Docsity
Docsity

Prepara i tuoi esami
Prepara i tuoi esami

Studia grazie alle numerose risorse presenti su Docsity


Ottieni i punti per scaricare
Ottieni i punti per scaricare

Guadagna punti aiutando altri studenti oppure acquistali con un piano Premium


Guide e consigli
Guide e consigli


Vittimologia secondo blocco, Appunti di Vittimologia

Appunti completi esame vittimologia secondo blocco

Tipologia: Appunti

2020/2021

Caricato il 20/10/2022

Martadain
Martadain 🇮🇹

4

(1)

3 documenti

1 / 59

Toggle sidebar

Questa pagina non è visibile nell’anteprima

Non perderti parti importanti!

bg1
VITTIMOLOGIA
II Blocco
Modulo 1
1.1 Codice Rosso (come nasce, obiettivi, normative precedenti, innovazioni) 1
1.1.2 Ascolto 2
1.2 Vittima vulnerabile 4
2.1 Vittime del lavoro e mobbing 6
3.1 Vittime della discriminazione 10
4.1 La giustizia riparativa 11
5.1 Le vittime anziane 14
6.1 Vittime minori 17
6.1.2 Vittime minori online 22
7.1 Le Perizie 26
8.1 La violenza di genere 29
Reati sentinella (approfondimento) 32
La prevenzione (approfondimento) 34
Vittima nel processo penale (approfondimento) 38
Laboratorio 42
1.1 La discriminazione di genere 42
2.1 La protezione personale (SIT, Redman, progetto OM) 45
3.1 Anziani (rischio truffe nell’anzianità, progetti) 48
4.1 Il gioco d’azzardo 51
5.1 La ricorsistica 54
6.1 Ascolto del minore (approfondimento intervista cognitiva) 55
pf3
pf4
pf5
pf8
pf9
pfa
pfd
pfe
pff
pf12
pf13
pf14
pf15
pf16
pf17
pf18
pf19
pf1a
pf1b
pf1c
pf1d
pf1e
pf1f
pf20
pf21
pf22
pf23
pf24
pf25
pf26
pf27
pf28
pf29
pf2a
pf2b
pf2c
pf2d
pf2e
pf2f
pf30
pf31
pf32
pf33
pf34
pf35
pf36
pf37
pf38
pf39
pf3a
pf3b

Anteprima parziale del testo

Scarica Vittimologia secondo blocco e più Appunti in PDF di Vittimologia solo su Docsity!

VITTIMOLOGIA

  • Modulo II Blocco
  • 1.1 Codice Rosso (come nasce, obiettivi, normative precedenti, innovazioni)
  • 1.1.2 Ascolto
  • 1.2 Vittima vulnerabile
  • 2.1 Vittime del lavoro e mobbing
  • 3.1 Vittime della discriminazione
  • 4.1 La giustizia riparativa
  • 5.1 Le vittime anziane
  • 6.1 Vittime minori
  • 6.1.2 Vittime minori online
  • 7.1 Le Perizie
  • 8.1 La violenza di genere
  • Reati sentinella (approfondimento)
  • La prevenzione (approfondimento)
  • Vittima nel processo penale (approfondimento)
  • Laboratorio
  • 1.1 La discriminazione di genere
  • 2.1 La protezione personale (SIT, Redman, progetto OM)
  • 3.1 Anziani (rischio truffe nell’anzianità, progetti)
  • 4.1 Il gioco d’azzardo
  • 5.1 La ricorsistica
  • 6.1 Ascolto del minore (approfondimento intervista cognitiva)

Modulo 1.1 Codice Rosso (come nasce, obiettivi, normative precedenti, innovazioni) I percorsi evolutivi che hanno permesso di contrastare la violenza di genere iniziano con la creazione del neologismo femminicidio con il quale stato possibile evidenziare identificare chiaramente un fenomeno che sebbene riprenda la parola omicidio ne amplia e ne chiarifica il significato: si tratta infatti di qualunque forma di violenza fisica sessuale psicologica o emotiva rivolta e subita dalle donne in quanto tali che le qualifica dunque come vittime in fungibili in funzione del loro genere che costituisce il movente dell'azione criminosa. Un secondo passo è permesso di contrastare la violenza di genere è stato possibile grazie alla raccolta di dati aggiornati affidabili che ha reso evidente la portata del fenomeno e dunque la sua sottovalutazione. Infine, sul piano giuridico, la convenzione sull'eliminazione di ogni forma e discriminazione contro le donne è meglio nota come CEDAW, tenuta dall'ONU il 18 dicembre del 79 ed entrata in vigore nell’81: gli 187 pesi che la ratificarono, anche l’Italia lo fece nell’’81, si impegnano ad uniformare la propria legislazione e accettano di sottoporsi a un monitoraggio internazionale almeno ogni quattro anni. Il Codice rosso (ex legge n°69 del 19/07/2019) è stato così definito per sottolineare l’urgenza e l’emergenza in termini di ricaduta normativa circa la tutela penale delle vittime di violenza domestica e di genere. Tra gli obiettivi cardine delle misure in risposta al fenomeno del femminicidio è necessario che vi sia la prevenzione dei reati, l’inasprimento delle pene a carico degli autori di reato e la protezione delle vittime con strumenti di intervento sociale, culturale e formativo. In tal senso, i precursori giuridici del Codice Rosso , dapprima il DL 93 del 2013 e poi la legge 119 del 2013 (la legge sul femminicidio) sono intervenuti sul codice penale ed al codice di procedura penale, arricchendolo ed ampliando le misure a tutela delle vittime di violenza domestica. Nello specifico, il DL 93 del 2013 introduce il concetto di relazione affettiva per cui la condotta di reato assume rilievo a prescindere dallo stato di convivenza o dal vincolo matrimoniale presente o passato e inserisce diverse aggravanti per gli autori di reato, quali violenza e danno contro o in presenza di minori o se la donna è in stato di gravidanza, atti persecutori, violenza sessuale contro familiari, nonchè misure a tutela delle vittime come l’allontanamento dell’autore dalla casa familiare, il patrocinio gratuito per le vittime e l’obbligo di fornire alle vittime informazioni sui centri antiviolenza. Il codice rosso entrato in vigore il 9/08/2019, estende le esperienze di donne che hanno subito maltrattamenti e violenze introducendo nuovi reati come ad esempio il revenge porn, ossia la diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti, gli sfregi al volto e la deformazione generale della persona mediante lesioni permanenti ed i matrimoni forzati. Il codice rosso prevede inoltre un inasprimento delle pene in funzione della gravità di reato e sottolinea altresì l’importanza di fare prevenzione attivandosi con tempestività nello

