Le Fonti di Produzione e le Fonti di Cognizione
Nella lezione di oggi parleremo delle fonti di produzioni e delle differenze che sussistono con le fonti invece di cognizioni Partendo proprio da quello che significa e dal significato e quindi dal concetto di fonti del diritto.
Ci dobbiamo chiedere infatti ora cosa sono le fonti del diritto, le fonti del diritto, la definizione, quindi, può essere riassunta in ogni atto o fatto abilitato, quindi che consente e che viene permesso da parte dell'ordinamento giuridico a produrre norme giuridiche, cioè a innovare lo stesso ordinamento giuridico, cioè a creare regole giuridiche che permettono appunto l'ordinamento giuridico di continuare a dettare quelle che sono le regole fondamentali.
Le fonti di produzioni anche conosciute come appunto norme di riconoscimento, e la stessa Costituzione a indicare gli atti che appunto possono produrre il diritto, cioè quelle che noi chiamiamo le fonti appunto del diritto.
E ci dobbiamo chiedere ora, ma quali sono queste fonti del diritto?
In cosa si suddividono?
Possono essere suddivise?
Assolutamente sì.
Tali fonti possono essere suddivise innanzitutto vi sono appunto quelle che sono le fonti primarie che sono legge e gli atti equiparati alla legge, che sono le fonti sotto ordinate rispetto alla Costituzione, che saranno invece poi queste le fonti primarie a regolare invece le altre fonti, quelle che noi chiamiamo appunto le cosiddette fonti secondarie.
Per quel che riguarda invece
le altre tipologie di fonti, quindi le fonti di cognizione, dobbiamo dire infatti che le fonti di cognizione sono quegli strumenti attraverso i quali si conoscono le cosiddette fonti di produzione, cioè quelle fonti che invece creano norme e quindi regole giuridiche.
La più importante, sicuramente fra tutte è proprio quella che la Gazzetta Ufficiale, con l'acronimo conosciuto come GU.
Appunto in questa nella Gazzetta Ufficiale, nelle fonti che di cognizioni che vengono definite vengono chiamate proprio come ufficiali, e ciò è importante proprio dire che il testo pubblicato in per esempio nella Gazzetta Ufficiale, è quello che poi verrà ed entrerà in vigore proprio perché la fonte ufficiale tramite i quali i cittadini devono conoscere quello che è il contenuto della norma e quindi questa norma, che poi è fondamentale diverrà obbligatoria per tutti i cittadini.
Si deve dire però allo stesso tempo che nel procedimento di formazione quindi entrata in vigore della legge, per consentire lo studio della stessa e la conoscenza dei nuovi tratti, delle nuove regole giuridiche e quindi degli atti giuridici, le leggi non entrano in vigore immediatamente.
Infatti, dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale si attende un ulteriore periodo, ulteriore periodo che viene conosciuto con il nome di vacatio legis in cui sono si tratta di quindici giorni in cui gli effetti del nuovo atto che dovrà entrare in vigore sono effettivamente sospesi In tal senso, infatti, trascorso questo periodo e questo nuovo periodo, in modo da far conoscere l’atto nei confronti dei cittadini e di coloro per i quali entrerà in vigore il nuovo atto, effettivamente diventa pienamente obbligatoria ed entra in vigore.
E infatti in tal senso vi sarà la presunzione di conoscenza da parte di tutti i soggetti e quindi tutti dovranno conoscere il contenuto della legge proprio secondo quello che l'acronimo ignoranza legis non exscusat.
Oltre al principio dell'obbligatorietà, vi è un altro principio che proprio quello dell'obbligo del giudice di applicare la nuova legge una ogni volta che questa entra in vigore.
Infatti le parti in tal senso non dovranno provare l'esistenza della stessa legge secondo quello che è il principio iura novit Curia e al contempo oltre a quelle che sono e che conosciamo come fonti ufficiali e come abbiamo detto, la Gazzetta ufficiale in primis la, le fonti ufficiali non sono le uniche fonti, ma ci sono anche le fonti cosiddette non ufficiali.
Che sono infatti quelle fornite dai soggetti pubblici, ovvero dai soggetti privati e queste possono essere sia in formato cartaceo che anche informato informatico.
Al contrario, questo appunto delle fonti ufficiali le notizie che le fonti non ufficiali pubblicano non avranno alcun valore legale per i cittadini e quindi non avranno alcun il livello di obbligatorietà.
Facendo quindi ora un breve recap di quanto detto, dobbiamo parlare della differenza che sussiste tra le fonti di produzione e le fonti di cognizioni innanzitutto definendo cosa vuol dire fonti del diritto.
Per poi definire le fonti di cognizione in particolare la più importante è la Gazzetta ufficiale, definendo poi i concetti di vacatio legis e legis non excusat.
Concludendo col dire cosa significa iura novit curia per poi finire col parlare delle fonti cosiddette non ufficiali.