Scarica la successione per causa di morte e più Sintesi del corso in PDF di Diritto Privato solo su Docsity! La successione per causa di morte Premesse Con il termine successione si descrive il fenomeno per cui un soggetto subentra ad un altro nella titolarità di uno o più rapporti giuridici. Prima assumevano importanza solo gli immobili, oggi invece sono importanti anche i cespiti mobiliari quali, quote di società e strumenti di investimento. Gli interessi che vengono in considerazione rispetto alla vicenda successoria sono numerosi: In primo luogo emerge l’interesse dello stesso ereditando, preoccupato della sorte dei suoi beni; In secondo luogo vi è da tenere presente l’interesse dei familiari del de cuius; In terzo luogo sono interessati alla sorte del patrimonio ereditario i creditori del de cuius; La sorte del patrimonio ereditario è lasciata anzitutto alle decisioni dello stesso ereditando tuttavia il legislatore limita la liberta di quest’ultimo, in quanto riserva a favore dei stretti congiunti una quota (variabile) del patrimonio del defunto. Qualora l’ereditando non abbia provveduto a disporre mediante testamento dei propri beni, è la legge stessa a dettare i criteri per la devoluzione. Si parla perciò di successione legittima (se ne ricorre solo se manca il testamento), in quanto regolata dalla legge: il coniuge, i discendenti, gli ascendenti, i collaterali, gli altri parenti e infine lo Stato. Eredità e legato L’eredità (o asse o massa) è quel complesso di beni, passivi e attivi, che sono di proprietà del de cuius prima della sua morte. Il patrimonio è quel complesso di negozi giuridici dei quali il de cuius era titolare, indipendentemente dal suo valore economico, quindi il patrimonio esiste anche quando l’eredità è modesta o addirittura passiva. La successione mortis causa può essere: A titolo universale la vocazione comprende la situazione patrimoniale del soggetto venuto a mancare, ponendo il beneficiario nella condizione di poter subentrare in tutti i rapporti, attivi e passivi. A titolo particolare (legato), la chiamata riguarda solo alcuni rapporti determinati, a cui si riferisce specificatamente la vocazione. Differenze fra erede e legato: L’erede succede nel possesso del defunto Per il legatario si ha il fenomeno dell’accessio possessionis Deve pagare i debiti e i pesi dell’eredità Gli è concessa la hereditas petitio per ottenere la restituzione dei beni tenuti da un altro senza titolo Subentra in ogni rapporto, come se ne fosse stato parte, e anche in quelli in via di formazione al momento della morte del de cuius Quando la successione è regolata per testamento, è necessaria l’interpretazione della dichiarazione del testatore, il quale a volte lascia dubbi se abbia voluto disporre per l’erede o per il legatario. L’interpretazione è facile quando al chiamato siano attribuiti tutti i beni del testatore. Le difficoltà sorgono quando la disposizione contenga l’indicazione di beni determinati, anche questa può essere una successione a titolo universale ma solo a condizione che risulti che il testatore abbia inteso dare quei beni come quota del patrimonio. La determinazione della quota può essere fatta non solo aritmeticamente ma anche attraverso l’attribuzione di determinati beni, in quest’ipotesi bisogna dimostrare che il testatore abbia tenuto presente l’universalità del suo patrimonio e abbia inteso assegnare e ripartire i cespiti come quota del tutto. Quindi se l’intenzione del testatore sia stata quella di attribuire quei beni come cespiti determinati e singoli si avrà successione a titolo particolare, se invece la sua intenzione era quella di lasciare determinati beni come porzione del suo patrimonio si avrà successione a titolo universale. In questa seconda ipotesi, la determinazione della quota ereditaria verrà riconosciuta a posteriori calcolando il rapporto tra il valore dei beni assegnati e il totale del patrimonio di cui il testatore ha disposto. L’interpretazione, pone spesso gravi difficoltà, specie quando le disposizioni siano state redatte da persona che non conosce la distinzione giuridica tra erede e legato ma si preoccupa solo di attribuire accuratamente i propri beni. Quando la successione si devolve per legge il problema non c’è perché la vocazione è fatta dal legislatore, e solitamente è a titolo