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Violenza Sessuale: Analisi dell'Art. 609bis c.p., Appunti di Diritto

Aprrofondimento violenza sessuale

Tipologia: Appunti

2011/2012

Caricato il 16/05/2012

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VIOLENZA SESSUALE
ART. 609bis cp : Chiunque con violenza o minaccia o mediante abuso di autorità, costringe taluno
a compiere o subire atti sessuali è punito con la reclusione da cinque a dieci anni.
Alla stessa pena soggiace chi induce taluno a compiere o subire atti sessuali:
1) abusando delle condizioni di inferiorità fisica o psichica della persona offesa al momento del
fatto;
2) traendo in inganno la persona offesa per essersi il colpevole sostituito ad altra persona.
Nei casi di minore gravità la pena è diminuita in misura non eccedente i due terzi.
Il tema della violenza sessuale è oggi tra quelli più dibattuti e controversi. Il profondo e rapido
cambiamento del costume e degli stili di vita ha fortemente inciso anche sulla concezione della
sessualità umana e sui valori a essa connessi. Un tale processo ha infatti profondamente modificato
il significato della sessualità, liberalizzando il rapporto tra i sessi. La complessità e la
contraddittorietà di una simile vicenda evolutiva emergono anche dall’analisi statistica delle
denunce per il reato di violenza carnale. Si tratta di un delitto con una cifra oscura assai elevata sino
agli anni ’70-’75 ,una netta inversione di tendenza si è avuta negli anni successivi. La crescita delle
denunce costituisce il riflesso di un diverso fenomeno evolutivo dato dalla crescente assunzione di
un ruolo autonomo da parte delle donne. Non sono mancati gli accesi contrasti e le spaccature che
hanno sin ora impedito ai movimenti sociali e alle forze politiche, di prospettare un nuovo modello
di disciplina penale della materia suscettivo di ricevere i consensi necessari ad essere tradotti in
legge.
Il codice Zanardelli del 1889,contemplava i reati sessuali nel libro II,capi I e II del titolo VIII,
rubricato “dei delitti contro il buon costume e l’ordine delle famiglie”. La previsione legislativa
riguardava la violenza carnale, gli atti di libidine, la corruzione di minorenni, la relazione
incestuosa , le offese al pudore, il ratto a fine di libidine o di matrimonio. Lo schema, non muta
sostanzialmente nel codice Rocco del 1930, il libro II al titolo IX rubricato “dei delitti contro la
moralità pubblica e il buon costume", riguarda i reati sessuali. L’art.3 della legge del 15 febbraio
n.66/1996 disciplina l’intera materia dei reati sessuali abrogando il capo I del titolo IX del libro II,
nonché gli artt. 530, 539, 541, 542 e 543 del cp e riscrive tutte le norme in tema di violenza sessuale
nel titolo XII (delitti contro la persona), capo III ( delitti contro la libertà individuale), sezione II
( delitti contro la libertà personale), aggiungendo gli artt. da 609bis a 609deces. La legge è giunta
ad approvazione dopo quasi vent’anni di discussione parlamentare, sviluppatesi nel corso di ben
cinque legislature , di lacerazioni e contrasti nel mondo politico e nell’ambito degli stessi
movimenti a tutela della donna.
Questa legge ha apportato molte innovazioni: -la prima più’
significativa innovazione consiste nel trapasso delle norme penali relative alla violenza sessuale
dalla categoria dei “delitti contro la moralità pubblica e il buon costume” alla categoria dei “delitti
contro la persona”.Questa modifica ha un indubbio valore etico –giuridico nel senso che la sfera
della sessualità cessa di appartenere al generico patrimonio collettivo della moralità o del buon
costume e viene affermata come diritto della persona umana, la cui disponibilità spetta
esclusivamente al soggetto che ne è titolare.
-un secondo aspetto che caratterizza la nuova legge è l’unificazione in una sola figura criminosa,
denominata “violenza sessuale”, di fattispecie che in precedenza venivano distinte in violenza
carnale, congiunzione carnale commessa con abuso della qualità di pubblico ufficiale, atti di
libidine violenti e, parzialmente,corruzione di minorenni. E’ venuta meno a livello ideologico e
normativo la “graduazione” delle condotte che insidiano la liberà personale sotto il profilo della
sfera sessuale. Questa unificazione ha il prestigio della sinteticità ed è destinata a porre fine ad una
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VIOLENZA SESSUALE

ART. 609bis cp : Chiunque con violenza o minaccia o mediante abuso di autorità, costringe taluno a compiere o subire atti sessuali è punito con la reclusione da cinque a dieci anni.

