I Regolamenti Regionali
Nella lezione di oggi parleremo dei cosiddetti regolamenti regionali.
Partendo innanzitutto dal dire che a seguito delle varie riforme costituzionali che sono intervenute all'interno dell'ordinamento italiano, queste hanno profondamente inciso sulla funzione regolamentare delle regioni, sia per ciò che riguarda la competenza degli organi che le emanano che proprio per il potere delle stesse.
Innanzitutto dobbiamo dire che ci sono tre punti.
Infatti la Costituzione non si preoccupa di disciplinare i regolamenti statali, ma a seguito della riforma spetterà proprio agli statuti regionali disciplinare la titolarità e modi nell'esercizio della potestà regolamentare, dotata appunto proprio dalla Regione.
Dobbiamo dire che è infatti si sono regolati le varie regioni nell'esperienza italiana in modo diverso proprio perché sono gli statuti regionali a disciplinare la titolarità.
Però, perlopiù nella tradizione italiana sia riconosciuto il potere regolamentare proprio all'esecutivo, dando invece dall'altra parte al Consiglio regionale dei poteri di controllo rispetto a tale emanazione.
Secondo punto da analizzare
è proprio quello della riforma del titolo Quinto riforma, che ha introdotto il cosiddetto principio del parallelismo delle funzioni.
Tra quali funzioni ci dobbiamo chiedere?
Beh, tra le funzioni legislative, quindi di emanare leggi quelle regolamentari, quindi di emanare regolamenti.
Infatti la principale novità che si è limitata alla potestà del Governo e quindi dello Stato, di emanare i cosiddetti regolamenti statali alle sole materie sulle quali lo Stato centrale ha la potestà legislativa esclusiva, riservando invece alle regioni il cosiddetto potere regolamentare in tutte le altre materie.
Ma dobbiamo dire anche che l'articolo cento diciassette comma sei della Costituzione, come riformato prevede, e questa è un'altra grande novità importante che nelle materie di sua competenza lo Stato possa poi successivamente delegare le regioni.
In tal senso l'interpretazione prevalente fa proprio intendere che lo Stato può delegare la funzione regolamentare nelle sue, nelle sue materie, proprio nei confronti delle regioni.
Nella gerarchia delle fonti.
Questo il terzo punto dell'ordinamento regionale, appunto.
Dobbiamo dire che i regolamenti sono sottoposti alle leggi, ma le leggi, appunto sono sottoposte allo statuto.
Infatti spetterà allo statuto stabilire se le leggi possono liberamente disporre della funzione regolamentare, stabilendo, ad esempio, appunto per rendere piu' chiaro quello che abbiamo detto se e chi puo' emanare i cosiddetti regolamenti, ma allo stesso tempo, appunto, se vi siano o se vi siano determinati oggetti, come nel caso, ad esempio, della disciplina organizzativa della regione o dei procedimenti amministrativi che sono di competenza riservati di solito appunto proprio ai regolamenti.
O ancora se l'esecutivo possa dare attuazione diretta con regolamento, saltando in questo caso la cosiddetta legge regionale, ad esempio, appunto proprio alle leggi statali o, nel caso, anche alle norme dell'unione europea.
Dipendendo tutto ciò è questo importante da dire proprio dallo Statuto che proprio per, come abbiamo detto in fase introduttiva, differenziandosi si differenzia anche quindi da regione a regione all'interno del territorio italiano.
Facendo quindi ora un breve recap di quanto detto.
Dobbiamo parlare innanzitutto del fatto che gli statuti regionali disciplinano la titolarità e modi di esercizio della potestà regolamentare.
Per poi parlare della riforma del titolo quinto e del cosiddetto principio del parallelismo delle funzioni.
Per poi concludere col dire che spetterà allo statuto stabilire quali sono le varie funzioni della potestà regolamentare.