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Fatti Giuridici, Atti Legiti e Illegali, Negozi Giuridici e Prova di Fatti Giuridici, Appunti di Diritto Privato Comparato

Una panoramica sui fatti giuridici, i quali sono eventi rilevanti per il diritto che producono effetti, distinguiamo tra fatti naturali e umani, atti legiti e illeciti, e i negozi giuridici. Viene inoltre discusso sulla pubblicità dei negozi giuridici e la prova dei fatti giuridici in un giudizio. Il documento include concetti come l'onere della prova, la prescrizione estintiva e la decadenza.

Tipologia: Appunti

2018/2019

Caricato il 03/04/2019

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Fatti atti e negozi giuridici
Schematicamente:
Fatti giuridici sono tutti gli accadimenti rilevanti per il diritto, che producono eetti, oltre
che nel mondo naturale, anche in quello giuridico;
si distinguono in
fatti naturali sono causati da eventi naturali senza che vi sia la volontà
dell'uomo, come i terremoti o una malattia mentale
fatti umani o atti giuridici sono posti in essere da un soggetto giuridico
(uomo o persona giuridica) come frutto di un'attività consapevole e
volontaria
Quelli che ci interessano maggiormente sono gli atti giuridici.
Precisiamoli ulteriormente:
Atti umani Atti vietati sono posti in essere in violazione di un obbligo di legge
arrecando un danno ad un altro soggetto giuridico. La violazione dell'obbligo
fa nascere nel soggetto danneggiato il diritto al risarcimento del danno
Atti leciti sono posti in essere in maniera conforme al diritto
Non è nita. Come un gioco di scatole cinesi, dobbiamo puntualizzare meglio il concetto di atti
leciti, vediamo:
Atti leciti Negozi giuridici sono manifestazioni di volontà poste in essere per ottenere
un determinato eetto giuridico. L'atto deve essere conforme alla volontà del
soggetto sia in merito al contenuto sia in merito agli eetti
Atti giuridici in senso stretto sono tutti quegli atti posti in essere da un
soggetto giuridico leciti e rilevanti. Gli eetti dell'atto sono disciplinati dalla
legge e si producono in maniera automatica. In questi casi è irrilevante la
volontà del soggetto che pone in essere l'atto in merito ai suoi eetti. Questi
si produrranno anche contro la volontà di chi ha posto in essere l'atto
L'ultima precisazione riguarda gli atti giuridici in senso stretto; questi possono essere
ulteriormente suddivisi in:
1.Atti od operazioni materiali sono pur sempre atti umani consapevoli, solo che si
producono in seguito alla modicazione diretta del mondo materiale, come la scoperta del
tesoro che produce immediati eetti giuridici(art. 932 c.c.).
2.Dichiarazioni di scienza o di verità sono atti attraverso i quali un soggetto dichiara di
essere a conoscenza di un fatto giuridico (es. confessione).
Atti, fatti e negozio giuridico
I fatti giuridici
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Scarica Fatti Giuridici, Atti Legiti e Illegali, Negozi Giuridici e Prova di Fatti Giuridici e più Appunti in PDF di Diritto Privato Comparato solo su Docsity!

Fatti atti e negozi giuridici Schematicamente:

Fatti giuridici sono tutti gli accadimenti rilevanti per il diritto, che producono effetti, oltre che nel mondo naturale, anche in quello giuridico; si distinguono in fatti naturali sono causati da eventi naturali senza che vi sia la volontà dell'uomo, come i terremoti o una malattia mentale fatti umani o atti giuridici sono posti in essere da un soggetto giuridico (uomo o persona giuridica) come frutto di un'attività consapevole e volontaria

Quelli che ci interessano maggiormente sono gli atti giuridici. Precisiamoli ulteriormente: Atti umani (^) Atti vietati sono posti in essere in violazione di un obbligo di legge arrecando un danno ad un altro soggetto giuridico. La violazione dell'obbligo fa nascere nel soggetto danneggiato il diritto al risarcimento del danno Atti leciti sono posti in essere in maniera conforme al diritto

Non è finita. Come un gioco di scatole cinesi, dobbiamo puntualizzare meglio il concetto di atti leciti, vediamo:

Atti leciti (^) Negozi giuridici sono manifestazioni di volontà poste in essere per ottenere un determinato effetto giuridico. L'atto deve essere conforme alla volontà del soggetto sia in merito al contenuto sia in merito agli effetti Atti giuridici in senso stretto sono tutti quegli atti posti in essere da un soggetto giuridico leciti e rilevanti. Gli effetti dell'atto sono disciplinati dalla legge e si producono in maniera automatica. In questi casi è irrilevante la volontà del soggetto che pone in essere l'atto in merito ai suoi effetti. Questi si produrranno anche contro la volontà di chi ha posto in essere l'atto

L'ultima precisazione riguarda gli atti giuridici in senso stretto; questi possono essere ulteriormente suddivisi in:

  1. Atti od operazioni materiali sono pur sempre atti umani consapevoli, solo che si producono in seguito alla modificazione diretta del mondo materiale, come la scoperta del tesoro che produce immediati effetti giuridici(art. 932 c.c.).
  2. Dichiarazioni di scienza o di verità sono atti attraverso i quali un soggetto dichiara di essere a conoscenza di un fatto giuridico (es. confessione).

Atti, fatti e negozio giuridico

I fatti giuridici

Il fatto giuridico è una manifestazione che ha valore per la legge Il tipico esempio di fatto giuridico è il comportamento umano, come una persona che fa testamento, oppure chiedere la vendita di una bici. Questi fatti sono presi in considerazione per ricollegare le conseguenze giuridiche poiché anche un fatto che non ha nulla a che fare con il diritto porterà poi a delle conseguenze giuridiche, come fare testamento. Gli atti giuridici sono i comportamenti volontari tenuti dalle persone. Es. comperare una bici. L'atto è la conseguenza volontaria del fatto.

Il negozio giuridico

Il negozio giuridico è una qualunque forma di manifestazione di volontà dei soggetti privati alla quale l'ordinamento ricollega gli effetti giuridici voluti da chi l'ha compiuta. Dove operano i singoli individui o le persone giuridiche private, vale il principio dell'autonomia dei privati. Questo significa che i soggetti privati sono liberi di realizzare i propri interessi per mezzo di atti giuridici. L'ordinamento giuridico riconosce e protegge questa capacità, poiché prevede che la volontà dei privati produca effetti giuridici conformi al loro interesse.

La classificazione dei negozi giuridici.

I negozi giuridici possono essere classificati base a: La loro struttura :

1. unilaterali : producono i loro effetti in seguito alla manifestazione di volontà di un solo soggetto, anche se altri soggetti possono essere interessati; 2. bilaterali o plurilaterali : producono i loro effetti solo quando vi sia la conforme manifestazione di volontà di due o più soggetti. Il caso tipico è il contratto, il quale presuppone un accordo tra i contraenti. Il loro significato sociale : 1. patrimoniali : cioè che operano su oggetti valutabili economicamente, su cui si costituiscono diritti di godimento, di proprietà ecc. 2. non patrimoniali : cioè che operano su oggetti che non si

fattispecie del negozio: senza il negozio non si può opporre ai terzi e non produce effetti tra le parti. La prova dei fatti giuridici e la pubblicità

Nozioni generali. L'esito di un giudizio può dipendere da una visione contrapposta su come si sono svolti i fatti. Tutte le volte in cui su una circostanza le due parti forniscono ricostruzioni diverse, il giudice è tenuto a scegliere tra le due parti. La scelta del giudice deve essere motivata.

Nel giudizio civile sono le due parti che devono indicare quali siano i mezzi di prova , come documenti o testimonianze, in base ai quali la propria dichiarazione sia più convincente di quella fornita dall'altro soggetto.

Il giudice deve anche giudicare i mezzi di prova che possono essere dichiarati:

1. ammissibili , cioè conformi alla legge; 2. rilevanti: che hanno ad oggetto fatti che possono influenzare la decisione sulla lite.

Dopo aver ammesso e assunto le prove il giudice valuterà la loro concludenza: cioè se le prove effettivamente sono idonee. Il giudice dirà che un fatto/atto è provato solo quando sarà convinto di tutte le prove raccolte. Anche qui il giudice deve motivare la sua decisione. Un problema di prova si pone solo con riferimento ai fatti oggetto di specifica contestazione.