Alla stessa pena soggiace chi induce taluno a compiere o subire atti sessuali:

  1. abusando delle condizioni di inferiorità fisica o psichica della persona offesa al momento del fatto;

  2. traendo in inganno la persona offesa per essersi il colpevole sostituito ad altra persona.

Nei casi di minore gravità la pena è diminuita in misura non eccedente i due terzi.

Il tema della violenza sessuale è oggi tra quelli più dibattuti e controversi. Il profondo e rapido cambiamento del costume e degli stili di vita ha fortemente inciso anche sulla concezione della sessualità umana e sui valori a essa connessi. Un tale processo ha infatti profondamente modificato il significato della sessualità, liberalizzando il rapporto tra i sessi. La complessità e la contraddittorietà di una simile vicenda evolutiva emergono anche dall’analisi statistica delle denunce per il reato di violenza carnale. Si tratta di un delitto con una cifra oscura assai elevata sino agli anni ’70-’75 ,una netta inversione di tendenza si è avuta negli anni successivi. La crescita delle denunce costituisce il riflesso di un diverso fenomeno evolutivo dato dalla crescente assunzione di un ruolo autonomo da parte delle donne. Non sono mancati gli accesi contrasti e le spaccature che hanno sin ora impedito ai movimenti sociali e alle forze politiche, di prospettare un nuovo modello di disciplina penale della materia suscettivo di ricevere i consensi necessari ad essere tradotti in legge.

Il codice Zanardelli del 1889,contemplava i reati sessuali nel libro II,capi I e II del titolo VIII, rubricato “dei delitti contro il buon costume e l’ordine delle famiglie”. La previsione legislativa riguardava la violenza carnale, gli atti di libidine, la corruzione di minorenni, la relazione incestuosa , le offese al pudore, il ratto a fine di libidine o di matrimonio. Lo schema, non muta sostanzialmente nel codice Rocco del 1930, il libro II al titolo IX rubricato “dei delitti contro la moralità pubblica e il buon costume", riguarda i reati sessuali. L’art.3 della legge del 15 febbraio n.66/1996 disciplina l’intera materia dei reati sessuali abrogando il capo I del titolo IX del libro II, nonché gli artt. 530, 539, 541, 542 e 543 del cp e riscrive tutte le norme in tema di violenza sessuale nel titolo XII (delitti contro la persona), capo III ( delitti contro la libertà individuale), sezione II ( delitti contro la libertà personale), aggiungendo gli artt. da 609bis a 609deces. La legge è giunta ad approvazione dopo quasi vent’anni di discussione parlamentare, sviluppatesi nel corso di ben cinque legislature , di lacerazioni e contrasti nel mondo politico e nell’ambito degli stessi movimenti a tutela della donna.

Questa legge ha apportato molte innovazioni: -la prima più’ significativa innovazione consiste nel trapasso delle norme penali relative alla violenza sessuale dalla categoria dei “delitti contro la moralità pubblica e il buon costume” alla categoria dei “delitti contro la persona”.Questa modifica ha un indubbio valore etico –giuridico nel senso che la sfera della sessualità cessa di appartenere al generico patrimonio collettivo della moralità o del buon costume e viene affermata come diritto della persona umana, la cui disponibilità spetta esclusivamente al soggetto che ne è titolare. -un secondo aspetto che caratterizza la nuova legge è l’unificazione in una sola figura criminosa, denominata “violenza sessuale”, di fattispecie che in precedenza venivano distinte in violenza carnale, congiunzione carnale commessa con abuso della qualità di pubblico ufficiale, atti di libidine violenti e, parzialmente,corruzione di minorenni. E’ venuta meno a livello ideologico e normativo la “graduazione” delle condotte che insidiano la liberà personale sotto il profilo della sfera sessuale. Questa unificazione ha il prestigio della sinteticità ed è destinata a porre fine ad una

