Scarica Materiale completo per esame di stato da Dottore Commercialista e più Dispense in PDF di Economia solo su Docsity! 1 Sommario DIRITTO SOCIETARIO ......................................................................................................................................................... 4 Il contratto di società ................................................................................................................................................... 4 Società tra professionisti .............................................................................................................................................. 4 Società di persone ........................................................................................................................................................ 5 Società semplice........................................................................................................................................................ 5 Società in nome collettivo ......................................................................................................................................... 7 Società in accomandita semplice .............................................................................................................................. 7 Società di capitali ......................................................................................................................................................... 9 Società per azioni ...................................................................................................................................................... 9 Società in accomandita per azioni .......................................................................................................................... 28 Società a responsabilità limitata ............................................................................................................................. 29 Società cooperative .................................................................................................................................................... 38 Società estere ............................................................................................................................................................. 41 Gruppi di società - direzione e coordinamento ......................................................................................................... 41 Società di comodo ...................................................................................................................................................... 43 BILANCIO DI ESERCIZIO ................................................................................................................................................... 45 Analisi di bilancio........................................................................................................................................................ 49 BILANCIO CONSOLIDATO ................................................................................................................................................ 52 Gruppo di Imprese ...................................................................................................................................................... 52 Bilancio consolidato (di gruppo) ................................................................................................................................ 52 Metodi di consolidamento ......................................................................................................................................... 52 PRINCIPI CONTABILI NAZIONALI (OIC) ............................................................................................................................ 54 Immobilizzazioni Immateriali ..................................................................................................................................... 54 Immobilizzazioni materiali ......................................................................................................................................... 55 Immobilizzazioni finanziarie ...................................................................................................................................... 57 Rimanenze .................................................................................................................................................................. 59 Operazioni in valuta estera ........................................................................................................................................ 60 Crediti ......................................................................................................................................................................... 61 Disponibilità liquide ................................................................................................................................................... 63 Ratei e risconti attivi e passivi ................................................................................................................................... 63 Patrimonio netto ........................................................................................................................................................ 64 Fondi per rischi e oneri ............................................................................................................................................... 65 TFR .............................................................................................................................................................................. 66 Debiti .......................................................................................................................................................................... 66 Imposte sul reddito e fiscalità differita ..................................................................................................................... 67 OPERAZIONI STRAORDINARIE ......................................................................................................................................... 69 Trasformazione ........................................................................................................................................................... 69 2 Fusione ........................................................................................................................................................................ 79 Scissione...................................................................................................................................................................... 90 Conferimento.............................................................................................................................................................. 97 Cessione .................................................................................................................................................................... 104 Affitto d’azienda ....................................................................................................................................................... 112 Liquidazione .............................................................................................................................................................. 119 Affrancamento oneroso ........................................................................................................................................... 123 DIRITTO TRIBUTARIO..................................................................................................................................................... 124 IRES ........................................................................................................................................................................... 124 IRAP ........................................................................................................................................................................... 133 IRPEF ......................................................................................................................................................................... 134 IVA ............................................................................................................................................................................. 139 CONTENZIOSO TRIBUTARIO .......................................................................................................................................... 