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La Chiesa Cattolica e lo Stato: Il Concordato e i Diritti Religiosi - Prof. D'arienzo, Sintesi del corso di Diritto Ecclesiastico

Una panoramica storica e costituzionale sulle relazioni tra la chiesa cattolica e lo stato italiano, con particolare riferimento al concordato del 1984. Viene discusso il ruolo della chiesa come organo di governo della chiesa cattolica, la sua organizzazione, i suoi poteri e i suoi rapporti con lo stato. Inoltre, vengono analizzate le implicazioni costituzionali della laicità e della libertà religiosa per i rapporti tra chiesa e stato.

Tipologia: Sintesi del corso

2020/2021

Caricato il 04/08/2022

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SANTA SEDE: (o Sede Apostolica) Denominazione attribuita nel cristianesimo primitivo a ogni Chiesa fondata dagli
apostoli; più tardi riservata alla sola Chiesa romana. È l’organo di governo della Chiesa cattolica .
CHIESA CATTOLICA: Si definisce cattolica, cioè "universale", la Chiesa cristiana di Roma, a partire all'incirca dal
tempo dell'Editto di Costantino (editto di Milano del 313), che stabilì che il cristianesimo era religione lecita
nell’Impero Romano (proclamava la libertà di culto e della tolleranza). Dopo la riforma protestante, l'attributo di
cattolica serve soprattutto a distinguere la Chiesa di Roma da altre confessioni cristiane, come quelle protestanti e
ortodosse. Essa riconosce indiscutibilmente il primato di autorità al vescovo di Roma, il cd. Papa, successore
dell'apostolo Pietro (il primo papa); tale pontefice è al vertice gerarchico-spirituale dell'organizzazione ecclesiastica,
vanta poteri assoluti in giurisdizione e magistero sui fedeli, mentre i rapporti con lo Stato italiano sono regolati dao
Patti lateranensi del 1929.
CONFESSIONE RELIGIOSA: insieme, numericamente consistente, di individui, organizzato al fine di condividere un
culto o una forma religiosa. Dal punto di vista organizzativo, essa deve avere una rappresentanza necessaria e
sufficiente per trattare con lo Stato e concludere le intese di cui all’art. 8 Cost., oltre a una rilevanza storico-
temporale e/o legittimazione per consenso esterna al gruppo, tale da poter essere percepita come organizzazione
esercitante quel determinato culto: non deve, infine, mancare uno scopo interno condiviso dai membri che
esprimono il loro sentimento religioso.
INTESA: Nell'ambito dell'art. 8, co. II, consiste nell'accordo tra il culto acattolico e lo Stato per disciplinare
determinate materie. Costituzionalmente è un rinforzo, un aggravio all'iter procedimentale della legge che diverrà la
fonte del rapporto con lo Stato.
Inoltre, è una garanzia per la confessione religiosa, impedendo allo Stato la modifica unilaterale degli accordi di tal
guisa intervenuti.
CULTO: manifestazione del sentimento con cui l’uomo, riconoscendo l’eccellenza di un altro essere, lo onora. Si
distingue in c. profano e c. religioso. Quest’ultimo è il più comune e include le nozioni di manifestazione esterna del
sentimento religioso, adorazione del divino e relazione con il sacro. L’espressione "Culto ammesso nello Stato",
ormai in disuso, faceva riferimento a tutte le confessioni religiose diverse da quella cattolica, che era considerata la
religione di Stato.
RELIGIONE: complesso di credenze, sentimenti, riti che legano un individuo o un gruppo umano con ciò che esso
ritiene sacro, in particolare con la divinità, oppure il complesso dei dogmi, dei precetti, dei riti che costituiscono un
dato culto religioso. L’espressione “Religione dello Stato” faceva riferimento alla religione cattolica.
