Esercizio Svolto Differenze tra i Concetti di Diretta Applicabilità ed Effetto Diretto
Qual è l'effetto prodotto dalla diretta applicabilità degli atti dell'Unione Europea?
A. Produrre immediatamente gli effetti giuridici dell'atto nell'ordinamento nazionale.
B. Creare direttamente dirtti in capo ai singoli.
C. Vincolare lo Stato al raggiungimento fissato dall' Unione Europea, entro un termine fissato.
Per rispondere al seguente quesito è necessario ripassare il concetto di diretta applicabilità.
In particolare, si deve rammentare che la diretta applicabilità è una qualità di determinati atti europei, come avviene per i regolamenti UE o anche per gli effetti prodotti dalle decisioni UE.
Alternativa A. Produrre immediatamente gli effetti giuridici dell'atto nell'ordinamento nazionale.
Questa è sicuramente la risposta corretta da dare. Infatti, gli atti aventi diretta applicabilità, producono immediatamente i loro effetti giuridici
all'interno dell'ordinamento nazionale di riferimento, senza necessitarsi dell'interposizione di un atto normativo nazionale. Questa qualità, in particolare, differenzia i regolamenti dalle direttive UE, mentre queste si comportano come norme che operano secondo gli schemi consueti visti per le norme esterne, le quali richiedono un atto di interposizione interno di esecuzione o di rinvio; gli atti dotati di diretta applicabilità come i regolamenti UE, sforano la membrana della sovranità e si impongono automaticamente per forza propria all'interno dello Stato senza che questo intervenga con un proprio atto. Ecco perchè l'alternativa A è CORRETTA.
Alternativa B. Creare direttamente diritti in capo ai singoli.
Questa definizione non è conciliabile con il concetto di diretta applicabilità. Infatti, tale definizione appartiene e si riferisce al concetto di effetto diretto.
Innanzitutto, riguarda le norme e non gli atti, trattandosi di una definizione non definita dal Legislatore ma dagli interpreti. L'effetto diretto è la capacità della norma di creare direttamente diritti in capo ai singoli senza necessitarsi di una atto di intermediazione statale, capacità che discende non già dalla tipologia dell'atto ma dalla struttura della singola disposizione e della norma che può essere ricavata: come avviene per le direttive UE. Ecco perchè l'alternativa B è SCORRETTA.
Alternativa C.Vincolare lo Stato al raggiungimento fissato dall'Unione Europea, entro un termine fissato.
Anche questa risposta è errata. In relazione alla definizione data, è facilmente conciliabile con il meccanismo prodotto dalle direttive UE. Difatti, si tratta di atti normativi che hanno come effetto quello di vincolare gli Stati membri, circa il raggiungimento del loro risultato ma non fissando le modalità attraverso le quali raggiungerlo che, invece, vengono lasciate alla libertà del singolo Stato. Quindi lo Stato avrà un obbligo di risultato che deve raggiungere con i mezzi che ritiene più corretti entro un termine limite fissato dalla stessa direttiva. Ecco perchè l'alternativa C è SCORRETTA.
Risposta attesa: Alternativa A.