Esercizio Svolto Procedura per la Messa in Stato d'Accusa del Presidente della Repubblica
Quali sono gli unici due casi in cui il Presidente della Repubblica risponderà per gli atti compiuti nell'esercizio delle sue funzioni?
A. Alto tradimento e spionaggio politico.
B. Corruzione e attentato alla Costituzione.
C. Alto tradimento e attentato alla Costituzione.
Per rispondere alla domanda fatta è necessario rivedere la parte relativa alla giustizia costituzionale, in particolar modo quella relativa alla giustizia politica.
Con l'espressione giustizia politica si fa riferimento a quelle funzioni esercitate dalla Corte Costituzionale quando giudica sulle accuse promosse contro il Presidente della Repubblica: La Corte Costituzionale giudicherà, a seguito della messa in stato d'accusa del PdR per mano del Parlamento in seduta comune a maggioranza assoluta, in composizine integrata, con i giudici aggregati che godono dello status dei membri togati della Corte Costituzionale.
Alternativa A. Alto tradimento e spionaggio politico.
Questa non è la risposta corretta. Se la prima possibilità è corretta la seconda, quella relativa allo spionaggio politico non è espressamente prevista dall'art. 90 Cost., in quanto è previsto l'attentato alla Costituzione. Sicuramente però, lo spionaggio politico può comportare uno dei due casi e quindi permettere di sollevare la messa in stato d'accusa del Presidente della Repubblica. Ecco perchè l'alternativa A E' SCORRETTA.
Alternativa B. Corruzione e attentato alla Costituzione.
Anche questa possibilità non è corretta. Infatti a differenza della prima alternativa, se la soluzione dell'attentato alla Costituzione è corretta, il reato di corruzione come previsto dal codice penale, non è espressamente contemplato dall'art. 90 Cost. Ecco perchè l'alternativa B E' SCORRETTA.
Alternativa C. Alto tradimento e attentato alla Costituzione.
E' questa la risposta corretta. La ratio dell'attuale giurisdizione penale - costituzionale del PdR, per fatti commessi nell'esercizio delle proprie competenze è da ricercarsi nell'esigenza di sottrarre le particolari figurae criminis di cui si tratta al sindacato penale della giurisdizione ordinaria, sede non adeguata per le valutazioni che non sono solo strettamente giuridiche ma anche politico costituzionali. Le formule di Alto tradimento e attentato alla Costituzione, sono state lette da sempre in modo restrittivo, dato che non qualsiasi violazione della Costituzione può comportare le ipotesi criminose in questione, ma solo quei fatti anticostituzionali caratterizzati dal dolo specifico che possono consistere in atti di sovversione dell'ordine costituzionale come ad esempio per lo spionaggio politico o militare. Ritenendosi, infine, che le due figure siano un'unica complessa figura, in quanto sono difficili da immaginare separatamente. Ecco perchè l'alternativa C E' CORRETTA.
Risposta attesa: Alternativa C.