risulta altresì fondamentale conoscere la comunicazione verbale e non verbale ed avere la capacità di trasmettere sincero interesse e curiosità con domande mirate all’aiuto della vittima; il colloquio in tal senso risulta lo strumento più potente per far emergere il vissuto della vittima, ottenere informazioni necessarie e fornirle in caso di necessità. Attraverso il colloquio è infatti possibile ricostruire la storia e la realtà psichica della persona per poi focalizzarsi sul fatto oggetto dell’accertamento onde cogliere motivi, ragioni, determinazione del suo agire. Il momento del colloquio segue dei principi fondamentali quali l’accoglienza, utile a mettere a proprio agio la persona, prosegue con l’ascolto attivo e partecipativo e con il rispetto dei silenzi della vittima che devono essere tollerati e compresi e la compartecipazione. Questi elementi chiave risultano ancor più rivelati nel momento della rivelazione del segreto da parte della vittima: si tratta infatti di un momento delicato in cui è indispensabile accogliere il racconto della vittima e validarne le emozioni correlate, in modo da autorizzare la sofferenza ed alleviare il senso di colpa e di vergogna. Nello specifico, l’ascolto attivo rappresenta una forma di comunicazione caratterizzata da disponibilità e attenzione e da incoraggiamento nei confronti dell’altro; si tratta di uno strumento che si snoda in quattro fasi: dapprima infatti si impiega l’ascolto passivo e si trasmette vicinanza e interesse con la comunicazione non verbale, seguono poi messaggi di comprensione e di incoraggiamento ad approfondire ciò che l’altro sta comunicando ed infine l’ascolto passivo si impiega per riflettere il contenuto del messaggio riformulandolo in parole differenti.

1.2 Vittima vulnerabile Nell’esprimere il concetto di vittima vulnerabile, introdotto con il D.lgs. n. 24 del 4 marzo 2014, occorre fare una premessa: da un lato è opportuno prestare attenzione a non cadere nello stereotipo di vittima innocente intesa come passiva e totalmente inoffensiva, dall’altro è opportuno evitare di colpevolizzare la vittima in quanto tale e danneggiarla ulteriormente attraverso forme di vittimizzazione secondaria o anche di semplice isolamento ed emarginazione dovuti, ad esempio, ad una maggiore attenzione posta sul presunto colpevole. In tal senso, la sentenza 34091/2019 della Corte di Cassazione afferma la necessità di tutela della vittime di reati come la violenza sessuale, da forme di vittimizzazione secondaria, spesso veicolata da atteggiamenti stigmatizzanti tesi a sopravalutare i fattori personali della vittima a discapito dei fattori situazionali. Nella condotta di reato, difatti, il contesto gioca un ruolo fondamentale; spesso accade che anche soggetti senza allarmanti fattori di rischio, adottino una condotta violenza e, parallelamente, il contesto in cui la vittima esperisce violenza, costituisce un fattore determinante al quale occorre prestare attenzione. La vittima è definibile come vulnerabile sia per un aspetto oggettivo, dato dal tipo di crimine e dalla relazione tra vittima e colpevole, sia da un aspetto soggettivo che la rende tale a prescindere dalla tipologia di delitto subito. Se le reazioni date dalla vittimizzazione sono intense e prolungate, queste risultano determinanti non tanto nella criminogenesi, quanto nelle conseguenze della stessa vittima; possono, infatti, variare sensibilmente le caratteristiche specifiche di ciascuna vittima, le risorse disponibili e le strategie di coping della stessa. In proposito, il costrutto di potenzialità vittimogena introdotto da Fattah tiene conto di fattori predisponenti (e dunque caratteristiche strutturali preesistenti alla commissione del reato) e di fattori precipitanti (contestualizzati all’evento delittuoso come circostanze preesistenti). Tuttavia, la prospettiva di Fattah, analogamente alle proposte di autori successivi, hanno portato a colpevolizzare la vittima individuando questi fattori come cause. Per questo negli anni è risultato fondamentale il contributo della psicologia attribuzionale per cui alcuni eventi sono attribuibili a bias cognitivi per i quali alcuni comportamenti o atteggiamenti possono essere fraintesi (coefficiente di fraintendimento) portando all’evento delittuoso. E’ note che il concetto di vulnerabilità della vittima è un concetto vittimologico piuttosto recente riconducibile agli anni ’00. Tale concetto era già stato anticipato, in parte, da Ezzat Fattah, il quale descrisse tre diverse predisposizioni a un maggiore rischio di vittimizzazione, ovvero fattori biologici (età, genere, etnia, stato fisico e di salute), fattori sociali (status occupazionale, condizione socioeconomica, finanziaria e di vita) e fatto psicologici (deviazioni sessuali, forte suggestionabilità, tratti del carattere, comportamento negligente e/o imprudente, dare estrema confidenza e fiducia). La vulnerabilità della vittima, di fatto, ha a che fare con tali

