Principi Generali e Riparto di Giurisdizione
Oggi parliamo di giustizia amministrativa, in particolare analizziamo la nozione di giustizia amministrativa e ci soffermiamo sul riparto di giurisdizione.
Innanzitutto, volendo dare una definizione di giustizia amministrativa, dobbiamo dire che essa indica quell'insieme di strumenti, quel complesso di strumenti di tutela giurisdizionale, quindi da azionare dinanzi ad un giudice, riconosciuti ai soggetti titolari di interessi protetti dalla legge.
Quindi quei privati che dialogano con la pubblica amministrazione, riconosciuti appunto ad essi per difendersi da atti, comportamenti che la PA abbia posto in essere e che siano lesivi appunto di questi interessi, dei propri interessi.
Facciamo subito un esempio per chiarirci le idee: abbiamo il nostro privato che ha un fondo, questo terreno con la casetta che abbiamo disegnato e abbiamo una certa pubblica amministrazione
che prende un provvedimento attraverso appunto un atto che è questo foglio che abbiamo disegnato, che incide sul fondo del privato e arreca ad esso sostanzialmente dei danni, una lesione.
A questo punto il nostro privato vuole difendersi da questo atto e lo fa proprio servendosi di uno strumento di tutela previsto dalla legge, uno strumento di giustizia amministrativa, quale il ricorso al Tar contro la pubblica amministrazione.
Per quanto riguarda invece il secondo tema che abbiamo toccato all'inizio in premessa di questa lezione, il riparto di giurisdizione, dobbiamo dire che la domanda sostanzialmente che ci poniamo, occupandoci di riparto di giurisdizione, è: chi giudica sulle controversie amministrative?
Qual è il giudice che si occupa di esse?
Ecco, abbiamo due giudici: in primis, il giudice ordinario (abbreviato GO) che è quello che giudica nei casi in cui il privato lamenti una lesione ad un diritto soggettivo, per esempio un diritto di proprietà ed è un po' l'esempio che abbiamo fatto prima, quando abbiamo parlato della nozione di giustizia amministrativa, del soggetto che ha il fondo e ricorre al TAR per difendersi da una lesione derivante da un atto amministrativo.
E poi abbiamo il giudice amministrativo (abbreviato GA) che giudica invece nei casi in cui il privato lamenti non una lesione ad un diritto soggettivo ma ad un interesse legittimo: ad esempio il caso in cui il soggetto non ha potuto neanche partecipare ad un concorso pubblico perché è stato espletato in maniera scorretta e quindi è stato proprio privato del diritto di partecipare, che è un interesse legittimo e non un vero e proprio diritto soggettivo, e non ovviamente il diritto ad avere il posto messo, bandito un concorso che quello è un diritto soggettivo, che non è però previsto nel caso di un concorso pubblico se non nel momento in cui la gara, il concorso sia stato vinto.
Quindi, ricapitolando, abbiamo parlato di giustizia amministrativa, della sua nozione, del riparto di giurisdizione.