serie di indagini in sede giudiziaria umilianti per la parte offesa e al tempo stesso imbarazzante per pubblico ministero e giudici(con la conseguenza che le molestie sessuali possono a seconda della valutazioni dei giudici di merito, in qualche caso essere sopravvalutate e in altre sottovalutate). L’ART.519 cp (della violenza carnale) e l’ART.521 cp (atti di libidine violenti) prevedevano questo:con il primo era prevista la congiunzione carnale per effetto di costrizione in seguito a violenza o minaccia e quella abusiva perché verificatasi in condizioni tali da rendere privo di ogni valore l’eventuale consenso prestato dalla vittima(cioè richiedeva la presenza di una qualsiasi forma di compenetrazione carnale);con il secondo si colpivano con una pena minore gli atti di libidine diversi dalla congiunzione carnale commessi avvalendosi delle condizioni od usando i mezzi suddetti e si perseguiva altresì la costrizione o induzione di taluno a commettere atti di libidine su se stesso,sulla persona del colpevole o su altri(in questi atti vanno compresi tutti gli altri atti,che fossero espressione di concupiscenza). -un terzo elemento di novità è la creazione di una figura autonoma di reato quando la violenza sessuale non è attribuibile ad un solo soggetto ma è “di gruppo”, ossia quando le possibilità di resistenza della vittima sono rese particolarmente deboli perché vi è un’azione congiunta di più persone. Inoltre sono state abrogate figure delittuose anacronistiche, come il ratto a fine di libidine o di matrimonio. E’ altresì caduta la presunzione di violenza sessuale nei confronti di soggetti che abbiano avuto rapporti sessuali con persone malate di mente o non in grado di resistere a cagione di infermità fisica o psichica, a prescindere dalla consapevolezza di queste condizioni. Ed è ancora venuta meno una vergognosa causa di non punibilità in tema di corruzione di minorenni, che prevede la non punibilità del soggetto agente se il minore è persona già moralmente corrotta. Infine la nuova legge ha legalizzato la sessualità dei minori abrogando la presunzione di violenza nel caso di rapporti consensuali con persone minore degli anni 14.

CRITICHE ALLA LEGGE: su aspetti ignorati, come le molestie sessuali; su nodi volutamente trascurati, come la procedibilità di ufficio; su temi intorno ai quali era necessario maggiore approfondimento, come la condizione minorile o lo stato di inferiorità fisica o psichica della persona offesa,sulle norme processuali ad hoc… per restare ai punti più dolenti.

IL BENE GIURIDICO TUTELATO:è,a differenza delle disposizioni abrogate dove veniva tutelato la moralità pubblica cioè la collettività, la libertà personale sub specie libertà sessuale. È opportuno specificare l’esatto significato da attribuire al termine libertà sessuale. Alcuni interpreti lo ritengono sinonimo di libera disponibilità del proprio corpo a fini sessuali. In passato si è ritenuto che tale concetto fosse riconducibile ad un generale interesse sociale alla continenza sessuale. E’ stata anche sottolineata l’ambivalenza del termine in questione, potendo esso significare, da un lato libertà di disposizione del proprio corpo, dall’altro libertà da intrusioni indesiderate nella propria sfera sessuale; bene giuridico in senso proprio sarebbe peraltro, la sola libertà da intrusioni indesiderate. Innovativo è infine, l’approccio di una nota pronuncia della Suprema Corte, per libertà sessuale, si dovrebbe intendere “l’inviolabile pretesa a che l’essere umano non venga mai degradato ad oggetto di possesso a fini sessuali”; la delittuosità delle condotte incriminate consisterebbe quindi, non già nell’aver interferito nella sfera delle libere scelte sessuali della vittima ma nell’averla ridotta a mero corpo.

