Atto Pubblico e Scrittura Privata
Nella lezione di oggi ci occupiamo della prova documentale e in particolar modo ci soffermiamo su due importanti ed eminenti forme di prova documentale che sono l'atto pubblico e la scrittura privata.
Ora, per prova documentale si intende ogni documento, ogni cosa, che sia idonea a rappresentare un fatto garantendone quindi la conoscenza anche a distanza di tempo.
Quindi è un documento, la cosa fisica, che è idonea a rappresentare un determinato fatto, garantendone la conoscenza a distanza di tempo da quando questo fatto è avvenuto.
Molto banalmente immaginate la ricevuta di acquisto del vostro smartphone.
Ognuno di noi più o meno tutti abbiamo uno smartphone l'abbiamo comprato, comunque sia anche se abbiamo concluso dei contratti di altra e varia natura, comunque sia, c’è la ricevuta di acquisto del nostro smartphone e quella ricevuta è essenziale per la funzione, per la garanzia di,relativamente a quello che è il prodotto acquistato.
Serve quindi a certificare la data di acquisto e a stabilire se quando io vado a richiederw la garanzia, quella garanzia è ancora valida.
Rivestono, come dicevamo pure in apertura di questa lezione, una importantissima funzione, una funziona preminente, l'atto pubblico e la scrittura privata.
Iniziamo con l’atto pubblico e iniziamo con definire l'atto pubblico.
L’atto pubblico è il documento redatto con particolari formalità, queste particolari formalità vengono richieste dalla legge ed è un documento che viene redatto o da un notaio o da un altro pubblico ufficiale che è incaricato incaricato, che ha il potere di dirigerlo e questo documento è munito di pubblica fede.
Esempio che abbiamo già affrontato nel corso di queste nostre lezioni è il testamento per atto pubblico.
Abbiamo visto e abbiamo detto che l'atto pubblico fa piena prova, è munito di pubblica fede.
Questo che cosa significa?
Significa che fa piena prova della provenienza del documento dal pubblico ufficiale che lo ha formato così, ad esempio, nel testamento per
atto pubblico fa piena prova del fatto che quel testamento sia stato redatto da un notaio, da quel determinato notaio che ha redatto il testamento.
Ma in secondo luogo fa piena prova delle dichiarazioni e dei fatti avvenuti in sua presenza.
E quindi, nel caso sempre del nostro testamento, fa piena prova del fatto che Giovanni, il testatore, si è recato nello studio del notaio e ha fatto testamento in tal giorno, in tal ora e ha detto determinate cose.
Tutto questo è coperto dalla pubblica fede.
Quindi questo non è controvertibile, salvo fatto salvo con uno strumento di cui parleremo a breve.
Attenzione però a non fare confusione, abbiamo detto fa piena prova della provenienza dal pubblico ufficiale; fa piena prova delle dichiarazioni rese dei fatti avvenuti in sua presenza, ma non fa piena prova, non copre, il contenuto, la veridicità del contenuto delle dichiarazioni rese.
Per fare l'esempio sempre del testamento per atto pubblico, non certifica che ad esempio l'appartamento lasciato in legato appartenga al testatore, quindi non certifica la proprietà di quel determinato appartamento.
Certifica solamente, il testamento per atto pubblico, che in quella data, in quell'ora, il testatore ha fatto quella dichiarazione, quella disposizione testamentaria a titolo particolare, che è il legato con cui ha lasciato un appartamento a una determinata persona.
Ora, dire che relativamente alla provenienza del documento e relativamente alle dichiarazioni e i fatti avvenuti in presenza del pubblico ufficiale che ha formato questo documento, siamo in presenza della pubblica fede e quindi della piena prova significa dire che il giudice è vincolato da quelle da quello che in effetti quanto dichiarato dal pubblico ufficiale.
Questo che significa?
Significa che se c'è un testamento redatto per atto pubblico, quel testamento è formato da un notaio, è pubblica fede quindi fa piena prova della provenienza e dall'altro lato fa piena prova del fatto che quelle dichiarazioni siano state rese alla presenza di un notaio.
Viceversa non è, come abbiamo detto, vincolato sul contenuto e quindi il giudice non può mettere in discussione la veridicita' di quel documento.
E come può mettersi in discussione la veridicita' di quel documento, di quell’atto pubblico?
E l'unico modo è la querela di falso, la querela di falso che è uno strumento che può essere richiesto su istanza di parte e che un sub procedimento all'interno dei processi civili in cui si va a stabilire la veridicità di un determinato documento e quindi che quel documento non sia frutto di un falso e che quindi quel determinato, ad esempio, testamento non sia stato falsamente formato non magari da un notaio, ma da un altro soggetto e quindi non sia frutto di una falsificazione.
L'altra prova documentale preminente è la scrittura privata.
La scrittura privata è un qualsiasi documento che viene sottoscritto da un privato e ad esempio, l'esempio che possiamo fare, è un contratto di appalto con Tizio che io firmo, sottoscrivo un contratto di appalto: quella è una scrittura privata.
Perche'?
Perche' firmo questo documento e il documento così formato fa prova solo contro chi ha sottoscritto il documento, quindi non fa piena prova, non c'è la pubblica fede ma fa prova solo contro chi ha sottoscritto quel determinato documento.
Nell'esempio che abbiamo visto prima fa piena prova contro di me.
Però è necessario che io riconosca il documento, quindi lo devo riconoscere.
Ci sono vari modi che il legislatore predispone per il riconoscimento ma comunque non devo disconoscerlo, quindi devo riconoscere in giudizio o fuori dal giudizio che quel documento è stato effettivamente sottoscritto da me.
Quindi per ricapitolare, nella lezione di oggi ci siamo occupati di due aspetti particolarmente importanti della prova documentale, cioè l’atto pubblico e la scrittura privata, con riferimento all'atto pubblico abbiamo visto che si tratta di documenti formati da notaio o da altro pubblico ufficiale incaricato e poi abbiamo visto che questi documenti fanno piena prova relativamente alla provenienza del documento al pubblico ufficiale, relativamente alla veridicità delle dichiarazioni dei fatti avvenuti in presenza del pubblico ufficiale ma non copre, l'atto pubblico, il contenuto.
Viceversa poi ci siamo spostati sull'analisi dell'altra prova documentale, la struttura privata, e abbiamo detto che la scrittura privata è qualsiasi documento sottoscritto da un privato.
Abbiamo fatto l'esempio di un contratto di appalto e abbiamo detto che non c' è qui la piena prova ma c’è solamente la prova contro colui il quale, o colei la quale, ha firmato quel determinato documento.