confessioni religiose (Patti Lateranensi, Concordato, intese), la legislazione statale in materia non può essere unilaterale; La conferma di una certa differenziazione fra la posizione della Chiesa cattolica basata sui Patti Lateranensi ossia su atti di diritto esterno stipulati fra soggetti di diritto internazionale (Stato italiano e Stato della Città del Vaticano) e quella delle altre confessioni basata su intese cioè su atti di diritto interno; Principio di laicità dello Stato : che si evince dalla Costituzione ed affermato chiaramente nel Concordato del 1984 e successivamente dalle sentenze della Corte costituzionale. La Costituzione italiana impone allo Stato non un atteggiamento di indifferenza dinanzi al fenomeno religioso o addirittura di estraneità o ostilità, bensì la garanzia della salvaguardia della libertà di religione in regime di pluralismo confessionale e culturale. Il riconoscimento costituzionale del diritto concordatario porta alla conclusione della prevalenza della norma pattizia nei confronti della legge statale. Nell’ipotesi in cui il contrasto sorga con una norma costituzionale, la Corte costituzionale ha affermato la prevalenza delle norme pattizie su quelle costituzionali, salvo il caso in cui si tratti dei principi supremi dell’ordinamento costituzionale dello Stato (Corte costituzionale sent. n. 30/1971 e n. 175/1973). Per quanto concerne il valore delle intese, occorre evidenziare che le intese una volta recepite in legge conservano il rango di leggi ordinarie e sono sindacabili dalla Corte costituzionale quando violino le norme di rango costituzionale. In riferimento al fenomeno religioso occorre far riferimento ai seguenti articoli della Costituzione: Art. 2 Cost. : nel quale si sancisce il principio personalista in quanto si stabilisce che la Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo sia come singolo sia nelle
funzione sul piano del diritto nazionale e costituiscono convenzioni di diritto pubblico interno; gli accordi o concordati ex art. 7 Cost. intervengono invece tra due ordinamenti giuridici primari, ciascuno nel suo ordine indipendente e sovrano, ed hanno rilevanza internazionale). Se la libertà di organizzazione di cui all’art. 8 comma 2 Cost. attiene alla sfera interna dell’esistenza e dell’attività dei culti acattolici, quanto all’attività esterna e in primo luogo ai rapporti con lo Stato italiano l’art. 8 comma 3 Cost. stabilisce che tali rapporti siano regolati per legge sulla base di intese. La competenza ad avviare le trattative (che vengono avviate solo con le confessioni che abbiano ottenuto il riconoscimento della personalità giuridica ai sensi della legge sui culti ammessi del 1929), in vista della stipula di una intesa, spetta al Governo. Le confessioni interessate a stipulare un’intesa devono rivolgersi, quindi, al Presidente del Consiglio dei Ministri il quale affida l’incarico di condurre le trattative con le rappresentanze delle confessioni al Sottosegretario del Consiglio dei Ministri che si avvale della Commissione interministeriale per le intese con le confessioni religiose. Concluse le trattative, le intese siglate dal sottosegretario e dal rappresentante della confessione religiosa, sono sottoposte all’esame del Consiglio dei Ministri ai fini dell’autorizzazione alla firma da parte del Presidente del Consiglio. Dopo la firma del Presidente del Consiglio e del presidente della confessione religiosa le intese sono trasmesse al Parlamento per la loro approvazione con legge. Il Parlamento può soltanto accettare o respingere il disegno di legge di intesa, ma non emendarlo al fine di evitare che lo Stato approvi un accordo difforme dai contenuti concordati con la confessione religiosa. Nel caso di mancata approvazione da parte del Parlamento, il testo torna al Governo che è tenuto di nuovo a riaprire le trattative con la confessione per eventuali e ulteriori modifiche. La parità di disciplina legislativa in materia è, tuttavia, ancora lungi dall’essere garantita, se si considera che esiste una scala gerarchica che vede al primo posto la Chiesa cattolica (che beneficia di fonti negoziate come i concordati in grado di incidere anche sulle norme costituzionali), poi le confessioni che hanno stipulato intese con lo Stato e infine le altre confessioni non disciplinate da intese per le quali si applica la legge