SOGGETTO ATTIVO E SOGGETTO PASSIVO

Soggetto attivo: esso viene identificato dalla norma come chiunque. Tuttavia parte della dottrina ha richiamato l’attenzione sul fatto che si tratta di un reato comune tranne per la sottofattispecie della violenza sessuale commessa mediante abuso di autorità ipotesi nella quale si è sicuramente in presenza di un reato proprio. Fino alla metà degli anni ’70 non veniva,peraltro, considerato reo di violenza carnale il coniuge, il quale avesse coartato la moglie a rapporti sessuali con violenza o minaccia: perciò i reati in oggetto potevano essere perpetrati da chiunque non fosse coniuge della vittima. Ciò semprechè i rapporti sessuali così ottenuti si potessero reputare normali e non pericolosi. Tale esimente,tuttora nota nei Paesi di Common Law come marital exemption trovava la propria base interpretativa in un fraintendimento del cosiddetto debito coniugale,che,nel caso dei rapporti sessuali,si sarebbe specificato in un diritto esistente in capo al marito alla prestazione corporea della moglie per il proprio soddisfacimento sessuale. I reati ipotizzati nei confronti del

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soggetti o le modalità dell’azione. Il bacio, la carezza, il gesto affettuoso sono all’evidenza atti che non hanno natura sessuale se realizzati in un ambito familiare o amichevole; anche il voyerismo non è un atto sessuale; le ispezioni o le manipolazioni degli organi sessuali per necessità diagnostiche non sono atti sessuali. Ove le travalichino, tali atti perdono la loro connotazione neutrale per diventare atti sessuali. Al di fuori di queste situazioni limite resta pur vero che la nozione di atti sessuali rimane per molti aspetti indefinita data l’unificazione delle prima diversificate condotte di congiunzione carnale di atti di libidine violenti, così che l’innovazione presta il fianco a critiche severe per la mancanza di proporzionalità sanzionatoria in un settore in cui le pene per le lesione rispecchiano i diversi gradi di offensività. La norma ha affidato al giudice un’ampia discrezionalità. L’interprete dovrà definire se il toccamento fuggevole, la carezza impertinente, il bacio indesiderato, l’abbraccio imprevedibile, il contatto furtivo, realizzino un atto sessuale. La legge non ha voluto deliberatamente creare graduazioni, rimettendo al giudizio sulle situazioni concrete il disvalore di singoli atti. Come si desume abbastanza agevolmente dal confronto dei commi 1 e 2 dell’art.609bis cp per l’integrazione dell’elemento oggettivo del delitto in esame,il legislatore ha previsto due condotte alternative attraverso le quali compiere gli atti sessuali: la costrizione (comma 1) e l’induzione (comma 2). Violenza sessuale per costrizione : la costrizione può essere realizzata in 3 modi diversi: con violenza, con minaccia,mediante abuso di autorità. La violenza è genericamente definibile come un’esplicazione di energia fisica diretta a piegare la volontà o a vincere la resistenza del soggetto nei cui confronti viene esercitata. Con specifico riferimento al reato di violenza carnale è sufficiente che la violenza riesca, in relazione alle circostanze concrete del singolo caso, a limitare la libertà di autodeterminazione della vittima, facendole subire un atto che in altre condizioni non sarebbe stato compiuto. Dunque, essa consiste in una coartazione fisica anche minima, grazie alla quale il soggetto attivo riesca a sopraffare la propria vittima. È sufficiente perciò, che il soggetto attivo abbia profittato di circostanze di tempo o di luogo, tali da esercitare sulla vittima una sicura ed inequivocabile azione paralizzante. È invece irrilevante che la vittima abbia diminuito la propria opposizione durante il rapporto sessuale, è infatti sufficiente che la violenza abbia sopraffatto la resistenza iniziale della vittima. Affinché si possa parlare di violenza non è quindi necessario che ricorra la c.d. vis atrox , termine con il quale si indicava una lotta talmente violenta da lasciare segni visibili sulla vittima. Correlativamente, al soggetto passivo non è più richiesto di resistere. Non è necessario che la violenza si sia protratta per tutta la durata dell’aggressione, si ritiene infatti sufficiente che l’agente abbia tratto vantaggio dalla situazione di prostrazione cui abbia condotto la vittima nell’arco di tempo precedente all’atto sessuale vero e proprio. Alcuni interpreti preferirebbero che a perfezionare il reato fosse sufficiente il semplice dissenso del soggetto passivo , chiaro ed inequivocabile. Si è osservato che l’espresso requisito della violenza può favorire letture in controtendenza quali quella contenuta nella cosiddetta “sentenza dei jeans”, laddove il consenso alla congiunzione carnale è tratto dalla mancanza di resistenza della vittima, desunta dalla sua presunta fattiva collaborazione nello sfilare l’indumento. In merito, però, ha prevalso ancora l’impostazione tradizionale, secondo la quale non vi può essere reato senza una qualche forma di coartazione. La giurisprudenza, peraltro, ha di molto esteso il concetto stesso di violenza. Pare dunque non inverosimile che, in futuro, venga acquisito, quale elemento integrante la violenza sessuale, il solo dissenso del soggetto passivo. Peraltro eliminare il riferimento alla violenza e alla minaccia, sostituendolo con la mancanza di consenso non comporterebbe sic et simpliciter l’affermazione di responsabilità a carico dell’imputato sulla base del mero racconto della parte offesa. Naturalmente la violenza deve essere causa effettiva dell’evento: chi subisce la violenza deve essere realmente costretto e dissenziente. Non può pertanto ravvisarsi il reato nel caso, tutt’altro che raro nella pratica, della vis grata puellis e cioè di quella violenza che in realtà è desiderata dalla controparte per salvare le apparenze o gli scrupoli della propria coscienza. È necessario che la violenza sia perpetrata direttamente sulla vittima. Nel caso di violenza verso terzi ricorre quindi l’estremo della minaccia. Quanto alla minaccia o violenza morale , essa consiste nella manifestazione del proposito condizionato di arrecare un danno qualora la persona presa di mira non consenta alla congiunzione carnale. Per esercitare 4

