Finanza Locale e Finanza Regionale
Nella lezione di oggi parleremo del concetto di finanza regionale è di quello locale.
Partendo innanzitutto col dire che nei sistemi federali l'autonomia degli enti territoriali riguarda anche il versante proprio puramente finanziario.
Quindi economico infatti questo venire assunto proprio nel termine di federalismo fiscale.
Infatti, questo federalismo fiscale indica un sistema di finanza pubblica che riconosce tanto l'autonomia degli enti territoriali, oltre appunto quella dal lato finanziario.
All'interno della Costituzioneviene previsto all'interno proprio dell'articolo Centro diciannove, che garantisce quella che la cosiddetta autonomia finanziaria sia sul versante delle entrate che su quello delle spese in favore delle Regioni ma non soltanto delle Regioni, in quanto viene garantito anche a favore degli enti locali.
Questo riconoscimento, come stabilito all'interno della Costituzione, significa che gli enti territoriali possono fare delle altre cose e quindi cosa possono fare gli enti locali Innanzitutto devono avere delle entrate proprie e il potere di concorrere a determinare la composizione e la quantità di queste entrate proprie.
Ma non solo.
Devono potere anche stabilire liberamente, quindi senza l'intervento dello Stato,
come spendere queste risorse di cui dispongono le stesse Regioni.
Di conseguenza possiamo dire che la Costituzioneprevede che Regioni ed enti locali abbiano una finanza alimentata sia con tributi ed entrate proprie, quindi proprio di quelle regionali, sia con compartecipazione al gettito, quindi con delle tasse e dei tributi statali, quindi delle tasse statali che sono riferibili al loro territorio.
Quindi che una percentuale di queste tasse riferibili al territorio regionale che però fanno parte delle tasse statali, vengono poi vadano a confluire anche nelle tasse regionali, nelle tasche delle Regioni.
In questo dobbiamo dire infatti che le autonomie territoriali hanno sia autonomia di scelta per l'imposizione tributaria, quindi per la scelta delle tasse sia oltre all'imposizione tributaria, avranno anche in libertà su come impiegare le proprie risorse.
Allo stesso tempo però dobbiamo dire che nonostante vi sia autonomia sia per le Regioni che per gli enti locali, lo Stato comunque non ha perso il potere di intervenire nella finanza regionale, quindi dettando quelli che sono i principi.
Infatti, trattandosi di potestà legislativa concorrente in cui lo Stato infatti proprio detterà quelli che sono i principi fondamentali, rimettendo poi tutto il resto e quindi la legge di cornice alla disciplina delle Regioni.
In questo in questo poi successivamente, bisogna dire che lo sviluppo di tali principi da parte dello Stato comporterà che le Regioni e anche gli enti locali saranno poi dotati di risorse finanziarie risorse finanziarie che saranno diversificati, quindi differenti diverse a seconda del rispettivo territorio e proprio per questo all'interno dell'ordinamento statale al fine di evitare che si creino appunto delle differenze tra le Regioni tra Regioni, quindi che abbiano un gettito maggiore e un gettito minore si prevede il cosiddetto fondo perequativo chiedendoci ore ponendo la domanda ma cosa si intende per fondo perequativo?
Per fondo perequativo si intende quella funzione, quindi alla funzione.
Il compito è quella proprio di assegnare agli enti più deboli economicamente e quindi più poveri delle risorse aggiuntivo aggiuntive, quindi ulteriori, consentendo di finanziarli e di ridurre quelle che sono le disparità fra i vari territori regionali.
Facendo quindi ora un breve recap di quanto detto, dobbiamo parlare dell'autonomia che hanno le Regioni e gli enti locali nella definizione del proprio gettito tributario, garantita anche a livello costituzionale dall'articolo Centodiciannove.
Con il riconoscimento che poi si fa le Regioni e gli enti locali sia di determinare le proprie i propri tributi che di spenderli liberamente così come previsto all'interno della Costituzione.
Concludendo dicendo che lo Stato comunque detta i principi fondamentali della materia, essendo una materia di legislazione concorrente e parlando poi dell'istituto del fondo perequativo