Esercizio Svolto La Discrezionalità Amministrativa
Cosa si intende per discrezionalità amministrativa?
A. E' la facoltà di scelta, di cui è titolare la P.A., tra più comportamenti giuridicamente leciti per il soddisfacimento di un interesse pubblico
B. E' la facoltà di scelta della P.A. della soluzione più adeguata al caso ad essa sottoposto compiuta sulla base di valutazioni scientifiche e tecniche
C. E' una facoltà di scelta della P.A. libera e piena ma comunque vincolata a criteri specialistici tecnico-scientifici
D. E' l'ipotesi in cui la P.A. compie una scelta di carattere specialistico, tecnico ma fondata su scienze esatte senza necessità di compiere valutazioni
Per rispondere a questa domanda, dobbiamo avere chiare la nozione di discrezionalità amministrativa.
La discrezionalità amministrativa è la possibilità attribuita alla P.A. di scegliere la modalità di intervento, rispetto ad una determinata situazione che si pone alla sua attenzione, tra più soluzioni giuridicamente lecite, che essa ritiene più adatta al soddisfacimento dell'interesse pubblico, pur se in considerazione degli interessi privati che emergono. L'attività di scelta della P.A. è compiuta sulla base di un meccanismo di "ponderazione" tra interesse pubblico e interessi privati dei soggetti che interagiscono con la P.A., e in ciò proprio sta la particolarità della discrezionalità e la sua differenza fondamentale col potere vincolato.
La discrezionalità amministrativa è un concetto contenitore di altri, come quello di discrezionalità mista e discrezionalità tecnica, le quali però possiedono proprie peculiarità e specificità. Ben differente è la nozione di mero accertamento tecnico.
Ciò detto, analizziamo le quattro alternative individuando quella corretta.
Alternativa A: E' la facoltà di scelta, di cui è titolare la P.A., tra più comportamenti giuridicamente leciti per il soddisfacimento di un interesse pubblico.
Questa è la definizione di discrezionalità amministrativa. Ecco perché l'Alternativa A. è CORRETTA.
Alternativa B: E' la facoltà di scelta della P.A. della soluzione più adeguata al caso ad essa sottoposto compiuta sulla base di valutazioni scientifiche e tecniche.
Questa, al contrario, è la definizione di discrezionalità tecnica, consistente nella possibilità per la P.A. di risolvere una situazione concreta prospettatasi in modo autonomo ma comunque col vincolo necessariamente del ricorso a criteri scientifici e tecnici per il tipo di questione di cui si tratta. Ecco perché l'Alternativa B. è SCORRETTA.
Alternativa C: E' una facoltà di scelta della P.A. libera e piena ma comunque vincolata a criteri specialistici tecnico-scientifici
Questa, al contrario, è la definizione di discrezionalità mista, consistente nella possibilità per la P.A. di scegliere la soluzione più adeguata al caso, dovendo comunque ricorrere a criteri scientifici o tecnici ma con maggiore libertà e margini decisionali. Ecco perché l'Alternativa C. è SCORRETTA.
Alternativa D: E' l'ipotesi in cui la P.A. compie una scelta di carattere specialistico, tecnico ma fondata su scienze esatte senza necessità di compiere valutazioni
Questa è la definizione di mero accertamento tecnico, concetto che non ha nulla a che fare con la discrezionalità amministrativa, in quanto si tratta sostanzialmente di una forma di espressione del potere vincolato della P.A. Mancano infatti completamente margini di scelta e di valutazione. Ecco perché l'Alternativa D. è SCORRETTA.
Risposta attesa: Alternativa A.