un’efficacia idonea a orientare l’altrui volontà, la minaccia deve essere seria e credibile. In entrambi i casi, “sia di minaccia sia di violenza”, è indispensabile che tra la condotta del soggetto attivo ed i successivi atti sessuali sussista un nesso di dipendenza causale , tale per cui,in mancanza della condotta aggressiva, non vi sarebbero stati neppure gli atti. In tema di violenza sessuale, l’abuso di autorità di cui all’art.609bis primo comma c.p., presuppone nell’agente una posizione autoritativa di tipo formale e pubblicistico. L’abuso parrebbe consistere nel doloroso sfruttamento di una determinata condizione soggettiva esistente in capo al soggetto passivo al momento del fatto. La corte ha escluso la configurabilità di abuso di autorità in un ipotesi in cui l’agente aveva compiuto atti sessuali con un minore degli anni sedici che gli era stato affidato, nella sua qualità di suo insegnante privato, per ragioni di istruzione ed educazione ed ha conseguentemente ritenuto corretta la decisione del giudice di merito che aveva qualificato il fatto come atti sessuali con minorenne anziché come violenza sessuale. Nei delitti contro la libertà sessuale commessi prima dell’entrata in vigore della legge n.66/1996, ai fini dell’applicabilità della circostanza aggravante di cui al capoverso dell’art.520 c.p. non è necessario che il pubblico ufficiale abbia commesso il fatto con abuso di poteri o violazioni dei doveri inerenti la funzione, essendo sufficiente che tra la qualità del colpevole ed il fatto esista un nesso causale. Costituisce abuso di autorità, rilevante ai fini della commissione del reato di violenza sessuale, la condotta dell’ufficiale comandante di un battaglione dell’esercito, il quale strumentalizzi la sua posizione di preminenza nella gerarchia militare e prevarichi mediante i poteri direttivi connessi con la titolarità della funzione esercitata al fine di sottoporre i militari in servizio di leva alle sue dipendenze ad atti sessuali. Violenza sessuale per induzione : Per induzione va intesa l’opera di persuasione mediante la quale il soggetto passivo viene convinto a compiere o a subire l’atto sessuale;avviene in relazioni a due diverse situazioni:

  • L’abuso delle condizioni di inferiorità fisica o psichica della persona offesa al momento del fatto ;
  • L’inganno della persona offesa per sostituzione di persona.