Superato nella Costituzione (prima ancora che nell’accordo di modificazione del concordato del 18 febbraio 1984), il
principio della religione cattolica come sola religione dello Stato, la giurisprudenza costituzionale ha affermato che,
venuto meno il significato originario dell’espressione religione di Stato, la stessa aveva comunque acquisito quello
diverso e sufficientemente determinabile di religione cattolica in quanto già religione dello Stato. La legittimità
costituzionale del regime di speciale tutela riconosciuto alla religione cattolica rispetto agli altri culti è stata d’altra
parte giustificata, pur nella individuazione del sentimento religioso come oggetto di tutela penale, con la sua
persistente rilevanza in ragione dell’antica, ininterrotta tradizione del popolo italiano, la quasi totalità del quale a
essa appartiene. Il superamento di tale orientamento emerge peraltro dalla sentenza della Corte costituzionale
440/1995, con la quale la norma dell’art. 724, co. 1, che punisce la bestemmia, è stata dichiarata costituzionalmente
illegittima limitatamente alle parole «o i simboli e le persone venerate nella religione di Stato». Muovendo dal
presupposto che la residua parte della norma è legittima in quanto punisce la bestemmia contro la divinità in genere,
proteggendo dalle invettive e dalle espressioni oltraggiose tutti i credenti e le fedi religiose (purché non contrastanti
con il concetto costituzionale di buon costume), la Corte ha invece ritenuto in contrasto con i principi
dell’eguaglianza di fronte alla legge senza discriminazione di religione (art. 3 Cost.) e della eguale libertà di tutti i culti
(art. 8, co. 1) la parte che considerava la bestemmia contro i simboli e le persone con riferimento esclusivo alla
religione cattolica. Con sent. 329/1997, la medesima Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 404, co.
1, c.p., nella parte in cui prevedeva, per il reato di offese alla religione dello Stato mediante vilipendio di cose, la
pena della reclusione da uno a tre anni, anziché la pena diminuita prevista dall’art. 406 c.p. per chi commette detto
reato contro altro culto ammesso dallo Stato. In questa sentenza la Corte ha rilevato che, nella visione costituzionale
attuale, non può più riconoscersi alla Chiesa e alle religioni cattoliche un valore politico, quale fattore di unità morale
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SANTA SEDE : (o Sede Apostolica) Denominazione attribuita nel cristianesimo primitivo a ogni Chiesa fondata dagli apostoli; più tardi riservata alla sola Chiesa romana. È l’organo di governo della Chiesa cattolica. CHIESA CATTOLICA : Si definisce cattolica, cioè "universale", la Chiesa cristiana di Roma, a partire all'incirca dal tempo dell'Editto di Costantino (editto di Milano del 313), che stabilì che il cristianesimo era religione lecita nell’Impero Romano (proclamava la libertà di culto e della tolleranza). Dopo la riforma protestante, l'attributo di cattolica serve soprattutto a distinguere la Chiesa di Roma da altre confessioni cristiane, come quelle protestanti e ortodosse. Essa riconosce indiscutibilmente il primato di autorità al vescovo di Roma, il cd. Papa, successore dell'apostolo Pietro (il primo papa); tale pontefice è al vertice gerarchico-spirituale dell'organizzazione ecclesiastica, vanta poteri assoluti in giurisdizione e magistero sui fedeli, mentre i rapporti con lo Stato italiano sono regolati dao Patti lateranensi del 1929. CONFESSIONE RELIGIOSA: insieme, numericamente consistente, di individui, organizzato al fine di condividere un culto o una forma religiosa. Dal punto di vista organizzativo, essa deve avere una rappresentanza necessaria e sufficiente per trattare con lo Stato e concludere le intese di cui all’art. 8 Cost., oltre a una rilevanza storico- temporale e/o legittimazione per consenso esterna al gruppo, tale da poter essere percepita come organizzazione esercitante quel determinato culto: non deve, infine, mancare uno scopo interno condiviso dai membri che esprimono il loro sentimento religioso. INTESA: Nell'ambito dell'art. 8, co. II, consiste nell'accordo tra il culto acattolico e lo Stato per disciplinare determinate materie. Costituzionalmente è un rinforzo, un