Postulati del Bilancio
I principi contabili di redazione del bilancio di esercizio.
Occorre dare concretezza al reddito di esercizio perché è un concetto astratto.
Per potergli dare concretezza bisogna fissare un fine, bisogna poi fissare delle regole, quindi dei principi generali di valutazione, e dei principi particolari di valutazione.
Tra questi tre elementi c'è un rapporto di interdipendenza che può essere visualizzato in questo modo.
Infatti dal fine dipendono i principi generali di valutazione, e dai principi generali di valutazione dipendono i principi particolari di valutazione.
Tutti questi tre elementi sono regolati dal codice civile.
In particolare il fine è regolato dall'articolo duemilaquattrocentoventitre, i principi generali dall'articolo duemilaquattrocentoventitre bis, i principi particolari dal duemilaquattrocentoventisei.
Sulla base del fine si fissano i criteri di valutazione, che a loro volta possono essere generali o particolari.
Ma che cosa sono i criteri?
I criteri si riferiscono alle diverse poste di bilancio, cioè non tutte le poste di bilancio possono essere iscritte nel bilancio in maniera automatica, quindi semplicemente traslando il conto, ma alcune poste occorre valutarle e contabilizzarle in maniera un po' differente.
Come possiamo orientarci per redigere il bilancio
d'esercizio?
Nel millenovecentosettantotto c'è stata la quarta direttiva CEE che era una normativa comunitaria che fissava per la prima volta il significato di fine.
Il fine doveva essere un quadro fedele, quindi il fine del bilancio è quello di rappresentare il quadro fedele dell'azienda.
Poi nel millenovecentonovantuno la legge recepisce la direttiva attraverso il decreto legislativo e il fine diviene una rappresentazione veritiera e corretta.
Quindi quello che regola il fine del bilancio è l'articolo duemilaquattrocentoventitre che detta i postulati del bilancio di esercizio secondo la normativa civilistica.
Il primo comma dell'articolo dice che sono gli amministratori che devono redigere il bilancio di esercizio che è costituito dallo stato patrimoniale dal conto economico e dalla nota integrativa.
Il secondo comma dell'articolo duemilaquattrocentoventitre presenta quella che è la clausola generale e dice che il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società e il risultato economico dell'esercizio.
Questa clausola generale contiene due principi importantissimi, il principio della chiarezza e il principio della verità e correttezza.
La chiarezza attiene alla forma di esposizione e consiste in una rappresentazione formale dei conti che permette ai fruitori del bilancio di comprenderne il contenuto.
Ed è una chiarezza rispetto agli schemi di bilancio, quindi l'ordine di esposizione, il divieto di raggruppamento di voci e gli obblighi di inserimento di nuove voci, l'adattamento delle voci quando la natura dell'attività lo esige, la comparabilità delle voci e il divieto di compenso di partite.
L'obiettivo di questo principio è proprio perseguire la standardizzazione del bilancio e la comparazione nello spazio e nel tempo.
Gli altri principi di verità e correttezza stanno per: verità significa la corrispondenza dei fatti aziendali e dei valori iscritti in bilancio, mentre la correttezza è il rispetto delle norme del codice civile, al fine di ridurre la discrezionalità degli amministratori.
Proseguendo con l'articolo duemilaquattrocentoventitre, il terzo comma indica il postulato della completezza amministrativa e dice che gli amministratori devono fornire delle informazioni complementari qualora le informazioni non siano sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta.
Infine il quarto comma presenta quella che è la deroga obbligatoria, ossia se in casi eccezionali l'applicazione di una disposizione degli articoli seguenti è incompatibile con la rappresentazione veritiera e corretta, questa disposizione non deve essere applicata.
La nota integrativa deve motivarne la deroga e deve indicarne l'influenza sulla rappresentazione della situazione patrimoniale, finanziaria e sul risultato economico.
Gli utili che derivano da questa deroga devono poi essere iscritti in una riserva non distribuibile, se non in misura corrispondente al valore recuperato.