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Unione Europea - Fonti - Riassunto - Diritto dell'Unione Europea , Sintesi del corso di Diritto dell'Unione Europea

riassunto schematico del libro di ugo villani per l'esame di diritto dell'unione europea

Tipologia: Sintesi del corso

2012/2013

Caricato il 15/03/2013

antonioleone87
antonioleone87 🇮🇹

3.7

(7)

5 documenti

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Scarica Unione Europea - Fonti - Riassunto - Diritto dell'Unione Europea e più Sintesi del corso in PDF di Diritto dell'Unione Europea solo su Docsity! FONTI -Diritto primario (trattati istitutivi,modifiche ai trattati,atti di adesione di altri stati all UE,protocolli) - Accordi internazionali con stati terzi -Atti di diritto derivato (regolamenti,direttive,decisioni,pareri e raccomandazioni) 1-Analisi fonti diritto primario Trattati istitutivi x la loro origine sono atti di diritto internazionale,il TUE e il TFUE costituiscono l’atto fondante dell’unione e il suo funzionamento,più i principi e le regole di attribuzione delle competenze. Sono norme sovraordinate. Questi non contengono solo i principi,ma piuttosto ne disciplinano fin nei minimi dettagli i settori di competenza e il loro funzionamento servente Atti di adesione di altri stati all UE ogni stato europeo che rispetti i valori dell’art 2 può far parte dell UE Protocolli allegati ai trattati istitutivi,che regolano alcuni aspetti in modo specifico solo genericamente regolati negli stessi trattati. hanno valore giuridico 2-analisi accordi internazionali con stati terzi Il consiglio autorizza l’avvio dei negoziati Il consiglio impartisce direttive al negoziatore Il consiglio adotta la decisione su proposta del negoziatore Il parlamento è informato di tutte le fasi dell’accordo Gli accordi diventano a quel punto parte integrante dell UE 3-diritto derivato Frutto dell’attività normativa delle istituzioni (atti tipici).hanno natura legislativa. si differenziano tra loro x le caratteristiche e gli effetti ma non esiste tra loro un rapporto di gerarchia. Regolamenti ha portata generale. esso è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri senza discrezionalità. la sua entrata in vigore non ha bisogno di alcun atto di ricezione interna. è l’atto che meglio concretizza il trasferimento di poteri all’ UE Direttive vincola lo stato membro cui è rivolta circa il risultato da raggiungere,salvo restando la competenza degli organi nazionali in merito a forme e mezzi. gli stati membri devono adempiere entro un termine con i mezzi più idonei e efficaci. i privati possono rivolgersi all’ UE se questa direttiva non viene adottata dallo stato. Decisione obbligatoria in tutti i suoi elementi. se designa destinatari,vale solo x questi mentre in altri casi è a portata generale indefinita (questa è una modifica fatta dal trattato di lisbona).si tratta di un atto a portata individuale,che riguarda e interessa non solo gli stati,ma tutti i soggetti del diritto dell’unione ed è direttamente applicabile come le direttive. Pareri (privo di efficacia obbligatoria) una istituzione fa conoscere la propria valutazione su una determinata questione Raccomandazioni (privo di efficacia obbligatoria) per lo più utilizzate dal consiglio o dalla commissione x indirizzare agli stati membri o ad altri soggetti norme di comportamento non vincolanti EFFETTI DELLE NORME DI DIRITTO PRIMARIO (EFFICACIA DIRETTA) Hanno come destinatari tutti i soggetti di questo,infatti dal trattato derivano diritti soggettivi x i singoli,anche come contropartita di precisi obblighi imposti dal trattato agli stati membri. La possibilità di ricavarne diritti direttamente applicabili ai privati,dipenderà dalla rispondenza della norma alle caratteristiche di chiarezza,precisione,completezza. I diritti fondamentali garantiti dalla convenzione europea xz la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle liberta fondamentali fanno parte del diritto dell’unione in quanto principi generali. questo è stato garantito dalla corte di giustizia nel tutelare diritti ispirandosi alle costituzioni degli stati membri