L'onere della prova. Vi sono casi in cui le prove raccolte risultano inconcludenti o non convincenti. La regola di giudizio che il legislatore offre è quella dell'onere della prova. Una delle due parti ha il compito di persuadere il giudice. Se il giudice considera non convincente la versione data dalla parte che ha l'onere della prova, il giudice deve dare ragione alla controparte (es. il ragionevole dubbio nei casi penali). Il giudice deve tenere conto di tutte le prove acquisite. L'onere della prova è un metodo applicato al termine del giudizio, quando è presente il rischio che sia accolta la versione della controparte e non quella della parte su cui grava l'onere. Quest'onere di provare un fatto

ricade su colui che invoca proprio quel fatto a sostegno della propria tesi. La norma dice appunto che accolla a chi vuol far valere un diritto in giudizio l'onere di provare i fatti che ne costituiscono il fondamento ed a chi contesta la rilevanza di questi fatti di provarne l'efficacia e ovviamente di provare atti o fatti che hanno smesso di far valere il diritto.

Onere della prova: si definisce quindi come il rischio per la mancata prova di un fatto incerto nel giudizio.

Le due parti possono tuttavia stabilire un comportamento diverso: l'inversione convenzionale dell'onere della prova. Com'è logico, quest'inversione la vedremo applicata a tutti quei casi che non trattano di diritti indisponibili (come le questioni di Stato) oppure che il diverso comportamento non leda una delle due parti nell'esercizio del suo diritto.

I mezzi di prova

È un qualsiasi elemento idoneo ad influenzare la scelta del giudice nel decidere quale delle due parte ha ragione. Il principio fondamentale in tema di apprezzamento delle prove è la loro libera valutazione da parte del giudice: il giudice deve valutare secondo il suo prudente apprezzamento. Il legislatore, a volte, deroga il principio del libero apprezzamento dei mezzi di prova da parte del giudice, dicendo che alcune prove sono “prove legali”, cioè con rilevanza già predeterminata dalla legge. Esse fanno “piena prova”.

I mezzi di prova sono divisi in due categorie:

1. prova pre – costituita: poiché esiste già prima del giudizio; 2. prova costitutenda: cioè quella che deve formarsi nel caso del giudizio.

prova della stipulazione dell'atto può essere data con la produzione del documento in cui l'atto è consacrato. Il legislatore non consente che la formazione del documento sia provata con: testimoni, giuramenti, confessioni. La dimostrazione del documento è essenziale per la validità dell'atto e per la prova dello stesso. L'unica eccezione è fatta se la parte in causa ha perso il documento senza sua colpa. In questo caso è ammesso ogni tipo di prova; se parliamo di una forma stabilita ad probationem tantum, allora l'atto compiuto non è nullo, ma l'unica osservanza che si fanno è quella del divieto della prova testimoniale e di quella presuntiva.

Come le vicende giuridiche vengono influenzate dal tempo

Nozioni generali. Il tempo è visto sotto vari aspetti nell'ordinamento giuridico.

Esempio: le attività giuridiche si devono svolgere entro periodi di tempo determinati. Necessità di regole che stabiliscono come i termini devono essere calcolati. (noi ci basiamo sul calendario gregoriano).

L'art. 2963 c.c dice che per i giorni bisogna tener conto:

  1. non si conta il gg iniziale;
  2. si conta quello finale;
  3. se la scadenza è un giorno festivo allora la scadenza è posticipata al giorno feriale successivo (es. una scadenza cade di sabato, essendo giorno festivo, la scadenza è posticipata al lunedì successivo).

Influenza del tempo sull'acquisto e sull'estinzione di diritti soggettivi. Il decorso di un determinato periodo di tempo, può dar luogo all' acquisto o all' estinzione di un diritto soggettivo ; il tempo costituisce elemento di alcune fattispecie fondamentali nel diritto privato. Il decorso del tempo fa acquistare un diritto soggettivo; in questo caso parliamo di “usucapione”. Estinzione del

diritto soggettivo per decorso del tempo: in questo caso parliamo di “prescrizione estintiva” e “decadenza”

La prescrizione

La prescrizione estintiva. La prescrizione produce l'estinzione del diritto soggettivo per effetto dell'inerzia del titolare di questo diritto, che non l'ha esercitato per un tempo determinato dalla legge. L'estinzione del diritto soggettivo consiste nell'esigenza di certezza dei rapporti giuridici.

La prescrizione estintiva è un istituto di ordine pubblico : le norme che stabiliscono l'estinzione del diritto ed il tempo necessario sono inderogabili. Le parti dunque non possono rinunciare preventivamente alla prescrizione. Non è consentita nemmeno la rinuncia fatta mentre è in corso il termine prescrizionale. La rinuncia successiva è diversa una volta verificatasi la prescrizione, è ormai interesse esclusivo del soggetto che ne è avvantaggiato a farla valere o meno. Il servizio della prescrizione estintiva a volte va contro l'etica. La rinuncia alla prescrizione può essere:

  1. espressa
  2. tacita.

