La Potestà Legislativa Regionale
Nella lezione di oggi parleremo della potestà legislativa regionale.
Partendo innanzitutto dal dire che la riforma del titolo Quinto ha totalmente e completamente mutato quella che è l'autonomia legislativa regionale.
Infatti ora si è rovesciato il guanto delle competenze legislative, quindi si sono rovesciate rispetto alla periodo precedente alla riforma le competenze legislative.
Infatti, proprio l'articolo cento diciassette della Costituzione che prevede le competenze legislative, prevede innanzitutto una potestà esclusiva dello Stato.
Gli esempi che possono essere fatti sono quelli degli affari esteri, della difesa della moneta dell'immigrazione dell'ordine pubblico che sono tutte materie in cui lo Stato ha la potestà esclusiva.
Dalla potestà esclusiva si differenzia la potestà legislativa invece concorrente con materie come ad esempio la tutela sul lavoro, sulla salute, la protezione civile.
Non che anche il governo del territorio.
Cosa consiste la concorrenza?
Ecco, questa la domanda che ci dobbiamo porre la concorrenza in cosa consiste infatti?
nella legislazione statale, quindi lo Stato centrale che definisce i principi della materia, mentre il resto della disciplina compete proprio alle Regioni che rispettano i principi e legiferano proprio nel rispetto dei principi dettati dallo Stato.
E poi, in ultimo, da ultimo c’è la clausola residuale in cui tutte le materie che rientrano in questa classe residuale, quindi non comprese nella potestà esclusiva dello Stato nè nella potestà legislativa concorrente, quindi spettano soltanto alle Regioni.
Infatti questa sarà la cosiddetta potestà legislativa residuale regionale.
Quindi questo delineato dall'articolo centodiciassette della Costituzione e diciamo lo schema generale per comprendere come è il rapporto tra Stato e Regioni a livello legislativo.
Ma per comprendere proprio come funziona il sistema bisogna tenere in considerazione quelli che sono gli ulteriori aspetti.
Innanzitutto quello proprio degli obblighi internazionali.
Infatti l'articolo cento diciassette della Costituzione parifica la posizione del legislatore regionale rispetto a quello statale.
Quindi tutti e due stanno nella medesima posizione, vincolando punto tutti e due al rispetto di quelli che sono gli obblighi non soltanto dell'unione europea, ma anche proprio quelli internazionali.
Oltre agli obblighi internazionali ci sono anche le cosiddette interferenze statali nelle materie regionali.
Cosa si intende per interferenze statali?
Si intendono quelle competenze esclusive dello Stato, quindi della prima categoria di cui abbiamo precedentemente parlato.
Ma ve ne sono appunto alcune di queste categorie che tagliano e che proprio interferiscono con le materie invece di competenza di chi?
Delle Regioni.
Quindi queste materie, appunto, prendono il nome di materie trasversali, potendo incidere in materie riservate alla Regione, come nel caso appunto poniamo l'esempio proprio dell'ambiente che è una legislazione statale che può incidere e dettare regole invece sull'urbanistica, che invece è una delle materie che appunto di cui si occupa la Regione o l'ente locale.
Continuando vi anche quello che il principio di sussidiarietà.
Infatti la sussidiarietà così come disposto dall'articolo centodiciotto dalla Costituzione, introduce la sussidiarietà come proprio criterio di distribuzione di quelle che sono le cosiddette funzioni amministrative.
Infatti queste possono essere attratte verso l’alto nei confronti appunto dello Stato, proprio perché non possono essere esercitate in basso come un esempio per porre, diciamo l'esempio pratico è proprio quello che è successo con la legge obiettivo che ha riservato e fatto attrarre queste materie verso l'alto, quindi verso lo Stato.
Oltre queste ci sono anche le potestà legislative delle Regioni speciali in cui i vecchi statuti speciali restano formalmente in vigore.
Infatti essere essi restano legati alla vecchia logica per cui si elencano le attribuzioni regionali e non invece quelle statali, come appunto succede dopo la riforma del titolo quinto.
Innanzitutto la potestà esclusiva è la più ampia caratteristica.
Però ci sono due limiti.
Infatti questa è limitata dai principi dell'ordine.
Le norme non scritte.
Quindi principi generalissimi e gli statuti speciali sono anche limitati da quelle che sono le norme fondamentali delle riforme economiche e sociali.
Poi sono appunto hanno anche la potestà concorrente, infatti, la potestà concorrente delle Regioni speciali agli stessi limiti presentati per quelli delle Regioni ordinarie.
Poi vi è la cosiddetta potestà integrativa che la Regione emana norme in alcune materie per proprio adeguarsi alla legislazione statale.
Quello che ci dobbiamo chiedere ora.
Ma cosa succede rispetto all’assetto previsto dagli statuti speciali, dopo la riforma del titolo Quinto quindi che ha diciamo, riguarda le Regioni ordinarie.
Infatti bisogna dire che la riforma si è limitato ad introdurre la cosiddetta clausola di maggior favore.
Ma ci dobbiamo chiedere ora cosa si intende per clausola di maggior favore?
La clausola di maggior favore dice appunto che fino all'adeguamento degli Statuti speciali, le disposizioni della legge costituzionale, quindi dall'articolo cento diciassette dopo la riforma del titolo Quinto, si applicano anche alle Regioni speciali, nel caso in cui a queste gli attribuiscono forme di autonomia più ampie.
Di conseguenza, che si ritiene che i vecchi limiti non valgono più per le materie lasciate alla competenza residuale regionale, sulle quali le Regioni speciali hanno potestà esclusiva e godendo di piena autonomia legislativa tranne ovviamente i limiti delle materie trasversali.
Facendo quindi un breve recap di quanto abbiamo detto, dobbiamo dire innanzitutto come la riforma del titolo Quinto ha rovesciato l'autonomia legislativa regionale.
Per poi parlare degli ulteriori aspetti che bisogna tener conto all'interno del sistema.
Tra cui soprattutto la potestà legislativa delle Regioni speciali.
Finendo col parlare poi dell'istituto della clausola di maggior favore.