in tema di violenza sessuale in danno di una persona che si trovi in uno stato di inferiorità psichica o fisica art.609bis comma 2 , la nuova disciplina ha proceduto ad una differente valutazione e tutela. È venuta meno la violenza carnale presunta in danno di persona malata di mente, ovvero non in grado di resistere all’agente a cagione delle proprie condizioni di inferiorità fisica o psichica, e non sussiste più l’intangibilità assoluta di questi soggetti per i quali è prevista, anzi, la possibilità di intrattenere rapporti sessuali che sono da considerare leciti se non connotati da induzione e da abuso delle condizioni peculiari del soggetto. In tal modo la nuova legge tende a mediare tra le due opposte esigenze di consentire a soggetti menomati fisicamente e psichicamente di avere una propria vita sessuale e quella di impedire che tali soggetti (deboli) siano utilizzati come oggetti di piacere da altri che approfittano del loro stato. La nuova fattispecie criminosa, perciò, è incentrata sui requisiti della induzione e dell’abuso all’interno del fatto tipico e viene inquadrata in una delle due sottospecie di violenza sessuale per induzione. Ne consegue che essendo venuta meno la presunzione assoluta di invalidità del consenso prestato da soggetti portatori di handicap fisico o psichico, non è più sufficiente verificare, la piena consapevolezza da parte del soggetto attivo della condizione di inferiorità psichica della vittima ma occorre anche accertare, da un lato, l’esistenza o meno in capo al soggetto infermo della capacità di intendere e volere l’atto sessuale, e , dall’altro il verificarsi da parte dell’agente di una induzione abusiva. A tal fine perché ricorra l’abuso, non basta che il soggetto attivo abbia posto in essere condotte di pressione morale o di persuasione per ottenere il consenso, ma occorre che egli abbia, in concreto, approfittato delle menomate condizioni fisiche o psichiche del soggetto passivo. L’induzione si realizza quando, con un opera di persuasione spesso sottile o subdola, l’agente spinge o convince il partner a sottostare ad atti che diversamente non avrebbe compiuto. L’abuso si verifica quando le condizioni di menomazione sono strumentalizzate per accedere alla sfera intima della persona che versando in situazione di difficoltà viene ad essere ridotta al rango di un mezzo per il soddisfacimento della sessualità altrui. È pertanto, dovere del giudice espletare un’indagine adeguata per verificare se l’agente abbia avuto la

E’ possibile, in linea generale, ritenere che la circostanza attenuante deve considerarsi applicabile in tutte quelle fattispecie in cui- avuto riguardo ai mezzi, alle modalità esecutive ed alle circostanze dell’azione – sia possibile ritenere che la libertà sessuale personale della vittima sia stata compressa in maniera non grave. Ne consegue la necessità di una valutazione globale del fatto, assumono rilievo, infatti, il grado di coartazione esercitato sulla vittima e le condizioni fisiche e mentali di quest’ultima, le caratteristiche psicologiche, valutate in relazione all’età ed il danno arrecato alla vittima anche in termini psichici. Sarà, quindi, il giudice a dover valutare concretamente il caso secondo una adeguata valutazione soggettiva. E’ punibile anche il tentativo di compiere violenza sessuale? È configurabile e quindi punibile il tentativo di violenza sessuale all’art. 609 bis c.p. quando, pur in mancanza di atti di contatto fisico tra il soggetto violento e la vittima, la condotta tenuta denoti il requisito dell’intenzione di raggiungere l’appagamento dei propri istinti sessuali e l’idoneità a violare la libertà di autodeterminazione della vittima nella sfera sessuale. In applicazione di tale principio la Corte di Cassazione ha ritenuto la sussistenza del delitto tentato in fattispecie in cui l’imputato deviò la propria auto dal tragitto ordinario per ricondurre la persona offesa a casa, si fermò in zona isolata, si spostò sul sedile posteriore dell’auto dove si trovava la ragazza, le rivolse frasi espressive della volontà di avere approcci sessuali e quindi la inseguì dopo che si era data alla fuga .(Cassazione penale 28 Maggio 2001, n. 21577).