147 Controlli .................................................................................................................................................................... 147 Accertamento tributario .......................................................................................................................................... 147 Strumenti deflativi ................................................................................................................................................... 148 Ricorso ...................................................................................................................................................................... 149 Interpello .................................................................................................................................................................. 150 DLgs. 231/2001 ............................................................................................................................................................. 152 DIRITTO FALLIMENTARE ................................................................................................................................................ 153 Fallimento (Legge fallimentare) ............................................................................................................................... 153 Concordato fallimentare .......................................................................................................................................... 156 Il concordato preventivo .......................................................................................................................................... 157 Accordi di ristrutturazione dei debiti....................................................................................................................... 159 Transazione (Cram down) fiscale ............................................................................................................................. 159 Liquidazione coatta amministrativa ........................................................................................................................ 159 Amministrazione straordinaria ................................................................................................................................ 160 Decreto Marzano (DL 347/2003) ............................................................................................................................. 161 CODICE DELLA CRISI D’IMPRESA E DELL’INSOLVENZA .................................................................................................. 162 Sistemi di allerta interna .......................................................................................................................................... 162 Composizione negoziata della crisi d’impresa ........................................................................................................ 162 Concordato semplificato .......................................................................................................................................... 163 Piano attestato di risanamento ............................................................................................................................... 163 Accordo di ristrutturazione del debito .................................................................................................................... 164 Piano di ristrutturazione soggetto a omologazione ................................................................................................ 164 Liquidazione giudiziale ............................................................................................................................................. 165 SOVRAINDEBITAMENTO (L. 3/2012) ............................................................................................................................. 166 CONTROLLO DI GESTIONE ............................................................................................................................................. 167 DIRITTO COMMERCIALE ................................................................................................................................................ 176 5 I SOCI possono essere 1. professionisti iscritti ad Ordini, albi e Collegi; 2. cittadini di Stati membri UE in possesso del titolo di studio abilitante; 3. soggetti non professionisti (in cui rientrano i soggetti: per prestazioni tecniche; per finalità di investimento, cd. “soci di capitale”). La PARTECIPAZIONE di un professionista a una STP è incompatibile con la partecipazione ad altra STP. L’OGGETTO SOCIALE deve essere limitato alle attività professionali per le quali sia prevista l'iscrizione in appositi albi o elenchi regolamentati. I CONFERIMENTI nel capitale sociale possono essere tutti in denaro, o, compatibilmente col tipo societario prescelto, si può avere un conferimento d’opera. In tema di AMMINISTRAZIONE, mancano specifiche disposizioni in materia, dunque lo statuto può determinare composizione numerica e personale dell’organo amministrativo (che può essere formato anche da non professionisti o da persone giuridiche). Con riguardo al REGIME DISCIPLINARE, i soci professionisti devono rispettare il codice deontologico del proprio Ordine; la STP è soggetta al regime disciplinare dell'Ordine a cui è iscritta. Il socio professionista può opporre agli altri soci il segreto professionale concernente le sue attività. Società di persone Società semplice (artt. 2251-2290 cc) La società semplice (ss) è il tipo sociale più semplice, in cui molte norme sono derogabili. Si differenzia dalle altre società per NON poter aver ad oggetto attività commerciali e di conseguenza è esclusa dell'obbligo di tenere i libri e le altre scritture contabili e dell’assoggettamento alle procedure concorsuali. COSTITUZIONE: la forma è libera, ossia il contratto nella ss non è soggetto a forme speciali, salve quelle richieste dalla natura dei beni conferiti (es. l’apporto di immobili richiede la forma scritta). Il contratto può essere stipulato per iscritto o concluso verbalmente. L’atto costitutivo può essere variato solo con il consenso di tutti i soci. La ss è deve essere iscritta nella sezione speciale del RI a cura dei soci amministratori, entro 30 gg dalla conclusione del contratto sociale (ciò ha una funzione di certificazione anagrafica e di pubblicità) CONFERIMENTI: i soci sono obbligati a eseguire i conferimenti determinati nel contratto sociale e se i conferimenti non sono determinati, si presume che i soci debbano conferire, in parti eguali, quanto necessario per raggiungere l’oggetto sociale. Nel caso di conferimenti: - In proprietà: si applicano le norme sulla vendita - In godimento: si applicano le norme sulla locazione - Di crediti: il socio conferente deve prestare la garanzia per la solvibilità del debitore - Di servizi: se il socio d’opera risulta inidoneo a fornire la prestazione, può essere escluso dalla società AMMINISTRAZIONE: salvo diversa pattuizione, l’amministrazione spetta a ciascuno dei soci, DISGIUNTAMENTE dagli altri. In tal caso, ogni socio ha il diritto di opporsi all’operazione che un altro voglia compiere, prima che sia compiuta. Su tale opposizione decide la maggioranza dei soci, determinata secondo la quota di partecipazione attribuita. Tuttavia, i soci possono pattuire che l’amministrazione spetti solo ad alcuni di essi o che sia congiuntiva, in tal caso, è necessario il consenso di tutti i soci per il compimento delle operazioni sociali. Nel caso di amministrazione congiuntiva a maggioranza, quest’ultima si determina in base alla quota di ciascuno. L’amministratore nominato con l’atto costitutivo può essere REVOCATO solo per GIUSTA CAUSA; mentre l’amministratore nominato in altro modo è revocabile secondo le norme del mandato. I DIRITTI E GLI OBBLIGHI degli amministratori seguono le regole del mandato: essi sono responsabili in solido nei confronti della società per l’adempimento degli obblighi ad essi imposti dalla legge e dal contratto, salvo dimostrino di essere esenti da colpa. Al fine del CONTROLLO dell’operato degli amministratori, i soci NON AMMINISTRATORI possono chiedere notizie agli amministratori, consultare i documenti sulla gestione ed esigere il rendiconto dagli amministratori. RAPPRESENTANZA: spetta a ciascun amministratore, con riferimento a ogni atto che rientra nell’oggetto sociale; le eventuali variazioni dell’oggetto sociale devono essere rese conoscibili ai terzi con mezzi idonei per essere loro opposte. RESPONSABILITA’: delle OBBLIGAZIONI SOCIALI rispondono congiuntamente la società e coloro che hanno agito, mentre gli altri