Conflitto d'Interessi
Parliamo del conflitto di interessi in una società per azioni.
Innanzitutto deliniamo che cos'è, che cosa si intende per conflitto di interessi.
Innanzitutto il conflitto di interessi è quella situazione in cui l'azionista si trova ad essere portatore di un duplice interesse, un primo interesse attinente alla sua posizione di socio, e un secondo interesse che invece è esterno alla società, quindi in conflitto con la stessa, come l’esempio in cui il voto del socio risulti essere determinante per le operazioni pericolose ad alto rischio in prodotti finanziari che, ad esempio, lo stesso socio potrebbe possedere, e che quindi andrebbero a delineare un danno nei confronti della società.
Andiamo avanti e, per quanto riguarda le caratteristiche del conflitto di interessi, quest'ultimo deve essere obiettivo e deve essere preesistente rispetto alla votazione della delibera a cui quest'ultimo fa riferimento.
Quindi esso può essere sia un interesse proprio del socio che un interesse di un terzo, ovviamente sempre in conflitto con quello societario.
Per quanto riguarda l'aspetto normativo, il conflitto di interessi viene delineato dall'articolo 2373 del codice civile, il quale
recita, vediamo subito, come la deliberazione approvata con il voto determinante di coloro che abbiano per conto proprio o di terzi un interesse in conflitto con quello della società è, appunto, impugnabile a norma dell'articolo 2377 del codice civile, qualora dalla stessa delibera possa recare danno alla società.
Quindi vediamo come questa delibera, questa norma, limita l’esercizio del voto del socio, e quindi il socio può astenersi dallo stesso voto, qualora ritenga che dalla votazione risulti essere appunto un interesse proprio, oppure può esercitare lo stesso, ma, nel momento in cui decide di esercitarlo, per il quorum deliberativo andrà determinato, appunto, senza tener conto delle azioni del socio che abbia votato appunto in conflitto di interesse.
Vediamo allora qual è il procedimento nel momento in cui si presenta una situazione del genere.
Il procedimento innanzitutto richiede che la deliberazione che si presuma essere in conflitto di interessi sia sottoposta innanzitutto ad un giudizio, vediamo appunto un giudizio circa la situazione in cui l'esercizio del voto rappresenti appunto un interesse proprio del socio stesso, e allo stesso tempo causi un danno alla società.
Andiamo avanti e vediamo come, a seguito di questo giudizio, poi, ai fini dell’annullamento quindi, la situazione delineata dagli articoli 2377 e 2378, è sufficiente la sussistenza oggettiva del conflitto e la possibilità del danno.
Quindi viene lasciata fuori sostanzialmente la volontà intrinseca del socio nel momento in cui vota.
Quindi possiamo vedere come da questo punto di vista si parla della cosiddetta prova di resistenza, che deve essere effettuata dal giudice, cioè il giudice deve accertare se, non computando i voti del socio in conflitto di interessi, la delibera sarebbe stata comunque approvata, e quindi il voto del socio sostanzialmente era indifferente.
Da questo punto di vista, poi, le delibere viziate sono annullabili ai sensi degli articoli 2377 e 2378, ovviamente nell'ipotesi in cui tale deliberazione, a seguito di questo procedimento, risulti essere viziata.
Quindi ricapitoliamo quello che ci siamo detti oggi: abbiamo analizzato che cosa si intende per conflitto di interessi e abbiamo visto quali sono le caratteristiche di un conflitto di interessi; abbiamo analizzato il dato normativo, rappresentato dall'articolo 2373 del codice civile; abbiamo visto quali sono gli effetti che il conflitto di interessi produce sul procedimento di approvazione della delibera assembleare; e abbiamo visto in che modo, poi, vengono trattate da parte dell'egemonia societaria, le deliberazioni che possono essere appunto in conflitto di interessi.
In particolar modo, da questo punto di vista vengono in evidenza gli articoli 2377 e l'articolo 2378.