degli anziani, quale fattore di rischio, che rappresenta non solo una condizione fisica e situazionale, ma anche psicologica. L’isolamento e la perdita di contatti con il mondo esterno contribuiscono a creare nell’anziano un immagine negativa di Sé, come persone indesiderata e inutile che guarderà il mondo con sospetto e diffidenza, rifiutando di conseguenza qualsiasi tipo di aiuto e assistenza, che vengono vissuti come ulteriore prova a conferma della propria condizione di fragilità e inadeguatezza. 2.1 Vittime del lavoro e mobbing Accanto ai casi di violenza che si verificano in uno scenario domestico o all’interno di relazioni affettive, è possibile parlare di vittime del lavoro quando le persone, senza alcuna differenza di genere, vedono compromesso il loro stato di salute sul luogo del lavoro a causa

del loro impiego lavorativo. In questo senso, il danno può essere sia psicologico, economico o sessuale; tra le cause psicologiche più comuni tuttavia si riconoscono mobbing e burnout. Il significato del termine mobbing è rintracciabile a partire dal suo utilizzo in campo etologico che indica la concorrenza tra membri della stessa specie che si coalizzano attaccando ed escludendo un altro membro; lo stesso termine venne poi preso in prestito dalla psicologia del lavoro per indicare le forme di violenza psicologica messa in atto da più colleghi di lavoro o da un superiore nei confronti di una vittima che viene fatta oggetto di continui attacchi o ingiustizie che a lungo andare la portano ad una condizione di estremo disagio psicologico nonchè a problemi di salute e generale compromissione dell’omeostasi individuale. Secondo Ege (1998), fare mobbing corrisponde ad esercitare terrore psicologico all’interno della cornice lavorativa attraverso comportamenti aggressivi e vessatori ripetuti da parte di colleghi o superiori. Si tratta di una situazione definita dalla ripetizione, almeno una volta alla settimana per almeno sei mesi di comunicazione non etica o comportamenti ostili diretti sistematicamente contro un individuo che risponde sviluppando gravi problemi fisici o psicologici che possono condurre ad invalidità permanente, ovvero la morte della vittima. Tra i comportamenti vessatori si riconoscono l’emarginazione della vittima che viene messa a tacere dal management, frequenti attacchi verbali sullo svolgimento dei compiti con svalutazione del lavoratore, minacce verbali, il rifiuto della persona da parte dell’azienda e conseguentemente anche da parte dei colleghi che temono ripercussioni o ancora quando è il management a proibire alla persona di interagire con i colleghi. Tra le cause di azioni mobbizzanti invece si riconoscono origini etniche, aspetto fisico, presenza di handicap o caratteristiche di personalità per le quali il soggetto viene ridicolizzato e deriso. Il processo di mobbing normalmente ha inizio con una breve fase caratterizzata da segnali premonitori non sempre predittivi di un vero e proprio mobbing, come l’esclusione o l’isolamento del lavoratore ed in particolare la svalutazione del proprio operato ed il demansionamento. Segue poi una fase di peggioramento in cui la vittima viene etichettata e costretta a rimanere sulla difensiva: le azioni casuali che hanno generato il conflitto iniziale, diventano così sistematizzate e continuative e stigmatizzano la vittima che inizia ad accusare problemi di salute legati a stress ed a incrementare l’assenteismo. Nella terza fase il conflitto diviene noto a tutti e la maggior parte delle volte la colpa viene attribuita alla stessa vittima, considerata difficile, incompetente ed incapace di gestire le difficoltà. Il processo esita infine in una totale esclusione della vittima dall’ambiente lavorativo: la vittima a questo punto avrà sviluppato gravi disturbi relazionali e presumibilmente sarà stata trasferita ad incarichi di minore importanza o, nei casi peggiori, sarà stato necessario un ricovero in clinica psichiatra o la dichiarazione di lunghi periodi di malattia. E’ necessario specificare che, sebbene con minor frequenza, i comportamenti vessatori e le azioni mobbizzanti possono verificarsi anche dal basso verso l’alto, ossia quando il mobber ricopre una posizione inferiore rispetto alla vittima ed assume comportamenti oppositori per

