Scarica unione europea unione europea unione europea unione europea e più Appunti in PDF di Diritto dell'Unione Europea solo su Docsity! L’idea di Unione europea può essere fatta risalire addirittura al Medio evo. Essa comincia ad apparire alla fine della seconda guerra mondiale con lo sviluppo e la cooperazione istituzionalizzata tra gli stati dell’Europa occidentale e con la creazione della prima comunità europea (CECA), evocata nel preambolo del trattato CEE (gli stati membri si dichiarano determinati a porre le fondamenta di un’unione sempre più stretta tra i popoli europei). L'espressione Unione Europea appare per la prima volta in un testo ufficiale nelle conclusioni del Vertice dei capi di stato o di governo di Parigi del 19 e 20 ottobre 1972 quando gli allora 9 paesi membri si fissarono come obiettivo quello di trasformare l’insieme delle relazioni degli stati membri in una Unione europea. Nel successivo vertice di Parigi essi davano mandato all’allora primo ministro belga Tindemans di presentare una relazione a riguardo la relazione fu esaminata solo nel novembre 1976 al Consigli europeo dell’Aia dove finì per essere accantonata. Nel 1981 i ministri degli esteri tedesco e italiano presentarono un progetto di ATTO EUROPEO per rilanciare l’idea di Unione Europea. Il progetto fu finalmente adottato in quel Vertice sotto forma appunto di DICHIARAZIONE SOLENNE per ribadire la volontà degli stati membri di trasformare l’insieme delle loro relazioni in un’Unione Europea. Un accenno merita poi al riguardo anche il trattato sull’UE, il TRATTATO SPINELLI, approvato il 14 febbraio 1984 dal PE. Anche tale trattato non ebbe seguito, tanto più che esso veniva proposto come testo che al contrario avrebbe dovuto bypassare i governi per essere sottoposto direttamente alla ratifica dei parlamenti nazionali. Si arriva così all’Atto unico europeo (AUE) del 1986, dove l’espressione appare per la prima volta in un testo di trattato. È comunque il Trattato di Maastricht (trattato sull’Unione Europea) del 1992, che istituisce tra le parti Contraenti cioè tra gli stati membri, un’unione europea fondata sulle comunità europee e sule altre forme di cooperazione. Quel trattato si presentava come una nuova tappa nel processo graduale verso l’Unione a vocazione federale. Il trattato di Lisbona dichiara altresì che essa sostituisce e succede alle Comunità europee (art.1 comma 3 TUE). L'Unione europea è un’entità che non si può certo definire come federale, ma che è più federale delle precedenti Comunità e ha i mezzi per diventarlo ancora di più. Chi percorra la storia dell’Unione non potrà non notare che essa si presenta a definire via via l’impianto istituzionale più appropriato per assicurare la convivenza tra Stati che hanno accettato di condividere una parte importante della loro sovranità e al tempo stesso non vogliono perdere la propria individualità in un Superstato federale. L'originalità dell’esperienza comunitaria sta anzi proprio in questa sorta di paradosso. Da un lato, la volontà per gli stati che l’hanno promossa e che la animano, di mantenere e anzi rafforzare quel processo e la solidarietà che lo sottende, dall’altro, la resistenza che essi oppongono alle iniziative tali da superare il punto massimo di compatibilità tra la loro condizione di Stati sovrani e l’integrazione in una più ambiziosa struttura associativa. Ed è proprio in questa dialettica tra lo stato-nazione e la struttura sopranazionale che si scandiscono le fasi di un instabile in quanto destinato alla continua e difficile ricerca di punti di equilibrio. L'Unione europea è stata introdotta dal trattato di Maastricht con una struttura istituzionale complessa, per descrivere la quale si è fatto ricorso ad una metafora: “un tempio greco che poggia su 3 pilastri”. Il pilastro centrale era quello della Comunità europea, i 2 pilastri laterali erano costituiti dai nuovi ambiti della politica estera e di sicurezza comune (PESC) e della cooperazione nel settore della giustizia e degli affari interni (CGAI). La differenza sostanziale tra il primo pilastro ed i 2 laterali era data dai diversi processi di decisione: nella CE il buon livello di integrazione politica raggiunto dagli stati membri consente decisioni che non necessitano dal consenso di tutti, diversamente per la PESC e la CGAI ogni deliberazione richiedeva l’unanimità delle posizioni degli stati. Con il trattato di Lisbona, la CE e i 2 pilastri sono stati tutti assorbiti nell’UE, il che vuol dire che sia la politica estera che la cooperazione giudiziaria fanno parte delle politiche dell’UE. Tuttavia per la PESC, sopravvive un regime particolare: le decisioni continueranno di norma ad essere prese all’unanimità (fattore penalizzante per la capacità decisionale), non verranno emanati atti legislativi e il controllo della Corte di giustizia rimarrà estremamente limitata. Già con il Trattato di Amsterdam si era introdotto il principio della cooperazione rafforzata che consente agli stati membri che lo vogliono di istaurare forme di collaborazione specifiche per la realizzazione degli scopi comunitari. Cos'hanno in comune la prima Comunità del 1951, la CECA, ma anche le successive Comunità economica europea (CEE, poi CE) e Comunità europea dell’energia atomica (CEEA o Euratom) del 1957 e l’Unione nata a Maastricht e poi rinnovata a Lisbona? Là dove esistevano 3 comunità è poi sopravvenuta l’Unione, che è prima coesistita con esse e poi le ha assorbite. Là dove il