soci rispondono solo se non hanno responsabilità limitata, ma il patto deve essere reso conoscibile ai terzi con mezzi idonei, per renderlo loro opponibile. In ogni caso, il socio richieste del pagamento può invocare la 6 PREVENTIVA ESCUSSIONE del patrimonio sociale, indicando i beni sui quali il creditore può soddisfarsi. Il socio che ENTRA nella compagine sociale risponde anche delle obbligazioni contratte anteriormente al suo ingresso. La ss ha un patrimonio distinto da quello dei singoli soci: di conseguenza, il patrimonio sociale non può essere direttamente aggredito dai creditori personali (particolare) dei soci per soddisfare le proprie pretese. Egli, tuttavia, può: - far valere i propri diritti sugli utili spettanti al socio-debitore; - compiere atti conservativi (chiedere il sequestro conservativo) sulla quota spettante al debitore nella liquidazione; - chiedere in ogni tempo la liquidazione della quota del socio debitore, ma solo se gli altri beni del debitore sono insufficienti a soddisfare i suoi crediti. La quota deve essere liquidata entro 3 mesi dalla domanda, salvo che sia deliberato lo scioglimento della ss. UTILI: ciascun socio ha il diritto di percepire la sua parte di utili dopo l’approvazione del rendiconto. La % di partecipazione agli UTILI e alle PERDITE si presumono proporzionali ai conferimenti e se il valore del conferimento non è determinato, si presumono uguali. La quota di partecipazione può anche essere rimessa al giudizio di un terzo e la sua decisione può essere impugnata solo se si ravvisi malafede. Vige il DIVIETO DEL PATTO LEONINO, con cui uno o più soci sono esclusi da ogni partecipazione agli utili o alle perdite. SCIOGLIMENTO: le cause di scioglimento sono: - decorso del termine (ma è possibile la proroga tacita) - conseguimento dell’oggetto sociale o impossibilità di conseguirlo - volontà di tutti i soci - mancanza della pluralità dei soci, se si protrae per oltre 6 mesi - altre cause eventualmente previste dal contratto sociale Avvenuto lo scioglimento, i poteri degli amministratori sono LIMITATI agli affari urgenti (finché i liquidatori non prendono in carico la società). Lo scioglimento determina, infatti, il passaggio della società nella fase di LIQUIDAZIONE: deve essere nominato il liquidatore/i (se non è prevista la modalità di nomina dall’atto costitutivo, il liquidatore è nominato all’unanimità dai soci o se in disaccordo, dal Tribunale) e gli amministratori devono consegnare ai liquidatori tutti i beni e i documenti sociali e il conto della gestione del periodo successivo all’ultimo rendiconto. LIQUIDATORI: sostituiscono gli amministratori e devono: - redigere l’inventario insieme agli amministratori - pagare tutti i debiti sociali. Non possono ripartire beni tra i soci prima che sia estinto il passivo della ss. - realizzare l’attivo sociale, per estinguere le obbligazioni contratte - chiedere ai soci i versamenti ancora dovuti, se le somme a disposizione non permettono di soddisfare i creditori sociali - ripartire la quota del socio insolvente tra i soci restanti - restituire ai soci i beni che avevano portato in godimento - restituire ai soci i conferimenti effettuati e le eccedenze eventuali Lo SCIOGLIMENTO del rapporto sociale che riguarda SOLO UN SOCIO può avvenire per: - MORTE del socio: la quota deve essere liquidata agli eredi, a meno che i soci preferiscano sciogliere la società o continuarla con gli eredi se questi acconsentono. - RECESSO del socio: è possibile con un preavviso di 3 mesi, se la ss è stata contratta a tempo indeterminato o per tutta la vita del socio, per altre cause previste dal contratto o per giusta causa. - ESCLUSIONE del socio: possibile se il socio si mostri inadempiente o se sia dischiarato interdetto/condannato/inabilitato, se il socio d’opera sia diventato inidoneo, se il socio abbia perso il bene che costituiva il conferimento. L’esclusione è decisa a maggioranza (senza considerare il socio da escludere), è efficace dopo 30 gg dal momento in cui si dà notizia al socio. Entro questo termine, il socio escluso può fare opposizione davanti al Tribunale. Se la società di compone di 2 soci, l’esclusione di uno è decisa dal Tribunale. È escluso di diritto il socio nei cui confronti sia stata aperta la procedura di liquidazione giudiziale secondo il CCII o nei cui confronti un suo creditore particolare abbia ottenuto la liquidazione della quota. 7 Il socio o i suoi eredi han diritto a una somma di denaro, calcolata sulla base della situazione patrimoniale nel giorno dello scioglimento e che deve essere pagata entro 6 mesi. Il socio o i suoi eredi sono responsabili per le obbligazioni sociali sorte fino al giorno dello scioglimento, che deve essere reso noto ai terzi per essere efficace nei loro confronti. Società in nome collettivo (artt. 2291-2312 cc) Valgono le norme per le ss, salvo quanto di seguito. La snc è OBBLIGATA a iscriversi al RI, alla tenuta delle scritture contabili, alla redazione del rendiconto annuale ed è assoggetta alle procedure concorsuali. È possibile prevedere nell’OGGETTO SOCIALE l’esercizio di un’attività sia commerciale che non commerciale. RAGIONE SOCIALE: deve avere almeno il nome di un socio e indicare “snc”. COSTITUZIONE: l’atto costitutivo deve essere obbligatoriamente redatto per iscritto, nella forma di atto pubblico o scrittura privata autenticata, e indicare: generalità dei soci, ragione sociale, i soci che hanno l’amministrazione e la rappresentanza della società, la sede e le eventuali sedi secondarie, l’oggetto sociale, i conferimenti di ciascun socio, la durata della società, le norme per la distribuzione degli utili e le prestazioni a cui sono obbligati i soci d’opera. L’atto deve essere depositato al RI entro 30 gg dalla stipula, a cura del notaio o dagli amministratori. Le modifiche dello statuto devono essere depositate al RI entro 30 gg dagli amministratori per essere opponibili ai terzi. La riduzione di capitale sociale può essere eseguita dopo 3 mesi dall’iscrizione al RI, purché non vi siano state opposizioni dai creditori sociali anteriori all’iscrizione. Fintantoché l’atto costitutivo non è stato depositato, si ha la cd “società irregolare”, a cui si applicano le norme della ss, salvo il fatto che ciascun socio si presume avere la rappresentanza sociale e che non siano ammesse limitazioni della responsabilità dei soci. AMMINISTRAZIONE: spetta ai soci della snc. Per gli amministratori vale il divieto di concorrenza: non possono avere la qualifica di socio illimitatamente responsabile o essere imprenditori individuali in altre imprese che svolgono attività in competizione con la snc. Il divieto è superato con il consenso degli altri soci. In caso di violazione dell’obbligo, la società ha diritto al risarcimento del danno subito. RAPPRESENTANZA: è regolata dall’atto costitutivo ed è valida nei limiti dell’oggetto sociale, salve le limitazioni che risultano dall’atto costitutivo, che per essere opponibili ai terzi devono essere depositate al RI. RESPONSABILITA’: tutti i soci hanno responsabilità illimitata e solidale per le obbligazioni sociali. È inefficace verso i terzi un eventuale patto contrario e non possono esistere soci limitatamente responsabili. Vi è l’obbligo di preventiva ESCUSSIONE del patrimonio sociale: il creditore sociale non può chiedere il pagamento al socio prima dell’escussione del patrimonio. Parimenti, il creditore particolare non può chiedere la liquidazione della quota del suo debitore finché la snc è in vita, salvo che nel caso di PROROGA della snc (che può essere tacita o espressa). In tale caso, il creditore particolare può fare opposizione e se questa è accolta, la snc, entro 3 mesi dalla notifica deve liquidare la quoto del socio debitore. UTILI: possono essere distribuiti ai soci, solo se congiuntamente - Il bilancio evidenzia un utile - Non vi siano perdite che intaccano il capitale (la snc non ha mai avuto perdite o le perdite precedenti sono coperte da utili e riserve o è stato ridotto il capitale per coprire le perdite pregresse). SCIOGLIMENTO: oltre alle cause viste per la ss, per provvedimento dell’autorità governativa, per l’apertura della procedura di liquidazione giudiziale. LA NOMINA DEI LIQUIDATORI deve essere iscritta al RI entro 30 gg. Il liquidatore assume la rappresentanza della snc, anche in giudizio. Egli deve redigere il bilancio finale di liquidazione, con il piano di riparto delle somme residue tra i soci, che si ritengono approvati se non impugnati entro 2 mesi dai soci. Con l’approvazione, i liquidatori sono liberati di fronte ai soci e possono procedere alla CANCELLAZIONE della snc dal RI. I documenti contabili devono restare depositati per 10 anni presso la persona designata dalla maggioranza dei soci. Società