raggruppati in due scale incentrate su come i soggetti si sentono generalmente o su quello che invece provano in momenti particolari. Le due scale sono: l’Ansia di stato, dove l’ansia è concepita come esperienza particolare, un sentimento di insicurezza, di impotenza di fronte ad un danno percepito che può condurre o alla preoccupazione oppure alla fuga e all’evitamento e l’ansia di tratto, che consiste nella tendenza a percepire situazioni stressanti come pericolose e minacciose e a rispondere alle varie situazioni con diversa intensità. E’ uno strumento di facile applicazione ed interpretazione finalizzato alla rilevazione e misurazione dell’ansia e per verificare l’efficacia della psicoterapia. Altra scala è la Beck Depression Inventory (BDI), costruita per misurare "le manifestazioni comportamentali della depressione” come pessimismo, sconforto, sfiducia, ruminazione mentale o autoaccusa ed è composta da 21 item ognuno au 4 livelli diversi di gravità, ciascun livello con una specifica definizione tra le quali il paziente deve scegliere quella che meglio descrive la sua condizione. Lo STAXI-2 permette di misurare l'espressione ed il controllo della rabbia considerando uno stato di rabbia inteso come sentimenti soggettivi di diversa intensità e tratto di rabbia inteso come disposizione a percepire varie situazioni come fastidiose o frustranti e rispondere ad esse con un aumento della rabbia di stato). L’espressione di rabbia comprende la rabbia verso altre persone o oggetti dell’ambiente (rabbia-out) che fa riferimento ai tentativi di controllare la propria espressione della rabbia verso persone o oggetti (controllo della rabbia -out); rabbia rivolta all’interno, per trattenerla o sopprimerla (rabbia-in) che fa riferimento a tentativi di sopprimerla tenendosi calmi (controllo della rabbia-in). Secondo la classificazione dei disturbi psichici e comportamentali dell’ ICD-10 e del DSM-5, è possibile individuare due sindromi correlate allo stress dovuti al mobbing: disturbo dell’adattamento e il disturbo post traumatico da stress. La sindrome da disadattamento corrisponde al manifestarsi di sintomi emotivi e comportamentali clinicamente significativi in risposta ad uno o a più fattori stressanti chiaramente identificabili; la sindrome post traumatica da stress, o PTSD, rappresenta invece la risposta ritardata o protratta ad un evento fortemente stressante o a una situazione minacciosa in grado di provocare diffuso malessere. Il PTSD condivide i medesimi sintomi del disturbo dell’adattamento, considerati tuttavia più gravi e con possibilità di sequele associate a intrusività del pensiero e/o il rivivere la situazione stressante, oltreché comportamenti di evitamento.

3.1 Vittime della discriminazione Le vittime di discriminazione sono coloro che subiscono violenza in virtù di una loro caratteristica non negativa di per sé, ma per la quale gli altri nutrono odio ed ostilità poichè al di fuori della normalità comunemente accettata. Gli elementi costituenti la piramide della violenza di genere (quali linguaggio offensivo, stereotipizzazione, molestie violenza e crimini d’odio) sono trasversali e pertanto condivisi anche dalle vittime di discriminazione. In particolare, i crimini d’odio che costruiscono il vertice della piramide si basano su discriminazione e pregiudizi che possono essere rivolti a soggetti per la loro etnia, orientamento sessuale, classe sociale, religione età o provenienza geografica. L’operatività dello psicologo rivolta alle vittime della discriminazione, deve declinarsi a seconda che si tratti vi vittime di reato che subiscono vittimizzazione secondaria con connotazioni discriminatorie o ancora vittime della discriminazione primaria come nei casi di aggressioni razziali o omofobiche. Sul piano legislativo, la Dichiarazione universale dei diritti umani risulta lapalissiana nell’esprimere come le persone abbiano uguali diritti indipendentemente da razza, etnia, religione o altre condizioni. Nello specifico, l’articolo 1 afferma che tutti gli esseri umani nascono liberi ed eguali in dignità e diritti, che dono dotati di ragione e di coscienza e devono agire gli uni verso gli altri in spirito di fratellanza. L’art. 2 afferma che ad ogni individuo spettano tutti i diritti e tutte le libertà enunciate nella stessa dichiarazione senza distinzione alcuna, per ragioni di razza, di colore, di sesso, di lingua, di religione, di opinione politica o di altro genere, di origine nazionale o sociale, di ricchezza, di nascita o di altra condizione; l’art. 3 afferma che ogni individuo ha diritto alla vita, alla libertà ed alla sicurezza della propria persona. Gli stati membri dell’UE aderiscono alla convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali ed inoltre, all’interno del parlamento europeo, esistono diverse commissioni che si occupano di discriminazione: commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni; la commissione per i diritti della donna e l’uguaglianza di genere; la commissione per l’occupazione e gli affari sociali. In Italia vengono attuate delle misure dette di discriminazione positiva, come le quote rosa, che vadano a privilegiare le categorie che sono state o si ritengono discriminate e più di recente, il 4 Novembre, è stata approvata dalla Camera la legge Zan che implica la modifica degli articoli 604-bis e 604-ter in materia di violenza o discriminazione per motivi di orientamento sessuale o identità di genere. L’intervento sull’articolo 604 bis prevede che vengano estese le condotte delittuose anche alle ipotesi di discriminazioni, violenze o provocazione alla violenza, dettate da motivi di orientamento sessuale e identità di genere e prevede il divieto di costituire un qualsiasi ente che preveda finalità di violenze o discriminazioni fondate sull’orientamento sessuale o sull’identità di genere. L’intervento sull’articolo 604ter stabilisce che la circostanza aggravante si estenda ai reati commessi in ragione dell’orientamento sessuale o dell’identità

