Interessi Legittimi Superindividuali: Interessi Collettivi
Dedichiamo anche questa lezione agli interessi legittimi super individuali.
Abbiamo definito gli interessi diffusi come interessi legittimi di una categoria come quella, ad esempio, dei consumatori, sostanzialmente di una cerchia di soggetti, le cui individualità, i cui singoli componenti non rilevano in quanto tali e possono essere determinati solo a posteriori, solo in concreto cioè al momento in cui l’interesse viene fatto valere.
Abbiamo detto che qualunque soggetto, nel momento in cui acquista, diventa consumatore, è titolare di un interesse diffuso, ad esempio per la tutela della genuinità dei prodotti alimentari.
Ma in questa lezione ci soffermiamo con particolare attenzione sull’altra categoria di interessi legittimi superindividuali ossia gli interessi collettivi di cui possiamo comprendere la nozione proprio conoscendo quella di interessi diffusi e individuandone la differenza.
Si tratta in questo caso di interessi legittimi che si riferiscono sempre ad una pluralità di soggetti, per questo appunto vanno nella categoria di interessi legittimi superindividuali.
Ciononostante, rispetto
agli interessi diffusi essi si riferiscono appunto ad una pluralità di soggetti ben determinata, i cui componenti sono ben determinati, una pluralità di soggetti, una cerchia di soggetti organizzata e non occasionale, non occasionale proprio come quella che è titolare dell’interesse diffuso.
Abbiamo detto ad esempio la categoria dei consumatori che è occasionale proprio perché qualunque soggetto può diventare consumatore nel momento in cui acquista beni.
Invece, in questo caso l'interesse collettivo si riferisce proprio ad un ente specifico, titolare di propri interessi, che anche in questo caso non rilevano come interessi del singolo, membro dell'ente, ma proprio con riferimento all'ente, quale soggetto collettivo.
Sugli interessi super individuali, dobbiamo fare un'ultima ma fondamentale precisazione: sia per quanto riguarda gli interessi diffusi, sia per quanto riguarda gli interessi collettivi, ciò che l’ordinamento intende tutelare, quindi l' oggetto di tutela non è l'interesse quale sommatoria degli interessi di ciascun singolo componente della categoria dei consumatori o dell'ente collettivo, e cioè ad esempio l’interesse A di Tizio, poi come somma l’interesse B di Caio, quello C di Sempronio e così via, ma bensì l’oggetto di tutela è la sintesi degli interessi dei singoli membri della classe, della categoria dell'ente rappresentato.
Sommatoria e sintesi hanno due significati molto diversi.
Infatti, se parliamo di somma o sommatoria, parliamo, come abbiamo detto, di un insieme di singoli interessi posti diciamo alla rinfusa (interesse A, interesse B, interesse C), ciascuno dei quali sarà poi da tutelare, da proteggere.
Quando parliamo invece di sintesi, parliamo di un'operazione ben diversa, non andiamo a sommare tanti interessi, ciascuno dei quali rimane autonomo e rimane meritevole di tutela, ma riduciamo ad unità, appunto a sintesi, una pluralità di elementi diversi.
E questo che significa?
Che vi sarà solo un interesse da tutelare, un unico interesse, frutto di un'operazione di riduzione ad unità, di composizione.
E questo è un concetto fondamentale per comprendere proprio a pieno il concetto, la nozione di interesse diffuso e di interesse collettivo, di interesse super individuale.
Ripetendo quindi: non è la somma di interessi che va tutelata, ma la sintesi, quindi sempre e solo un unico interesse.
Non a caso parliamo di interesse diffuso e di interesse legittimo individuale.
Si tratta sempre di un unico interesse, che appunto è oggetto, è il risultato di una sintesi di più e molteplici interessi dei singoli soggetti.