Revocazione, Opposizione di Terzo e Ricorso per Cassazione
Oggi in questa lezione completiamo la trattazione sul sistema delle impugnazioni nell'ambito del processo amministrativo della giustizia amministrativa, soffermandoci da un lato sulla revocazione, poi sull’opposizione di terzo, facendo poi breve cenno anche all’ultima delle impugnazioni e cioè il ricorso per Cassazione.
Iniziamo allora proprio col definire la revocazione.
Dobbiamo dire innanzitutto che la revocazione uno strumento di impugnazione che non è proprio del diritto amministrativo, del processo amministrativo, ma infatti è previsto, disciplinato dal codice di procedura civile ed è quindi uno strumento di impugnazione che si utilizza anche nel processo civile e che poi si applica anche a quello amministrativo.
Nell'articolo trecentonovantacinque, infatti, troviamo le motivazioni per cui, per le quali è possibile utilizzare questo mezzo di impugnazione.
C’è proprio un elenco, tra i quali vediamo ad esempio nuovi documenti decisivi per il processo oppure la rivelazione che alcune prove che fondavano la sentenza sono false o addirittura un altro dei casi è quello in cui il giudice ha emesso la sentenza, emanato la sentenza con dolo, quindi la sentenza non è corretta, è illecita.
Dobbiamo però precisare che si tratta di tutte motivazioni che devono essere riscontrate poi con la realtà ed in particolare
col fatto che bisogna che siano casi, ipotesi in cui l'appello sarebbe insufficiente, non utile, non efficace.
Quindi casi in cui non è possibile utilizzare il mezzo di impugnazione dell'appello e allora si utilizza la revocazione.
Una differenza fondamentale poi della revocazione con gli altri mezzi di impugnazione è che il giudice che se ne occupa, il giudice della revocazione e' lo stesso che ha pronunciato la sentenza impugnata.
Quindi il privato restituisce sostanzialmente la sentenza allo stesso giudice che l'ha prescritta.
Per quanto riguarda invece l’opposizione di terzo, questa invece è prevista proprio dal Codice del processo amministrativo, in particolare all'articolo 108.
Questo è un caso particolare perché è quello del terzo, di un soggetto estraneo ad un certo processo che si vede però leso da una sentenza, emersa in tale processo, fra altri soggetti, un proprio interesse, un proprio diritto.
Quindi un terzo che si vede lesi, violati i suoi diritti, i suoi interessi da una sentenza intervenuta in un processo a lui estraneo, di cui lui ha avuto conoscenza solo quando è intervenuta la lesione tra altri soggetti, in cui lui non ha avuto, non ha potuto avere voce in capitolo: una sentenza dal contenuto lesivo per i suoi interessi, che può essere tanto del Tar quanto del Consiglio di Stato.
Il terzo potrà impugnare sia l'una che l'altra sentenza, sia quella dell’uno organo TAR che dell'altro organo Consiglio di Stato e lo farà, impugnerà questa sentenza in cui lui non ha avuto alcuna voce in capitolo davanti allo stesso giudice che l'ha pronunciata.
Quindi anche in questo caso restituirà' la sentenza a questo giudice che dovrà rivalutarla, rivederla.
L’opposizione di terzo è quindi un mezzo a tutela delle posizioni estranee a quella delle parti del processo.
Infine abbiamo, ne facciamo un cenno brevissimo, il ricorso per Cassazione per soli motivi attinenti alla giurisdizione.
Questo mezzo di impugnazione è previsto dall'articolo centodieci del CPA e consiste nella possibilità di impugnare la sentenza del Consiglio di Stato, quindi una sentenza di secondo grado che in teoria dovrebbe essere non più toccabile da un giudice, davanti alla Corte di Cassazione.
La caratteristica è che però questo giudizio della Corte di Cassazione non va assolutamente a toccare, ad incidere, ad esprimersi sul merito, sul contenuto della sentenza in senso pratico, sulla decisione presa dal giudice, in senso concreto, ma tocca soltanto la questione che riguarda la giurisdizione, cioè risponde alla domanda in via generale se il giudice che ha emanato la sentenza, che ha pronunciato la sentenza, era quello giusto.
Era il giudice ordinario?
Era il giudice amministrativo?
Quindi il privato potrà impugnare la sentenza del Consiglio di Stato solo per lamentarsi che il giudice non era quello giusto.
Quindi facendo un breve riepilogo oggi abbiamo parlato degli ulteriori tre mezzi di impugnazione, per il processo amministrativo, ossia revocazione, opposizione di terzo e ricorso per Cassazione che si pongono appunto accanto all'appello, il principale mezzo di impugnazione.