l’adempimento volontario di eventuali attività ed impegni futuri. Il crimine infatti viene riconosciuto non tanto come contro lo stato ma contro gli individui e pertanto coinvolge vittime, autori e membri della comunità nel riconoscimento del danno e nell’attività riparativa conseguente, allo scopo ultimo di ottenere pacificazione sociale. L’adozione di questo nuovo paradigma è stata dettata principalmente dai cambiamenti che hanno interessato la fine degli anni ’80 quali la crisi del welfare state, la crisi dell’ideologia del trattamento dovuta alla constatazione del non raggiungimento degli obiettivi, o raggiungimento solo parziale (in particolare la mancata riduzione di recidiva), i costi eccessivi che l’implementazione del modello socio-riabilitativo comporta, l’affermarsi di una diversa cultura e sensibilità nei confronti dei diritti delle vittime di reato, l’incisività degli organismi internazionali e delle associazioni a favore delle vittime.Nell’ottica della giustizia riparativa, la quale è basata sul libero consenso delle vittime nell’offerta riparatoria, la riparazione del male cagionato può essere pensata nell’ottica della dimensione comunitaria piuttosto che nella punizione del reo con la sua reintegrazione in società, può essere fondata sulla centralità della riparazione con lo scopo di ricomporre l’equilibrio e l’armonia sociale contenendo il bisogno di vendetta e contribuendo alla rappacificazione sociale o ancora privilegiando l’aspetto comunicativo-relazionale del conflitto generatosi in seguito al reato (queste appena citate, sono le tre diverse tipologie di giustizia riparativa riconosciute in letteratura). Questo cambiamento degli scopi della giustizia riparativa determina una nuova definizione degli obiettivi che coincidono con l’attenzione verso la vittima la quale può far valere i propri diritti tra cui rilevano la possibilità di esprimere i propri sentimenti, di esigere il risarcimento del danno nonché l’interesse di progettare interventi di sostegno sulle conseguenze del reato. Si è evidenziato un cambiamento anche negli attori coinvolti; oltre ad essere introdotta la figura del mediatore, l’innovazione della giustizia riparativa richiede dunque il coinvolgimento della comunità sociale che assume il ruolo ambivalente di persona da risarcire e di entità colpita ma anche di chi è abilitato a decidere senza stabilire le modalità con le quali debba avvenire la riparazione. La giustizia riparativa presuppone inoltre cambiamenti all’interno delle procedure giudiziarie attraverso ipotesi di procedure informali o percorsi alternativi nell’ambito di quelle formali pur rimanendo, naturalmente, all’interno del diritto nonché nei metodi e procedure implementate che sono decisi dalle parti ma che non possono prescindere dalle risorse disponibili dalla comunità sociale e dalle istituzioni. Tuttavia, il coinvolgimento spontaneo di risorse comunitarie, oltre che del personale tecnico ed amministrativo, non è privo di rischi poiché la giustizia può assumere una fisionomia troppo privatistica, regolata da interessi meramente personali con l'effetto di richieste eccessive da parte delle vittime a discapito dell’equità e delle garanzie processuali. La giustizia riparativa, inoltre, incide anche sulla formulazione del concetto di responsabilità specie dal punto di vista del reo. Braithwaite, in merito, individua due forme di responsabilità; la prima riguarda il passato e