aggravio all'iter procedimentale della legge che diverrà la fonte del rapporto con lo Stato. Inoltre, è una garanzia per la confessione religiosa, impedendo allo Stato la modifica unilaterale degli accordi di tal guisa intervenuti. CULTO : manifestazione del sentimento con cui l’uomo, riconoscendo l’eccellenza di un altro essere, lo onora. Si distingue in c. profano e c. religioso. Quest’ultimo è il più comune e include le nozioni di manifestazione esterna del sentimento religioso, adorazione del divino e relazione con il sacro. L’espressione "Culto ammesso nello Stato", ormai in disuso, faceva riferimento a tutte le confessioni religiose diverse da quella cattolica, che era considerata la religione di Stato. RELIGIONE : complesso di credenze, sentimenti, riti che legano un individuo o un gruppo umano con ciò che esso ritiene sacro, in particolare con la divinità, oppure il complesso dei dogmi, dei precetti, dei riti che costituiscono un dato culto religioso. L’espressione “Religione dello Stato” faceva riferimento alla religione cattolica. Superato nella Costituzione (prima ancora che nell’accordo di modificazione del concordato del 18 febbraio 1984), il principio della religione cattolica come sola religione dello Stato, la giurisprudenza costituzionale ha affermato che, venuto meno il significato originario dell’espressione religione di Stato, la stessa aveva comunque acquisito quello diverso e sufficientemente determinabile di religione cattolica in quanto già religione dello Stato. La legittimità costituzionale del regime di speciale tutela riconosciuto alla religione cattolica rispetto agli altri culti è stata d’altra parte giustificata, pur nella individuazione del sentimento religioso come oggetto di tutela penale, con la sua persistente rilevanza in ragione dell’antica, ininterrotta tradizione del popolo italiano, la quasi totalità del quale a essa appartiene. Il superamento di tale orientamento emerge peraltro dalla sentenza della Corte costituzionale 440/1995, con la quale la norma dell’art. 724, co. 1, che punisce la bestemmia, è stata dichiarata costituzionalmente illegittima limitatamente alle parole «o i simboli e le persone venerate nella religione di Stato». Muovendo dal presupposto che la residua parte della norma è legittima in quanto punisce la bestemmia contro la divinità in genere, proteggendo dalle invettive e dalle espressioni oltraggiose tutti i credenti e le fedi religiose (purché non contrastanti con il concetto costituzionale di buon costume), la Corte ha invece ritenuto in contrasto con i principi dell’eguaglianza di fronte alla legge senza discriminazione di religione (art. 3 Cost.) e della eguale libertà di tutti i culti (art. 8, co. 1) la parte che considerava la bestemmia contro i simboli e le persone con riferimento esclusivo alla religione cattolica. Con sent. 329/1997, la medesima Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 404, co. 1, c.p., nella parte in cui prevedeva, per il reato di offese alla religione dello Stato mediante vilipendio di cose, la pena della reclusione da uno a tre anni, anziché la pena diminuita prevista dall’art. 406 c.p. per chi commette detto reato contro altro culto ammesso dallo Stato. In questa sentenza la Corte ha rilevato che, nella visione costituzionale attuale, non può più riconoscersi alla Chiesa e alle religioni cattoliche un valore politico, quale fattore di unità morale

della nazione, e ha sottolineato che, con il principio costituzionale della laicità e non confessionalità dello Stato, la protezione del sentimento religioso è divenuta un corollario del diritto costituzionale di libertà di religione, che deve, naturalmente, abbracciare allo stesso modo l’esperienza religiosa di tutti coloro che la vivono, nella sua dimensione individuale e comunitaria, indipendentemente dai differenti contenuti di fede delle diverse confessioni. La Corte ha, poi, chiarito che il richiamo alla cosiddetta coscienza sociale, quale criterio di giustificazione delle differenze fra confessioni religiose operate dalla legge, se può valere come argomento di apprezzamento delle scelte del legislatore sotto il profilo della loro ragionevolezza, è viceversa vietato laddove la Costituzione nell’art. 3, co. 