Amministrazione e Soci S.n.c.
Parliamo dell’amministrazione dei soci in una società in nome collettivo.
Innanzitutto la società in nome collettivo, appunto, è quella società che ha per oggetto anche attività commerciali e non commerciali e, per quanto riguarda l’amministratore, l’amministratore è colui che si occupa sostanzialmente di gestire, di portare a termine le attività per realizzare il contratto sociale.
Quindi, in una società in nome collettivo, innanzitutto tutti i soci hanno diritto di amministrare disgiuntamente i beni sociali, l'amministrazione però, in concreto, può essere affidata solo ad uno o più di essi; quindi non tutti i soci possono essere amministratori, e per quanto riguarda le regole che gestiscono l'amministrazione, da questo punto di vista vale la disciplina che abbiamo già incontrato per la società semplice.
In particolare l’amministratore è appunto un organo della società, o sono organi delle società, che svolgono attività di gestione e direzione, appunto, dell'attività imprenditoriale.
Quindi, in sostanza, l’amministratore è colui che è chiamato ad eseguire tutte quelle operazioni mirate a portare a termine il contratto
sociale, quindi gestione attiva dell’attività di impresa, coordinazione dei collaboratori, gestione delle spese e dei bilanci, eccetera.
Da questo punto di vista, quando si parla di amministrazione all'interno di una società in nome collettivo, è opportuno far riferimento al divieto di concorrenza, in particolar modo il divieto di concorrenza, enunciato dall'articolo 2301 del codice civile, stabilisce che, oltre all'obbligo del conferimento, ciascun socio assume anche l'obbligo di non esercitare, per conto proprio o altrui, un'attività concorrente con quella della società, né tantomeno di partecipare come socio illimitatamente responsabile ad altra società concorrente.
In particolare possiamo vedere come l'obbligo di, scusate il divieto di concorrenza può essere escluso dai soci nel momento in cui, ad esempio questa volontà può essere anche presunta, nel momento in cui i soci erano già a conoscenza al momento della stipulazione dell'atto costitutivo, dell’attività preesistente del socio, quindi che gli altri soci, appunto, fossero a conoscenza di questa tipologia di attività.
Quindi, da questo punto di vista, possiamo notare come questo divieto sia un divieto che il legislatore impone al socio per evitare una sorta di deresponsabilizzazione delle proprie attività.
Perché il socio, si impedisce ad esempio al socio Mario, socio amministratore e ipotizziamo della società pinco pallino, di esercitare, attraverso le attività di socio illimitatamente responsabile in un'ulteriore società, di andare a diffondere eventuali notizie e informazioni rilevanti ad una società concorrente.
Tutto ciò, ovviamente, se fosse concesso e quindi se non ci fosse il divieto di concorrenza da parte del legislatore, potrebbe avvenire e quindi andrebbe a causare, andrebbe a danneggiare economicamente la società iniziale; quindi si impedisce, sostanzialmente, che Mario possa essere un socio illimitatamente responsabile, quindi che espone tutto il suo patrimonio, e allo stesso modo di esercitare attività concorrente in un'altra società.
Quindi, ricapitoliamo quello che ci siamo detti oggi: abbiamo analizzato che cosa si intende per amministratore, abbiamo visto come l'amministrazione effettiva può essere affidata ad uno o più di essi, cioè ai soci, ma non tutti i soci possono essere amministratori; valgono le stesse regole che valgono per la società semplice; abbiamo visto chi è l’amministratore; e infine poi abbiamo analizzato il livello di concorrenza, abbiamo visto in cosa consiste, e abbiamo sostanzialmente evidenziato come esso serva ad evitare che la società venga danneggiata economicamente da un comportamento scorretto di un suo socio amministratore.