Enti Pubblici: Struttura, Uffici ed Organi
In questa lezione ci soffermiamo sull’analisi della struttura degli enti pubblici.
Essi, come tutte le persone giuridiche, sono dotati di una propria organizzazione interna, di proprie strutture organizzative.
In particolare l'organizzazione, la struttura degli enti pubblici è formata da beni e da persone fisiche che agiscono per conto dell'ente.
In particolare, gli enti pubblici sono composti da uffici e organi.
Partiamo proprio col definire l'ufficio: è un insieme organizzato di persone fisiche, di beni materiali, che nel loro complesso consentono all'organo di emanare i provvedimenti necessari per il raggiungimento dei fini istituzionali dell'ente.
Possiamo dire che è la struttura un po' pià materiale dell'ente pubblico.
E’ un ufficio, ad esempio, il ministero, il Comune, la Prefettura.
L'organo invece è il soggetto attraverso
cui l'ente pubblico agisce, il soggetto che materialmente compie l’attività amministrativa.
In tal senso è il titolare dell’organo quale persona fisica, quindi è proprio la persona umana che è preposta a quell’organo, che si occupa di quell’organo, è il funzionario che ha il potere di occuparsi della funzione amministrativa attribuita a quell’organo.
Per cui se abbiamo detto che a titolo esemplificativo l'ufficio è la prefettura, l'organo è il prefetto, se l'ufficio è il Comune, l’organo è il sindaco; se l'ufficio è il ministero, l'organo è il ministro.
N.B.
precisiamo: è organo solo colui che esercita una pubblica funzione, di conseguenza non è organo il dipendente della P.A.
che svolga attività meramente esecutiva o materiale.
A proposito dell’organo, dobbiamo anche definire un altro concetto che è quello di competenza: la competenza di un organo è il complesso di poteri e di funzioni attribuite a tale organo, che esso quindi può esercitare secondo appunto il dettato della legge, per perseguire i fini pubblici.
Una precisazione è d’uopo anche in questo caso: non dobbiamo confondere la competenza con l’attribuzione che invece si riferisce all'ente pubblico ed è proprio il complesso di poteri, di funzioni e di facoltà attribuite all'ente pubblico.
La competenza è invece una frazione dell'attribuzione, quindi è solo quella frazione del complessivo potere attribuito all'ente pubblico che appartiene all'organo, a quello specifico organo.
Quindi, schematizzando, l'attribuzione è il potere nel suo complesso attribuito all'ente, mentre la competenza è soltanto la frazione, il frammento, la porzione dell'attribuzione, del potere dell'ente, assegnata a quello specifico organo.
Quindi l'ente ha un potere complessivo detto attribuzione; l'organo ha un potere più ridotto, più ristretto, che è parte, porzione dell'attribuzione data all'ente, che è detta appunto competenza dell'organo.