Inesistenza e Nullità dell'Atto Amministrativo
Oggi parliamo di due stati patologici dell'atto amministrativo, di due cause di invalidità dell’atto amministrativo, ossia l'inesistenza e la nullità.
Cominciamo con l'inesistenza.
Ll’atto amministrativo si definisce inesistente quando esso per come appare, per come si presenta concretamente, per come cioè noi lo vediamo non trova riscontro in nessuno schema normativo previsto dalla legge cioè non esiste una legge che prevede quell’atto così come si presenta, così come appare con quegli elementi, con quei requisiti e con quei presupposti l' atto non esiste, perché non vi è traccia di esso nella legge, non esiste una norma che prevede quel tipo di atto.
Esemplificando, pensiamo a un atto amministrativo che rappresentiamo sempre come un foglio che non trova alcun riscontro nella legge, nel codice.
Non c'è nel codice, non esiste.
Dall'altra parte invece abbiamo la nullità.
Questa la possiamo definire in primis innanzitutto come la forma più grave di invalidità, insieme o meglio accanto alla annullabilità.
Iniziando appunto a parlare di nullità, ci poniamo subito
come si inquadra dal punto di vista normativo e cioè quale norma prevede appunto la nullità, la sua disciplina.
Ecco, la risposta è l'articolo 21septies della legge 241/1990, legge sul procedimento amministrativo.
Esso prevede in particolare le tre cause di nullità dell'atto amministrativo, a cui se ne deve aggiungere una come dopo vedremo, che è una diciamo clausola generale aggiuntiva alle tre cause più specifiche dell'articolo 21septies.
Ma vediamo queste tre cause.
Ecco, in primis, la prima causa la mancanza degli elementi essenziali: l’atto amministrativo manca di un elemento essenziale previsto dalla legge.
Esemplificando, abbiamo l’atto amministrativo, questo atto amministrativo rappresentato dal foglio che, secondo la norma giuridica che lo prevede, deve contenere l'elemento A.
Ecco l’atto amministrativo che abbiamo visto non ce l'ha, l'atto amministrativo quindi che abbiamo considerato nell'esempio sarà quindi nullo.
La seconda causa di nullità prevista dal 21septies è il difetto assoluto di attribuzione o incompetenza assoluta.
E' il caso dell'atto amministrativo adottato da una pubblica amministrazione titolare di un potere totalmente diverso.
L’esempio è semplicissimo: il giudice, immaginiamo, che adotta una concessione; la concessione è un atto proprio amministrativo che il giudice non può adottare.
Il giudice emana le sentenze.
La terza ed ultima causa contemplata da 21 septies di nullità dell'atto amministrativo è la violazione o elusione del giudicato.
Il giudicato è quanto stabilito dal giudice in sentenza.
È il caso quindi dell'atto amministrativo che non rispetta il contenuto di una sentenza.
Bene in tal caso l’atto è nullo.
Infine, come abbiamo anticipato, c’è anche una quarta causa che è un po’ una clausola residuale nella quale rientrano tutti i casi che non sono previsti nelle altre tre ipotesi di nullità, e cioè l'articolo 21septies prevede che l’atto è nullo anche negli altri casi espressamente previsti dalla legge, quindi eventuali norme di legge, disposizioni, articoli che prevedono un caso di nullità per una motivazione specificamente indicata in quella norma.
Bene, quindi in questa lezione abbiamo parlato e chiarito il concetto di inesistenza.
Ci siamo poi occupati delle tre cause previste all'articolo 21 septies di nullità, la mancanza di elementi essenziali, il difetto assoluto di attribuzione e infine le altre due case, ossia la violazione o elusione del giudicato e la clausola generale, gli altri casi espressamente previsti dalla legge.