IL DIRITTO DELL UNIONE NEGLI STATI MEMBRI C’è un rapporto di integrazione tra ordinamento comunitario e ordinamenti nazionali. Viene sancito la supremazia del diritto dell’ UE. questo non si fonda su un rapporto gerarchico,ma sul fatto che trasferendo i poteri all’unione europea gli stati hanno delle limitazioni alla loro sovranità e i loro atti che invadono la competenza dell’ UE sono privi di efficacia giuridica In italia ch’è l art 11 della costituzione Limita i poteri dello stato e le norme ordinarie devono cedere di fronte a regolamenti europei x il fatto che contrastano con l’art 11 Problema fino al caso granital La corte di giustizia affermava che il giudice poteva applicare direttamente regolamenti in virtù del trasferimento di poteri anche se c erano leggi interne in contrasto. Però ne nostro ordinamento tale possibilità appariva preclusa poiché il giudice in caso di contrasto doveva rivolgersi alla corte costituzionale. la corte costituzionale affermò che il giudice poteva applicare direttamente la norma comunitaria disapplicando eventualmente la norma nazionale in contrasto con essa. PROCEDURA Di INFRAZIONE (x azione o omissione) giudizio sulla violazione degli obblighi degli stati membri derivanti dai trattati o dalle istituzioni. promossa dalla commissione o da un stato membro Tali azioni sono autonome rispetto ai ricorsi di annullamento e di carenza in quanto sono diretto non a far constatare l’illegittimo comportamento,ma al risarcimento dei danni da esso provocati. Le azioni di annullamento sono spesso accompagnate da quella x danni Beneficiari: persone fisiche e giuridiche,stati membri. Mentre non possono farlo atre istituzioni dato il rapporto di immedesimazione tra queste e l’UE La corte si ispira ai criteri comuni dei diritti degli stati membri x tanto si ha responsabilità extracontrattuale quando si accertino 3 presupposti: l’illeicità del comportamento contestato alle istituzioni,l’esistenza di un danno,un nesso di causalità tra danno e comportamento dell’istituzione LA COMPETENZA PREGIUDIZIALE La corte può pronunciarsi in via pregiudiziale su quesiti di interpretazione di disposizioni del diritto dell’ UE. In seguito a appositi rinvii che le giurisdizioni degli stati membri sono obbligate a operare. La competenza pregiudiziale è attivata in seguito al rinvio del giudice nazionale innanzi al quale la controversia pende. si svolge a questo punto un dialogo tra giudice e giudice. Finalità della competenza: assicurare l’uniformità dell’interpretazione del diritto comunitario x evitare con il tempo k si arrivi a una nazionalizzazione del diritto e x rilevare i principi della certezza del diritto FASI: 1. Il giudice sospende il processo e si rivolge alla corte 2. La corte ascolta le parti che presentano le loro osservazioni scritte entro 2 mesi 3. La corte emana la decisione che è obbligatoria e non può il giudice discostarsene e la decisione si pone con effetti erga omnes,nel senso che deve essere applicata così come indicato dalla corte LA TUTELA GIUDIZIARIA DELL UNIONE Azioni che tendono a accertare gli obblighi imposti agli stati membri x il rispetto degli equilibri istituzionali ecc. Esistono anche mezzi di tutela non giudiziaria. queste sono: 1.petizioni è offerta la possibilità ai cittadini di rivolgere petizioni al parlamento europeo x esaminare denuncie di infrazione o cattiva amministrazione nell’applicazione del diritto dell’unione da parte delle istituzioni o degli stati membri 2.mediatore europeo organo competente a esaminare denunce di infrazione o cattiva amministrazione solo verso le istituzioni comunitarie. esercitato da qualunque soggetto abbia sede in uno stato membro. Il mediatore è poco efficace perchè può chiedere solo un parere sulla denuncia. 