universale, le ipotesi di successione per legge a titolo particolare sono poche e tassative (es. al coniuge superstite spetta, a titolo di legato, il diritto di abitazione nella casa coniugale e l’uso degli arredi). Nel caso di pluralità di successibili ex lege, la chiamata è ugualmente a titolo universale per ciascun coerede: ne consegue l’instaurazione di un regime di comunione che investe tutti gli elementi dell’asse ereditario. Per le situazioni giuridiche non patrimoniali non c’è successione, tuttavia la legge riconosce in alcune ipotesi all’erede la legittimazione attiva o passiva in relazione agli interessi non patrimoniali (es. per il riconoscimento di un figlio naturale). Il diritto d’autore è invece intrasmissibile: mentre i diritti di utilizzazione economica si trasferiscono agli eredi, la legge attribuisce ai parenti il diritto di rivendicare la paternità dell’opera e opporsi a qualsiasi alterazione della stessa. Sono intrasmissibili anche tutti i rapporti personali: usufrutto, uso, abitazione, rendita vitalizia, diritto alimentare ecc. La morte è causa di scioglimento dei contratti caratterizzati dall’intuitas personae. L’erede subentra nei diritti potestativi spettanti al de cuius, diritto di riscatto, di recesso, di ratifica ecc. per il diritto di accettare una proposta contrattuale, la morte di colui che ha fatto la proposta non rende questa senza effetto a meno che non si tratti di proposte volte alla stipulazione di un contratto che necessita dell’intuitas personae. Apertura della successione La morte di una persona determina l’apertura della successione. La legge attribuisce importanza alla determinazione del momento e del luogo in cui si verifica l’apertura della successione per regolare l’ipotesi di successione di leggi nel tempo e per determinare la competenza di territorio nelle cause ereditarie. La successione si apre nel momento della morte nel luogo dell’ultimo domicilio del defunto. La morte presunta viene equiparata a quella naturale mentre in caso di assenza coloro che sarebbero suoi eredi possono chiedere solo l’immissione nel possesso temporaneo dei beni. Vocazione e delazione ereditaria. I patti successori La vocazione ereditaria è l’indicazione di colui che è chiamato all’eredità. La delazione ereditaria è l’offerta all’eredità ad una persona che la può acquistare. La dottrina considera questi due termini equivalenti, ma secondo un altro pensiero andrebbero distinti perché ci può essere una vocazione senza delazione, cioè una chiamata senza offerta (es. il nascituro è chiamato perché c’è una vocazione a suo favore, ma non ci sarebbe una delazione, cioè un’offerta all’eredità perché adire all’eredità solo dopo il verificarsi della nascita). La designazione del successibile può avvenire per successione legittima o successione testamentaria. La legge vieta alcune tipologie di patti successori: Confermativi (o istitutivi) Tizio conviene con_ Caio di lascagli la sua proprietà, tolgono al testatore la facoltà di disporre come vuole dei propri beni; Dispositivi vendo a Caio i beni che dovrebbero pervenirmi dall’eredità di Tizio; Rinunciativi convengo con Caio di rinunciare all’eredità di Tizio non ancora devoluta Il divieto di patti istitutivi e rinunciativi è stato imposto per evitare che un soggetto possa disporre con leggerezza di beni che ancora non gli appartengono. La legge vieta la donazione mortis causa, dove la morte del donante funziona come causa di attribuzione della donazione, è valida la donazione fatta sotto la condizione “se il donante muore Nella successione legittima quando più persone sono chiamate nello stesso grado ex lege; Nella successione testamentaria bisogna distinguere: 1. se si tratta di istituzione di erede, quando gli eredi siano stati chiamati con uno stesso testamento e il testatore non abbia fatto determinazione di parti, o, pure determinando le parti, abbia chiamato i coeredi in parti uguali. Se le parti sono diverse non c’è accrescimento perché viene a mancarne il fondamento dal momento che il testatore, avendo stabilito le diversità delle quote avrebbe potuto prevedere la mancanza di un coerede. Se mancano i presupposti per l’accrescimento la porzione dell’erede mancante si devolve agli eredi legittimi; 2. se si tratta di legato, basta che sia stato legato lo stesso oggetto a più