sui culti ammessi del 1929. La situazione attuale è ulteriormente aggravata dalla totale insindacabilità dell’eventuale inerzia statale a stipulare intese o ad approvarle con legge in quanto si tratta di un’attività del tutto discrezionale dello Stato. Art. 19 Cost. : Tutti hanno diritto di : a) professare liberamente la propria fede religiosa in qualsiasi forma, individuale o associata (la libertà di fede comprende anche la libertà di mutare convincimento, di non professare alcuna fede, di manifestare nei confronti del fenomeno religioso un atteggiamento di indifferenza e di scetticismo, la libertà di non credere o ateismo); b) di farne propaganda (ossia la libertà di fare proseliti sia all’interno dei luoghi di culto che al di fuori anche con l’esaltazione della propria fede o attraverso la contestazione o la negazione del fondamento dogmatico degli altri culti purché non si concretino in atteggiamenti offensivi); c) di esercitarne in privato o in pubblico il culto, purché non si tratti di riti contrari al buon costume (ossia la libertà di celebrare i riti della propria confessione e compiere atti di culto sia in privato che in luogo pubblico purché non siano contrari al buon costume e ai diritti fondamentali. Nello svolgimento dei riti del culto, pertanto, non è mai consentita la limitazione dei diritti di libertà per motivi religiosi, sono perciò vietate la segregazione, la sottoposizione a sofferenze, lo svolgimento di riti macabri o sacrificali. Per quanto concerne le riunioni in luogo pubblico, l’art. 17 Cost. impone il preavviso alle autorità che possono vietarle soltanto per comprovati motivi di sicurezza o incolumità pubblica). Art. 20 Cost. : il carattere ecclesiastico e il fine di religione o di culto d’una associazione od istituzione non possono essere causa di speciali limitazioni legislative né di speciali gravami fiscali per la sua costituzione, capacità giuridica e ogni forma di attività. Art. 17, 18, 21 Cost. : che riconoscono l’esercizio di tutte le libertà, sia in forma associata che singola, connesse a quella religiosa quali la libertà di riunione, di associazione e di manifestazione del pensiero.
Art. 33 Cost. : sancisce la libertà di insegnamento, anche religioso. In base a quanto previsto dalla Costituzione si può, dunque, sostenere che la libertà religiosa costituisce un diritto personalissimo, inalienabile, indisponibile, inviolabile ed intangibile riconosciuto a ciascun individuo e a tutte le comunità religiose. Per la Chiesa cattolica occorre far riferimento all’art. 7 Cost., ai Patti Lateranensi del 1929 modificati dal Concordato del 1984, oltre che alle varie disposizioni costituzionali indirizzati a tutte le confessioni religiose. Il quadro delle fonti che disciplinano la materia delle confessioni acattoliche è, invece, estremamente vario. Le confessioni acattoliche sono disciplinate dagli artt. 8, 19 e 20 Cost indirizzati a tutte le confessioni religiose , occorre poi distinguere: a) con riguardo alle confessioni acattoliche che hanno stipulato intese con lo Stato, ex art. 8 co. 3 Cost., trovano applicazione le disposizioni contenute nelle leggi di attuazione delle intese. Fino ad oggi lo Stato italiano ha provveduto a firmare intese con dodici confessioni religiose tra le quali le Chiese Valdesi e Metodiste, Unione delle Comunità Ebraiche Italiane, Unione Cristiana Evangelica Battista d’Italia, Congregazione dei Testimoni di Geova (unica a non aver visto la propria intesa ratificata dallo Stato), ecc. I principi cui si ispirano le intese posso essere così riassunti:
a quello della richiesta di trascrizione e senza pregiudizio dei diritti legittimamente acquisiti dai terzi (trascrizione tardiva). Infine se la celebrazione del matrimonio non è stata preceduta da pubblicazioni (e quindi dal rilascio del relativo certificato), l’ art. 13 L.m. prevede che la trascrizione possa aver luogo solo dopo l’accertamento che non esista alcuna delle circostanze impediscano la trascrizione (vincolo di precedente matrimonio, interdizione, minore età, ecc.)