quindi il “cosa si è fatto” mentre la seconda si riferisce al futuro nonché il “cosa si può fare”. Sulla base di queste indicazioni, nonché del passaggio dal modello tradizionale al modello di giustizia riparativa, si è espressa la Dichiarazione di Vienna sulla criminalità e la giustizia specificando che la giustizia riparativa è orientata soprattutto ai diritti delle vittime con lo scopo di favorire la creazione e lo sviluppo di servizi a favore delle vittime di programmi di giustizia riparativa in ottemperanza alle disposizioni internazionali. E’ utile precisare che la giustizia riparativa non coincide con la mediazione penale: quest’ultima infatti rappresenta una parte della dimensione più ampia della giustizia riparativa in cui il reato viene contestualizzato alla dimensione relazionale tra vittima e reo e per questo avvia un rapporto comunicativo e, a volte, risolutivo, nella dimensione del conflitto e della separazione reciproca. Una dettagliata definizione di mediazione penale è fornita da un gruppo di magistrati secondo cui la mediazione consiste nell’affidare a un terzo imparziale, qualificato e senza potere di decisione, il cd mediatore, il compito di ascoltare le parti in conflitto o di mettere a confronto i loro punti di vista nel corso di incontri, con o senza contraddittorio, al fine di aiutarli a ristabilire una comunicazione e a trovare da loro stessi accordi reciprocamente accettabili. In merito alla sua formazione, si ribadisce l’importanza dell’equiprossimità ovvero quella condizione che lo pone sia imparziale, ma vicino entrambe le parti. In ogni caso riparazione e mediazione prescindono dal “mettere d’accordo le parti” e presuppongono la ricostruzione di un rapporto mediante il riconoscimento dell’altro e l’assunzione di responsabilità rispetto al danno arrecato, con lo scopo di colmare una distanza interpersonale provocata dall' offesa fatta alla persona, ai diritti e alla comunità sociale, entrambe affermando un principio di reciprocità anziché di negazione. Dare maggiore centralità alla vittima fa sì che questa possa sentirsi maggiormente tutelata e non dimenticata dal contesto giudiziario. A ciò si aggiunge il confronto fra la vittima ed il reo che può chiarire alla vittima le dinamiche di commissione del delitto. Può poi verificarsi che vittima e reo appartengano allo stesso ambiente sociale e condividano molte caratteristiche demografiche. Sul piano legislativo, ci sono stati diversi convegni interamente dedicati alla vittima del reato; nello specifico nel 1994 vi è stato il convegno organizzato dalla società italiana di criminologia definendo che la mediazione indicasse il rivedere e il riformulare la posizione della vittima del rato all’interno del processo; l’anno successivo, nel 1995, è stato organizzato un ulteriore convegno volto ad analizzare le diverse tipologie di mediazione. Nel 1999, invece, è stato realizzato un testo orientato alla promozione dell'attività di mediazione penale fornendo orientamenti condivisi unitari sulle modalità della sua attuazione. La mediazione penale è principalmente inserita all'interno dei processi riguardanti i minori, focalizzandosi sulle esigenze educative del minore essendo l’obiettivo. Nel 2008, sono state formulate delle Linee Giuda che hanno lo scopo di fornire una sistematizzazione delle prassi operative che riguardano la mediazione penale minorile che hanno sancito che l’obiettivo principale è quello di responsabilizzare il minore e inserirlo in

stessa vulnerabilità e il rischio di vittimizzazione oltre che fattori come l’abbandono, la mancanza di sostegno, caratteristiche proprie di salute fisica e psichica responsabili dell’incremento della vulnerabilità stessa. L’età, pertanto, incide sulla fattispecie di rischio in declinazioni diverse: nel caso della minore età, si identifica come determinante per il reato stesso, in quanto circostanza aggravante; per tale ragione, si parla di ruolo di infungibilità della vittima. Per contro, l’età avanzata si configura come un elemento di facilitazione, trasformando la vittima in fungibile. In quest’ottica, sebbene gli anziani presentino statisticamente un basso tasso di vittimizzazione, le conseguenze derivanti da maltrattamenti, danni fisici, economici o finanziari che interessano questa categoria, sono sensibilmente più gravi che per le altre fasce d’età. Per questo motivo, sul piano legislativo si evidenziano alcuni riferimenti normativi a tutela della vittima anziana quale l’art.1 del D.Lgs. 24/2014 con il quale si introduce l’esigenza di fare una valutazione individuale sulla specifica situazione delle vittime vulnerabili (minori, anziani, disabili o donne, soggetti con psicopatologie o individui traumatizzati). Inoltre, nel delineare la condizione di vulnerabilità, il D.Lgs. 212/2015 ha permesso di stabilire su quali criteri fondare il profilo di vulnerabilità soggettiva come disposto dall’art 90 quater cpp per cui la vulnerabilità della persona offesa è desunta dall’età, dallo stato di deficienza psichica, dal tipo di reato e per cui la criminogenesi sia legata ad odio razziale, terrorismo o discriminazione. Sempre nel D.Lgs 2012/2015 sono state modificate le modalità di accesso all’incidente probatorio che, cristallizzando le prove, rende l’itinerario procedurale più snello nelle indagini in cui si soggetti riversino in condizioni di particolare vulnerabilità. L’incidente probatorio costituisce infatti un istituto processuale, disciplinato dall’articolo 392 cpp, che permette di anticipare l’acquisizione di tutte le prove non differibili allo scopo di ridurre al minimo il rischio di vittimizzazione secondaria. L’OMS ha definito inoltre l’abuso senile come qualsiasi azione di commissione o di omissione, intenzionale e non, di natura fisica, psicologica o materiale che compromette la qualità di vita della vittima. Si tratta, nello specifico, di un’azione singola o ripetuta (o di mancanza di un’azione opportuna) entro qualsiasi relazione in cui esiste un abuso di fiducia da parte dell’abusante e rivolta all’anziano. In tal senso, secondo l’Action on Elder Abuse, la relazione di fiducia rappresenta il cuore della sofferenza e l’elemento di discriminazione tra le varie forme di violenza nei confronti degli anziani ed è considerato un’aggravante del reato. Le vittime anziane raramente riescono a ricorrere a denunce a causa di difficoltà cognitive legate a patologie neurodegenerative, alla mancanza di conoscenza di servizi di supporto o ancora per il timore di deludere i familiari e di separarsi da loro. Le forme di abuso possono essere rintracciate in contesti domestici, istituzionali ( se causate da istituti di riposo o RSA) - questo ha portato alla mutazione del reato di Elder Abuse in Elder Abuse and Neglect verificandosi lo stesso sia in ambito familiare che istituzionale - o essere autoinflitte e possono inoltre differenziarsi, secondo la classificazione di Barbagallo del 2005, in abuso