in accomandita semplice (artt. 2313-2324 cc) 10 Condizioni per la costituzione: è necessario: - che sia sottoscritto per intero il capitale sociale; - che siano rispettate le previsioni relative ai conferimenti (versamento del 25% dei conferimenti in denaro e 100% di quelli in natura); - che sussistano le autorizzazioni di legge eventualmente richieste per la costituzione della società, in relazione al suo particolare oggetto Deposito: il notaio rogante provvede al deposito presso l'ufficio del RI, entro 10 gg dalla stipula dell’atto costitutivo o dal gg di rilascio delle autorizzazioni di legge richieste. Effetti della costituzione: con l'iscrizione nel RI, la società acquista la personalità giuridica (=responsabilità limitata). Delle operazioni compiute PRIMA dell’iscrizione, risponde illimitatamente e solidamente chi ha agito; chi ha autorizzato l’operazione; il socio unico fondatore. DOPO l’iscrizione, la spa può RATIFICARE l’operazione, assumendo l’esclusiva responsabilità. Nullità: avvenuta l'iscrizione, la nullità della società può essere dichiarata nei seguenti casi: - mancanza dell'atto costitutivo nella forma dell'atto pubblico; - illiceità dell'oggetto sociale; - mancanza nell'atto costitutivo di ogni indicazione riguardante la denominazione della società, o i conferimenti, o l'ammontare del capitale sociale o l'oggetto sociale. In ogni caso: - la dichiarazione di nullità non pregiudica l'efficacia degli atti compiuti tra la società e i terzi; - i soci non sono liberati dall'obbligo di conferimento fino a quando non siano soddisfatti i creditori sociali; - la sentenza che dichiara la nullità nomina contestualmente i liquidatori della spa; - la nullità non può essere dichiarata quando la sua causa è stata eliminata e tale eliminazione deve essere iscritta nel RI; - la sentenza che dichiara la nullità deve essere iscritta nel RI, a cura degli amministratori o dei liquidatori nominati. **Costituzione per pubblica sottoscrizione: prevede la presenza dei “PROMOTORI”, che stipulano e firmano un programma (che indichi, oggetto, capitale, disposizioni principali dell’atto costitutivo e dello statuto, l’eventuale partecipazione agli utili dei promotori stessi) e lo depositano presso un notaio. Le sottoscrizioni delle azioni devono risultare da atto pubblico o da scrittura privata autenticata. I sottoscrittori entro 30 gg devono fare il versamento. Decorso inutilmente questo termine, i promotori possono agire contro i sottoscrittori morosi o scioglierli dall'obbligazione assunta (in quest'ultimo caso, non si può procedere alla costituzione della società finché non siano collocate tali azioni). I promotori, entro 20 gg dal termine per il versamento, devono convocare l'assemblea dei sottoscrittori. L’assemblea accerta l’esistenza delle condizioni per la costituzione, delibera sul contenuto dell’atto costitutivo dello statuto, nomina gli amministratori e i sindaci o consiglio di sorveglianza. I promotori sono solidalmente responsabili vs la società e i terzi: 1) per l'integrale sottoscrizione del capitale sociale e per i versamenti richiesti per la costituzione, 2) per l'esistenza dei conferimenti in natura in conformità della relazione giurata; 3) per la veridicità delle loro comunicazioni fatte al pubblico per la costituzione della società. La partecipazione agli utili dei promotori non può superare complessivamente il 10% degli utili netti risultanti dal bilancio e per un periodo massimo di 5 anni. Non possono stipulare a proprio vantaggio altro beneficio. PATTI PARASOCIALI: sono accordi che i soci, in sede di costituzione della società o nel corso della vita di essa, stipulano tra loro al fine di disciplinare determinati rapporti o diritti nascenti dal contratto sociale, o allo scopo di istituire particolari obblighi in capo ad alcuna o alla totalità delle parti. Si tratta di accordi che hanno la forza di contratti. A differenza del contratto sociale, i cui effetti sono opponibili ai terzi, i patti parasociali hanno efficacia vincolante solamente "inter partes". Nel c.c., per le spa che non fanno ricorso al mercato del capitale di rischio, sono regolamentati i patti, in qualunque forma stipulati: a) hanno per oggetto l'esercizio del diritto di voto nelle spa o nelle società che le controllano (sindacati di VOTO); b) pongono limiti al trasferimento delle relative azioni o delle partecipazioni in società che le controllano (sindacati di BLOCCO); 11 c) hanno per oggetto o per effetto l'esercizio anche congiunto di un'influenza dominante su tali società, non possono avere durata superiore a 5 anni e si intendono stipulati per questa durata anche se le parti hanno previsto un termine maggiore; i patti sono rinnovabili alla scadenza. Se non vi è una scadenza prestabilita, è possibile recedere con un preavviso di 180 gg. Le disposizioni non si applicano ad accordi di fornitura e di collaborazione nella produzione o nello scambio di beni o servizi e relativi a società interamente possedute dai partecipanti all'accordo. Nb: Il c.c. NON contempla i sindacati di gestione, rispetto ai quali, i patti parasociali, pur vincolando solo le parti contraenti e non potendo incidere direttamente sull'attività sociale, devono ritenersi ILLEGITTIMI quando l'accordo sia in contrasto con norme imperative o consenta l'elusione di norme dell'ordinamento inderogabili, ma non quando destinati a realizzare un risultato pienamente consentito dall'ordinamento. Nel c.c., nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio, i patti parasociali devono essere comunicati alla società e dichiarati in apertura di ogni assemblea. La dichiarazione deve essere trascritta nel verbale e questo deve essere depositato presso il RI. In caso di inadempimenti dichiarativi, i possessori delle azioni cui si riferisce il patto non possono esercitare il diritto di voto e le deliberazioni assembleari adottate con il loro voto determinante sono impugnabili. Nelle società quotate, i patti tra azionisti sono regolati dagli artt. 122 e 123 del Testo Unico della Finanza (TUF). Le differenze principali tra la normativa civilistica e quella riservata alle società quotate risiedono nei limiti di durata dei patti e nella pubblicità degli stessi. I patti relativi alle spa quotate, se a tempo determinato, hanno durata massima pari a 3 anni. La stipulazione dei patti tra azionisti deve essere comunicata alla Consob entro 5 gg, pubblicata per estratto sui quotidiani entro 10 gg e depositata presso il RI entro 15 gg. L'inosservanza di dette prescrizioni determina la nullità del patto. CONFERIMENTI: i soci sono tenuti a fornire alla società i mezzi necessari per lo svolgimento dell'attività economica, ricevendone in cambio azioni. Salvo diversa indicazione dell'atto costitutivo, i conferimenti devono essere effettuati in DENARO. Alla sottoscrizione dell'atto costitutivo devono essere versati presso una banca almeno il 25% dei conferimenti in denaro, nel caso di spa con più soci; l'intero ammontare dei conferimenti, nel caso di spa unipersonale. Se la pluralità dei soci viene meno, i versamenti ancora dovuti devono essere effettuati dall'unico socio nel termine di 90 gg. NON possono essere conferiti prestazioni d’opera o di servizi. L’atto costitutivo può consentire il conferimento di BENI IN NATURA (in proprietà o in godimento) o di crediti. Le quote corrispondenti devono essere integralmente liberate al momento della sottoscrizione. Chi li conferisce deve presentare la relazione giurata di un esperto del Tribunale, contenente la descrizione dei beni/crediti, l'attestazione che il loro valore è almeno pari a quello ad essi attribuito ai fini della determinazione del capitale sociale e dell'eventuale soprapprezzo e i criteri di valutazione. Gli amministratori devono, entro 180 gg dalla iscrizione della società, controllare le valutazioni nella relazione e, se sussistano fondati motivi, devono procedere alla revisione della stima. Fino a quando le valutazioni non sono state controllate, le azioni corrispondenti sono inalienabili e devono restare depositate presso la società. Se risulta che il valore dei beni o dei crediti conferiti era inferiore di oltre 1/5 (20%) a quello previsto, la società deve proporzionalmente ridurre il capitale sociale, annullando le azioni scoperte. Tuttavia, il socio conferente può versare la differenza in danaro o recedere dalla società; il socio recedente ha diritto alla restituzione del conferimento, in tutto o in parte in natura (se possibile). L'atto costitutivo può prevedere che per effetto dell'annullamento delle azioni si determini una loro diversa ripartizione tra i soci. La disciplina degli acquisti da parte della società di beni o di crediti dei promotori, dei fondatori, dei soci o degli amministratori, si