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ingerenza del terzo, Appunti di Diritto Civile

approfondimento ingerenza del terzo nel rapporto obbligatorio

Tipologia: Appunti

2018/2019

Caricato il 19/02/2019

Frgt
Frgt 🇮🇹

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Scarica ingerenza del terzo e più Appunti in PDF di Diritto Civile solo su Docsity! Da: Luisa Murru <luisamurru1997@hotmail.it> Data: 23 ottobre 2018 21:40:09 CEST A: francesca messi <freffri_97@hotmail.it> Argomento: Soggetti del rapporto obbligatorio Distinzione tra due fattispecie: Ingerenza del terzo in un rapporto obbligatorio: Lesione del credito da parte di un terzo, lesione anche detta aquilana perché la responsabilità che ne deriva è aquiliana, il terzo non fa parte del rapporto per cui è responsabilità extracontrattuale. Dottrina- complicità nell’inadempimento,. Altra fattispecie dell’ingerenza di un terzo nel rapporto obbligatorio, elemento essenziale di questa fattispecie è l’inadempimento del debitore dove risponde anche il terzo perché complice dell’inadempimento. In questo caso la responsabilità del terzo quindi si collocherà nel 1218 c.c , parliamo di una responsabilità contrattuale. Sappiamo che in un rapporto obbligatorio ci devono essere almeno due soggetti determinati, se non che in dottrina si è messo in discussione questo principio (di logica elementare) sulla base di alcune norme, l’esistenza dell’ipotesi in cui il rapporto intercorre tra due soggetti di cui uno non determinato ma determinabile: Debitore determinato e soggetto creditore determinabile. es. Art. 1989 c.c. promessa al pubblico, è un caso in cui la promessa unilaterale è vincolante. - in questa fattispecie un soggetto che rende pubblica questa promessa, si rende debitore per un dato credito nei confronti di un creditore che non è determinato. L’obbligazione sorge solo nel momento in cui sorge il soggetto a cui è dovuta la prestazione, prima non si parla di obbligazione. Es. promessa al pubblico, se non si compie l’azione prevista il promittente non sarà obbligato a dare una ricompensa. Ma allora che senso ha dire che il promittente è vincolato già nel momento in cui ha promesso? La norma parla di un vincolo prima che l’azione si verifichi, - Colui che, rivolgendosi al pubblico, promette una prestazione a favore di chi si trovi in una determinata situazione o compia una determinata azione, è vincolato dalla promessa non appena questa è resa pubblica - in realtà questo vincolo significa che il promittente non può più revocare la promessa se non in alcune ipotesi, che sono previste da un’altra norma art. 1990 c.c REVOCA DELLA PROMESSA. Questa norma ci permette di revocare la promessa solo per giusta causa. Quindi questo vincolo è in riferimento alla impossibilità del soggetto di ritirare la promessa ma non fa di certo riferimento alla determinatezza dei soggetti. Per cui non viene intaccato il corollario per il quale il creditore nel rapporto obbligatorio debba essere determinato. Inoltre sappiamo che i terzi nel rapporto obbligatorio non sono obbligati ad effettuare la prestazione (essendo per definizione terzi) ma non debbono neanche interferire. Gli effetti del rapporto obbligatorio si estendono in alcuni casi anche a terzi, ma non l’effetto principale. Quali sono questi altri effetti? I c.d. effetti di protezione In alcuni casi il debitore è soggetto anche a degli obblighi di protezione, ovvero il debitore deve tenere dei comportamenti affinché il creditore non subisca danni.
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