fisico, sessuale, psicologico, economico (furti, estorsioni o induzione alla firma di documenti con finalità ereditarie), medico (attraverso l’eccessiva somministrazione di farmaci), violenza per omissione, civica e persino forme di autolesionismo. Tra le conseguenze dell’abuso senile si riconoscono costi diretti legati alle procedure di giustizia penale, assistenza ospedaliera, programmi di prevenzione, costi indiretti legati alla riduzione della produttività, al decremento della qualità della vita e a sofferenza emotiva nonché a problemi sanitari, fisici e psicologici sul lungo termine come disordini cronici dell’alimentazione, abuso di sostanze, sindromi depressive o PTSD. Il codice penale italiano prevede numerosi reati che possono interessare l’anziano come vittima. Nello specifico si rilevano i reati del Titolo XI, libro II cp quali “Delitti contro la famiglia” (violazione degli obblighi di assistenza familiare, abuso dei mezzi di correzione o di disciplina, maltrattamento in famiglia o verso i fanciulli), del Titolo XII, libro II cp quali “Delitti contro la persona” (omicidio, percosse, lesioni personali, abbandono di persone minori ed incapaci) nonché del Titolo XIII, libro II cp quali “Delitti contro il patrimonio” (rapina, furto, truffa, circonvenzione di persone incapaci) di cui in particolare si rileva il reato di truffa, disciplinato ai sensi dell’art 640 cp per cui, ai fini della tutela dei soggetti deboli in ragione dell’età, la legge 94 del 2009 ha introdotto per il suddetto profilo di reato un’aggravante ad effetto speciale che rende il delitto procedibile d’ufficio nel caso in cui la truffa sia stata commessa in presenza della circostanza di cui all’art 61 n.5, la cd minorata difesa. In merito, la Legge 94 del 2009 “Disposizioni in materia di sicurezza pubblica”, all’art 61 n.5, ha codificato un orientamento che rileva a titolo di aggravante comune l’età avanzata della vittima configurabile nelle sole situazioni in cui l’età della stessa abbia determinato una sua particolare debolezza psichica e fisica mentre al medesimo art 61 ma n.11 ha previsto un’ulteriore aggravante nel caso in cui il reato si sia verificato nella circostanza di abuso di relazioni d’ufficio, di prestazione d’opera, di coabitazione o di ospitalità. Quest’ultima circostanza aggravante ricorre spesso nel caso della circonvenzione di persone incapaci di cui all’art 643 cp, che punisce con la reclusione dai due ai sei anni o con multa chiunque abusi dello stato di infermità o deficienza psichica di una persona, anche se non interdetta o inabilitata, costringendo la medesima a compiere un atto che comporti per lei un effetto giuridico dannoso ma per sé ed altri profitto. Alla luce di quanto detto, si può evincere l’importanza di garantire sostegno e ascolto alle vittime anziane anche al fine di supportare gli accertamenti del reato raccogliendo le informazioni giudiziarie attraverso l’impiego di procedure metodologiche e strumenti specifici per evitare la vittimizzazione secondaria e tutelare al contempo la qualità delle informazioni. A tal fine, è necessario predisporre un setting adeguato e il meno traumatizzante possibile per la raccolta delle informazioni giudiziarie e mettere l’anziano a proprio agio prediligendo la narrazione libera dei fatti, mantenendo uno stile comunicativo chiaro e di facile comprensione parlando lentamente e attraverso l’uso di frasi brevi e semplici. Da qui deriva l’importanza

