Le Leggi Regionali: Procedimento e Controllo di Legittimità
Nella lezione di oggi parleremo delle leggi regionali relativamente al loro procedimento e al controllo di legittimità.
Partendo innanzitutto col dire che la legge regionale è una legge ordinaria formale, cioè quindi alla forma della legge, è data proprio dal procedimento cioè proprio che rispecchia quello delle leggi statali.
Quindi le leggi regionali rispecchiano lo stesso procedimento di quelle statali.
Di conseguenza, dobbiamo dire infatti che la collocazione tra le fonti primarie è giustificata sia perché la competenza della legge regionale è garantita dalla Costituzione, sia proprio perché la stessa Costituzione la pone su un piano di concorrenza e di separazione di competenza con la legge statale.
Quindi si parla di un piano di concorrenza, ma allo stesso tempo di separazione con la legge statale, sia proprio perché è questo è molto importante da dire è parificata alla legge statale, quindi legge regionale, parificata alla legge statale, come avviene per la legge statale, infatti la stessa sarà poi controllata sarà soggetta al controllo di legittimità da parte della Corte costituzionale.
Parlando ora invece del procedimento di formazione della legge, dobbiamo dire appunto che tale procedimento è disciplinato in parte dalla Costituzione
in parte dallo statuto regionale e per il restante invece per la restante parte proprio dal regolamento interno del Consiglio regionale di ciascuna Regione.
Però, il procedimento possiamo dire che era raggruppabile e quindi si può riassumere in queste fasi essenziali che ora andiamo ad elencare.
Innanzitutto proprio quella dell'iniziativa la fase di iniziativa laddove, oltre alla giunta regionale e ai consiglieri regionali l'iniziativa legislativa, spetta anche ad altri soggetti che vengono individuati appunto, proprio all'interno degli statuti regionali.
Successivamente dopo la fase iniziativa, vi è poi la fase di approvazione in consiglio regionale, infatti, sono previste di solito le commissioni consiliari in sede referente, come avviene in Parlamento, quindi in sede nazionale.
La legge viene poi successivamente approvata a maggioranza relativa e di conseguenza gli statuti possono anche prevedere delle maggioranze rinforzate.
Come per esempio anche prevedendo le modalità per la partecipazione delle fattispecie autonome dei consigli autonomi.
Poi successivamente in fase finale, come avviene sempre in fase nazionale con la promulgazione del Presidente della Repubblica.
Qui invece la promulgazione interviene per mano del Presidente della Regione, con successiva pubblicazione sul bollettino ufficiale regionale.
Oltre il procedimento di formazione delle leggi.
E poi dobbiamo parlare anche di quello che il controllo di legittimità delle leggi regionali, dicendo innanzitutto che allo Stato e' consentito soltanto ad impugnare le leggi regionali, successivamente però soltanto dopo alla loro pubblicazione.
Quando sono in vigore.
Infatti, non potendo esercitare una sorta di veto preventivo, quindi un controllo preventivo rispetto all'emanazione, l'entrata in vigore della stessa legge.
Dobbiamo dire in tal senso che ella prima della riforma del titolo, quindi del titolo quinto quindi prima del duemila una le leggi regionali devono passare il cosiddetto controllo governativo, cioè quindi la delibera legislativa infatti veniva trasmessa al Governo che ho autorizzava il visto della legge e quindi permettendo alla legge di entrare in vigore o ne decidere il rinvio al consiglio regionale per un nuovo per un nuovo controllo per una nuova fase di promulgazione.
Ora invece è tutto cambiato.
Infatti il meccanismo del controllo preventivo è stato totalmente eliminato e si ritiene che il controllo, dato che ancora non è molto chiaro, sia affidato ad organi interni, ma soltanto con una sorta di controllo preventivo.
Facendo quindi ora un breve recap di quanto detto, dobbiamo parlare innanzitutto della collocazione e della tipologia della fonte regionale.
Per poi successivamente parlare del procedimento di formazione della legge e delle sue fasi essenziali.
Concludendo infine con un controllo di legittimità che posso a cui possano essere sottoposto alle leggi regionali prima della riforma e dopo la riforma.