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Fondi del Diritto: Nozioni Generali - Fonti di Produzione, Schemi e mappe concettuali di Diritto Pubblico

Diritto CostituzionaleDiritto Penalediritto amministrativoDiritto civile

Questo testo tratta dei concetti base del diritto, in particolare quelli riguardanti le fonti di produzione del diritto. Le fonti primarie e secondarie, le fonti-atto e fonti-fatto, l'abrogazione, deroga e sospensione di applicazione, criteri di risoluzione di antinomie (cronologico, gerarchico e specialità), riserve di legge e principio di legalità vengono esplorati in dettaglio. Una base solida per comprendere i principi fondamentali del diritto.

Cosa imparerai

  • Come funziona il criterio cronologico nella risoluzione di conflitti tra norme?
  • Quali sono le fonti primarie e secondarie del diritto?
  • Come funzionano i criteri di risoluzione delle antinomie?
  • Come si distinguono le fonti-atto dalle fonti-fatto?
  • Come si distinguono le fonti-atto da quelle-fatto?

Tipologia: Schemi e mappe concettuali

2019/2020

Caricato il 09/10/2021

Marti12345S
Marti12345S 🇮🇹

10 documenti

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Scarica Fondi del Diritto: Nozioni Generali - Fonti di Produzione e più Schemi e mappe concettuali in PDF di Diritto Pubblico solo su Docsity! FONTI DEL DIRITTO: NOZIONI GENERALI - FONTI DI PRODUZIONE. Dicasi fonte del diritto, l’atto o il fatto abilitato dall’ordinamento giuridico a produrre norme giuridiche. Le fonti si distinguono tra fonti primarie (ovvero, quelle poste immediatamente al di sotto della Costituzione) e fonti secondarie. Le norme di un ordinamento giuridico, le indicano le fonti abilitate a innovare l’ordinamento giuridico, si chiamano norme di riconoscimento o fonti di produzione sulle norme. Le fonti di produzione vanno distinte dalle fonti di cognizione, ovvero, strumenti attraverso i quali si vengono a conoscere le fonti di produzione. Le fonti di cognizione possono essere fonti ufficiali (di cui la più importante è la Gazzetta Ufficiale) o fonti private. Il testo pubblicato nelle fonti ufficiali è quello che entra in vigore. Inoltre, per consentirne lo studio e la ricerca dei nuovi atti, questi non entrano in vigore immediatamente, ma, se non disposto diversamente, soltanto, di regola, dopo un periodo di 15 giorni. - FONTI-ATTO E FONTI-FATTO. Le fonti di produzione si distinguono in due categorie: le fonti-atto e le fonti-fatto. Le fonti-atto sono imputabili a soggetti cui lo stesso ordinamento riconosce il potere di porre in essere atti normativi, e costituiscono l’esito di procedimenti altamente formalizzati e controllati. Le fonti-fatto, invece, costituiscono ormai una categoria residuale, della quale fanno parte quegli eventi naturali o sociali che producono conseguenze rilevanti per l’ordinamento. Esempi di fonti-fatto sono le norma prodotte dall’ Unione Europea che, anche se scritte e volute, sono prodotte da organi che non appartengono al nostro ordinamento. - LE ANTINOMIE E LE TECNICHE DI RISOLUZIONE. Per antinomie si intendono i contrasti tra norme, ai quali di assiste nel momento in cui le disposizioni esprimono significati tra loro incompatibili. E” compito dell’interprete risolvere le antinomie, individuando la norma applicabile al caso. Ciò è possibile attraverso gli strumenti dell’interpretazione, o scegliendo tra i criteri elaborati dalla scienza giuridica: il criterio cronologico, il criterio gerarchico, e il criterio della specialità. - IL CRITERIO CRONOLOGICO E L’ABROGAZIONE. Il criterio cronologico regola la successione delle norme nel tempo; nello specifico, in caso di contrasto tra due norme, si preferisce quella più recente a quella più antica. La prevalenza della nuova norma sulla vecchia si esprime attraverso l'abrogazione, ovvero, con la cessazione dell’efficacia della norma giuridica precedente. Secondo l’art. 15 delle “Preleggi” vi sono tre tipi di abrogazioni: 1) Espressa (nella quale è la stessa disposizione ad indicare quali norme preesistenti sono abrogate; 2) Tacita (la quale si ha quando l’interprete rileva incompatibilità tra le nuove disposizioni e le precedenti. In questo caso, l’abrogazione non è disposta dal legislatore ma dal giudice, il quale, deve fare pulizia, preferendo la norma più recente e considerare la vecchia come abrogata); 3) Implicita (la quale si ha quando una nuova legge interviene a disciplinare una data materia sostituendosi alla legge anteriore). Diversa dall’abrogazione è la deroga, la quale, è semplicemente un’eccezione alla regola. La norma abrogata perde efficacia per il futuro, e può riprendere a produrre effetti solo nel caso in cui il legislatore emani una ulteriore disposizione che lo prescriva. La norma derogata, invece, non perde la sua efficacia, ma viene limitato il suo campo di applicazione. Simile alla deroga è la sospensione dell’applicazione di una norma, sospensione limitata ad un certo periodo e spesso a singole categorie o zone. - IL CRITERIO GERARCHICO E L'ANNULLAMENTO. Il criterio gerarchico dice che in caso di contrasto tra due norme, si deve preferire quella che nella gerarchia delle fonti occupa il posto più elevato. La prevalenza della norma