3.reclamo alla commissione da parte dei privati x denunciare la violazione del diritto dell’UE commesse da autorità nazionali TRATTATO DI LISBONA (breve sintesi delle modifiche sostanziali apportate dal trattato) 1.aumento dell’efficacia e l’efficienza delle istituzioni 2.aumento dei poteri del parlamento 3. modifica il trattato sull’ unione europea TUE(Maastricht) che diventa il trattato sul funzionamento dell unione europea TFUE con pari valore giuridico 4.la carta dei diritti fondamentali diviene vincolante 5.codecisione nella procedura legislativa ordinaria tra consiglio e parlamento 6.delimitazioni delle competenze in esclusive,concorrenti e parallele 7.clausola di flessibilità che consente all’unione di acquisire poteri necessari x realizzare i propri obiettivi qualora i trattati non gli abbiano previsti 8. la struttura a pilastri decade ORGANIZZAZIONE DELLA GIUSTIZIA Tutela giudiziaria : strumenti in grado di assicurare l’esercizio della funzione giurisdizionale nei confronti di stati, istituzioni e cittadini Corte di giustizia ha compiti di interpretazione e applicazione del diritto e mantenimento e attuazione dell’ordinamento. Essa ha competenza obbligatoria infatti gli stati non possono risolvere le controversie tra di loro. Evoluzione storica: con il trattato CECA vengono isitituite 3 corti di giustizia una sola delle quali però entra in funziona realmente. Con il trattato di roma diventa unica. Con il trattato di lisbona c’è la soppressione della struttura a pilastri dei trattati . la c.f. nasce con la finalità di ovviare alla rigidità del principio di attribuzione il quale potrebbe impedire di prendere decisioni x il raggiungimento degli obiettivi dei trattati. Ci sono però dei limiti alla c.f. infatti non può ampliare la sfera di poteri dell’unione, né x l adozione di atti che porterebbero a una modifica del trattato,né usata x politica estera e sicurezza comune Art.2 TFUE i trattati quando attribuiscono una competenza esclusiva,solo l unione può legiferare. Gli stati membri possono farlo autonomamente solo se autorizzati Principio di sussidiarietà ha applicazione limitata solo ai settori di competenza concorrente. In virtù di questo principio nei settori che non son di sua competenza esclusiva,l’UE interviene soltanto se gli obblighi del trattato non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli stati membri. Principio di proporzionalità il contenuto e la forma dell’azione dell’unione si limitano a quanto necessario x conseguire gli obiettivi dei trattati. IL QUADRO ISTITUZIONALE X perseguire gli obbiettivi,servire i suoi interessi quelli dei suoi cittadini e quelli degli stati membri Le istituzioni sono: parlamento europeo,consiglio europeo,commissione europea,corte di giustizia dell’UE,banca centrale,corte dei conti Ciascuna istituzione agisce nei limiti di attribuzione che le sono state conferite dai trattati (equilibrio istituzionale) Parlamento europeo Funzione legislativa. è composto da rappresentanti dei cittadini dell’ UE x un totale di 750 più il presidente che è eletto tra i rappresentanti Consiglio europeo Da impulsi necessari allo sviluppo dell’ UE e ne definisce gli orientamenti e le priorità politiche. È composto dai capi di stato e di governo riuniti due volte l’anno. Commissione europea Promuove l’interesse generale dell’unione e adotta le iniziative approvate a tal fine. Inoltre vigila sull’applicazione dei trattati e del diritto europeo. una atto legislativo può essere adottato solo su sua proposta. La corte di giustizia dell’unione europea Comprende la corte di giustizia,il tribunale,i tribunali specializzati. Assicura il rispetto del diritto nell’interpretazione e applicazione. È composta da un giudice x stato membro Banca centrale europea La banca centrale e le banche nazionali costituiscono il sistema. Sostiene le politiche economiche generali dell’Ue. Autorizza emissione euro. È indipendente nei suoi poteri La corte dei conti Controlla i conti dell’ unione. È composta da un cittadino x ciascun stato membro che abbia particolari qualità. Esamina entrate e spese dell’ UE. Consiglio Esercita congiuntamente al parlamento europeo funzione legislativa (novità introdotta da lisbona). È composto da un rappresentante a livello ministeriale x ciascun stato membro e si riunisce in varie formazioni in base all’argomento tecnico da trattare. MODIFICHE AI TRATTATI Procedura di revisione ordinaria Il governo di qualsiasi Stato membro, il Parlamento europeo