- L’ufficiale di stato civile deve provvedere a richiedere i documenti occorrenti, a fare le indagini che ritiene opportune e ad affiggere per dieci giorni alla porta della casa comunale l’avviso del matrimonio canonico da trascrivere. Durante i dieci giorni posso presentare opposizione coloro che ai sensi dell’art. 102 c.c. avrebbero potuto fare opposizione al matrimonio. Sull’eventuale opposizione decide il magistrato. La trascrizione non può aver luogo quando gli sposi non rispondano ai requisiti della legge civile circa l’età richiesta per la celebrazione, quando uno dei contraenti è interdetto per infermità di mente, quando fra gli sposi sussiste un altro matrimonio valido agli effetti civili, quando i contraenti siano legati da vincolo di parentela, affinità in linea collaterale, adozione e affiliazione. Il matrimonio come rapporto (diritti e doveri dei coniugi, rapporti con la prole, aspetti patrimoniale, ecc.) è regolato unicamente dal diritto civile. Nel nostro ordinamento viene consentito a tutti, cattolici e non, di celebrare il matrimonio civile, così come agli acattolici di celebrare il matrimonio dinnanzi ad un ministro di culto acattolico. Vigendo l’art. 34 dei Patti Lateranensi del 1929 il matrimonio canonico e civile erano regolati da norme diverse sia in ordine ai requisiti sostanziali e alla costituzione, sia in ordine alla sorte futura (domande di nullità, cause di scioglimento) ed era fatto divieto che il regime stabilito con la scelta della forma del matrimonio potesse essere successivamente modificato (principio di immutabilità del regime matrimoniale). La scelta era definitiva e le parti rimanevano vincolate alla legge relativa al matrimonio prescelto senza possibilità di mutamento ulteriore. L’art. 34 dei Patti Lateranensi del 1929 introdusse una riserva esclusiva di giurisdizione, in materia di nullità matrimoniale, a favore dell’autorità ecclesiastica : ciò comportava che le cause concernenti la nullità di matrimoni canonici trascritti (quindi aventi efficacia civile) erano riservate alla competenza dei tribunali ecclesiastici e dovevano svolgersi secondo le norme del diritto canonico. Il matrimonio civile, invece, restava soggetto, quanto alle azioni di nullità, al diritto ed alla giurisdizione civile. Le sentenze ecclesiastiche emanate in materie di nullità del matrimonio canonico trascritto avrebbero poi avuto effetto nel diritto italiano a seguito di uno speciale procedimento innanzi la Corte d’Appello. Con l’entrata in vigore dell’art. 8 n. 2 del nuovo Concordato (si ricordi anche la legge sul divorzio del 1970 che decretò la possibilità per i coniugi di ottenere la cessazione degli effetti civili del matrimonio attraverso una procedura diversa da quella concordataria) è sorto il dubbio circa la permanenza nel nostro ordinamento del principio della riserva di giurisdizione ecclesiastica. Sul punto si possono distinguere, in dottrina, due posizioni divergenti: secondo alcuni la nuova normativa ha inteso mantenere la riserva di giurisdizione a favore dei Tribunali ecclesiastici per la dichiarazione di nullità dei matrimoni canonici con effetti civili; secondo altri l’accordo di revisione (in particolare l’art. 8 n. 2 del nuovo Concordato che non riproduce più le disposizioni contenenti la riserva di giurisdizione ai tribunali ecclesiastici) sembra aver segnato la fine della riserva di giurisdizione ecclesiastica in materia di cause di nullità del matrimonio canonico con effetti civili con l’ingresso del principio della giurisdizione concorrente dei due ordinamenti (statale e canonico). Secondo quest’ultima dottrina, da questo momento le parti sarebbero libere dal punto di vista giuridico (non certo da quello canonico) di avvalersi, per la cessazione degli effetti civili, della procedura concordataria o della legge sul divorzio. L’eventuale concorso tra giurisdizione italiana e giurisdizione ecclesiastica andrà risolto mediante il criterio di prevenzione che da prevalenza al giudizio che abbia avuto inizio per primo. In ogni caso la sentenza dei tribunali ecclesiastici potrà essere resa esecutiva nell’ordinamento italiano con un procedimento simile a quello di delibazione delle sentenze straniere. Infine occorre ricordare che il Concordato del 1984 ha affidato alla C.E.I. (Conferenza Episcopale Italiana, organismo della Chiesa nel quale sono riuniti i Vescovi italiani) il compito di gestire direttamente i termini
dell’Accordo con le autorità dello Stato italiano. L’attuazione di numerose norme è, infatti, rinviata a intese successive tra l’autorità governativa italiana e la C.E.I. (anziché, come un tempo, direttamente con la Santa Sede).