applica se: - gli acquisiti sono effettuati entro i 2 anni dalla iscrizione della società nel RI, - il corrispettivo è pari o superiore al 10% del capitale sociale, - il venditore deve essere: promotore o azionista o fondatore o socio o amministratore. Regole: - l’acquisto deve essere autorizzato dall'assemblea ordinaria; - il cedente deve presentare la relazione di un esperto del Tribunale che attesti il valore del bene; 12 - la relazione deve restare depositata nella sede della società durante i 15 gg che precedono l'assemblea. I soci possono prenderne visione. Entro 30 gg dall'autorizzazione, il verbale dell'assemblea e la relazione devono essere depositati al RI a cura degli amministratori. In caso di violazione delle disposizioni, alienante e amministratori sono solidamente responsabili per i danni vs società/soci/terzi. Socio moroso: se il socio non esegue i pagamenti dovuti, gli amministratori - pubblicano una diffida nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, - decorsi 15 gg dalla pubblicazione, possono procedere ad azioni esecutiva nei confronti del socio moroso o offrire le azioni agli altri soci, - in mancanza di offerte, possono far vendere le azioni a mezzo di una banca o di un intermediario abilitato, - in mancanza di compratori, possono dichiarare decaduto il socio, trattenendo le somme riscosse, salvo il risarcimento dei maggiori danni. - Se le azioni non vendute non sono rimesse in circolazione entro l'esercizio in cui è pronunciata la decadenza del socio moroso, devono essere estinte con la corrispondente riduzione del capitale. Conferimenti senza perizia: sono possibili, nelle sole spa, se hanno ad oggetto: - valori mobiliari o di strumenti del mercato monetario se il valore di conferimento è ≤ al prezzo medio ponderato al quale sono stati negoziati su uno o più mercati regolamentati nei 6 mesi precedenti il conferimento; - valori mobiliari, strumenti del mercato monetario o altri valori (beni in natura o crediti) se, alternativamente valore di conferimento o ≤ al fair value iscritto nel bilancio dell'esercizio precedente a quello del conferimento o ≤ al valore risultante da una valutazione redatta da un esperto indipendente e riferita ad una data precedente di non oltre 6 mesi il conferimento Gli amministratori verificano, nel termine di 30 gg dalla iscrizione della società, se: 1. non siano intervenuti fatti eccezionali che hanno inciso sul valore dell’apporto alla data di iscrizione al RI e i requisiti di professionalità e indipendenza dell'esperto. Se essi ritengono che siano mutate le condizioni di apporto, devono procedere a una nuova valutazione. Viceversa, entro 30 gg dall'iscrizione della società, depositano presso il RI una dichiarazione contenente una descrizione dei beni e il loro valore, dichiarando che tale valore è almeno pari all’aumento di capitale, dichiarano l’inesistenza di fatti eccezionali e dichiarano in merito ai requisiti di professionalità e indipendenza degli esperti. AZIONI: rappresentano la partecipazione sociale nelle spa. Lo Statuto può escludere l’EMISSIONE delle azioni: in tal caso, le partecipazioni mantengono tutte le loro caratteristiche, ma NON sono rappresentate da titoli di credito. Se determinato nello statuto, il VALORE NOMINALE di ciascuna azione corrisponde ad una frazione del capitale sociale; in mancanza di indicazione, la % di partecipazione del socio si calcola in rapporto al n° di azioni da questi detenute sul totale. Il CONTENUTO delle azioni comprende: la denominazione e la sede della società; la data dell'atto costitutivo e della sua iscrizione al RI; il loro valore nominale o il n° complessivo delle azioni emesse e l'ammontare del capitale sociale; l'ammontare dei versamenti parziali sulle azioni non interamente liberate; i diritti e gli obblighi particolari ad essi inerenti. A ciascun socio è ASSEGNATO un n° di azioni proporzionale alla parte del capitale sociale sottoscritta e per un valore non superiore a quello del suo conferimento (principio derogabile: lo statuto può prevedere una diversa assegnazione delle azioni). Le azioni sono INDIVISIBILI. Nel caso di comproprietà delle azioni, i diritti dei comproprietari devono essere esercitati da un rappresentante comune. Le azioni devono essere di UGUALE VALORE e conferiscono ai loro possessori UGUALI DIRITTI (con riferimento alle azioni appartenenti alla stessa categoria). Ogni azione attribuisce il DIRITTO A UNA QUOTA DELL’UTILE e del PN risultante dalla liquidazione della spa. Inoltre, ogni azione attribuisce il DIRITTO DI VOTO in assemblea (salvo si tratti di particolari categorie di azioni: lo statuto può prevedere la creazione di azioni senza diritto di voto). Le diverse CATEGORIE DI AZIONI sono previste dall’atto costitutivo/statuto. La spa può emettere azioni - Ordinarie: azioni di uguale valore che attribuiscono uguali diritti - Privilegiate: dotate di un privilegio patrimoniale, es. priorità nella distribuzione degli utili 15 Senza queste formalità, è valida solo l’assemblea totalitaria: presenza dell’intero capitale sociale (tutti gli azionisti) e della maggioranza di amministratori/sindaci (in tale caso, ogni partecipante può opporsi alla trattazione dell’odg se non si ritiene sufficientemente informato). È possibile anche la convocazione su richiesta della MINORANZA: gli amministratori/consiglio di gestione devono convocarla se lo chiede almeno il 5% del capitale sociale delle spa aperte o almeno il 10% delle spa chiuse, indicando l’odg. 1/3 dei soci presenti, se dichiara di non essere sufficientemente informato sull’odg, può chiedere che l'assemblea sia rinviata a non oltre 5 gg. Questo diritto può esercitarsi una sola volta per lo stesso oggetto. Se nella PRIMA convocazione non è stato possibile deliberare in merito all’odg, è necessaria una SECONDA CONVOCAZIONE, che deve avere lo stesso odg e che si deve tenere entro 30 gg dalla prima, se non è indicata la data. Assemblea ordinaria nel sistema tradizionale e monistico delibera in merito a - approvazione del bilancio e distribuzione degli utili; - nomina e revoca degli amministratori, dei sindaci e dei revisori; - compenso degli amministratori e dei sindaci, se non è determinato nello statuto; - responsabilità degli amministratori e dei sindaci; - altri oggetti attribuiti dalla legge alla sua competenza, nonché le autorizzazioni eventualmente richieste dallo statuto per il compimento degli atti degli amministratori; - approvazione dell'eventuale regolamento dei lavori assembleari. Nb. nel modello dualistico: il Consiglio di Sorveglianza approva il bilancio, nomina gli amministratori, determina il loro compenso, propone azione di responsabilità nei loro confronti. (vedi sotto) Quorum costitutivo: - in prima convocazione: è pari ad almeno la metà del capitale sociale, con esclusione delle azioni prive del diritto di voto - in seconda costituzione: qualunque sia la % dei presenti Il quorum costitutivo deve essere verificato al momento dell'apertura dei lavori. Quorum deliberativo: sia in prima che in seconda convocazione delibera a "maggioranza assoluta", salvo che lo statuto richieda una maggioranza più elevata. Convocazione obbligatoria: l'assemblea ordinaria deve essere convocata almeno 1 volta l'anno, entro il termine stabilito dallo statuto e comunque non superiore a 120 gg dalla chiusura dell'esercizio sociale. Lo statuto può prevedere un maggior termine, comunque non superiore a 180 gg, nel caso di società tenute alla redazione del bilancio consolidato o quando lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società. Assemblea straordinaria delibera: - sulle modificazioni dello statuto; - sulla nomina, sulla sostituzione e sui poteri dei liquidatori; - su ogni altra materia espressamente attribuita dalla legge alla sua competenza. Quorum costitutivo: - in prima convocazione, spa chiuse: non è previsto; spa aperte: almeno metà del capitale sociale - in seconda convocazione: 1/3 del capitale sociale Quorum deliberativo: - in prima convocazione, spa chiuse: maggioranza assoluta del capitale sociale; spa aperte: 2/3 delle azioni rappresentate in assemblea - in seconda convocazione, spa chiuse: voto favorevole di almeno 1/3 del capitale sociale per determinate delibere (tra cui il cambiamento dell'oggetto sociale, la trasformazione della società, la revoca dello stato di liquidazione, la proroga della società, il trasferimento della sede sociale all'estero, l'emissione delle azioni); spa aperte: 2/3 delle azioni rappresentate in assemblea. Assemblea speciale: assemblea a cui partecipano i possessori di azioni diverse da quelle ordinarie e/o strumenti finanziari partecipativi muniti di diritti amministrativi. Si applicano le disposizioni delle assemblee straordinarie. Nullità