Omicidio del Consenziente e Istigazione e Aiuto al Suicidio
Nel video che state guardando vi parlerò, all'interno del tema dei reati contro la persona, dei delitti di omicidio del consenziente, di cui all'articolo 579, e di istigazione o aiuto al suicidio, di cui all'articolo 580 del codice penale.
Per entrambi il bene giuridico tutelato è la vita, che è il bene indisponibile per eccellenza: basta che si legga l'articolo 5 del codice civile; altra riprova è la presenza nel nostro ordinamento di queste due fattispecie.
Entrambi i reati sono dei reati comuni, quindi possono essere commessi da chiunque, non è necessaria una specifica qualifica del soggetto attivo.
Cominciamo dal primo reato, ossia l'omicidio del consenziente.
In questo caso si punisce il cosiddetto suicidio per mano altrui, ossia il cagionare, in forma attiva o in forma omissiva, quindi la condotta può essere o attiva o omissiva, la morte di un uomo con il consenso di lui, con il suo consenso.
Il consenso è presupposto del reato e l'unico elemento che ci permette di distinguere questo
delitto da quello generale di omicidio, di omicidio comune.
Il consenso deve avere delle caratteristiche: deve essere personale, reale, quindi effettivamente prestato, non solo presunto, ponderato e attuale, deve sussistere al momento della condotta di omicidio.
Bene, la forma è libera, quindi può essere sia scritta che orale o anche tacita, volendo, purché inequivoca, non fa differenza.
È richiesto il dolo, anche nella forma eventuale, quindi si tratta di un reato doloso e, come ci dice il terzo comma della norma, la forma tentata non è ammessa.
Il soggetto, in più, risponderà di omicidio volontario comune se il fatto è commesso contro un minore o un incapace oppure se il consenso non è valido perché è estorto con violenza, minaccia, suggestione o inganno.
Passando alla seconda fattispecie, all'istigazione o aiuto al suicidio, in questo caso la condotta consiste nel determinare altri al suicidio, ossia far sorgere un proposito prima inesistente oppure rafforzarne il proposito o agevolarne l'esecuzione.
Sono tutte condotte partecipative e nell'ultimo caso si parla di una partecipazione fisica, negli altri casi, invece, di una semplice partecipazione morale.
Possono essere condotte sia attive che omissive, pensate al caso degli obblighi di custodia o di vigilanza.
Per la configurazione del reato di suicidio, questo, cioè il suicidio, deve essere effettivamente compiuto, se, invece, vi è solo un tentativo e sono derivate delle lesioni, gravi o gravissime, per il soggetto che ha tentato il suicidio, le pene sono ridotte.
Anche in questo caso il reato è punito a titolo di dolo.
In materia, è intervenuta un'importantissima sentenza della Corte costituzionale, la numero 242 del 2019.
Stiamo parlando del cosiddetto caso Cappato.
La Corte ci dice che vi è un perimetro di liceità quando ci troviamo di fronte a un soggetto che potrebbe, alternativamente, lasciarsi morire mediante rinuncia a trattamenti sanitari necessari alla sopravvivenza.
Deve trattarsi, secondo la corte, di un soggetto perfettamente capace di prendere decisioni libere consapevoli.
In più, deve provare sofferenze fisiche o psicologiche che reputa intollerabili.
In più, l'esecuzione dell'atto dev'essere eseguita in una struttura pubblica del Servizio sanitario nazionale e solo dopo il parere del comitato etico competente.