sistema normativo si fondava alle origini su 3 distinti Trattati e poi solo su quelli istitutivi della UE, oggi c’e in sostanza un solo Trattato articolato su due testi, il TUE e il TFUE, costituisce un mero svolgimento dei principi e delle regole generali enunciati nel primo. Oggi si contano ben 28 stati membri (o 27 se si considera la BREXIT). Oggi giocano un ruolo decisivo anche altre istituzioni (Consiglio europeo e Parlamento europeo). Là dove l’edificio si articolava sui 3 pilastri, oggi c’e un impianto unico. L'orizzonte del processo si estende a materie che rientrano per tradizione nella sfera più gelosa della sovranità statale (politica estera, difesa, giustizia, moneta, ecc..). il processo d’integrazione nacque all’indomani di una devastante guerra fratricida nel Continente e che all’interno stesso dell’Europa (GERMANIA). Ma a spingere per il proseguimento del processo d’integrazione sembra essere la dinamica indotta dalle stesse realizzazioni di tale processo e dal tessuto connettivo che, esso ha intrecciato tra gli stati membri, i loro apparati, i loro cittadini, le loro culture anche se tutto ciò avviene ormai in un clima di sfiducia e delusione che è tanto più frustrante. La stessa nozione di Comunità, esprimeva proprio il senso di una scelta che permetteva ed ha concretamente permesso di coprire fasi diverse dell’integrazione. Ma anche il passaggio dalla Comunità all’Unione, non si è tradotto né in uno schema comparabile a quelli preesistenti né in un assetto definitivo. Il fatto stesso che anche il Trattato di Lisbona evoca l’idea di un processo dinamico e di un’evoluzione continua verso un traguardo tutt’ora indefinito. Alle origini il diritto delle comunità europee o diritto comunitario si risolveva nello studio degli aspetti giuridico-istituzionali delle 3 Comunità allora esistenti. Il termine comunitario è stato infatti un termine identitario per oltre 50 anni e il tentativo di sostituirlo incontra molte difficoltà e vale anche per il termine unionale di cui si avvalgono i testi ufficiali dell’Unione. Il processo d’integrazione non si esauriva nelle predette Comunità perché gli stessi suoi progressi favorivano lo sviluppo di altre forme di cooperazione, in quanto finalizzate ai medesimi obiettivi. Si pensi alla cooperazione intergovernativa in materia politica che si svolgeva sì fuori dal quadro formale delle 3 Comunità ma era direttamente funzionale al disegno dell’integrazione e lo predisponeva ani a quegli ulteriori sviluppi che poi si sono effettivamente realizzati. Il ricorso a dette forme di cooperazione ha quasi sempre permesso di preparare il terreno alla successiva comunitarizzazione delle materie che ne sono oggetto. A seguito degli incessanti progressi della costruzione europea, quelle comunità hanno assorbito quasi tutti i fenomeni che ad esse si erano venuti ricollegando proprio in conseguenza della loro crescita con il trattato di Lisbona nell’unica struttura formale e cioè l’UE anche se ancora restano modalità di cooperazione tra gli stati membri che non rientrano formalmente nel diritto dell’Unione, ma che a quest’ultima si ricollegano direttamente e funzionalmente. Il diritto dell’Unione Europea si è quindi ampliato e conformato con quei progressi includendo gli sviluppi anche quelli qualitativi. Il diritto dell’UE ha ad oggetto lo studio di tutte le forme e gli strumenti giuridici volti a realizzare il processo d’integrazione europea. Ma lo sviluppo del processo d’integrazione e la progressiva accentuazione delle specificità degli enti che ne erano oggetto, hanno via via portato prima ad ampliare il rilievo della materia all’interno del diritto internazionale e poi a singolarizzarne lo studio. L'UE presenta tratti assai più simili a quelli di un’entità statale che di un’organizzazione internazionale e che essa tende a fondarsi su principi e regole più vicini a quelli del diritto interno che del diritto internazionale. L'unione è dotata di una propria e compiuta struttura giuridico-istituzionale, di una propria costituzione. L'articolazione dei suoi rapporti con i soggetti privati appare più simile a quella degli ordinamenti statali. Il processo d’integrazione ha una chiara vocazione a penetrare la sfera interna degli stati membri come potente strumento federatore dall’interno degli stati membri nel senso di interferire sulle loro strutture istituzionali, sulle politiche economiche e sociali, sull’organizzazione degli scambi ma soprattutto a rivolgersi direttamente ai cittadini degli stati membri a regolarne i comportamenti ed attribuire loro diritti e doveri anche senza passare per il tramite dello Stato Nazionale. Il collegamento con il diritto internazionale è rimasto perché le istituzioni europee traggono pur sempre origine da un trattato internazionale. il diritto dell’UE si è trovato a dover rivendicare la propria autonomia anche rispetto al diritto degli Stati membri. L'Unione opera soprattutto in direzione del diritto interno di quegli Stati, nel senso che l’ambito delle sue competenze insiste su aspetti dell’esperienza giuridica che sono tradizionalmente oggetto di tale diritto. Si può dire che il diritto dell’UE interferisce con le branche del diritto interno. Principi materiali e interpretativi sono intervenuti o si annunciano in quasi tutti quei settori per modificare, integrare o sovrapporsi alla precedente normativa nazionale, al punto che si parla ormai della europeizzazione delle diverse branche del diritto interno. Ancor