Interesse Legittimo: Peculiarità e Fondamento Normativo
Oggi ci occupiamo dell’interesse legittimo, un argomento fondamentale del diritto amministrativo nonché proprio caratteristico di questa disciplina.
Innanzitutto, partiamo da due premesse fondamentali.
L'interesse legittimo è un istituto che esiste solo nel nostro ordinamento, non esiste cioè il concetto di interesse legittimo in altri ordinamenti, non esiste nell'ordinamento dell'unione europea, non esiste nell'ordinamento tedesco ad esempio, nè anglosassone di common law, nè in altri ordinamenti a noi vicini.
L'interesse legittimo è sostanzialmente un unicum italiano, un istituto che può essere individuato, riscontrato soltanto nell’ordinamento italiano.
Questa è una premessa fondamentale perché ci consente di comprendere anche il senso della seconda premessa fondamentale: questo è un istituto la cui nozione ha dato luogo a frequenti dibattiti in sede dottrinale e anche giurisprudenziale, ma soprattutto dottrinale, quindi tra autori
dei manuali più importanti, tra professori, e di conseguenza non comprendendosi a pieno la nozione di interesse legittimo, proprio per questi dibattiti, questi contrasti su di essa, a conseguenti incertezze in sede applicativa, cioè nel momento in cui il giudice ha dovuto riscontrare, individuare un interesse legittimo in concreto, in una situazione concreta, in un caso posto alla sua attenzione, non è riuscito facilmente a farlo proprio per la difficoltà di questa nozione.
Ciononostante, la nozione di interesse legittimo ormai è pacificamente accolta, tanto è vero che addirittura trova il suo fondamento normativo, quindi la base legale, il riferimento legale normativo, nella Costituzione, quindi nella fonte fondamentale del nostro ordinamento.
In particolare il fondamento normativo, quindi le disposizioni che parlano di interesse legittimo nella Costituzione, sono gli articoli 24, 103 e 113.
L'articolo 24, che sancisce nella nostra Costituzione il diritto di difesa, in particolare stabilisce, per quanto riguarda la possibilità di agire in giudizio, anche il caso in cui si voglia chiedere al giudice la tutela di interessi legittimi.
Quindi non solo è possibile difendersi agendo in giudizio per la tutela, per la protezione di un proprio diritto ma anche di interessi legittimi, espressamente, esplicitamente menzionati nell'articolo 24.
L'articolo 103 della Costituzione che, trattando proprio degli organi di giustizia amministrativa, della giurisdizione del giudice amministrativo, stabilisce che è ad esso, agli organi di giustizia amministrativa, ai giudici amministrativi affidata la tutela degli interessi legittimi nei confronti delle PA, quindi, affida proprio le controversie aventi ad oggetto interessi legittimi al giudice amministrativo.
Quindi tale articolo contempla proprio gli interessi legittimi e contempla la possibilità che esistano controversie su interessi legittimi che vanno tutelati.
E infine, l'articolo 113 che stabilisce che contro gli atti della PA è sempre ammessa la tutela giurisdizionale tanto dei diritti quanto anche proprio degli interessi legittimi, dinanzi da un lato al GO, al giudice ordinario e dinanzi dall’altro lato al GA cioè al giudice amministrativo.