sfruttamento commerciale che comportano un pregiudizio reale o potenziale per la salute del bambino, per la sua sopravvivenza, per il suo sviluppo o per la sua dignità nell’ambito di una relazione caratterizzata da responsabilità, fiducia o potere. L’abuso su minori avviene frequentemente sia all'interno dei contesti familiari da parte di figure di fiducia, in cui altrettanto di frequente viene nascosto o negato sia da chi lo commette che da chi lo subisce, così come nei contesti scolastici, in cui spesso i maltrattanti scelgono un mestiere in cui possono facilmente entrare a contatto con minori. In molti casi, l’abuso non è rappresentato da un singolo evento ma è persistente, soprattutto nel caso di pedofili o nei casi in cui i maltrattanti che ricoprono la figura di educatori si servono di metodi violenti non riconosciuti come tali ed anzi, li ritengono funzionali. Le forme di abuso che i minori possono subire (incluse nell’ art. 351 comma 1 bis e riprese anche nell’art 392 c.p.p che dispiegano i profili di vulnerabilità tipica) riguardano l’abuso fisico, i cui indicatori sono percosse, ferite, bruciature o ematomi accertabili a partire dai segni sul corpo della vittima o referti ospedalieri (nonchè da aumentate risposte di trasalimento del bambino quali distruttività, iperattività, isolamento ed inefficienza mentale), sia di tipo sessuale e psicologico. L’abuso sessuale, è considerato abuso su minore entro il quattordicesimo anno di età, in cui non si considera ancora sviluppata la consapevolezza circa l’atto sessuale, mentre quello psicologico (di più difficile individuazione) implica solitamente umiliazione, rifiuto o manipolazione spesso da parte dei genitori o delle figure accudenti che violano lo sviluppo armonico del bambino, causando difficoltà nell’adattamento, ansia e ritiro sociale ed in alcuni casi adultizzazione precoce o disturbi di vario genere, come DCA o DOP. Inoltre con il IV colloquio criminologico di Strasburgo (1978) e la commissione nazionale per il coordinamento degli interventi in materia di maltrattamenti, abusi e sfruttamento sessuale (26 febbraio 1998) è stata data una definizione dettagliata dell’abuso in infanzia aggiungendo alle sopracitate fattispecie altre differenti come la patologia delle cure, che comprende manifestazioni insoddisfacenti e inadeguate verso i bisogni del minore, delineandosi come incuria (carente), discuria (distorta), ipercuria (eccessiva) a cui segue la violenza istituzionale, in cui il minore vede lesa la propria dignità a causa di procedure giudiziarie interventi delle istituzioni inappropriati. In tal senso, il Child Abuse è un concetto che indica qualsivoglia forma di condotta omissiva e aggressiva, che compromette lo sviluppo psicofisico e sociale dell’individuo insito in una fase evolutiva. Si considera inoltre una forma di abuso la violenza assistita, intesa come l’assistere ad un conflitto in cui, sebbene il bambino non sia direttamente coinvolto, partecipi ad atti di violenza su figure affettive di riferimento (specie in separazioni o divorzi) di cui il bambino può fare esperienza direttamente (quando la violenza avviene nel suo campo percettivo), indirettamente (quando il minore diviene a conoscenza della violenza) e/o percependone gli effetti. Tra gli indicatori della violenza assistita si

riconoscono ad esempio rabbia, discontrollo degli impulsi (spesso tradotto in violenza su coetanei, altri membri familiari o animali), riscorso a sostanze psicoattive, difficoltà scolastiche nell’apprendimento e nella condotta, disturbi nel linguaggio ed anche, soprattutto nel genere femminile, l’adozione di comportamenti remissivi e passivi o gravidanze precoci. In linea generale, il vissuto di vittime di violenza viene riferito al sé, ancora troppo immaturo e fragile per un corretto discernimento delle circostanze: le vittime minori in particolare modo, possono riferire debolezza, senso di impotenza, sfiducia verso gli altri, senso di disperazione e tristezza o autocolpevolezza. Quest’ultimo soprattutto, conduce a giustificare il soggetto che commette violenza attribuendo a se stessi le cause della violenza stessa; il bambino può così convincersi di essere cattivo e meritevole di punizioni. Nei casi peggiori, è possibile che la vita quotidiana del minore sia sensibilmente compromessa dall’insorgenza di PTSD (del quale occorre postulare l’ipotesi diagnostica molto accuratamente) qualificato da sintomi intrusivi come imagini frequenti e continui flashbacks, da evitamento dei ricordi delle emozioni e dei luoghi legati al trauma e da aumento dell’arousal, spesso tradotto in difficoltà nell’addormentamento, ipervigilanza ed esagerate risposte di allarme. Sul piano legislativo, il soggetto minorenne è considerato pieno titolare di diritti e per questo sono presenti strumenti giuridici a livello internazionale: gli art. 3 e 12 della Convenzione sui diritti del fanciullo approvata a New York nel 1989 che garantisce al fanciullo la possibilità di essere ascoltato in ogni procedura penale, giudiziaria e amministrativa che lo concerne; la Convenzione di Strasburgo sull’esercizio dei diritti dei minori del 1996 che tutela il medesimo diritto; la Convenzione di Lanzarote dell’ Ottobre 2007 (ratificata in Italia nel 2010) per la protezione dei bambini contro lo sfruttamento e gli abusi sessuali; la Convenzione di Istanbul del Consiglio D’Europa sulla prevenzione e lotta alla violenza domestica del Maggio 2011, che include anche passaggi sulle vittime assistite e indirette ed infine la nuova legge Codice Rosso, che stabilisce un fondo destinato all’erogazione di borse di studio per i bambini orfani a causa crimini domestici. Obiettivo comune a queste misure è il tentativo di porre al centro la figura del minore considerandolo un soggetto capace di esprimersi nonchè il diritto ad essere ascoltato, nelle fasi processuali o amministrative che lo riguardano, o direttamente o tramite un rappresentante o un organo appropriato, in maniera compatibile con le regole di procedura della legislazione nazionale. Il maggiore contributo della carta dei diritti del fanciullo, risiede nell’aver permesso il superamento della tradizionale potestà genitoriale intesa come potere, possesso e centralità dell’adulto, ad oggi convertita in responsabilità genitoriale, inquadrata in una dimensione di doveri e diritti dell’adulto sul minore, considerato centrale e da tutelare sia nel procedimento, tramite il sostegno, l’erogazione di informazioni e la protezione nel sistema penale, sia dal procedimento, tramite accorgimenti mirati a non cagionare forme di vittimizzazione secondaria legata alla partecipazione nel procedimento penale stesso. Nel contesto giuridico, l’attività dello psicologo è indispensabile nell’audizione protetta per le