La Ripartizione delle Competenze tra Stato, Regioni ed Enti Locali
Nella lezione di oggi parleremo del concetto di ripartizione delle competenze tra Stato, Regioni ed enti locali.
Partendo col dire che innanzitutto la Costituzione, quindi il testo costituzionale ha previsto che la Repubblica italiana sia articolata, quindi preveda comuni, province, città metropolitane, regioni, ma soprattutto, ovviamente lo Stato centrale che sono tutti costituzionalmente in che senso, quindi?
Quindi previsto dalla Costituzione, dotati di autonomia, quindi dotati di poteri propri Infatti, possiamo dire che in un sistema in cui è prevista la cosiddetta parita' di rango degli enti territoriali, la legge statale e anche la legge regionale, quindi la legge dello Stato e delle Regioni sono pariordinate.
In tal senso possiamo dire infatti che è lo Stato, a seguito della riforma del titolo Quinto avvenuta nel Duemilauno, ha perduto quella tipica potestà legislativa generale.
E infatti lo stesso potrà legiferare soltanto in quelle materie che sono specificatamente individuate dalla Costituzione.
Proprio dal principio di pari ordinazione dobbiamo dire che la legge statale e la legge regionale, quindi saranno sottoposte a quelli che sono gli stessi limiti fissati.
Ma dobbiamo vedere ora e chiederci anche ma quali sono questi limiti che vengono fissati per le due leggi statale e regionale.
Innanzitutto il rispetto della Costituzione, rispetto
quindi del testo costituzionale così come il rispetto dei vincoli che derivano europea, quindi dall'unione europea.
Un proprio perché l'italia fa parte della Comunità europea e da ultimo anche quelli che vengono nominati come gli obblighi internazionali, cioè quindi dai trattati internazionali.
Ma anche vi è una novità sul piano della potestà regolamentare, cioè quella di emanare regolamenti.
Infatti, si dice, si può sostenere che la competenza dello Stato e proprio limitata, cioè si limita e quindi e' vincolata a quelle che sono le materie di competenza legislativa esclusiva, mentre la regola ormai prevede che in ogni altra materia che non sia quella di competenza esclusiva dello Stato, la potestà regolamentare invece è riservata alle regioni.
Possiamo dire infatti che secondo l'interpretazione del testo costituzionale, cioè quindi precedentemente alla riforma del titolo Quinto, doveva operare quello che veniva chiamato il principio del parallelismo delle funzioni in cui chi aveva la potestà legislativa aveva anche la potestà regolamentare.
Principio del parallelismo delle funzioni che viene superato con la legge Bassanini prima e poi definitivamente come detto, con la riforma costituzionale del titolo V dopo e' proprio si supera tale principio di parallelismo delle funzioni, Come?
In che modo?
Con attribuzione ai comuni proprio delle generalità delle funzioni amministrative.
La sola eccezione che può derogare all'attribuzione delle funzioni amministrative ai comuni e quindi a livello comunale, che è il più basso all'interno dell'ordinamento statale.
La sola eccezione è fissata per quelle che sono le funzioni che assicurano l'esercizio unitario.
Sulla base di quali principi?
ci dobbiamo chiedere quali sono questi i principi che autorizzano l’esercizio unitario?
Innanzitutto il primo è il principio di sussidiarietà!
Principio di sussidiarietà che dice che il livello di governo superiore interverra' e quindi verrà ceduto il potere, soltanto quando la pubblica amministrazione più vicina ai cittadini quindi, in questo caso il Comune non possa da sola assolvere al compito che gli viene domandato, oltre al principio di sussidiarietà, vi è anche quello di differenziazione, in cui gli enti dello stesso livello possono avere competenze diverse.
O anche, da ultimo, il principio di adeguatezza in cui le funzioni affidate ad entisono fidate proprio gli stessi soltanto se questi hanno i requisiti sufficienti di efficienza per svolgere il proprio lavoro.
E di conseguenza possiamo dire infatti che, a seguito della riforma del titolo V, le funzioni dell'amministrazione pubblica sono esclusivamente assegnate a quella che noi definiamo come amministrazione locale.
Facendo quindi ora un breve recap di quanto detto, dobbiamo dire che tutte le articolazioni ordinamentali italiane sono tutte dotate di autonomia.
Per poi dire quali sono i vincoli della legge statale e regionale e il piano della potestà regolamentare.
Per poi parlare infine, del superamento del principio del parallelismo delle funzioni con l'eccezione dei casi che assicurano invece l'esercizio unitario sulla base dei principi di sussidiarietà differenziazione e adeguatezza.