I Principi Europei di Diritto Amministrativo: Proporzionalità, Legittimo Affidamento
Sebbene, come abbiamo detto, il principio di proporzionalità è un principio che principalmente è di derivazione di elaborazione giurisprudenziale, tuttavia vi è riferimento nel trattato sull'unione europea all'articolo 5, del cosiddetto TUE.
In questo articolo, nella disposizione del primo comma in particolare, viene menzionato il principio di proporzionalità, senza però appunto descriverlo apertamente, esplicitamente.
Si rinvia infatti per il suo contenuto, per la sua mozione all'elaborazione delle sentenze predette.
A questo punto, per concludere il discorso sul principio di proporzionalità, interroghiamoci sulla funzione di tale principio.
Bene, essa è triplice.
Il principio di proporzionalità ha ben tre funzioni: in primis funge da limite alla legge.
Ciò significa che le leggi devono prevedere, le cosiddette norme attributive del potere, poteri proporzionali e quindi non sproporzionati, non arbitrari ma appunto la norma attributiva del potere deve fissare in modo preciso i requisiti, i presupposti per la nascita, per la costituzione del potere dell'esercizio del potere.
In secondo luogo, il principio di proporzionalità ha la funzione di limite alla pubblica amministrazione.
Questo significa sostanzialmente che l'attività della pubblica amministrazione non deve essere un'attività, sproporzionata, arbitraria, un'attività appunto che viola il il principio di proporzionalità.
Infine, funge da parametro per il giudice nel suo giudizio sui fatti, sulle situazioni, sui casi di specie che si pongano alla sua attenzione, quindi è un criterio di giudizio per il giudice.
Passiamo
adesso a trattare dell’altro principio fondamentale proveniente dal diritto europeo, ossia il principio del legittimo affidamento.
Vediamo la nozione: il principio del legittimo affidamento è il principio sostanzialmente in base al quale la pubblica amministrazione, quando esercita il suo potere di ritiro, cioè decide di non volere più un certo provvedimento, deve comunque considerare che tale provvedimento, essendo esistito, ha prodotto delle conseguenze, degli effetti, in particolare sul soggetto che ne ha tratto vantaggio, che ne ha tratto beneficio, che potrebbe appunto aver confidato, essersi affidato alla stabilità del provvedimento ed avere quindi intrapreso determinate attività, sprecato determinate risorse.
Quindi, schematizzando, ci troviamo in particolare in casi in cui vi sono provvedimenti favorevoli, vantaggiosi della pubblica amministrazione, che essa però decide di ritirare, di voler eliminare.
Il cittadino che beneficiava degli effetti di tali provvedimenti favorevoli, dei vantaggi offerti da essi, aveva fatto affidamento su tali provvedimenti, sulle conseguenze di essi.
In base al principio del legittimo affidamento, la pubblica amministrazione deve considerare proprio tale affidamento, tale fatto, in quanto in ogni caso la pubblica amministrazione deve sempre agire nel rispetto dell’interesse pubblico ma anche privato, come vedremo quando tratteremo del potere amministrativo in particolare, entrando nel dettaglio di tale nozione, la pubblica amministrazione in generale nell'esercizio del suo potere deve sempre compiere un'attività di ponderazione tra l’interesse pubblico e gli interessi privati che emergano durante lo svolgimento della sua attività, interessi che possono essere talvolta anche contrapposti all’interesse pubblico e quindi la pubblica amministrazione deve compiere una ponderazione, una mediazione.
A proposito, dobbiamo però dire che è necessario che sussistano tre elementi per poter definire appunto un affidamento stabile e quindi meritevole di una certa tutela da parte della pubblica amministrazione, di una certa considerazione.
In primo luogo, deve essere chiaro: si tratta di un elemento che possiamo definire oggettivo.
Affidamento chiaro significa che il vantaggio conseguito dal privato è tale, è conseguito proprio in modo certo, chiaro.
Non è un vantaggio di cui il privato gode in modo ipotetico, provvisorio, ma è un vantaggio di cui il privato gode in modo certo, chiaro, evidente, palese.
Vi è quindi in sostanza un provvedimento che attribuisce tale vantaggio espresso, quindi non tacito sicuramente, non omissivo, non un silenzio per capirci, ed univoco: un provvedimento che attribuisca quel vantaggio in maniera univoca, non plurivoca.
Il secondo elemento, il secondo requisito è che l’affidamento deve essere un affidamento che si sostanzia nella buona fede del privato.
Quindi un affidamento che il privato ha fatto sulla stabilità del provvedimento in buona fede.
Il terzo elemento, il terzo requisito è proprio la stabilità: l’affidamento deve essere stabile.
Questo è un requisito, è un elemento che possiamo definire elemento cronologico.
In particolare, affidamento stabile è quando in base all’importanza dell’interesse pubblico, alle caratteristiche del bene riconosciuto al privato, con una valutazione case by case si può ritenere che effettivamente il vantaggio si sia stabilizzato.
Quindi è una valutazionel caso per caso che si riferisce appunto alle peculiarità del caso concreto, della situazione specifica.
Occorrerà quindi di volta in volta, case by case, caso per caso valutare qual è il tempo decorso e se tale tempo è soddisfacente per dire che è appunto l’affidamento si è stabilizzato.