Principio di Sussidiarietà Verticale e Orizzontale
Oggi parliamo del principio di sussidiarietà, un principio fondamentale del diritto amministrativo che è sostanzialmente sancito dall'articolo 118 della Costituzione.
Possiamo quindi dire che il principio di sussidiarietà innanzitutto è un principio costituzionale, che quindi va collocato nella categoria dei principi costituzionali.
Dalla lettura dell'articolo 118, noi comprendiamo che il principio di sussidiarietà innanzitutto non è unico, non è univoco, cioè il principio di sussidiarietà divide, diciamo consta di due sotto principi, di due accezioni differenti, ossia stiamo parlando della accezione del principio di sussidiarietà come sussidiarietà orizzontale e il principio di sussidiarietà come sussidiarietà verticale.
La sussidiarietà verticale che tratteremo per prima è fondamentalmente sancita dal primo comma del 118 mentre la sussidiarietà orizzontale dal quarto comma.
Analizziamo questi due principi partendo proprio dalla sussidiarietà verticale, ponendo però come premessa una nozione generale di sussidiarietà che accomuna entrambe le accezioni, entrambi i due sottoprincipi di sussidiarietà.
La nozione generale di sussidiarietà è quella di criterio di ripartizione delle funzioni amministrative fra diversi, differenti livelli di governo della cosa pubblica.
Cosa significa?
Con questa definizione generale noi vogliamo dire che il principio di sussidiarietà, che diventa da un lato principio di sussidiarietà verticale e dall'altro lato principio di sussidiarietà orizzontale, è in generale un criterio attraverso il quale è possibile individuare qual è la corretta ripartizione delle funzioni amministrative fra i diversi livelli di governo della cosa pubblica.
I diversi livelli di governo della cosa pubblica sarebbero sostanzialmente
da un lato gli enti pubblici territoriali, lo stesso Stato, il Comune, la Provincia, la Regione e così via.
Dall'altro lato però, con questa espressione - i diversi livelli di governo della cosa pubblica - intendiamo anche gli enti di iniziativa privata, individuale o associata, quindi sostanzialmente quegli enti che non sono pubblici, non sono prettamente pubblici, non sono territoriali, che non si riferiscono quindi a un governo della cosa pubblica, di carattere appunto territoriale, decentrato rispetto ai luoghi in cui le istituzioni, in cui appunto vi sono dei soggetti preposti a certi poteri, a certe funzioni.
Ma si tratta di enti di iniziativa privata che possono essere appunto associazioni o anche enti individuali che si occupano di specifiche funzioni, ma non con un un rilievo pubblicistico, bensì appunto sono associazioni private.
Ecco, anticipando quello che diremo, parlando di sussidiarietà orizzontale ci riferiremo agli enti di iniziativa privata; parlando invece di sussidiarietà verticale ci riferiremo agli enti pubblici territoriali.
Ma andiamo allora a vedere appunto proprio il principio di sussidiarietà verticale.
Come abbiamo detto, il principio di sussidiarietà verticale è il principio sancito dal primo comma dell'articolo 118, il quale sostanzialmente recita che le funzioni amministrative sono attribuite ai Comuni, salvo che per assicurarne l’esercizio unitario siano conferite a province e città metropolitane e regioni, sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza.
Quindi dal testo della norma noi capiamo in primis che in base al principio di sussidiarietà le funzioni amministrative sono attribuite nel loro complesso e in generale al Comune e solo in via sussidiaria, quindi quando il Comune non è in grado di attendere a tali funzioni per mancanza di competenze, per mancanza di poteri, agli altri enti territoriali.
Quindi, appunto, sulla base del principio di sussidiarietà, le funzioni spettano generalmente ai Comuni che però sono coadiuvati sussidiati da Regioni, città metropolitane, Province,eccetera.
Quindi il primo livello territoriale di governo della cosa pubblica è il comune.
Successivamente, quando il comune non riesce, intervengono le regioni.
Quando invece parliamo di sussidiarietà orizzontale, parliamo del quarto comma dell'articolo 118, in base al quale sostanzialmente gli enti territoriali che abbiamo prima citato, di cui abbiamo prima parlato, lo Stato, le Regioni e le città metropolitane, le province e i comuni in particolare, devono favorire l'autonoma iniziativa dei cittadini singoli e associati per lo svolgimento di attività di interesse generale sulla base del principio di sussidiarietà.
Quindi cosa significa questo?
Significa che il principio di sussidiarietà, oltre a riguardare appunto gli enti pubblici territoriali, incide anche sulle associazioni, sulle formazioni sociali di cittadini, di privati che però abbiano una funzione anche di rilievo pubblicistico, nel senso che possono appunto con il loro operato, con la loro attività, coadiuvare le funzioni amministrative e, appunto, in base alla Costituzione, in base all'articolo 118 questo deve essere favorito, questo deve essere agevolato.
Quindi anche gli enti privati, singoli o associati, quindi le associazioni o gli enti individuali, devono contribuire in via sussidiaria, quindi in via ausiliaria, all'espletamento delle funzioni amministrative.
Quindi ora capiamo anche la denominazione dei due principi: da una parte verticale perchè dai comuni si sale fino allo Stato.
I comuni hanno in via generale le competenze amministrative, le funzioni amministrative, pian piano si sale fino allo Stato, quindi passando per le regioni, per le città metropolitane, per le province, eccetera.
Orizzontale invece è perché non è un criterio di sussidiarietà che sale.
È un criterio di sussidiarietà che rimane appunto in orizzontale e che si riferisce appunto alle associazioni private di cittadini, che però possano avere appunto una utilità anche per il governo della cosa pubblica, per l’espletamento delle funzioni dell'attività amministrativa.