I Rapporti tra le Regioni e gli Enti Locali
Nella lezione di oggi parleremo di quelli che sono i rapporti tra le regioni e gli enti locali.
Partendo innanzitutto coll dire che l’attuale disciplina prevista dal Testo unico degli enti locali, che il decreto legislativo duecentosessantasette del Duemila ha riordinato l’intera materia.
Di recente, poi, attraverso un processo di riforma che è culminato proprio nella legge Delrio, legge cinquantasei del Duemila quattordici.
Si è però cosa si è previsto nella legge Delrio, infatti, si è profondamente rivisto dell'ente intermedio, cioè quello che si con che si colloca tra il Comune e la Regione.
E qual è questo, diciamo questo ente intermedio?
L'ente intermedio, proprio quello della provincia, La provincia che inizialmente dovessero diciamo abolita, invece resta.
La provincia resta, ma diventa un ente di secondo grado e di secondo grado.
I tuoi organi, però non sono più eletti direttamente dai cittadini come avveniva precedentemente, ma sono eletti soltanto successivamente dagli organi dei comuni.
Il sistema generale degli enti locali, attualmente, come previsto dalla riforma, si basa su una serie di articolazioni.
Innanzitutto la prima è proprio quella del Comune, il comune l'ente è locale per eccellenza, l'ente locale rappresentativo della
propria comunità.
Quindi quello che sta a livello più basso all'interno dell'ordinamento statale della Repubblica italiana ed è dotato di autonomia sia statutari, quindi ha un proprio statuto ha una propria normativa organizzativa e quindi anche di conseguenza amministrativa.
Dopo il comune, la provincia, come abbiamo detto, il l’ente intermedio tra Comune e Regione.
Un ente appunto tra comune regione intermedio quindi cui organi sono eletti dai sindaci e dai consiglieri dei comuni, con dotato quindi di funzioni di coordinamento.
Dalla provincia invece si' differenza un'altra un altro ente che quello della città metropolitana.
Infatti questo alla fine del duemilaquattordici vengono previste soltanto in alcune città italiane città molto grandi, città che inglobò una vasta percentuale di territorio italiano.
Gli esempi che possiamo porre sono quelli della città di Torino, della città di Milano con l'ordinamento proprio anche la città di Roma Capitale che sono appunto questa citta' metropolitane, si sostituiscono in tutto e per tutto all'ente provinciale e sono infatti governate dal sindaco del comune di corrispondenza.
E poi, oltre a questo, da ultimo abbiamo anche l'unione dei comuni che sono degli enti forniti da due o più comuni che esercitano insieme determinati poteri.
Con la riforma costituzionale del Duemila uno e quindi del titolo quinto, assistiamo per la prima volta ad un processo di autonomia di comuni, province e città metropolitane, dove appunto diciamo si ottengono, oltre a questa autonomia, anche una garanzia di rilevanza costituzionale a partire proprio dall'articolo centro quattordici infatti, che pone gli enti sullo stesso piano di Regione e di Stato, quindi si parla di una vera e propria equiparazione.
Infatti la garanzia di autonomia degli enti e sono appunto viene anche garantita, viene formarsi con la possibilità di dotarsi di un proprio statuto in cui si stabiliscono all'interno di questo le norme fondamentali dell'ente stesso.
Infatti, l'innovazione più importante del Duemila uno che attribuisce le funzioni amministrative ai comuni, è proprio quella fissata dall'articolo Centodiciotto, in cui si stabilisce che se i comuni che le province e le città metropolitane hanno funzioni proprie, oltre a quelle che possono essere conferite successivamente sulla base del principio di sussidiarietà tramite legge statale o legge regionale.
Facendo quindi ora un breve recap di quanto detto, dobbiamo dire che la disciplina degli enti locali e del quella del testo unico, così anche come riformato attualmente dalla legge Delrio con il riordino della dell'ente provinciale.
Parlando successivamente del sistema degli enti locali che si stabilisce su comune, provincia, città metropolitana e unione di comuni.
Concludendo infine col dire con la rilevanza costituzionale l'equiparazione alla regione e stato degli enti locali e delle funzioni amministrative autonome degli enti locali stessi.