Gli Elementi Strutturali Essenziali e Accidentali
Oggi parliamo ancora di provvedimento amministrativo, ma entrando nel vivo della questione, dell'argomento iniziamo ad analizzarne gli elementi strutturali, in particolare essi distinguono in elementi essenziali, elementi accidentali ed elementi naturali.
Iniziamo però la trattazione dagli elementi essenziali.
Si tratta di quegli elementi necessari per la stessa esistenza dell’atto, quindi l’atto esiste solo se esistono questi elementi, solo se possiede tali elementi.
Il primo fra tutti è l’organo della pubblica amministrazione.
Quindi un atto esiste se ha tra i suoi elementi un organo della pubblica amministrazione, cioè l’atto deve essere necessariamente posto in essere da una pubblica amministrazione, quindi possiamo dire che l’autore dell’atto è un elemento essenziale e deve essere una pubblica amministrazione.
In secondo luogo similmente, specularmente, deve essere sussistente un destinatario cioè un soggetto verso il quale, nei confronti del quale l’atto produce i suoi effetti: il soggetto può essere tanto un'altra P.A., tanto un privato.
Altro elemento fondamentale è la volontà: l’atto deve essere posto in essere volontariamente, quindi essere espressione della volontà della pubblica amministrazione.
L'organo della P.A., che
abbiamo detto autore dell'atto, che volontariamente pone in essere tale provvedimento amministrativo.
Quindi non deve essere ovviamente un atto involontario, un atto non voluto un atto prodotto per sbaglio.
Altro elemento fondamentale essenziale in assenza del quale non esisterebbe è la finalità: l'atto deve realizzare in concreto concretamente, tangibilmente una funzione o un compito della pubblica amministrazione, quindi deve essere finalizzato a realizzare una funzione, uno scopo, un obiettivo di quella pubblica amministrazione.
Ancora, altro elemento fondamentale è l’oggetto che sarebbe l’ambito su cui incide l'atto; in particolare quindi l’oggetto deve essere secondo la legge lecito, possibile e determinato.
Quindi deve essere un ambito lecito, non può la P.A.
esprimere un atto in un contesto illecito, criminale.
Deve essere un oggetto possibile: dobbiamo parlare di qualcosa che può esistere, che è concreto, che non è appunto completamente astratto, inventato, impossibile e determinato cioè deve essere anche specificamente individuato l’ambito su cui quel provvedimento incide.
Infine abbiamo come ultimo elemento la forma: si tratta del modo in cui l'atto appare all'esterno, arriva al destinatario, che abbiamo detto essere un altro elemento essenziale, forma che può essere tacita o espressa o cioè scritta o non scritta semplificando, scritta o non scritta.
Il secondo tipo di elementi strutturali dell'atto amministrativo sono gli elementi cosiddetti accidentali.
Ne citiamo in particolare due.
Essi sono gli elementi che non sono indispensabili ma sono possibili e utili soprattutto ai fini dello scopo del provvedimento, possono rendere il provvedimento ancora più efficace rispetto alla funzione che esso vuole assolvere, allo scopo che esso vuole raggiungere.
Ne citiamo un paio: in particolare la condizione che è quell’evento futuro e incerto al cui verificarsi inizia o finisce l’efficacia dell’atto.
Distinguiamo in tal senso la condizione sospensiva, che quindi interrompe l’efficacia dell’atto, e la condizione risolutiva.
Condizione sospensiva, quindi, al verificarsi di questo evento futuro e incerto l’atto non è più sospeso grazie a questa condizione che viene superata e quindi l’atto inizia ad avere efficacia, quindi la condizione non è più sospensiva, non sospende più l’atto; oppure la condizione risolutiva, al verificarsi di tale evento che poteva anche non verificarsi l’atto perde efficacia.
Simile è il termine, ma diverso.
Il termine è un momento temporale che può combattere anche con un certo evento futuro e certo, quindi che si verificherà sicuramente, rispetto alla condizione invece che è incerta, a partire dal quale o fino al quale avrà effetto l’atto.
Quindi proprio un termine di inizio e un termine di fine, quindi si tratta di coordinate temporali: in questa data inizia l’atto o al verificarsi di tale cosa, in questa data l’atto smette di avere effetto.