persone. L’accrescimento opera di diritto, senza bisogno di accettazione da parte di colui a cui profitta, colui che se ne avvantaggia, subentra anche negli obblighi a cui era sottoposto l’erede o il legatario. Le sostituzioni C’è la possibilità che il testatore abbia provveduto all’ipotesi che il chiamato non possa o non voglia accettare l’eredità e ha quindi designato una persona al suo posto: la clausola relativa si chiama sostituzione ordinaria o volgare. La legge ammette che più persone possano sostituirsi ad una sola persona, prima chiamata, e viceversa. Il sostituto subentra anche nelle obbligazioni poste a carico del primo chiamato a meno che il testatore non abbia disposto diversamente. Sostituzione fedecommissaria si ha quando ricorrano le seguenti condizioni: doppia istituzione: il testatore nomina erede Caio, e vuole che alla morte di Caio, l’eredità passi a Sempronio; ordo successivus: occorre che il passaggio dell’eredità dal primo istituto al secondo si verifichi in conseguenza della morte del primo; vincolo di conservare per restituire: il primo chiamato non ha una piena titolarità dei beni e non può disporne, dovendo poi trasmettere i beni al successivo istituto, ne ha soltanto l’usufrutto. Con la riforma della famiglia si è affermato che la sostituzione fedecommissaria è valida solo se disposta dai genitori, dagli ascendenti in linea retta o dal coniuge dell’interdetto o del minore incapace a favore della persona o degli enti che hanno avuto cura dell’istituito. Il soggetto istituito può godere dei beni a lui assegnati ma non può alienarli. L’acquisito dell’eredità e la rinuncia Il chiamato potrebbe avere un interesse morale a non diventare l’erede di una persona malfamata benché ricca o un interesse economico a non essere esposto all’obbligo di pagare i debiti del defunto. L’accettazione può essere: Pura e semplice, il patrimonio dell’erede si confonde con quello del de cuius, e quindi l’erede subentra nell’attivo e nel passivo del patrimonio. Con beneficio d’inventario, il patrimonio dell’erede non si confonde con quello del de cuius. Vi sono diverse fattispecie di accettazione tra loro eterogenee: Accettazione espressa può essere pura e semplice (in un atto pubblico o in una scrittura privata, dichiarando di accettare l’eredità oppure assumendo il titolo di erede) o con beneficio d’inventario (fatta con dichiarazione ricevuta da un notaio o dal cancelliere del tribunale dove si è aperta la successione). L’accettazione dell’eredità da parte di persone giuridiche, associazioni, fondazioni, enti non riconosciuti deve farsi con il beneficio d’inventario, la regola non vale per le società, anche i minori e gli incapaci devono accettare l’eredità con beneficio d’inventario. L’accettazione espressa è un actus legitimus infatti non possono apporsi condizioni e termini. Accettazione tacita quando il chiamato all’eredità compie un atto che presuppone la sua volontà di accettare. La vendita o donazione dei diritti di successione ad un terzo o ad un altro chiamato comporta l’accettazione dell’eredità, la rinuncia all’eredità fatta verso corrispettivo a favore degli altri chiamati comporta l’accettazione dell’eredità. Accettazione presunta l’acquisto dell’eredità avviene automaticamente, per legge o per il solo fatto che non si è provveduto ad uno specifico atto imposto dalla legge (es. il chiamato che sia nel possesso dei beni ereditari deve, entro tre mesi, compiere l’inventario o dismettere il possesso dei beni ereditari) o perché si è tenuto un determinato comportamento (sottrazione o occultamenti di beni ereditari, che preclude la rinuncia dell’eredità e rende colui che lo compie erede puro e semplice). L’accettazione dell’eredità è soggetta a trascrizione. Per l’accettazione tacita la trascrizione avviene sulla base dell’atto implicante. Se il chiamato all’eredità muore senza averla accettata, il diritto di accettarla si trasmette ai suoi eredi. Il diritto di accettare è soggetto a prescrizione di 10 anni che inizia da quando è stata aperta la successione, lo stesso criterio è valido per coloro nei cui confronti la successione si è aperta in subordine rispetto agli altri (se il chiamato principale aspetta nove anni per decidere se accettare o no e poi non lo fa, il chiamato ulteriore ha solo un anno per decidere). Può darsi