Il Giudizio di Ammissibilità del Referendum Abrogativo
Nella lezione di oggi parleremo del cosiddetto giudizio di ammissibilità che viene fatto da parte della Corte Costituzionale nei confronti del referendum abrogativo.
Partendo innanzitutto col dire che il giudizio di ammissibilità introdotto con l'ordinanza dell'ufficio centrale proprio per il referendum, che è una funzione proprio il funge proprio per il referendum che dichiara la legittimità o meno della richiesta che viene fatta nei confronti del referendum.
Successivamente infatti la Corte Costituzionale deciderà con sentenza che deve essere poi successivamente pubblicato entro il termine del dieci febbraio, dichiarando che se la richiesta sia ammissibile, ovvero sia invece inammissibile.
L'articolo settantacinque comma due della Costituzione pone pochi casi di esclusione del referendum, non essendo ammesso infatti tale referendum, nel caso appunto, della sottoposizione a legge tributaria delle leggi di bilancio, leggi relative alla amnistia e all’indulto e anche leggi relative all'autorizzazione la ratifica dei trattati internazionali.
Oltre a quanto detto però poi ci sono anche degli ulteriori motivi di inammissibilità che sono stati successivamente elaborati da parte della Corte Costituzionale.
Innanzitutto, in primis sono sottratte proprio tutte quelle che sono le leggi costituzionali
e la stessa Costituzione, ma oltre alle leggi costituzionali Costituzione sono sottratte proprio dalla, anche le leggi che sono dotate proprio di forza passiva peculiare cioè quindi tutte le leggi rinforzate.
Oltre questo appunto dobbiamo dire infatti che così come anche le leggi a contenuto o costituzionalmente vincolato cioè le cosiddette leggi rinforzate, cioè quelle proprio il cui nucleo normativo non può essere alterato senza pregiudizio per quelli che sono tutti i principi costituzionali.
Ed è questo il motivo per il quale, appunto, non vengono previste, ammesse all'interno del referendum abrogativo.
Poi ci sono anche degli ulteriori limiti posti all'articolo settantacinque comma della Costituzione, che sono correlati rispetto a quelli detti poc'anzi e sono da interpretarsi estensivamente e infatti saranno inammissibili i referendum che hanno a che fare con le leggi che attengono alla manovra finanziaria, ma non solo, ma anche alla legge, non solo appunto alla legge di autorizzazione della ratifica ai trattati, ma anche proprio a quelle leggi che attengono alla esecuzione dei trattati stessi.
Ultimo punto è proprio quello della inammissibilità dei referendum, in cui non vi è una certa omogeneità.
Come è avvenuto proprio per porre un esempio pratico per il progetto di novantasette articoli relativi al codice penale in cui appunto si forzava l'elettore, non dando una chiara idea di quello che poteva essere l’abrogazione e quindi l'utilità del referendum, infatti, ci deve essere proprio la Corte costituzionale dice che ci deve essere un comune principio che spinge proprio alla omogeneità relativo a un determinato referendum abrogativo.
Infatti, quindi i quesiti incompleti o quando ci sono delle alcune lacune nelle disposizioni riconducibili al principio comune quindi non si riesce a risalire a quello che il principio comune del referendum o perché non risultano chiare proprio le conseguenze della abrogazione, in tutti questi casi, appunto, non sarà ammissibile il referendum.
Il giudizio di ammissibilità, infatti, sembra uscito proprio dalla sua previsione originale e ha perso, alla luce di quanto abbiamo detto, dei contorni precisi.
Infatti proprio espone questo principio e questo giudizio di ammissibilità, sull'ammissibilità o meno del referendum, espone la Corte a critiche che sono inevitabili ma perché queste critiche sono inevitabili?
Soprattutto proprio perché la Corte è esposta ed è coinvolta proprio nell'ultima fase relativa all'ammissibilità o meno del referendum, fase in cui già il consenso popolare sul punto si è ampiamente formato.
Facendo quindi un breve recap di quanto detto, dobbiamo parlare del referendum abrogativo e di quelli che sono i limiti alla possibilità di proporre il referendum.
Oltre i limiti che abbiamo detto ci sono anche però ulteriori limiti che sono stati portati al dalla Corte costituzionale.
Così come l'ultimo limite relativo alla mancanza di omogeneità e della esposizione a delle critiche inevitabile da parte della Corte Costituzionale.