delle delibere assembleari: le deliberazioni sono NULLE in presenza di una serie di violazioni particolarmente gravi: - adottate in mancanza di convocazione dell'assemblea o in mancanza del verbale; 16 - aventi oggetto impossibile o illecito; - che modificano l'oggetto sociale prevedendo attività impossibili o illecite La legittimazione all’IMPUGNAZIONE è riconosciuta a CHIUNQUE vi abbia interesse: - senza limiti di tempo, ne caso di delibere aventi oggetto illecito o impossibile - negli altri casi di nullità, entro 3 anni dal deposito al RI (se previsto) o dalla trascrizione del verbale sul libro delle assemblee Norme particolari si applicano alle deliberazioni riguardanti AUMENTO/RIDUZIONE DI CAPITALE VOLONTARIA/EMISSIONE DI OBBLIGAZIONI: - nelle società chiuse: la nullità NON è invocabile se sono trascorsi o 180 gg dall’iscrizione della delibera al RI, o In caso di mancata convocazione, 90 gg dall’approvazione del bilancio, in cui è stata eseguita, anche parzialmente, la delibera. - nelle società aperte: la nullità NON è invocabile dopo che o la delibera di esecuzione dell’AUMENTO DI CAPITALE è stata depositata al RI o è stata eseguita, anche parzialmente, la delibera di RIDUZIONE DEL CAPITALE/EMISSIONE DI OBBLIGAZIONI Annullabilità delle delibere assembleari: le deliberazioni assembleari possono essere annullabili, in caso di violazioni di legge o di statuto. Le deliberazioni possono essere IMPUGNATE: - dai soci assenti, dissenzienti od astenuti e che rappresentino, congiuntamente, l'1 per mille del capitale sociale, nelle spa aperte; il 5% del capitale sociale, nelle spa chiuse; lo statuto può ridurre o escludere questo requisito. - dagli amministratori; - dal Consiglio di sorveglianza e dal Collegio sindacale. Non sono annullabili le deliberazioni a causa di: - partecipazione in assemblea di soggetti non legittimati, se NON determinanti per il raggiungimento dei quorum costitutivi - invalidità dei singoli voti oppure errore nel loro computo, se NON decisivi nel calcolo dei quorum deliberativi - incompletezza o inesattezza del verbale assembleare, se NON impedisce di conoscerne contenuto/effetti/validità. L’annullamento NON può essere invocato se: - la deliberazione impugnata è sostituita con altra presa in conformità della legge e dello statuto; - il rimedio è eccessivo rispetto agli effetti della violazione L'impugnazione della delibera assembleare o la domanda di risarcimento del danno sono proposte nel termine di 90 giorni dalla deliberazione o dall'iscrizione nel RI, ove prevista o dal deposito presso il RI, se previsto. Diritto di intervento: possono partecipare all’assemblea solo i soci con il diritto di voto; lo statuto può prevedere la partecipazione anche tramite mezzi di telecomunicazione e/o l’espressione del voto per corrispondenza. Lo statuto può richiedere il deposito delle azioni presso la sede sociale o una banca indicata. Nel caso di azioni nominative, la società deve iscrivere sul libro dei soci i soggetti che hanno depositato le azioni o che hanno partecipato all’assemblea (se non è stato previsto il deposito). Conflitto di interesse: il socio in conflitto di interesse con la società può votare, ma la delibera è ANNULLABILE, se, congiuntamente: - il suo voto è determinante per la deliberazione - la delibera può arrecare danno alla società. Gli amministratori non possono votare nelle deliberazioni riguardanti la responsabilità. I componenti del Consiglio di Gestione non possono votare nelle deliberazioni riguardanti nomina, revoca e responsabilità dei Consiglieri di Sorveglianza. Lavori assembleari: l’eventuale regolamento dei lavori assembleari deve essere approvato in assemblea ordinaria. La PRESIDENZA dell’assemblea spetta al soggetto indicato nello statuto; allo stesso modo è designato il segretario, che nell’assemblea straordinaria deve essere un notaio. I COMPITI DEL PRESIDENTE sono: 17 - verificare la regolare costituzione dell’assemblea - accertare l’identità dei presenti - regolare lo svolgimento delle operazioni assembleari - accertare i risultati delle votazioni Il VERBALE assembleare rendiconta l’attività svolta dal presidente, deve essere sottoscritto dallo stesso e dal segretario/notaio e riportare, data, partecipanti, modalità ed esiti delle votazioni e se i soci lo richiedono, le loro osservazioni sui temi trattati. Rappresentanza: i soci possono farsi rappresentare in assemblea, salvo divieto statuario. La rappresentanza conferita per iscritto può essere solo per partecipare alla singola assemblea o per più assemblee. La stessa persona non può rappresentare più di 20 soci nel caso di società chiuse. È vietato delegare come rappresentante un dipendente o un componente degli organi sociali della stessa società o delle società controllate. ORGANI SOCIALI. Sono possibili 3 modelli di GOVERNANCE: modello tradizionale, modello monistico e modello dualistico. MODELLO TRADIZIONALE: è basato sull’esistenza di - Assemblea degli azionisti - CdA o Amministratore Unico - Collegio Sindacale - Revisore o Società di revisione È il modello applicato dalla società se manca una diversa espressa menzione nello statuto. Gli AMMINISTRATORI hanno il potere di compiere tutte le operazioni necessarie per l’oggetto sociale. Sono i titolari esclusivi della gestione della società. La determinazione del n° degli amministratori è nello statuto. L’assemblea o l’atto di nomina determina il compenso spettante al CdA e al Comitato Esecutivo (la remunerazione può consistere nel diritto alla partecipazione agli utili della spa o in stock options). Gli amministratori possono essere soci o non soci. Possono essere nominati amministratori anche persone giuridiche (che devono designare una persona fisica, con essa sono solidamente responsabili). NON sono elegibili i soggetti interdetti, inabilitati, falliti, condannati a una pena che comporta l’interdizione. Lo statuto può prevedere che possano essere nominati solo soggetti con determinati requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza. La NOMINA spetta all’atto costitutivo per i primi amministratori, all’assemblea per gli amministratori eletti successivamente, ai possessori di strumenti finanziari, con riferimento al componente del CdA che hanno il diritto di votare. Il POTERE DI RAPPRESENTANZA è GENERALE ed eventuali limitazioni di questa non sono opponibili ai terzi, nemmeno se pubblicare al RI. Entro 30 gg dalla nomina, gli amministratori devono DEPOSITARE presso il RI i propri dati, firma e chi ha il potere di rappresentanza. La CESSAZIONE dell’amministratore, per qualunque motivo, deve essere iscritta al RI, entro 30 gg, a cura del Collegio Sindacale. Le differenti cause di cessazione sono: - Scadenza del mandato: la durata max è di 3 anni, con scadenza alla data di approvazione del bilancio relativo al 3° esercizio - Revoca: gli amministratori sono revocabili in qualsiasi momento, con diritto al risarcimento del danno se non vi sia giusta causa - Rinuncia alla carica: l’amministratore deve darne notizia al Presidente del Collegio Sindacale La SOSTITUZIONE degli amministratori può avvenire: - Per cooptazione: per nomina da parte dei restanti membri del CdA, approvata dal Collegio Sindacale. i nuovi amministratori restano in carica fino alla data dell’assemblea successiva. - Per nomina dell’assemblea, convocata dagli amministratori in carica o dal Collegio Sindacale (se è venuta a mancare la totalità degli amministratori). Il PRESIDENTE del CdA è nominato dall’assemblea o dallo stesso CdA. I suoi compiti sono: convocare il CdA, fissare l’odg, coordinare i lavori. Dietro espressa previsione statuaria, il CdA può delegare alcune funzioni a un COMITATO ESECUTIVO, composto da alcuni consiglieri. Il CdA deve stabilire le funzioni delegate, modalità e limiti di esercizio della delega, compenso spettante ai consiglieri. Il CdA mantiene il POTERE di impartire ordini agli organi delegati, avocare a sé le attribuzioni delegate e di chiedere agli organi delegati di fornire al CdA notizie sulla gestione. Il CdA ha l’OBBLIGO di 20 c) SOSTITUZIONE DEGLI AMMINISTRATORI: devono convocare l’assemblea se non vi provvedono gli amministratori o se ritengono urgente la convocazione dell’assemblea. d) REVISIONE LEGALE DEI CONTI: la revisione, nelle spa, spetta ai sindaci SE la società abbia adottato il modello tradizionale + non si obbligata al consolidato + non faccia ricorso al mercato del capitale di rischio + non abbia optato per delegare la revisione a un revisore/società di revisione. In questo caso, il Collegio è costituito da revisori iscritti al registro. Poteri dei sindaci: essi possono in qualsiasi momento: - Procedere ad atti di ISPEZIONE E CONTROLLO. - CHIEDERE agli amministratori NOTIZIE sulle operazioni sociali, su