che qualcuno abbia interesse a che il chiamato si decida entro un tempo più ristretto per dichiarare se vuole accettare l’eredità o no, in questo caso si può far riferimento ad un’azione speciale: actio interrogatoria, con cui si chiede che l’autorità giudiziale fissi un tempo trascorso il quale il chiamato perde il diritto di accettare, è consentito anche al testatore stabilire un termine. L’accettazione si può impugnare per violenza o dolo ma non per errore. Per effetto dell’acquisto dell’eredità, all’erede si trasmette anche il potere di disporre dei beni ereditari, quindi egli può alienare i singoli beni e il loro complesso . L’erede continua a rispondere dei debiti verso i creditori del defunto. L’erede non è tenuto alla garanzia per evizione secondo le regole comuni egli è tenuto a garantire la qualità di erede. Per l’atto è prevista la forma scritta, pena la nullità. Accettazione con beneficio di inventario impedisce la confusione del patrimonio del de cuius con quello dell’erede, quindi: L’erede che ha accettato con beneficio d’inventario conserva verso l’eredità tutti i diritti e tutti gli obblighi che aveva verso il defunto. L’erede non è tenuto al pagamento dei debiti ereditari, i creditori e i legatari hanno preferenza sul patrimonio ereditario di fronte ai creditori dell’erede. Il chiamato all’eredità ha la facoltà di usufruire del beneficio d’inventario che lo preserva dal rischio di pagare i debiti del defunto. La facoltà di accettare con beneficio d’inventario ha carattere personale. Per evitare che gli incapaci e le persone giuridiche si trovino a far fronte dei debiti del de cuius, la legge ha affermato che gli incapaci, le persone giuridiche e gli enti non riconosciuti debbano accettare l’eredità solo con beneficio d’inventario, è nulla un’accettazione pura e semplice fatta da un incapace. L’accettazione con beneficio permette al minore di non incappare nella responsabilità di dovere pagare i debiti del de cuius, quindi la legge permette che il minore passato un anno dal compimento della maggiore età possa redigere l’inventario così da poter accettare l’eredità con beneficio d’inventario. Per questa accettazione ci vuole una particolare forma, ovvero deve essere ricevuta da un notaio o dal cancelliere del tribunale del circondario dove si è aperta la successione e deve essere esposta a pubblicità notizia, inserita nel registro delle successioni e trascritta entro 1 anno presso l’ufficio dei registri immobiliari e deve essere preceduta o seguita dall’inventario e anche la data del compimento dell’inventario deve essere trascritta nel registro delle successioni. Se il chiamato è nel possesso dei beni ereditari deve fare l’inventario entro 3 mesi dall’apertura della successione ed entro 40 giorni successivi deve deliberare se accetta o no l’eredità. Il termine di tre mesi può essere prorogato , passato 3 mesi o il tempo prorogato senza aver compiuto niente e passato il termine di 40 giorni senza avere deciso se accettare o no, il chiamato è considerato come erede puro e semplice ( accettazione Presunta). Il chiamato che non è nel possesso dei beni può fare l’inventario fino a quando non si sia prescritto il diritto di accettare e può redigere l’inventario nei tre mesi successivi , se omette questo inadempimento viene considerato erede puro e semplice. . Se ha fatto l’inventario ma non la dichiarazione di accettazione, questa dovrà essere fatta nei successivi 40 giorni, in caso di omissione il chiamato perde il diritto di accettare, se fa la dichiarazione ma non l’inventario viene considerato erede puro e semplice. L’erede che abbia accettato l’eredità con beneficio d’inventario diventa amm. del patrimonio ereditario anche nell’interesse dei creditori, incorre in responsabilità per cattiva amm. solo se versa in colpa grave. Non può alienare i beni ereditari senza autorizzazione del Giudice, se viola questo divieto diventa erede puro e semplice. Accettata l’eredità con beneficio d’inventario l’erede paga i creditori e i legatari a misura che si presentano. Esaurito l’asse ereditario i creditori rimasti insoddisfatti possono rifarsi contro i legatari, nei limiti del valore legato. L’erede può iniziare a pagare i creditori solo quando siano trascorsi 3 mesi dall’esecuzione dell’ultima delle formalità pubblicitaria previste per