RAPPORTO CON ALTRE FIGURE DI REATO E CONCORSO TRA PIU’ VIOLENZE SESSUALI Per quanto riguarda il rapporto tra la violenza sessuale e altre figure di reato abbiamo 4 casi di maggior rilievo: -il primo attiene al rapporto intercorrente con il delitto di sequestro di persona ; -il secondo concerne la relazione con il delitto di maltrattamenti in famiglia ; -il terzo le interrelazioni con il delitto di atti osceni ; -il quarto riguarda le possibili intersezioni con il delitto di concussione. Quanto ai rapporti intercorrenti con il delitto di sequestro di persona , richiamiamo l’elaborazione cui si era pervenuti circa le ralazioni tra gli abrogati articoli 519cp da una parte, ed art 523 dall’altra. È bene con riferimento a tali norme si è ritenuto sussistere concorsi di reati quando fosse trascorso un apprezzabile lasso di tempo tra privazione della libertà della vittima ed inizio degli atti sessuali,od anche quando il detto lasso di tempo fosse intercorso tra fine degli atti libidinosi e “rilascio” della vittima. Genera specie tra i due beni giuridici,”libertà individuale” e “libertà sessuale”, con relativa esclusione di un reato in presenza dell’altro, non resta oggi che adottare il criterio interpretativo”temporale”, in base al quale potrà rinvenirsi concorso tra violenza sessuale e sequestro di persona quando(e solo quando)la ritenzione del soggetto si sia prolungata per un lasso di tempo più ampio rispetto a quello “strettamente necessario” a perpetrare gli atti sessuali. Infine, il consenso di una persona rispetto a rapporti sessuali particolari, ad esempio sadomasochistici,non esclude la responsabilità per il reato in oggetto, oltreché per quelli di violenza carnale, minacce e lesioni,ove le relative condotte siano state realizzate oltre la sfera di una ragionevole previsione iniziale. Per quel che riguarda i legami con il delitto di cui all’art.572 cp e cioè, i maltrattamenti in famiglia quest’ultimo concorre con quello di violenza sessuale in quanto non vi è assorbimento fra tali reati attesa la diversità dei beni giuridici protetti dai due delitti. Il reato di violenza sessuale concorre con quello di maltrattamenti allorchè la condotta maltrattamenti sia del tutto autonoma rispetto a quella che ha caratterizzato i rapporti sessuali, non rilevando in proposito il vincolo della continuazione eventualmente ritenuto tra le diverse condotte, mentre il concorso va escluso nelle ipotesi in cui vi sia piena coincidenza tra le due condotte nel senso che il delitto di maltrattamenti sia stato ravvisato per la mera reiterazione degli atti sessuali. In caso di maltrattamenti in famiglia integratisi anche attraverso la condotta di ripetute violenze sessuali non è ipotizzabile il concorso fra il delitto di violenza sessuale,di cui all’art.609bis cp, ed il delitto di maltrattamenti in famigli, di cui all’art.572 cp, atteso che in tale ipotesi in applicazione del principio di specialità si configura il

solo delitto di violenza sessuale continuato,caratterizzata da un dolo unitario e programmatico. Il delitto di violenza sessuale continua non concorre formalmente con il delitto di maltrattamenti, atteso che anch’esso è caratterizzato da un dolo unitario e programmatico, né il concorso tra i due reati può essere giustificato dalla loro diversa obbiettività giuridica, trattandosi di criterio estraneo alla configurazione codicistica del principio di specialità. Per quel che riguarda i rapporti con il delitto di incesto , basta ricordare che i reati di violenza sessuale e di incesto possono concorrere ove la congiunzione carnale con i soggetti indicati nell’art.564 cp, sia violenta. Lo stesso è a dirsi con riferimento al delitto di atti osceni , in passato, infatti, si è ritenuto sussistente il concorso tra tale delitto e la violenza carnale, con conseguente attrazione della seconda entro il regime di procedibilità d’ufficio stabilito per il primo, in ragione del disposto di cui all’art.542 co. n.2. Quanto ai possibili rapporti con la concussione , vi è chi ritiene, che l’aver previsto una fattispecie delittuosa mediante abuso di autorità potrà dare adito alla contestazione di entrambi i reati in oggetto, in concorso formale tra loro, stante: a)il recente indirizzo giurisprudenziale che ha ritenuto configurabile l’altra utilità di cui all’art. cp anche in caso di rapporti sessuali; b)il consolidato orientamento, parimenti giurisprudenziale che ritiene esistente il concorso formale di reati in presenza della violenza di norme poste a tutela di beni giuridici diversi. Quanto invece al concorso tra più violenze sessuali , rileviamo che la giurisprudenza: a)ha negato l’applicazione dell’art.81 comma 2 nel caso di delitti sessuali compiuti a notevole distanza di tempo l’uno dall’altro ed in differenti contesti, a nulla rilevando la natura omogenea dei reati; b)ha, invece, ritenuto sussistere i presupposti per l’applicazione della disciplina in oggetto, nel caso di più coiti compiuti nell’ambito dello stesso amplesso violento ed ai danni della medesima vittima, quando invece sarebbe stato probabilmente più esatto ritenere consumato un solo ed unico reato.

