Esercizio Svolto La Libertà Personale
Quale tra i seguenti principi costituzionali all'interno dell'art. 27.4 Cost; opera sul principio di libertà personale?
A. Il giudizio di ragionevolezza sulla misura delle pene.
B. L'esclusione della pena di morte.
C. Il divieto di pene contrarie al senso di umanità le quali tendano alla rieducazione del condannato.
Per rispondere al seguente quesito è necessario rivedere i principi espressione dei diritti e delle libertà.
In particolare, occorre rivedere il principio di libertà personale, soprattutto per quel che riguarda le restrizioni e le pene previste a seguito della violazione della legge. La riserva di legge di cui all'art. 13.2, opera anche per l'individuazione del tipo di restrizione cui può essere sottoposta la libertà personale: sono diversi i principi costituzioanli che operano sul punto però.
Alternativa A. Il giudizio di ragionevolezza sulla misura delle pene.
Non è questa la risposta corretta nonostante sia un altro principio operante sul diritto alla libertà personale. Questo principio è sempre più adottato dalla giurisprudenza costituzionale di recente, che ha allargato il giudizio di ragionevolezza anche alla misura delle pene, cioè intendendosi come la proporzione che deve sussistere tra la gravità della pena correlata alla gravità del reato. Ecco perchè l'alternativa A E' SCORRETTA.
Alternativa B. L'esclusione della pena di morte.
E' questa la risposta corretta da dare. Infatti l'art. 27. 4 esplicitamente esclude la pena di morte, tra le pene di possibile comminazione, il quale è una sorta di corollario rispetto a quanto sostenuto nel comma precedente dell'art. 27 Cost. In particolare, la pena di morte che prima era prevista solo ed esclusivamente per i reati militari in tempo di guerra, è stata ora abrogata dalla legge 589/1994 e quindi eliminata anche dal testo costituzionale dalla legge cost. 1/2007. Ecco perchè l'alternativa B E' CORRETTA.
Alternativa C. Il divieto di pene contrarie al senso di umanità le quali tendano alla rieducazione del condannato.
Nonostante ne sia corollario, la risposta non è corretta. Tale disposizione costituzionale, consente alla Corte Costituzionale di sindacare le scelte di politica criminale compiute dal Legislatore, nel senso di censurare anche le leggi che prevedono le sanzioni che siano contrarie al senso di umanità sia le leggi che no perseguono il fine positivo della rieducazione, sia pure bilanciandolo con le altre finalità tipiche della pena, cioè la tradizionale funzione di retribuzione e quele di prevenzione e di difesa sociale. Ecco perchè l'alternativa C E' SCORRETTA.
Risposta attesa: Alternativa B