Fonti di Rango Secondario: Regolamenti
Oggi parliamo di fonti secondarie.
Dobbiamo premettere subito che, diversamente dalle altre fonti del diritto, in particolare facciamo riferimento alla Costituzione, quindi alla fonte dei principi fondamentali e alle fonti primarie, le leggi e gli atti aventi forza di legge eccetera, le fonti secondarie sono una categoria di fonti non unitaria, una categoria di fonti eterogenea, articolata e complessa.
Sono quindi un sistema di fonti eterogeneo, articolato, complesso, che non consente un discorso unitario.
Questo significa che quindi abbiamo sostanzialmente nella categoria delle fonti secondarie una varietà di atti diversi fra loro.
Tuttavia, possiamo comunque individuare delle linee generali, con riferimento alle fonti secondarie, al contenuto di questa categoria.
In particolare, noi possiamo dire che le fonti secondarie sono atti formalmente o soggettivamente amministrativi e questo significa che appunto provengono da una pubblica amministrazione e non da un organo legislativo, da un organo giudiziario e al contempo possiamo dire che sono atti sostanzialmente normativi, cioè contengono prescrizioni generali ed astratte, non concrete, non puntuali e specifiche rivolte a determinati destinatari, ma rivolte alla generalità
dei consociati.
Infatti, la fonte secondaria per eccellenza è il regolamento, sono i regolamenti: atti, quindi, come abbiamo detto, formalmente amministrativi, che provengono cioè da un organo del potere esecutivo, quindi in particolare da un organo di indirizzo politico amministrativo, quale il governo per i regolamenti governativi o i ministri, la Giunta o il Consiglio regionale per i regolamenti regionali, il Consiglio comunale per i regolamenti locali.
Ma si tratta al contempo di atti sostanzialmente, come abbiamo già detto, normativi, muniti cioè dei caratteri fondamentali di generalità, astrattezza e innovatività: tutti i caratteri che sono propri, tipici delle norme giuridiche.
Proprio per questo appunto parliamo di atti sostanzialmente normativi.
Facciamo qualche esempio: in particolare, con riferimento ai regolamenti governativi e regolamenti statali, essi sono disciplinati in particolare dall'articolo 17 della legge 488/1988.
Questo articolo menziona ben sei tipologie di regolamenti statali: i regolamenti esecutivi, che danno esecuzione, rendono esecutive determinate disposizioni di legge; poi i regolamenti attuativi e integrativi, che sono regolamenti che danno attuazione in particolare a leggi, norme di principio, quindi norme cornice che tali regolamenti integrano appunto dando la disciplina di dettaglio; poi i regolamenti indipendenti che intervengono in materie non disciplinate né riservate alla legge; i regolamenti di organizzazione che sono regolamenti che si occupano di disciplinare l'organizzazione e il funzionamento delle pubbliche amministrazioni, secondo disposizioni sempre dettate dalla legge, quindi attuano, possiamo dire, le leggi in materia di organizzazione della pubblica amministrazione e di funzionamento della pubblica amministrazione; ancora, volgendo al termine, i regolamenti di riordino che, dal nome, si occupano proprio di riordinare, di compiere una ricognizione delle norme regolamentari vigenti; e, dulcis in fundo, i regolamenti di delegificazione, una particolare forma di regolamenti, che disciplinano in particolare materie già oggetto di normazione legislativa, ma purché non coperte da riserva assoluta di legge, su autorizzazione del Governo, quindi sono sostanzialmente dei regolamenti che abrogano un sistema di norme legislative vigenti, attraverso delle norme regolamentari, su autorizzazione però del legislatore, del Parlamento nei confronti del Governo che appunto, come abbiamo detto, è il soggetto competente, che ha competenza regolamentare.
Quindi ricapitolando, sui regolamenti di delegificazione che sono sicuramente quelli più complessi, questi sono regolamenti che il Governo è competente ad emanare su autorizzazione, abbiamo detto fondamentale del Parlamento, in materie non coperte da riserva assoluta, che hanno un contenuto che abroga sostanzialmente delle norme legislative.