Inoltre il reato di violenza sessuale non assorbe quello di lesioni personali , trattandosi di fattispecie che offendono beni diversi e che non si pongono in relazione di progressione, e ciò in quanto la privazione della libertà sessuale può essere realizzata con mezzi che non producono lesioni personali; conseguentemente allorché oltre alla violenza sessuale si cagionano lesioni personali alla vittima del reato, anche soltanto per vincerne la resistenza, si configurano entrambi i reati in concorso. Il reato di favoreggiamento e di sfruttamento della prostituzione concorre formalmente con quello di violenza sessuale qualora la minaccia o la violenza siano esercitate per costringere una donna ad iniziare, contro la sua volontà,l’attività della prostituzione.

CONCORSO DI PERSONE Non si registra ancora alcuna pronuncia della S.C. in materia di concorso di persone nel reato in esame. Si commenta in dottrina, anche di recente che il concorso materiale inteso come commissione del delitto ad opera di più persone riunite,giuridicamente non è possibile in quanto darebbe luogo alla c.d. violenza sessuale di gruppo di cui all’art.609-octies che è fattispecie incriminatrice autonoma ; il concorso morale,invece, non determina necessariamente l’applicazione dei contenuti sanzionatori previsti in tale ultima norma.

CONDIZIONI DI APPLICABILITA’ DELLA LEGGE

Chiunque sia vittima di “atti sessuali”, deve, al fine di ottenere l’applicazione della legge in oggetto, denunciare il fatto agli organi competenti entro sei mesi dal fatto delittuoso. Una volta fatta la querela, non può più essere ritirata. E’ necessario a tale scopo sapere che la legge distingue, quanto alla procedibilità', tra querela di parte e querela d’ufficio. Legge 66/ Violenza sessuale (Art. 609-bis c.p.)

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violenza, minaccia, abuso di autorità, in quanto nell’induzione costituisce elemento costitutivo del reato sotto il profilo della sostituzione di persona.

L’aggravante di cui al n.4 : la violenza sessuale nei confronti di persona comunque sottoposta a limitazione della libertà personale non concerne esclusivamente i preposti alla sua custodia, i quali rispondono del reato aggravato soltanto quando hanno agito con violenza o minaccia o a titolo di induzione, poiché nel caso di abuso di autorità la circostanza è elemento costitutivo del reato. Essa concerne anche soggetti diversi che profittano della situazione in cui versa la persona, ad esempio, il detenuto nei confronti di un altro detenuto. D’altra parte l’uso dell’avverbio “comunque” non indica soltanto la situazione di arresto, reclusione o internamento, ma riguarda anche altre situazioni, come gli arresti domiciliari, la detenzione domiciliare, la semi libertà.

L’aggravante di cui al n.5 :il fatto è aggravato se la violenza è commessa dall’ascendente,dal genitore anche adottivo o dal tutore in danno di persona che non ha compiuto i sedici anni d’età. Un problema riguarda i rapporti tra la fattispecie in esame ed il delitto di incesto. Vigente l’abrogata disciplina, la giurisprudenza era pressoché univoca nel ritenere esistente un concorso formale di reati, data la supposta specialità reciproca delle due fattispecie.

L’aggravante di cui all’ultimo comma :la circostanza aggravante ad effetto speciale comporta la pena da sette a quattordici anni di reclusione quando il fatto è commesso nei confronti di persona di età minore di dieci anni. L’età della vittima giustifica il più severo trattamento sanzionatorio, in presenza di situazioni non così eccezionali nel contesto sociale. In caso di procedimento per il reato di violenza sessuale in danno di un figlio minore degli anni dieci, risulta legittimo il provvedimento di sospensione dell’esercizio della potestà genitoriale, venendo tale misura ad incidere sull’esercizio di quelli stessi poteri in relazione ai quali l’abuso appare perpetrato, ed avvalendosi dei quali non solo potrebbe verificarsi una reiterazione di analoghe condotte, ma altresì porsi in essere comportamenti idonei ad influire sulla genuina acquisizione della prova nel successivo iter processuale.

Le circostanze di cui al 1 comma sono ad effetto comune; la circostanza di cui al 2 comma è ad effetto speciale.