1, stabilisce espressamente il divieto di discipline differenziate in base a determinati elementi distintivi, tra i quali appunto la religione, poiché la protezione del sentimento religioso, quale aspetto del diritto costituzionale di libertà religiosa, non è divisibile. Con la successiva sentenza 508/2000, la Corte costituzionale ha dichiarato costituzionalmente illegittimo anche l’art. 402 c.p., che puniva con la reclusione fino a un anno chiunque pubblicamente vilipendesse la religione dello Stato, accordando una tutela privilegiata alla sola religione cattolica. La Corte ha affermato che non sono conformi ai principi fondamentali di uguaglianza di tutti i cittadini senza distinzione di religione (art. 3 Cost.) e di uguale libertà davanti alla legge di tutte le confessioni religiose (art. 8 Cost.), nonché al principio supremo di laicità, che caratterizza in senso pluralistico la forma del nostro Stato, l’atteggiamento dello Stato stesso non equidistante e imparziale nei confronti di tutte le confessioni religiose e la mancanza di parità nella protezione della coscienza di ciascuna persona che si riconosca in una fede, quale che sia la confessione di appartenenza. A seguito dei citati interventi della Corte costituzionale e dell’abrogazione dell’art. 406 c.p. per opera della l. 85/2006, il Codice penale italiano, nel titolo IX del libro II, prevede come delitti contro il sentimento religioso: l’offesa a una confessione religiosa mediante vilipendio di persone e danneggiamento di cose (art. 403-04) e il turbamento di funzioni religiose (art. 405). CONCORDATO : accordo bilaterale che disciplina il trattamento che l’altra parte contraente riserva ai fedeli e alle istituzioni cattoliche. In generale, è il patto stipulato tra la chiesa cattolica e uno stato, allo scopo di dirimere determinate controversie o di disciplinare attività svolte dalla chiesa in quel territorio statale. Con questo termine si è soliti indicare uno specifico concordato, quello sottoscritto il 18 febbraio 1984 tra il governo italiano e il segretario di stato della Santa Sede, allo scopo di regolare i rapporti tra lo Stato e la Chiesa cattolica. I principi sanciti dal Concordato sono principalmente: la reciproca posizione di indipendenza e sovranità di Stato e Chiesa (art. 7 Cost.); il venir meno della qualifica di unica religione dello stato alla religione cattolica; il riconoscimento della piena libertà della chiesa in materia di organizzazione, culto, insegnamento, giurisdizione canonica; il riconoscimento della piena efficacia giuridica dei provvedimenti ecclesiastici, con il solo limite del rispetto dell'ordinamento italiano. TRATTATTO : accordo, bilaterale o plurilaterale (multilaterale), su questioni inerenti ai rapporti fra stati in quanto soggetti di diritto internazionale. CONVENZIONE : termine generico per indicare l'accordo o il contratto intercorso tra due o più soggetti mediante il quale le parti regolano i propri interessi (es. contratto, art. 1321 ss. del c.c.). PROFESSARE: Manifestare e seguire apertamente una fede religiosa, un'ideologia politica o filosofica, ecc. "Professare liberamente" significa svolgere senza condizionamenti o restrizioni tutte le manifestazioni relative all'esercizio del proprio culto. Si tratta di un diritto, garantito e protetto costituzionalmente dal nostro ordinamento. FEDE: Il fatto di credere con assoluta convinzione nella verità e giustezza di un assunto Per "fede religiosa" si intende l'adesione a verità o fatti soprannaturali, accettati non perché evidenti o razionali, ma perché dettati da una entità superiore. Attiene alla professione di fede, diritto riconosciuto come inviolabile. Il complesso dei principi seguiti nella vita morale. PROPAGANDA: attività di persuasione circa l’utilità e la necessità di un dato contegno tale da assumere un notevole grado di intensità ed efficacia. In ambito costituzionale, assume diversa accezione, consistendo prettamente nell'attività di proselitismo (tendenza costante a fare nuovi proseliti, nuovi seguaci) religioso, ossia nella diffusione di un credo che si mira a far ritenere prevalente rispetto ad altre confessioni. Il limite di tale raffronto è rappresentato dal divieto di vilipendio