principio supremo dell’ordinamento giuridico italiano che caratterizza cioè la stessa forma di Stato repubblicana. La Corte costituzionale enuncia i principi del pluralismo confessionale e dell’eguaglianza e libertà religiosa. In definitiva tra le fonti che garantiscono la libertà religiosa occorre menzionare: la Costituzione, fonti di provenienza statale e regionale (contenute nei codici o in altre leggi), fonti di provenienza unilaterale confessionale (si tratta di norme prodotte dai singoli ordinamenti giuridici confessionali alle quali lo Stato conferisce valore giuridico ed efficacia civile rinunciando a dare una disciplina propria a quegli stessi rapporti. Ciò avviene con il diritto canonico ) fonti di provenienza bilaterale (Patti Lateranensi del 1929, Concordato del 1984, leggi di attuazione delle intese ex art. 8 comma 3 Cost. stipulate con le confessioni acattoliche),
principio vige anche per gli enti delle confessioni acattoliche come si evince dalle leggi che hanno recepito le intese). Il Concordato del 1929 è previsto che lo Stato, ferma restando la personalità giuridica degli enti ecclesiastici che ne siano già provvisti (in base alle precedenti disposizioni concordatarie), si impegna a riconoscere per l’avvenire la personalità giuridica degli enti ecclesiastici aventi sede in Italia eretti o approvati secondo le norme del diritto canonico e che abbiano finalità di religione o di culto. Ai sensi dell’art. 1 L. 222/1985, gli enti costituiti o approvati dall’autorità ecclesiastica con sede in Italia e aventi fine di religione e di culto possono essere riconosciuti come persone giuridiche agli effetti civili (previsioni analoghe sono previste nelle leggi che hanno recepito le intese con i culti ammessi). I presupposti per l’attribuzione della qualifica, nell’ambito dell’ordinamento italiano, di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto sono: un preventivo provvedimento canonico di erezione o di approvazione; la sede in Italia; il fine di religione o di culto : tale requisito può essere presunto in quanto sono considerati aventi fine di religione e di culto gli enti che fanno parte della costituzione gerarchica della Chiesa (Conferenza episcopale, diocesi, parrocchie, ecc.), gli istituti religiosi e i seminari. Tale requisito può anche essere accertato di volta in volta dallo Stato per le altre persone giuridiche canoniche per verificare che il fine di religione o di culto sia costitutivo ed essenziale dell’ente. Agli effetti civili si considerano attività di religione e di culto quelle dirette all’esercizio del culto e alla cura delle anime, alla formazione del clero e dei religiosi, a scopi missionari, alla catechesi, alla educazione cristiana. È previsto che gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti possano svolgere anche attività diverse da quelle di religione e di culto che rimangono soggette alle leggi dello Stato concernenti tali attività e al relativo regime tributario (per es., attività di assistenza e beneficienza, istruzione, educazione e cultura e attività a scopo di lucro). Per talune categorie di enti sono poi necessari particolari presupposti. Per gli istituti religiosi di diritto diocesano, le chiese aperte al culto e le fondazioni di culto è richiesto l’ulteriore presupposto della sufficienza dei mezzi per il raggiungimento dei propri fini (tale requisito è accertato anche per gli enti di culto acattolico soggetti alla disciplina dei culti ammessi). Solamente per le fondazioni di culto è richiesto, oltre la sufficienza dei mezzi per il raggiungimento del fine, anche la sua “ rispondenza alle esigenze religiose della popolazione ” (requisito della necessità ed evidente utilità dell’ente). Per le confessioni acattoliche che hanno stipulato intese è richiesto un ulteriore requisito per il riconoscimento: la cittadinanza italiana e il domicilio in Italia del rappresentante giuridico e di fatto dell’ente. Per i culti ammessi è necessario il presupposto della sufficienza dei mezzi per il raggiungimento di propri fini e il domicilio in Italia, il decreto di riconoscimento può prevedere il requisito della cittadinanza italiana. Non tutti gli enti collegati all’organizzazione giuridica della Chiesa hanno la qualifica di persona giuridica nell’ambito dell’ordinamento statale o perché si tratta di enti non riconoscibili come persone giuridiche o perché il riconoscimento non è stato chiesto o non è stato accordato dall’autorità statale. In tali ipotesi siamo di fronte ad enti ecclesiastici di fatto , la L. 222/1985 dispone che gli enti ecclesiastici non riconoscibili ex art. 1 L. 222/1985 possono tuttavia essere riconosciuti alle condizioni previste dal codice civile per le associazioni e fondazioni, previo assenso dell’autorità ecclesiastica competente ovvero su domanda di questa. In tal caso dette associazioni restano in tutto regolate dalle leggi civili, salvi la competenza dell’autorità ecclesiastica circa la loro attività di religione o di culto e i poteri della medesima in ordine agli organi statutari. Il riconoscimento della personalità giuridica civile agli enti ecclesiastici avviene attraverso un procedimento amministrativo articolato in diverse fasi (procedimento di riconoscimento per decreto). L’atto introduttivo del procedimento è rappresentato dalla formale domanda di riconoscimento, proposta da chi rappresenta l’ente secondo il diritto canonico previo assenso dell’autorità ecclesiastica competente ovvero direttamente da quest’ultima, diretta al Ministro dell’interno. L’istanza per il riconoscimento indirizzata al Ministro dell’interno va presentata alla Prefettura della provincia in cui l’ente ha sede. La domanda deve contenere i