Oggetto della prescrizione. La regola è che tutti i diritti siano soggetti a prescrizione. Ne sono esclusi solo i diritti indisponibili, come quelli che derivano dagli status personali, la potestà dei genitori sui figli minori. Questo accade poiché questi diritti sono attribuiti al titolare nell'interesse generale e costituiscono un potere e un dovere. Anche il diritto di proprietà non è soggetto a prescrizione estintiva perché anche il non uso è un'espressione della libertà riconosciuta al proprietario. Sono imprescrittibili l'azione di petizione d'eredità e l'azione per far dichiarare la nullità di un negozio giuridico. Non sono prescrittibili le singole facoltà che sono contenute nel diritto soggettivo: esse si estinguono se e quando si

una parentesi. Nell'interruzione, invece, facendo venir meno l'inerzia, toglie ogni valore che è trascorso prima di quest'atto.

Durata della prescrizione. Rispetto alla durata, si distinguono:

1. prescrizione ordinaria ; questa trova applicazione in tutti i casi in cui la legge non dispone diversamente, di solito 10 anni. Un periodo più lungo, 20 anni, è stabilito per l'usucapione e per l'estinzione dei diritti reali su cosa altrui. I termini più brevi sono prestiti per altre categorie di rapporti. Casi significativi: diritto di risarcimento del danno conseguente ad un illecito contrattuale che si prescrive in 5 anni. In 5 anni si prescrivono anche i diritti a prestazioni periodiche e i rapporti derivanti da rapporti societari. È annuale la prescrizione dei diritti derivanti da taluni rapporti commerciali come la mediazione. L'azione diretta all'esecuzione del giudicato è soggetta a termine di 10 anni previsto per la prescrizione ordinaria. 2. prescrizione breve.

Le prescrizioni presuntive. Queste hanno fondamento, natura e disciplina radicalmente differente alla prescrizione estintiva; questo perché alcuni rapporti tra privati si basano sul fatto che l'estinzione dell'obbligazione avvenga subito. Quindi, trascorso un breve periodo di tempo, la legge presume che il debito relativo al compenso di dette prestazioni sia stato estinto. Il debitore inadempiente se può avvalersi della prescrizione, è esonerato dall'onere di fornire in giudizio la prova dell'avvenuta prestazione. Le presunzioni possono essere:

  1. presunzioni che ammettono prova contraria;
  2. presunzioni che non l'ammettono.

Il creditore, il quale ha lasciato trascorrere il periodo di prescrizione può vincerla solo:

  1. ottenendo dal debitore una confessione;
  2. deferendo un'altra parte del giuramento decisorio; in altre parole, fare ricorso al giudice.

La decadenza. La decadenza produce l'estinzione del diritto in virtù del fatto oggettivo del decorso del tempo esclusa ogni considerazione relativa alla situazione soggettiva del titolare. La decadenza implica l'onere di esercitare il diritto entro il tempo

prescritto dalla legge. Non si applicano norme relative all'interruzione o alla sospensione. La decadenza è impedita solo se viene esercitato l'atto previsto. Con l'esercizio dell'atto viene meno la ragione della decadenza. La decadenza è prevista anche nell'interesse di uno dei soggetti del rapporto: perciò, può anche essere prevista in un contratto.

La decadenza legale è un istituto che deroga al principio generale. Le norme della decadenza non vengono applicate per analogia. Questa decadenza viene stabilita con interesse generale ma anche individuale. Se la decadenza è stabilita nell'interesse generale, le parti non possono modificare il regime previsto dalla legge né possono rinunciare alla decadenza che deve essere rilevata d'ufficio.

La decadenza legale è anche stabilita a tutela di un interesse individuale, visto che sono diritti disponibili. Le parti possono modificare il regime e possono anche rinunciare alla decadenza. In questo caso è possibile rinunciare alla decadenza solo perché si tratta di un interesse individuale. Questi principi vengono usati per la decadenza negoziale che è quella stabilita dalle due parti. La possibilità di stabilire decadenza in un contratto presuppone che si abbia ad oggetto uno o più diritti disponibili. Questo per evitare che ci sia la sopraffazione di una delle due parti e vi sia posto un limite alla libertà contrattuale (non ci devono essere ostacoli per l'esercizio del diritto).