Esercizio Svolto Il Principio del Parallelismo delle Funzioni Legislative e Regolamentari
Che cosa s'intende per principio del parallelismo delle funzioni legislative e funzioni regolamentari?
A. Che spetta agli Statuti regionali disciplinare le modalità e la titolarità della potestà regolamentare.
B. Si limita la potestà del Governo di emanare regolamenti alle sole materie sulle quali lo Stato ha la potestà legislativa esclusiva e riservando alle Regioni il potere regolamentare in tutte le altre materie.
C. La possibilità di riservare uno spazio di autonomia agli enti locali per ciò che riguarda la propria organizzazione ed il modo in cui farla funzionare.
Per rispondere al seguente quesito è necessario rivedere il concetto relativo alle fonti delle autonomie.
In particolare, si deve affrontare il concetto di Regolamenti regionali. Infatti le riforme costituzionali hanno profondamente inciso sulla funzione regolamentare delle Regioni, sia per ciò che riguarda la competenza degli organi, sia per l'esenzione del potere.
Alternativa A. Che spetta agli Statuti regionali disciplinare le modalità e la titolarità della potestà regolamentare.
Questa risposta non è corretta. La Costituzione, che non si preoccupa di disciplinare i regolamenti dello Stato, dettava invece, prima della riforma introdotta con la legge cost. 1/1999, una norma gravida di conseguenze per quanto riguarda i regolamenti regionali: il potere regolamentare era attribuito al Consiglio regionale, cioè all'organo legislativo anzichè alla Giunta, cioè all'organo esecutivo. Questo vale, ovviamente per le sole regioni ad ordinamento comune, perchè nelle Regioni speciali è lo Stauto a disciplinare l'argomento, riconoscendo in genere i poteri regolamentari alla Giunta. In questo caso si tratta di chi spetta questo potere e sono proprio gli Statuti regioanli a disciplinare le modalità e l'esercizio della potestà regolamentare: essi si sono regolati in modo diverso, per lo più riconoscendo però che i regolamenti sono di competenza dell'esecutivo, anche se si è cercato di mantenere il capo al Consiglio regionale qualche potere di controllo o di interferenza. Ecco perchè l'alternativa A E' SCORRETTA.
Alternativa B. Si limita la potestà del Governo di emanare regolamenti alle sole materie sulle quali lo Stato ha la potestà legislativa esclusiva e riservando alle Regioni il potere regolamentare in tutte le altre materie.
E' questa la risposta esatta. Si tratta del c.d. principio del parallelismo delle funzioni, limitando la potestà del Governo di emanare regolamenti alle sole materie sulle quali lo Stato ha potestà legislativa esclusiva e riservando alle Regioni il potere regolamentare in tutte le altre materie. L'art. 117. 6 Cost., prevede ulteriormente che nelle materie di sua competenza esclusiva, lo Stato possa delegare alle Regioni, intendensosi delegare la funzione amministrativa: in questo caso è del tutto logico che sia la regione a disciplinare a seconda con legge o con regolamento secondo le norme del proprio Statuto, lo svolgimento delle funzioni che è chiamata ad esercitare, e che quindi nesppure in questo caso sia ammesso che il regolamento Statale vincoli le Regioni. Ecco perchè l'alternativa B E' CORRETTA.
Alternativa C. La possibilità di riservare uno spazio di autonomia agli enti locali per ciò che riguarda la propria organizzazione ed il modo in cui farla funzionare.
Anche questa risposta non è corretta. In quanto in questo caso si tratta del nuovo art. 117. 6 Cost., il quale concede un inedito riconoscimento costituzioanale all'autonomia regolamentare degli enti locali, il quale serve sia a disciplinare l'organizzazione dell'ente che a disciplinare le materie che sono di sua competenza. La Corte Costituzionale con sent. 246/2006, ha affermato, infatti che il Legislatore regionale nell'ambito delle proprie materie legislative può decidere o meno di decentrare le funzioni amministrative agli enti locali, non può però limitare la potestà regolamentare propria dei Comuni o delle Province in riferimento all'organizzazione e all'esercizio delle funzioni loro affidate dalle Regioni. Ecco perchè l'alternativa C E' SCORRETTA.
Risposta attesa: Alternativa C