Rappresentanza in Assemblea
Parliamo della rappresentanza in assemblea.
Per quanto riguarda la rappresentanza in assemblea, a norma dell'articolo 2322 del codice civile, che è stato opportunamente modificato dal d.lgsl.
27/2010, coloro ai quali spetta il diritto di voto possono farsi rappresentare in assemblea da un terzo per l'esercizio di voto.
Analizziamo quindi le modalità attraverso le quali ciò avviene: innanzitutto la rappresentanza deve essere conferita per iscritto, e la delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco, né tantomeno essere conferita ai membri del Consiglio
di amministrazione o di controllo.
Per quanto riguarda invece i limiti di questo istituto, possiamo notare come la stessa persona non può rappresentare in assemblea più di un certo numero di soci, che variano a seconda del capitale sociale della società in questione.
I documenti relativi alla delega rappresentativa, inoltre, devono essere conservati dalla società .
Andiamo avanti e analizziamo la vigilanza che riguarda questo istituto, e notiamo come, sul corretto utilizzo dei suddetti istituti vigila la Consob.
Inoltre, la società , da questo punto di vista, deve far sì che le deleghe siano contenenti le istruzioni di voto e sono inoltre revocabili fino ad un giorno prima di quello deciso per l'adunanza.
Quindi, ricapitolando quello che ci siamo detti oggi: abbiamo analizzato che cosa vuol dire la rappresentanza in assemblea; abbiamo visto da un punto di vista normativo qual è il riferimento; abbiamo poi analizzato le modalità con le quali la rappresentanza viene conferita e viene esercitata; abbiamo analizzato i limiti che riguardano questo particolare tipo di istituto; ed inoltre abbiamo analizzato la questione riguardante la vigilanza sul corretto svolgimento della stessa, evidenziando come le deleghe debbano sia contenere le istruzioni di voto che essere sostanzialmente revocabili fino ad un giorno prima dell'adunanza.