Mero Accertamento Tecnico
In questa lezione parliamo di mero accertamento tecnico.
Spieghiamo bene la nozione e la poniamo a confronto con quella di discrezionalità tecnica.
Possiamo dire che esso è una forma, un'espressione del potere amministrativo vincolato, che nulla ha a che vedere quindi con la discrezionalità tecnica, perché, piuttosto, è appunto una espressione, una manifestazione di potere vincolato della pubblica amministrazione.
Vediamo perché.
In questo caso, in questa ipotesi, nell'ipotesi del mero accertamento tecnico, la pubblica amministrazione sostanzialmente compie una scelta che è di carattere specialistico tecnico, ma è fondata su scienze esatte, non su scienze opinabili; quindi, non è necessario nell'effettuazione appunto del mero accertamento tecnico compiere valutazioni, esprimere apprezzamenti, ma è proprio - trattandosi di espressione di potere vincolato - un meccanismo automatico di applicazione di un criterio specialistico, tecnico,
scientifico, ma specifico ed esclusivo per quella materia, per quel caso, per quel problema che abbiamo all’attenzione.
La pubblica amministrazione può applicare solo quello e lo fa in maniera meccanica.
Per esempio: è un mero accertamento tecnico l'effettuazione di calcoli matematici relativi alla predisposizione di una graduatoria, dove vi sono già tutte le valutazioni; quindi, è semplicemente l'operazione di sommatoria dei vari punteggi che deve essere, ad esempio, svolta sulla base di un certo criterio espresso nel bando.
Quindi nulla a che fare con la nozione che abbiamo dato di discrezionalità tecnica che ripassiamo un momento a mo' di confronto.
La discrezionalità tecnica, come abbiamo visto, ha in comune questa nozione con quella di mero accertamento tecnico forse solo proprio la dicitura tecnico, in quanto è cosa completamente diversa.
E la differenza sostanziale, restando proprio all'elemento letterale, sta nelle parole: qui parliamo di una discrezionalità, quindi di una forma di espressione di libertà e di autonomia, di scelta, quindi la possibilità di esprimere una autonoma e libera scelta da parte della pubblica amministrazione, che tuttavia però per la materia trattata, per l'ambito in cui deve scegliere, in cui deve individuare la soluzione più adeguata, si avvale di esperti in materie specialistiche, in determinati ambiti scientifici, tecnici, quindi di particolare difficoltà, di particolare complessità per cui necessita appunto di altri soggetti più esperti, perché essa non ne può avere padronanza.
Per esempio, possiamo pensare alla P.A.
che deve dare un permesso di costruire in una zona a rischio sismico.
Dovrà certamente rivolgersi a dei soggetti che sappiano calcolare tale rischio.
Quindi, per calcolare appunto quello che dicevamo il rischio sismico, il rischio di terremoti.
Nell’ambito invece dell'accertamento tecnico, come abbiamo visto, del mero accertamento tecnico, si tratta invece di una scelta meccanica, automatica, soltanto esecutiva che compie la pubblica amministrazione.
Quindi una scelta basata su dei calcoli come abbiamo visto e non autonoma, non libera, ma piuttosto espressione di un potere vincolato, non di una discrezionalità.