determinati affari, anche relative a società controllate. - SCAMBIARE INFORMAZIONI con i corrispondenti organi delle società controllate su sistemi di amministrazione e controllo e sull’andamento generale dell’attività - Avvalersi di propri DIPENDENTI E AUSILIARI per svolgere attività di ispezione e controllo (ma gli amministratori possono rifiutare a questi l’accesso a informazioni riservate). - Possono/devono scambiare informazioni con il soggetto incaricato della revisione legale dei conti. - Possono rivestire funzioni di organismo di vigilanza sull’osservanza dei modelli organizzativi impostati ai sensi della legge 231/2001. Denunce dei soci: ogni socio può denunziare al Collegio sindacale i fatti che ritiene censurabili. Il Collegio sindacale deve tener conto della denuncia nella Relazione all'assemblea. Nel caso di denuncia presentata da tanti soci che rappresentino 5% del capitale sociale (o 2% nelle spa aperte), l'organo di controllo deve: - indagare senza ritardo sui fatti denunziati; - presentare le sue conclusioni ed eventuali proposte all'assemblea; - convocare l'assemblea laddove i fatti denunciati siano di particolare gravità e vi sia urgente necessità di provvedere. Nb: i soci hanno diritto di sporgere denuncia al TRIBUNALE se 1) la denuncia presentata da tanti soci che rappresentino 10% del capitale sociale (o 5% nelle spa aperte), e 2) la denuncia riguarda gravi irregolarità nel comportamento degli amministratori. Il tribunale deve procedere all’audizione di sindaci e amministratori e se sussistano le violazioni denunciate, può convocare l’assemblea e nei casi più gravi, provvedere alla revoca degli amministratori, sostituendoli con un amministratore giudiziario. REVISIONE LEGALE DEI CONTI. Possono essere incaricati della revisione: - Società di revisione iscritti nell'apposito Registro, in tutte le spa; - Revisore iscritto nel registro, nelle spa chiuse; - Collegio sindacale (nelle spa chiuse + modello tradizionale + non obbligate alla redazione del bilancio consolidato) Lo statuto deve indicare la scelta effettuata. Nomina: i sindaci sono nominati: 1. per la prima volta, nell'atto costitutivo; 2. successivamente, con delibera dell'assemblea ordinaria. L’assemblea stessa ne fissa il compenso. Cessazione: vi sono diverse cause: - SCADENZA del mandato, dopo 3 esercizi: alla data dell'assemblea per l'approvazione del bilancio relativo al 3° esercizio della carica. - DIMISSIONI del revisore. Esempi di cause: mutamenti a livello del gruppo societario tali da ostacolare l’attività di revisione o mancato pagamento del corrispettivo. - REVOCA: per giusta causa. Esempi di giusta causa: o Mutamento del soggetto controllante della società sottoposta a revisione o Cambio del revisore del gruppo a cui appartiene la società o Variazioni nel gruppo a cui appartiene la società tali che impediscono l’acquisizione di elementi sufficienti per esprimere un giudizio o Sopravvenuta inidoneità del revisore, per insufficienza di mezzi o risorse 21 o Gravi inadempimenti del revisore o mancanza di indipendenza Doveri dei revisori: a) VERIFICA NEL CORSO DELL’ESERCIZIO della corretta tenuta della contabilità e nelle rilevazioni contabili. b) REDAZIONE DI UNA RELAZIONE ANNUALE, contenente il giudizio sul bilancio d’esercizio e consolidato, depositato presso la sede della società almeno 15 gg prima dell’assemblea dei soci per l’approvazione. c) GIUDIZIO SULLA COERENZA della relazione sulla gestione con il bilancio. Poteri dei revisori: essi possono in qualsiasi momento: - Procedere ad ACCERTAMENTI, controlli di atti e documentazione. - CHIEDERE agli amministratori NOTIZIE, DOCUMENTI e/o chiarimenti. Responsabilità: i revisori rispondono dei danni arrecati alla società, ai soci e ai terzi, a causa dell’INADEMPIMENTO dei propri doveri: la responsabilità vs TERZI è in SOLIDO con gli amministratori; mentre nei rapporti INTERNI è limitata al contributo effetti al danno causato. MODELLO MONISTICO: ha la finalità di favorire una circolazione più rapida delle informazioni tra l’organo di gestione e l’organo di controllo. È caratterizzato dalla presenza di: - un organo assembleare; per cui valgono le stesse norme del Modello tradizionale; - un Consiglio di amministrazione; - un comitato di controllo sulla gestione, formato, all'interno del CdA, da amministratori indipendenti; - un revisore legale o di una società di revisione. Il ricorso a tale modello deve essere OBBLIGATORIAMENTE previsto dallo statuto e la sua adozione ha effetto dalla data di convocazione dell’assemblea per l’approvazione del bilancio relativo all’esercizio successivo a quello in cui si è deciso il cambiamento. CdA: è l’UNICO RESPONSABILE degli ATTI DI GESTIONE. Si applicano le norme per amministratori del Modello tradizionale, salvo che: - Almeno 1/3 componenti del CdA deve essere in possesso dei requisiti che permettono la nomina a sindaco nella spa che adottano il modello tradizionale; - Al momento della nomina e prima dell'accettazione dell'incarico, sono resi noti all'assemblea gli incarichi di amministrazione e di controllo da essi ricoperti presso altre società. Comitato di controllo sulla gestione (CCG): è composto da amministratori che: - abbiano i requisiti di INDIPENDENZA stabiliti per i sindaci; - NON siano membri del comitato esecutivo, né abbiano deleghe o particolari cariche, né svolgano, anche in via di mero fatto, funzioni gestionali nella società, o in società dello stesso gruppo; - abbiano i REQUISITI di onorabilità e professionalità stabiliti dallo statuto; - Occorre che almeno 1 dei componenti sia scelto tra i REVISORI legali iscritti nell'apposito Registro. La REVISIONE LEGALE è inderogabilmente affidata ad un revisore legale esterno o ad una società di revisione legale; MAI al CCG. Gli estremi dei membri del CCG devono essere iscritti al RI entro 30 gg dalla nomina, a cura degli amministratori. La loro retribuzione è fissa e determinata nell’atto costitutivo o nell’assemblea. RIUNIONI: il CCG - deve riunirsi almeno ogni 90 gg; anche mediante mezzi di telecomunicazione; - è regolarmente costituito con la presenza della maggioranza dei membri e delibera a maggioranza assoluta dei presenti; - è inammissibile il voto per delega; - deve redigersi verbale, che viene trascritto nel libro obbligatorio, ove i dissenzienti possono far iscrivere il loro dissenso. CESSAZIONE: in caso di MORTE/RINUNCIA/REVOCA/DECADENZA, il CdA provvede alla sua sostituzione - Tra i membri del CdA con i requisiti necessari; - Per cooptazione di un esterno del CdA con i requisiti necessari. DOVERI DEL CCG: a) VIGILANZA sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile della spa. 22 b) PARTECIPAZIONE alle assemblee e alle riunioni del CdA e del Comitato Esecutivo. c) Svolgimento di ULTERIORI COMPITI, eventualmente affidatigli dal CdA. POTERI DEL CCG: elezione, a maggioranza assoluta, del suo Presidente. Gli ulteriori poteri, quali ispezione dei libri sociali, richiesta di notizie e chiarimenti,… spetta ai membri del CCG in quanto componenti del CdA. Denunce dei soci: valgono le stesse norme del Modello tradizionale. MODELLO DUALISTICO: studiato e utile per le società cin azionariato diffuso, in quanto demanda a un rappresentante competente e autorevole (Consiglio di Sorveglianza) l’attività e di controllo e anche altre funzioni, come l’approvazione del bilancio, rendendo più snella la vita societaria. È caratterizzato dalla presenza di: - un organo assembleare; - un Consiglio di gestione - CdG; - un Consiglio di sorveglianza - CdS (è da escludere che il consiglio di sorveglianza nel sistema "dualistico" sia organo di gestione) - un revisore legale o una società di revisione legale. Assemblea: i compiti dell’assemblea ordinaria sono limitati rispetto agli altri 2 modelli. L’assemblea ordinaria: - nomina e revoca i consiglieri di sorveglianza; - determina il compenso ad essi spettante, se non è stabilito nello statuto; - delibera sulla responsabilità dei consiglieri di sorveglianza; - delibera sulla distribuzione degli utili; - nomina il soggetto incaricato di effettuare la revisione legale dei conti Deve essere convocata almeno 1 volta/anno dal Consiglio di gestione, entro 120 gg dalla chiusura dell’esercizio (180 gg se lo statuto lo prevede). Consiglio di gestione (CdG): deve essere composto da almeno 2 membri, soci o non, e ha la titolarità esclusiva del POTERE GESTORIO e delle responsabilità conseguenti (quindi deve amministrare la spa – equivale all’organo amministrativo del modello tradizionale). I membri del CdG sono NOMINATI, nell’atto costitutivo per il primo CdG (e ne fissa n° min e max), successivamente dal Consiglio di Sorveglianza. NON possono essere nominati i membri del CdS. La nomina dura 3 esercizi (fino