Enti Pubblici in Forma Societaria
In questa lezione parliamo degli enti pubblici in forma societaria.
Sempre più frequentemente la pubblica amministrazione si avvale, nell'ambito dello svolgimento di attività economiche, quindi attività commerciali, della forma giuridica della società.
Quindi gli enti pubblici economici, cioè quelli che appunto si occupano di attività economiche, che operano sul mercato, per farlo assumono la forma della società, in particolare della SPA, società per azioni.
Parliamo di enti pubblici economici, quindi dello Stato-imprenditore, della PA-imprenditore, sostanzialmente quindi di quelle pubbliche amministrazioni che hanno bisogno di operare sul mercato, di svolgere attività economiche.
Ma perché questo?
Perché l'ente pubblico economico preferisce, è obbligato ad assumere la forma giuridica della società?
In particolare società per azioni?
Perchè, operando appunto in ambito commerciale, sul mercato, è fondamentale che essi abbiano lo stesso identico regime giuridico degli altri operatori economici, che sono invece operatori economici privati.
Ciò per evitare che essi sostanzialmente abbiano posizioni di favore rispetto ad essi, rispetto agli altri operatori economici privati, soggetti invece al diritto privato.
Posizioni di favore che potrebbero
derivare proprio dall'avere partecipazione pubblica, dall'essere comunque enti pubblici, enti legati allo Stato, con la politica soprattutto, che ovviamente, essendo sottoposta al consenso, alla propaganda, potrebbe certamente favorire determinati enti pubblici a sfavore di enti economici invece privati.
Quanto descritto, la funzione, la motivazione per cui gli enti pubblici diventano forme societarie deriva anche da una direttiva europea quindi da indicazioni dell’UE.
Questo processo di trasformazione, di privatizzazione, fenomeno appunto della privatizzazione degli enti pubblici economici, inizia negli anni Novanta con la legge n°35/1992.
Come abbiamo detto, questo fenomeno è sostanzialmente consistito nella trasformazione di taluni enti pubblici in società per azioni, in SPA.
Ciò è accaduto in due fasi, in due distinte fasi: una prima fase di privatizzazione formale, da intendersi come una trasformazione in senso formale del nomen, del nome proprio, della forma giuridica in senso più formalistico, appunto la trasformazione della società dell'ente pubblico Alfa in società Alfa; e poi una seconda fase invece detta di privatizzazione sostanziale, quindi che si riferisce proprio alla sostanza giuridica, una privatizzazione sostanziale che è consistita proprio nella dismissione della partecipazione pubblica, dismissione che significa sostanzialmente esclusione, eliminazione delle partecipazioni statali, della partecipazione pubblica alla società.
Volendo fare un esempio, possiamo citare la RAI.
La Rai è una holding pubblica, un insieme di società si dice controllate pubbliche, comunque di rilievo pubblicistico, che però è assoggettata al diritto privato, al diritto comune.
Il rilievo pubblicistico sta nel fatto che lo Stato comunque partecipa ad essa perché persegue attraverso essa interessi pubblici.
Quindi, sebbene sottoposta a un regime giuridico privatistico di diritto commerciale, riferentesi appunto alla SPA e alle società controllate, lo Stato comunque attraverso di essa persegue interessi pubblici.
Quindi la RAI è comunque una società che va definita ente pubblico in forma societaria, in quanto, come abbiamo detto, lo Stato persegue gli interessi della informazione e della diffusione di essa: è un'informazione neutra, imparziale, chiaramente.
Quindi, concludendo possiamo dire che gli enti pubblici economici, cioè quelli che svolgono attività prevalentemente economica, che operano sul mercato, sono stati trasformati negli anni Novanta in enti pubblici in forma societaria, in particolare nella forma societaria della società per azioni, venendo privati da un lato della partecipazione pubblica, in senso, come abbiamo visto, formale più che sostanziale, perché comunque sono enti che perseguono fini pubblici, società che perseguono fini di rilievo pubblicistico; e dall’altro lato, assoggettati al regime giuridico del diritto privato.
E questa è la sostanziale differenza.