Scarica Le obbligazioni, cosa sono e quali sono e più Sintesi del corso in PDF di Diritto solo su Docsity! INTERROGAZIONE DI DIRITTO LE OBBLIGAZIONI: Oltre al riconoscere alle persone i diritti sulle cose, l’ordinamento giuridico riconosce anche quelli sulle prestazioni di servizi delle persone. I primi si chiamano “diritti reali”, i secondi “obbligazioni”. Le obbligazioni son rapporti giuridici che vedono coinvolte due o più parti e per questo è necessario che fra i due viga un accordo. Le due parti sono: - Il debitore: la parte passiva del contratto, che deve impegnarsi a tenere un determinato comportamento nella prestazione e - Il creditore: la parte attiva e più forte del contratto ma che si assume il rischio più grande, ovvero che il debitore non porti a termine l’obbligazione. CARATTERISTICHE: Le obbligazioni devono avere le seguenti caratteristiche per essere valide: - Essere possibili, realizzabili; - Essere lecite, rispettose della legge; - Essere determinate, con contenuti espressi chiaramente fin dall’inizio e - Essere patrimoniali, ovvero essere trasformabili in denaro. Quest’ultimo punto va a tutela del creditore, in caso il debitore non riesca a portare a termine la sua obbligazione, dopo essere stato citato in tribunale e costretto a compierla, se impossibilitato deve pagare come risarcimento. FONTI: Non tutti i rapporti fanno nascere delle obbligazioni, vediamo quali però sono cause di rapporti obbligatori: - Il contratto: è un atto che fa nascere un’obbligazione in quanto è un accordo tra due o più parti; - Il fatto illecito: è un atto che fa nascere un’obbligazione in quanto causa danni ad altre persone e nasce così il relativo obbligo di risarcirle; - Qualsiasi atto o fatto giuridico: è un atto che fa nascere un’obbligazione in quanto prevede una volontà di tenere una prestazione. I DIVERSI TIPI DI OBBLIGAZIONI: Le obbligazioni possono essere di diversi tipi a seconda di diversi fattori. Quando in un rapporto obbligatorio vi sono più debitori che creditori esso è passivo, in caso contrario è attivo, mentre se ci sono tanti debitori e tanti creditori è misto. - Obbligazione parziaria: quando ciascun soggetto si impegna a eseguire o richiedere solo la sua parte di obbligazione. È consigliabile che queste vengano richieste in caso di un’obbligazione attiva poiché ogni creditore può pretendere la sua parte senza dover risarcire nulla agli altri creditori; - Obbligazione solidale: è consigliabile scegliere quest’opzione in caso di un’obbligazione passiva. Essa avviene quando ogni soggetto pretende o compie l’intera obbligazione e non si limita ad una singola parte, è vantaggiosa ai debitori se sono più dei creditori perché quest’ultimo non potrà richiedere una prestazione ad un qualsiasi debitore che non l’ha portata a termine se questa è già stata interamente compiuta da un altro o da altri; Il debitore che ha però pagato l’intera obbligazione ha il diritto di esercitare un’“azione di regresso” poiché può pretendere un rimborso dagli altri suoi pari; - Obbligazione divisibile: se essa può essere divisa in più parti; - Obbligazione non divisibile: se essa non può essere divisa in nessuna parte; - Obbligazione semplice: quando vi è una sola prestazione che il debitore, o i debitori, devono al creditore o ai creditori; - Obbligazione complessa: quando le obbligazioni da eseguire sono più di una; - Obbligazione cumulativa: siamo nel caso di un’obbligazione complessa e in questo caso il debitore si impegna a portare a termine tutte le prestazioni in caso; eseguire la prestazione in modo esatto quindi deve essere uguale a quella concordata. Una prestazione inesatta può o no essere accettata dal creditore. Se non c’è interviene la legge. L’INADEMPIMENTO DELLE OBBLIGAZIONI: A volte succede che le obbligazione rimangono inadempiute. In questo caso il creditore ci rimette perché talvolta può anche non ricevere più l’obbligazione per scelta del debitore o per impossibilità. L’inadempimento può essere: - Assoluto: completamente ineseguito e - Relativo: la prestazione può essere inesatta, compiuta tardivamente o in parte. Se c’è stata un’impossibilità d’adempimento si pensa sempre che non sia stata quindi una volontà di inadempimento e in questo caso il debitore deve risarcire il creditore. Tuttavia l’obbligo di consegnare bene fungibili non implica mai un’impossibilità. In caso di mancata prestazione riguardante beni infungibili c’è anche