dati essenziali caratterizzanti l’ente: la denominazione, la natura, i fini, la sede, l’indicazione del legale rappresentante, i documenti necessari per dimostrare la sussistenza dei requisiti richiesti dalla legge. La Prefettura ha il compito di istruire preliminarmente la pratica, accertando che le attestazioni contenute nei documenti allegati alla domanda rispondano allo stato di fatto dell’ente. Completata l’istruttoria, la Prefettura trasmette gli atti al Ministero dell’interno con un parere sul corso della richiesta sia sotto il profilo della legittimità che del merito, dando contestuale notizia agli interessati dell’avvenuta trasmissione. Il riconoscimento è attribuito con decreto del Ministro dell’interno (in passato il provvedimento di riconoscimento era dato con decreto del Presidente della Repubblica, previo parere obbligatorio del Consiglio di Stato). Qualora l’autorità amministrativa ritenga di non accogliere la domanda si darà comunicazione al rappresentante dell’ente interessato dell’esito negativo della pratica, indicando altresì le ragioni che si opporrebbero all’adozione del provvedimento richiesto; il rappresentante dell’ente ecclesiastico ha facoltà di inoltrare ricorso agli organi della giustizia amministrativa per motivi di legittimità. Gli enti ecclesiastici cattolici, una volta ottenuto il decreto di riconoscimento devono iscriversi nel registro delle persone giuridiche previsto dall’art. 33 c.c. Sono previste dell’ordinamento anche altre tre tipologie di riconoscimento : o per legge : nel caso di enti che per la loro importanza rendono superfluo il procedimento ordinario (ad es., la C.E.I. o le Unioni delle Comunità ebraiche); o per antico possesso di stato : ossia un attestato del Ministero dell’interno da cui risulta che un ente già godeva dello status di persona giuridica civile da tempo immemorabile e quindi anteriormente ai Patti Lateranensi del 1929 (ad es., la Santa Sede, la Tavola Valdese, ecc.) o per procedimento abbreviato : attraverso una sorta di giudizio di omologazione da parte dell’autorità governativa che si limita a controllare la regolarità e la legittimità degli atti dell’autorità ecclesiastica (come ad esempio per l’Istituto per il sostentamento del clero, le diocesi, le parrocchie o gli enti valdesi). In caso di mutamento sostanziale nel fine, nella destinazione dei beni o nel modo di esistenza che faccia perdere all’ente ecclesiastico uno dei requisiti prescritti per il suo riconoscimento, questo può essere revocato con decreto del Ministro dell’interno , sentita l’autorità ecclesiastica (disposizioni analoghe sono previste per gli enti delle confessioni che hanno stipulato intese recepite in legge). L’autorità ecclesiastica può, nelle forme e condizioni previste dal diritto canonico, apportare modifiche allo status degli enti ecclesiastici anche dopo che questi abbiano ottenuto il riconoscimento statuale. Tali provvedimenti, pur se canonicamente validi, non sortiscono di per sé alcun effetto nell’ordinamento statuale. La L. 222/1985, a tal proposito prevede che ogni mutamento sostanziale nel fine, nella destinazione dei beni o nel modo di esistenza di un ente ecclesiastico civilmente riconosciuto (qualora non costituisca motivo di revoca del riconoscimento già concesso) possa acquistare efficacia civile mediante riconoscimento con decreto del Ministro dell’interno. Tale decreto va iscritto d’ufficio nel registro delle persone giuridiche. Nel caso di soppressione di enti ecclesiastici civilmente riconosciuti da parte dell’autorità ecclesiastica, la loro soppressione e la loro estinzione per altre cause hanno efficacia civile mediante l’iscrizione nel registro delle persone giuridiche del provvedimento dell’autorità ecclesiastica competente che sopprime l’ente o ne dichiara l’avvenuta estinzione (disposizioni analoghe sono previste per gli enti delel confessioni che hanno stipulato intese). Per quanto concerne il regime tributario degli enti ecclesiastici l’art. 20 Cost. dispone che il carattere ecclesiastico e il fine di religione o di culto d’una associazione od istituzione non possono essere causa di speciali limitazioni legislative né di speciali gravami fiscali per la sua costituzione, capacità giuridica e ogni forma di attività. Il sistema tributario si incentra su due principi :
- gli enti ecclesiastici aventi fine di religione o di culto sono equiparati a quelli aventi fine di beneficienza e di istruzione; - le attività diverse da quelle di religione e di culto svolte dagli enti ecclesiastici sono soggette alle leggi dello Stato concernenti tali attività e la regime tributario previsto per le medesime.