la dichiarazione. Se c’è opposizione dei creditori a questo di modo di pagamento,si può procedere alla liquidazione dei beni ereditari, è una procedura concorsuale, perché sono chiamati a concorrere tutti i creditori, fatta con un Notaio cioè vengono pagati prima i creditori il cui credito è assistito da una causa legittima di prelazione o preferenza, La separazione dei beni del defunto L’accettazione con beneficio giova sia all’erede , perché non confonde il suo patrimonio con quello del de cuius , ma giova anche ai creditori del defunto perché si assicurano la preferenza sui creditori dell’erede. Anche la separazione impedisce la confusione dei due patrimoni, ma opera a favore dei creditori e dei legatari del defunto, che si assicurano il soddisfacimento sui beni a preferenza dei creditori dell’erede (nulla vieta che i creditori dell’erede possano soddisfarsi sul patrimonio del defunto quando i creditori di quest’ultimo siano già soddisfatti). L’istituto della separazione deriva dalla separatio honorum del diritto Romano, il quale distingueva i due patrimoni. La separazione ha carattere particolare, opera sui beni singoli per i quali sia fatta valere specificatamente. Se la separazione è stata fatta dai creditori e legatari i primi sono preferiti ai secondi, il diritto di separazione deve essere esercitato entro 3 mesi dall’apertura della successione. L’azione di petizione ereditaria Acquistata l’eredità , l’erede può rivolgersi contro chiunque per farsi riconoscere la qualità di erede e farsi consegnare o rilasciare i beni. Queste azioni vengono chiamate azioni di petizione ereditaria. L’attore deve dimostrare : la propria qualità di erede sulla base di un testamento o del rapporto di parentela o coniugio che lo lega al defunto. che i beni che lui reclama appartengono all’asse ereditario, cioè erano di proprietà del defunto. L’azione può essere fatta solo contro colui il quale possiede tutti o parte dei beni ereditari affermando di essere lui l’erede, o contro il possessore senza titolo, o contro l’usurpatore che si è immesso nel possesso dei beni, L’azione non si può proporre contro chi possieda un titolo particolare che non implica l’attribuzione di erede e che ha acquistato il bene con un atto inter vivos dal de cuius, L’azione è imprescrittibile, perché una volta acquistata la qualità di erede, questa non si perde più. Se l’azione viene accolta il convenuto deve restituire le cose possedute, è possessore di buona fede colui che ha acquistato il possesso dei beni ereditari, ritenendo per errore, di essere l’erede. Se il possessore ha alienato in buona fede una cosa dell’eredità, l’erede vero può solo ottenere il corrispettivo ricevuto dal possessore. La buona fede è sufficiente se sussiste al momento dell’acquisto del possesso dei beni ereditari, Gli acquisti dell’erede apparente questo può avere un azione nei confronti del fratello x la reintegrazione che gli spetta. Oggi i figli naturali sono equiparati a quelli naturali rispetto alla successione, ma i legittimi possono soddisfare in denaro o in beni immobili ereditari la propria porzione, mentre i naturali possono farlo solo se se i legittimi non si oppongono, in questo caso è il giudice a decidere se la decisione possa o no essere accolta. La riserva a favore degli ascendenti opera se il coniuge non ha lasciato figli , ed è di 1/3, ma si riduce a 1/4 se gli ascendenti concorrono con il coniuge. • se c'è un coniuge e un figlio gli va 1/3 ciascun e 1/3 libero • coniuge e 2 figli, coniuge 1/4 e figli la metà , 1/4 liberi • coniuge con ascendenti, coniuge metà ascendenti 1/4 e 1/4 libero Al coniuge è riservato il diritto di abitazione nella casa coniugale e l'uso dei mobili, questi diritti sono riservati anche al coniuge separato a cui non sia stata addebitata la separazione, al coniuge a cui è stata addebitata la separazione spetta un assegno vitalizio, se al momento dell'apertura della successione godeva degli alimenti, l'assegno è commisurato alle sostanze ereditario e alle qualità e al numero degli eredi legittimi e non può superare la prestazione alimentare goduta. I figli naturali non riconoscibili hanno diritto ad un assegno vitalizio. LA SUCCESSIONE TESTAMENTARIA Il testamento è un ATTO DI AUTONOMIA PRIVATA che consente ad una persona fisica di disporre dei propri beni per