una responsabilità che aveva il debitore, che doveva essere diligente. Tuttavia se non si potrà eseguire in nessun modo il debitore sarà liberato dal suo adempimento. Nonostante la sua liberazione, il debitore deve risarcire il danno, se però le cause dell’inadempimento non riguardano la sua volontà ed egli lo riesce a provare allora non sarà più imputabile. Le cause possono essere: - Caso fortuito: evento non prevedibile legato a calamità naturali e - Forza maggiore: un fatto naturale, riguardante una persona o delle autorità che rendono impossibile la prestazione. Il debitore è invece imputabile secondo le cause: - Colpa: negligenza, imprudenza e disattenzione, inosservanza delle norme giuridiche, non è volontà ma si poteva evitare prestando più attenzione. La colpa può essere lieve (inosservanza diligenza media) o grave (inosservanza diligenza professionale); - Dolo: riguarda la volontà del debitore di non adempire alla prestazione. In questo caso il creditore deve dimostrarlo e se non ci riesce (molto probabile) si presume la colpa; - Responsabilità oggettiva: se l’adempimento non viene compiuto o è inesatto ma non vi sono né colpa né dolo il debitore ne è comunque responsabile. Ne esistono diversi tipi: Responsabilità di dentizione e custodia di beni mobili o animali (se ad esempio qualcuno è responsabile del cane di qualcun altro e il cane fa cadere un anziano. Non ha colpe il proprietario ma deve comunque pagare lui) e Responsabilità dei dipendenti dell’imprenditore (se un lavoratore fa dei danni deve comunque pagare l’azienda). Se l’adempimento è in ritardo ingiustificato bisogna pagare al creditore gli “interessi di mora”, stabiliti dalla legge. Per essere considerato in mora un creditore deve: - Effettuare un atto di costituzione in mora dove implica al debitore di adempiere l’obbligazione (sottintende quindi che lui, creditore, è ancora interessato al suo denaro e fa di tutto per farlo capire al debitore), con conseguenze il risarcimento e il passaggio del rischio (se il debitore è stato messo in mora se fa qualcosa di sbagliato inerentemente all’obbligazione il rischio si riversa su di lui perché doveva già risarcire il creditore). Se la prestazione diventa impossibile dopo che il debitore era già stato messo in mora ne è comunque responsabile perché doveva adempire già da prima. Questo è il rischio che il debitore si prende e deve obbligatoriamente risarcire i danni. IL RISARCIMENTO DELLE OBBLIGAZIONI: Come già detto in caso di inadempimento il debitore deve risarcire il creditore. Il risarcimento può essere: - In forma monetaria: il debitore deve pagare la somma che rispecchia il danno subito dal creditore a egli stesso. Il danno può essere una perdita o un mancato guadagno. Il giudice deve accertare che uno di questi due fatti si verifichi, il danno può essere colposo (cioè per i danni previsti quando è sorta l’obbligazione) o doloso (danni imprevedibili); - In forma specifica: il creditore ottiene in maniera forzata (pignoramento dei beni, obbligazione prolungata…) e con l’intervento della forza pubblica, ciò che gli spetta. In caso che il debitore sia un nullatenente il creditore rischia di perdere tutto; - Con la liquidazione del danno: è la stabilizzazione della somma da risarcire al creditore stabilita in maniera: Giudiziale: da un giudice; Legale: dalla legge o volontaria: dalle parti con un accordo preventivo; - Con una clausola penale: è comunque un rischio, non è pari al danno ottenuto dal creditore ed è fatta per mantenere un rapporto di fiducia tra le parti. La penale è un accordo anticipato dalle parti che stabilisce, anche in assenza di un giudice, le conseguenze di un eventuale inadempimento; - Con una caparra: rappresenta sempre e comunque un rischio per il creditore, è una somma di denaro che il debitore consegna al creditore alla conclusione del contratto dell’obbligazione ed una sorta di garanzia (noleggi). La caparra non richiede l’intervento obbligatorio di un giudice e può essere: Confirmatoria: che conferma l’impegno assunto dal debitore e sa che potrebbe perdere o tornare a ricevere il denaro anticipato. Se il creditore è inadempiente allora il debitore può richiedere il doppio della caparra (altrimenti il creditore non ci rimetterebbe), se le parti però non sono soddisfatte si può chiedere l’intervento di un giudice; Penitenziale: funziona come l’altra ma non si può citare in giudizio l’altra persona.