Costituzione Flessibile
Nella lezione di oggi parleremo delle Costituzioni flessibili.
La prima domanda che ci dobbiamo porre e che cosa si intende per Costituzione flessibili?
Per Costituzione flessibili si intendono quelle Costituzioni che non prevedevano un particolare procedimento ai fini della loro modificazione, ma consentivano che, appunto, tale modifica avvenì, avveniva tramite la normale attività legislativa, ossia tramite la normale attività di legislazione ordinaria, quindi tramite la legge.
Di conseguenza, queste Costituzioni flessibili erano le tipiche Costituzioni che si vedevano all'inizio dell'ottocento quindi nel periodo, appunto dopo lo Stato assoluto, ed erano proprio quelle concesse dal sovrano assoluto.
Tali Costituzioni, dal punto di vista della struttura, erano delle Costituzioni brevi, a differenza di quelle moderne, lunghe, in cui si disciplinavano soltanto quelli che erano i principi generali e quello che era l'esercizio del potere da parte appunto, di chi lo deteneva.
Da ciò si può desumere che la Costituzione flessibile, di conseguenza, segna la fine proprio di quello che era il potere assoluto, dettato proprio dalla figura del re e dallo Stato assoluto.
Infatti, tramite la configurazione e l'emanazione di queste Costituzioni flessibili,
il sovrano non era più espressione diretta della legge, ma sì prometteva appunto un procedimento formale, ossia come abbiamo detto il procedimento legislativo, però questa diciamo, come fatto notare degli studiosi, era l'unica norma fondamentale che regolava appunto quello che il procedimento legislativo infatti questa norma garantiva in tal senso ai fini della emanazione della legge, non più soltanto il parere del re e quindi non era soltanto più garantito tramite la volontà dello stesso, ma si garantiva appunto quello che era l'accordo tra re e parlamento.
Di conseguenza le garanzie delle libertà fondamentali erano affidati dalla Costituzione alla legge, il che appunto faceva sorgere il problema perché queste erano appunto, garantite ma facilmente modificabili.
Quindi da un lato diritti e libertà erano promessi da parte della Costituzione, ma dall'altro il consenso delle camere, unitamente a quello del re, poteva modificarli a piacimento, rendendo soltanto quella una manifestazione d’intenti, più che una certezza per i cittadini.
Di conseguenza appunto gli studiosi li hanno definiti come delle Costituzioni che guardano al passato, anziché guardare al futuro.
Ma cosa si intende in tal senso, cioè si intendevano appunto delle Costituzioni che venivano concesse dal sovrano soltanto per mantenere buono e rinnovato il rapporto con i cittadini, ma appunto, la Costituzione era vista solo come un manifesto politico che prevaleva sul concetto di Costituzione invece quale testo normativo, cioè quale fonte del diritto vero e propria.
Infatti l'esempio classico che appunto si può portare era quello dello Statuto Albertino, cioè appunto all'interno dello Statuto Albertino quindi in Italia, si proclamava la irrevocabilità della Costituzione stessa non pensando invece a quelle che potevano essere le future modifiche, come avviene invece appunto, all'interno delle Costituzioni moderne rigide.
Di conseguenza, appunto, si afferma che tali Costituzioni erano flessibili ma soltanto nel nome, e non perché appunto prevedeva una regola giuridica per le loro modifiche.
Ma in tal senso, si possono definire quali Costituzioni rigide, vere e proprie, quasi più che rigide, irrevocabili, le quali avevano soltanto una funzione di manifesto.
Facendo quindi un recap di quanto appena abbiamo detto, dobbiamo dire che cosa sono le Costituzioni flessibili quando nascono e da chi appunto, vengono date.
Per poi ricordare che le Costituzioni flessibili segnano la fine del potere assoluto e quindi dello Stato assoluto, e quindi dalla volonta' del re e il procedimento legislativo diviene fondamentale, ma con il problema in cui si prometteva soltanto, ma la modifica veniva in modo facile tramite il consenso e delle camere e del re.
Per poi concludere infine, col dire che sono delle Costituzioni flessibili, sono nel nome in quanto sono rigide, quasi irrevocabili, e quindi hanno una sola funzione manifesto