il tempo in cui avrà cessato di vivere, e il potere di scegliere i suoi successori. La CAUSA della successione testamentaria deve rinvenirsi nella esigenza di dare assetto ai diritti della persona a seguito della sua morte e, insieme, la funzione di soddisfare l’esigenza di liberalità successoria del defunto. Caratteristica fondamentale del testamento è il suo CONTENUTO PATRIMONIALE; sotto tale aspetto, il testamento può contenere: l’istituzione di uno o più eredi, cioè di soggetti che siano destinatari dei beni a titolo universale; l’attribuzione di uno o più legati ora questo sia l’unico contenuto del testamento, è la legge che designa gli eredi secondo la disciplina della successione legittima. Il testamento, inoltre, può comprendere anche DISPOSIZIONI DI NATURA NON PATRIMONIALE, che costituiscono il suo CONTENUTO ATIPICO, la cui efficacia non viene meno anche in assenza di disposizioni patrimoniali. A tal proposito si intendono: la designazione di un tutore o protutore; il riconoscimento del figlio naturale; la riabilitazione dell’indegno; la nomina dell’esecutore testamentario o di un curatore speciale. NATURA GIURIDICA DEL TESTAMENTO negozio giudico unilaterale e unipersonale non recettizio. È sempre revocabile e modificabile dal suo autore, è negozio formale poiché richiede, a pena di nullità, determinate forme previste dalla legge in poche parole il negozio giuridico consta infatti di 4 caratteristiche fondamentali: ✔ PERSONALITA': non è infatti ammessa la rappresentanza nè volontaria nè legale, ✔ REVOCABILITA': il testatore può sempre togliere valore al testamento già fatto, oppure modificare quest'ultimo. Tale principio è inderogabile, in quanto l'ordinamento vuole che sia garantita la liberta' di disporre delle proprie sostanze per l'epoca posteriore alla morte , come tipica manifestazione della liberta' umana ed individuale. ✔ UNILATERALITA': il testamento è un atto unilaterale, poiché esso è costituito dalla dichiarazione della volontà di una sola parte. ✔ SOLENNITA' : il testamento è infatti un negozio giuridico che deve essere compiuto ad substantiam secondo le forme determinate dalla legge. ✔ FORMALISMO: poiché richiede, a pena di nullità, determinate forme previste dalla legge il testamento può infatti essere redatto in varie forme, quali: 1) TESTAMENTO OLOGRAFO: è il testamento scritto interamente di mano del testatore, ed è la forma più semplice e più riservata dell'espressione della volontà del testatore. 2) TESTAMENTO PUBBLICO: testamento redatto con le richieste formalita' dal notaio 3) TESTAMENTO SEGRETO: il testamento segreto è redatto su scheda sottoscritta dal testatore e da questi consegnata in involucro chiuso al notaio con la dichiarazione che in esso è contenuto il suo testamento. Il testamento segreto risponde a due esigenze: la prima è quella di consentire al testatore di non rendere di pubblico dominio il contenuto del suo testamento, prevenendo così eventuali risentimenti o pressioni dei successibili; l’altra esigenza è quella della certezza della non sottrazione della scheda TESTAMENTI SPECIALI Se ricorrono alcune particolari circostanze, ove è impossibile avvalersi delle forme testamentarie ordinarie, il codice civile concede efficacia ad alcune particolari forme di testamento, dette testamenti speciali. Sono previste tre specie tassative di testamento speciale: in occasione di malattie contagiose o in occasione di calamità pubbliche o infortuni durante la navigazione marittima ed aerea per i militari o assimilati REVOCA DEL TESTAMENTO Il testamento è revocabile fino all'ultimo momento di vita del testatore. Esistono 3 tipi di revoca: – REVOCA TACITA: avviene mediante la redazione di un nuovo testamento che non revoca in modo espresso il precedente o altri ancora. in questo caso sono revocate soltanto le disposizioni incompatibili con quelle contenute nel nuovo testamento. nel caso specifico rappresenta la volontà del testatore di specificare, modificare o integrare meglio alcune o tutte le disposizioni nei confronti di alcuni soggetti rispetto ad altri, in qualsiasi momento della sua vita terrena. In entrambi i casi previsti dalle legge, vanno datati e sottoscritti – Revoca Espressa: avviene mediante la formulazione di un nuovo testamento o atto notarile, nel quale si dichiari di revocare, in tutto o solo