o la Commissione possono sottoporre al Consiglio progetti intesi a modificare i Trattati. Tali progetti possono, tra l'altro, essere intesi ad accrescere o a ridurre le competenze attribuite all'Unione nei Trattati. In caso di modifiche istituzionali nel settore monetario, è consultata anche la Banca centrale europea. Il Consiglio europeo può decidere a maggioranza semplice, previa approvazione del Parlamento europeo, di non convocare una convenzione qualora l'entità delle modifiche non lo giustifichi. In questo caso, il Consiglio europeo definisce il mandato per una conferenza dei rappresentanti dei governi degli Stati membri. Una conferenza dei rappresentanti dei governi degli Stati membri è convocata dal presidente del Consiglio allo scopo di stabilire di comune accordo le modifiche da apportare ai Trattati. Le modifiche entrano in vigore dopo essere state ratificate da tutti gli Stati membri conformemente alle rispettive norme costituzionali. al termine di un periodo di due anni a decorrere dalla firma di un Trattato che modifica i Trattati, i quattro quinti degli Stati membri abbiano ratificato detto Trattato e uno o più Stati membri abbiano incontrato difficoltà nelle procedure di ratifica, la questione è deferita al Consiglio europeo Procedure di revisione semplificate Il governo di qualsiasi Stato membro, il Parlamento europeo o la Commissione possono sottoporre al Consiglio europeo progetti intesi a modificare in tutto o in parte le disposizioni della parte terza del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea relative alle politiche e azioni interne dell'Unione. Il Consiglio europeo delibera all'unanimità previa consultazione del Parlamento europeo, della Commissione e, in caso di modifiche istituzionali nel settore monetario, della Banca centrale europea Quando il Trattato sul funzionamento dell'Unione europea prevede che il Consiglio adotti atti legislativi secondo una procedura legislativa speciale, il Consiglio europeo può adottare una decisione che consenta l'adozione di tali atti secondo la procedura legislativa ordinaria. In assenza di opposizione, il Consiglio europeo può adottare detta decisione. Per l'adozione delle decisioni di cui al primo o al secondo comma, il Consiglio europeo delibera all'unanimità previa approvazione del Parlamento europeo, che si pronuncia a maggioranza dei membri che lo compongono. IL PROCESSO DECISIONALE Processo decisionale finalizzato all’adozione degli atti legislativi. Procedure numerose e differenziate secondo il contenuto dell’atto da adottare. nella partecipazione, e con differenti modalità, dei diversi organi e istituzioni si riflette l’equilibrio di ruoli che il Trattato ha individuato rispetto ad ogni decisione normativa importante dell’Unione. Equilibrio tra le 3 istituzioni politiche che intervengono sempre nei procedimenti: il Consiglio, quale organo rappresentativo degli stati membri, il Parlamento Europeo, quale organo rappresentativo dei cittadini dell’Unione; la Commissione, quale organo rappresentativo dell’interesse generali dell’ Unione Europea. Scelta procedura applicabile : dipende dal contenuto dell’atto da adottare, come previsto x la competenza a regolare una certa materia dal Trattato. In merito all’adozione degli atti dell’Unione, ciascun’istituzione esercita una funzione specifica: La Commissione è l’organo cui è affidato il compito di proporre l’adozione di un atto Il Consiglio è l’organo decisionale, a cui spetta il compito di adottare l’atto; Il Parlamento europeo può assumere una duplice funzione in quanto, a seconda della procedura adottata, può essere fondamentale x l’adozione dell’atto o può partecipare attraverso l’emanazione di pareri Fase d’iniziativa: 1.la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una proposta 2.Prima lettura: il Parlamento europeo adotta una posizione sulla proposta presentata dalla Commissione e la trasmette al Consiglio, il quale può approvarla o meno. Se il Consiglio l’approva l’atto viene adottato così come formulato dal Parlamento europeo; se invece il Consiglio rigetta la posizione del Parlamento, adotta