Il Capitale Sociale della S.n.c.
Parliamo del capitale sociale.
Il capitale sociale rappresenta il valore in denaro dei conferimenti effettuati dai soci, risultante dalle valutazioni che vengono compiute e inserite all'interno dell'atto costitutivo, quindi al momento della costituzione della società c’è una valutazione che attesta a quanto ammonta il capitale sociale; capitale sociale che va distinto comunque dal patrimonio sociale, in quanto il capitale sociale rappresenta un valore fisso, rimane immutato durante la vita della società, a differenza del patrimonio sociale, e il capitale sociale varia solo a seguito di una modifica dell'atto costitutivo, che può prevedere, appunto, o un aumento o una diminuzione dello stesso.
Quindi, quando si parla di capitale sociale all'interno di una società in nome collettivo, la tutela dell’integrità capitale sociale è prevista tramite
alcuni strumenti giuridici che il legislatore pone.
Innanzitutto è prevista tramite gli utili fittizi, che cosa vuol dire?
Vuol dire che all'interno di una società in nome collettivo non possono essere distribuiti utili che non corrispondono ad un reale aumento, una plusvalenza attiva del patrimonio rispetto al capitale sociale.
Quindi possono ripartirsi tra i soci solo gli utili realmente conseguiti, cosa vuol dire realmente conseguiti?
Che sono derivanti da un'attività, dall'attività di impresa appunto, che realizza la società.
Poi possiamo parlare di riduzione facoltativa per perdite del capitale sociale, cioè se si verifica una perdita non si distribuiscono gli utili fino a quando il capitale non è è reintegrato o ridotto, e quindi questi due concetti vengono poi sanciti dai commi 1 e 2 dell'articolo 2303 del codice civile (quindi il percorso è appunto perdita, reintegrazione, riduzione e successivamente distribuzione), poi possiamo parlare dell’obbligo per gli amministratori di tenuta delle scritture contabili (questo è un obbligo che prescinde dalla natura commerciale o agricola dell’impresa che viene esercitata dalla società in nome collettivo), e infine possiamo parlare di divieto di restituzione di conferimenti ai soci o divieto di, sostanzialmente, liberarli dall’obbligo di esecuzione, cioè di apportare i conferimenti non ancora consegnati, appunto, alle case della società, se non dopo la riduzione del capitale sociale.
Quindi i soci possono essere, diciamo, possono essere rentegrati dei loro conferimenti solo a seguito di riduzione del capitale sociale.
Quindi, ricapitolando quello che ci siamo appena detti: abbiamo analizzato che cosa si intende per capitale sociale, sottolineando come quest'ultimo rimanga sostanzialmente immutato per tutta la vita della società e abbiamo analizzato poi che cosa prevede la tutela giuridica per, appunto, far sì che venga tutelata l’ integrità del capitale sociale all'interno di una società in nome collettivo.