in parte, la precedente disposizione. con questo atto il testatore con forza, esprime la sua volontà di non confermare, quanto aveva precedentemente disposto per ripensamenti, rivisitazioni, sperequazioni o anche per circostanze e fatti accaduti che ne hanno modificato la sua visione materiale. - REVOCA DI DIRITTO: nel caso in cui il testamento sia stato redatto da chi al tempo del testamento non aveva o ignorava di avere figli; la sopravvivenza dei figli comporta revoca delle disposizioni, siano esse a titolo particolare o universale. Inoltre è possibile anche la revoca della revoca che deve essere posta in essere necessariamente nella forma espressa. PUBBLICAZIONE DEL TESTAMENTO La pubblicazione del testamento consente, al fine di renderne possibile l'esecuzione,la conoscenza del contenuto del testamento da parte dei: – chiamati alla successione – dei familiari del defunto – dei creditori ereditari e di quelli dell'erede sono soggetti a pubblicazione il testamento olografo ed il testamento segreto, ma non quello pubblico, che avendo sempre valore di atto pubblico non necessita di una pubblicazione in senso tecnico. Chiunque è in possesso di un testamento olografo deve presentarlo ad un notaio per la pubblicazione non appena ha notizia della morte del testatore: qualora ciò non avvenga chiunque vi abbia interesse può fare ricorso al tribunale del circondario ove si è aperta la successione affinché sia fissato un termine per la suddetta presentazione. Il notaio procederà dunque alla pubblicazione del testamento olografo in presenza di 2 testimoni, redigendo un verbale nel quale: – descrive lo stato del testamento, – ne riproduce il contenuto, – fa menzione della sua apertura se sigillato. Tale verbale viene infine sottoscritto dalla persona che ha presentato il testamento, dai testimoni e dal notaio. Il testamento segreto deve essere aperto e pubblicato dal notaio appena gli pervenga la notizia della morte del testatore e tale pubblicazione ha luogo con le stesse modalità del testamento olografo. ESECUZIONE DEL TESTAMENTO: Il testatore può aver provveduto a nominare uno o più esecutori testamentari che hanno il compito di curare che siano esattamente rispettate le volontà del defunto. Per essere esecutore è necessaria la capacità di agire. L'esecutore ha il possesso ( per non oltre un anno) dei beni ereditari e deve correttamente amministrarli. egli, può, se necessario, alienare i beni previa autorizzazione del giudice. Nel caso in cui vi fossero delle irregolarità del suo operato può essere esonerato dall'autorità' giudiziaria su istanza di qualsiasi interessato. Alla fine deve consegnare i beni all'erede e dare conto della loro gestione. Il testatore può anche incaricare l'esecutore di procedere alla divisione dell'eredita'. • CAPACITA' DI TESTARE: l'articolo 591 del codice civile attesta che Possono disporre per testamento tutti coloro che non sono dichiarati incapaci dalla legge. Accade, però, che lo stesso articolo 591 specifichi poi quali sono gli stati d'incapacità che producono l'impossibilità a disporre per testamento: • a) la minore età, cioè non aver compiuto i 18 anni. Non può testare nemmeno il minore emancipato. • b) interdizione per infermità di mente. • c) incapacità anche transitoria d'intendere o di volere nel momento in cui si è fatto testamento Se, nonostante il divieto, è redatto comunque il testamento si avrà ANNULLABILITA' ASSOLUTA DELL'ATTO, poiché potrà essere impugnato entro cinque anni dal giorno in cui è stata data esecuzione alle disposizioni testamentarie da chiunque abbia interesse. • CAPACITA' DI RICEVERE: Mentre l'incapacità di testare è legata allo stato psicofisico della persona, quella di ricevere scaturisce dallo stato giuridico del soggetto. Si tratta, infatti, di una incapacità giuridica relativa che scaturisce da alcuni rapporti tra i soggetti interessati e il testatore. Non possono, quindi, ricevere per testamento: • chi ha scritto il testamento segreto, salvo che vi sia stata approvazione di mano dello stesso testatore o nell’atto della consegna • testimoni e interprete che abbiano partecipato alla redazione del testamento pubblico • notaio e ogni altro pubblico ufficiale che abbia ricevuto il testamento pubblico • il notaio a cui il testamento segreto è stato consegnato in plico non sigillato ,