comunità di credenti volta ad attuare la presenza di Dio nel mondo. Nell’uso comune, il termine, oltre che nel suo significato più ampio (così nelle espressioni amministrare , conferire , ricevere un s. , mentre accostarsi ai s. significa in genere fare la confessione e la comunione), è spesso riferito soprattutto all’ostia consacrata, al pane eucaristico, ed è per lo più accompagnato, per devozione e rispetto, da un aggettivo: portare in processione il divino S. ; esposizione , adorazione del santissimo Sacramento. Al contrario, con uso profano non più comune, la parola ricorre come interiezione blasfema o comunque poco riguardosa di meraviglia, di contrarietà, di indignazione. MATRIMONIO: Istituto giuridico solenne, definito come atto personalissimo con cui i nubendi-coniugi si scambiano il reciproco consenso a condividere la vita ed assumono reciproci obblighi. Per la Costituzione è il fondamento della famiglia. Il matrimonio civile è regolato dal Codice civile e dalle leggi italiane, mentre il matrimonio concordatario si celebra davanti ad un ministro del culto cattolico secondo l'ordinamento canonico, ma vi sono ulteriori effetti civili determinati da Intese tra Stato e Chiesa. La disciplina del matrimonio è contenuta nel titolo VI del Libro I, ove esso viene inteso nella duplice accezione di atto e di rapporto. In quanto "atto", esso è manifestazione della volontà delle parti di contrarre matrimonio, resa dinanzi al pubblico ufficiale celebrante. In quanto "rapporto", il matrimonio è quel rapporto giuridico che intercorre tra i coniugi, sia sotto l'aspetto patrimoniale che sotto quello personale. "Matrimonio avente effetti civili" -> Matrimonio avente giuridica valenza, in quanto celebrato o secondo le norme del Codice civile o secondo il rito religioso poi seguito dalla trascrizione nei registri dello stato civile. DIVORZIO: Nell'ordinamento italiano, il divorzio è stato introdotto (o meglio, reintrodotto) dalla legge 1° dicembre 1970 n. 898, poi modificata dalla legge 6 marzo 1987 n. 74. Esso implica la cessazione del vincolo coniugale, nei casi in cui il consensus fra i coniugi sia definitivamente venuto meno. Uno dei principi fondamentali del diritto romano, ancora attuale, stabiliva che il matrimonio fosse fondato sul consenso: qualora fosse venuto meno il consenso, sarebbe venuto meno anche il vincolo coniugale. Nell'ordinamento giuridico romano il divorzio era ammesso, anche quello unilaterale (detto anche ripudio). In età repubblicana, qualsiasi motivazione era valida per ottenere il divorzio consensuale, mentre il ripudio veniva accordato solo per giusta causa: in tal caso, il giudice aveva facoltà di punire con sanzioni pecuniarie il coniuge ritenuto colpevole della cessazione del vincolo coniugale. SACRA ROTA: Il Tribunale della Rota Romana (in latino Tribunal Rotae Romanae, noto anche come Tribunale della Sacra Rota), è un dicastero della Curia romana ed è il tribunale ordinario della Santa Sede. Ha sede a Roma, nel Palazzo della Cancelleria, ma in antico ebbe sede anche nel Palazzo Farnese. È composto da prelati - uditori - che sono nominati direttamente dal Papa e sono presieduti da un decano. Noto per le cause di nullità matrimoniali, il tribunale della Sacra Rota, in realtà, si occupa anche di molte altre cose. Nel caso di richiesta di nullità del matrimonio, il ricorso al Tribunale della Sacra Rota è facoltativo nel primo e nel secondo caso di giudizio dove i fedeli possono tranquillamente rivolgersi ai tribunali ecclesiastici del loro territorio; è obbligatorio il ricordo nel terzo grado di giudizio. Il nome Rota deriva dal recinto di forma circolare attorno al quale sedevano di uditori per discutere le cause. Questo è un particolare tribunale di appello; la sua giurisdizione - che comprende cittadini della Città del Vaticano ed oltre - si esercita in questi casi: -primo grado nelle cause civili dove siano convenuti vescovi diocesani, mense vescovili o altri enti dipendenti dalla Santa Sede ma, anche, ogni altra causa che il pontefice abbia a sé sia per motu proprio che per istanza delle parti; -secondo grado nelle cause già decise da tribunali diocesani e devolute direttamente al Pontefice; -terzo grado di giudizio nelle cause già decise in secondo grado.