all’approvazione del bilancio del 3° esercizio); sono rieleggibili; sono REVOCABILI solo dal CdS (con risarcimento danni se non sussiste giusta causa). L’AZIONE DI RESPONSABILITA’ nei confronti del CdG può essere promossa dall’assemblea, dalla minoranza dei soci e dal CdS (in tale caso, solo entro 5 anni dalla cessazione dell’incarico del CdG e con delibera assunta a maggioranza dei componenti dell’organo di controllo). Consiglio di sorveglianza (CdS): deve essere composto da almeno 3 membri, soci o non. Si applicano le norme dei sindaci nel modello tradizionale slavo quanto segue. Sono NOMINATI dall’atto costitutivo, per il primo CdS, successivamente, dall’assemblea degli azionisti. NON possono essere nominati: - coloro che non possono essere nominati amministratori - membri del CdG - coloro che sono legati alla società da rapporto di lavoro/continuativo di consulenza/di natura patrimoniale che compromette l’indipendenza. Almeno uno dei membri deve essere un REVISORE. Al momento della nomina e prima dell'accettazione dell'incarico, sono resi noti all'assemblea gli incarichi di amministrazione e di controllo da essi ricoperti presso altre società. Gli estremi dei membri del CdS devono essere iscritti al RI entro 30 gg dalla nomina, a cura degli amministratori. La loro retribuzione è fissa e determinata nell’atto costitutivo o nell’assemblea. La nomina dura 3 esercizi (fino all’approvazione del bilancio del 3° esercizio); sono rieleggibili e REVOCABILI su delibera dell’assemblea approvata da almeno il 20% del capitale sociale e con risarcimento danni, se non sussiste giusta causa. Il presidente del CdS è eletto dall’assemblea e i suoi poteri sono stabiliti nello statuto. I POTERI del CdS sono: - nomina e revoca i componenti del CdG, e ne determina il compenso; - approva il bilancio di esercizio e, ove redatto, il bilancio consolidato;* - controllo di legalità; - promuove l'esercizio dell'azione di responsabilità nei confronti dei componenti del CdG; - presenta la denuncia al tribunale per gravi irregolarità nella gestione; 25 emittente. La carica dura per 3 esercizi ed è rieleggibile. L'incarico può TERMINARE per: scadenza del termine; revoca da parte dell'assemblea degli obbligazionisti (anche in assenza di giusta causa, con il diritto al risarcimento del danno); decadenza; morte; rinuncia; sopravvenuta estinzione delle obbligazioni emesse. Gli OBBLIGHI sono: - tenuta del libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea degli obbligazionisti - obbligo di richiedere l'iscrizione della sua nomina, entro 30 gg, nel RI - provvedere all'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea degli obbligazionisti; - tutelare gli interessi comuni degli obbligazionisti nei rapporti con la società; - assistere alle operazioni di sorteggio delle obbligazioni. Ha DIRITTO: - di ispezione del libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee e del libro delle obbligazioni; - al compenso per l'ufficio. Ha il POTERE di convocare l'assemblea degli obbligazionisti. LIBRI SOCIALI: oltre al libro giornale, al libro degli inventari e alle scritture contabili, le spa sono tenute a redigere e conservare: a) libro soci: vanno indicati, per ogni categoria, il n° delle azioni, generalità degli azionisti, i trasferimenti e i vincoli ad esse relativi e i versamenti esegui. b) libro assemblee: trascrizione dei verbali delle assemblee ordinarie e straordinarie. c) libro del CdA (o del CdG): trascrizione dei verbali di CdA/CdG. d) libro sindaci e) libro del comitato esecutivo (se esiste) f) libro delle obbligazioni: generalità dei possessori, trasferimenti intervenuti e vincoli sulle obbligazioni. g) libro delle assemblee degli obbligazionisti (se sono state emesso obbligazioni). h) libro degli strumenti finanziari (se è stato costituito un patrimonio destinato). Le figure a cui i libri si riferiscono sono RESPONSABILI per legge della loro tenuta, salvo per i libri soci, obbligazioni, assemblee e strumenti finanziari, per cui l’onere è a carico dell’organo amministrativo. I libri devono essere sottoposti a vidimazione e numerati progressivamente. Hanno diritto di ISPEZIONE: - soci: libro soci e libro assemblee - rappresentante comune degli obbligazionisti: libro obbligazioni e libro assemblee - obbligazionisti: libro assemblee obbligazionisti - rappresentante comune dei possessori di strumenti finanziari ed ai singoli possessori: libro degli strumenti finanziari UTILI: la deliberazione sulla distribuzione degli utili è adottata dall'assemblea che approva il bilancio e, qualora il bilancio sia approvato dal CdS, dall'assemblea relativa. L’utile di bilancio non sempre è liberamente distribuibile; esistono, infatti, VINCOLI DI LEGGE: - Non possono essere distribuiti utili finché residua una PERDITA DI CAPITALE. - Non si può distribuire l’utile NON risultante dal bilancio approvato. - Almeno il 5% dell’utile deve essere destinato a RISERVA LEGALE (fino a che questa non abbia raggiunto il 20% del capitale sociale). - Se sono stati CAPITALIZZATI costi di impianto/ampliamento/sviluppo, non si possono distribuire utili, a meno che in bilancio vi siano RISERVE DISPONIBILI > costi in parola non ancora ammortizzati. - Le RISERVE DA SOVRAPPREZZO AZIONI non sono distribuibili finché la riserva legale non abbia raggiunto il 20% del capitale sociale. - La spa che ha emesso OBBLIGAZIONI non può distribuire utili fino a quando le obbligazioni in circolazione superano il doppio del (capitale sociale + riserva legale + riserve disponibili). - Possono esistere limiti statuari. 26 - Nelle società che adottano gli IAS, non possono essere distribuiti utili, finché la RISERVA INDISTRIBUIBILE DI COPERTURA UTILI DI VALUTAZIONE figura in bilancio per un importo inferiore a quello delle plusvalenze iscritte a bilancio, a seguito dell’adozione del criterio del fair value e/o del PN. ACCONTI: possono distribuire acconti su dividendi solo le società soggette a REVISIONE CONTABILE OBBLIGATORIA. Le condizioni: - La distribuzione deve essere prevista dallo statuto; - La società di revisione ha rilasciato un giudizio positivo sul bilancio; - Dal bilancio non risultano perdite non ancora coperte; - Serve la delibera degli amministratori. L’ammontare NON può superare il MINORE TRA: -l’utile e -le riserve disponibili. VARIAZIONI STATUARIE: devono essere deliberate dall’assemblea STRAORDINARIA. Il notaio che verbalizza, ne cura l’iscrizione al RI, entro 30 gg. RECESSO DEL SOCIO: possono recedere i soci che NON hanno contribuito alle deliberazioni riguardanti: - la modifica dell’oggetto sociale quando determina un cambiamento significativo dell'attività della società; - la trasformazione della società; - il trasferimento della sede sociale all'estero; - la revoca dello stato di liquidazione; - l'eliminazione di una o più cause di recesso previste dallo statuto; - la modifica dei criteri di determinazione del valore dell'azione in caso di recesso; - le modificazioni dello statuto concernenti i diritti di voto o di partecipazione; - proroga della durata della società (salvo diversa disposizione statuaria); - introduzione/eliminazione di vincoli alla circolazione delle azioni (salvo diversa disposizione statuaria). Se la società è stata costituita a TEMPO INDETERMINATO, il recesso spetta a ciascun socio, con un preavviso di 180 gg. Nelle società quotate, possono recedere i soci che non abbiano votato favorevolmente l’esclusione del titolo dalla quotazione. Il recedente deve COMUNICARE ALLA SOCIETA’ la sua intenzione, mediante lettera raccomandata recante: 1)le generalità del socio recedente; 2) il domicilio per le comunicazioni; 3) il n° e la categoria delle azioni per le quali il diritto di recesso viene esercitato. Entro 90 gg, la società può evitare il recesso, revocando la deliberazione o sciogliendo la società. Il valore di LIQUIDAZIONE delle azioni QUOTATE in mercati regolamentati è determinato facendo riferimento alla media aritmetica dei "prezzi di chiusura" nei 6 mesi che precedono la pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'assemblea, le cui deliberazioni legittimano il recesso. Nelle società NON QUOTATE, il valore è determinato dagli amministratori, tenendo conto del PATRIMONIO SOCIALE e delle PROSPETTIVE REDDITUALI FUTURE. Lo statuto può stabilire criteri diversi. L'offerta di opzione è depositata presso il RI entro 15 gg dalla determinazione definitiva del valore di liquidazione. MODIFICHE DEL CAPITALE: l’atto costitutivo deve indicare l'ammontare del capitale sottoscritto e di quello versato. Nel corso dello svolgimento dell'attività sociale, i soci possono decidere di aumentarlo o diminuirlo. AUMENTO DEL CAPITALE: la delibera di aumento - normalmente affidata all'assemblea straordinaria - può avvenire: - mediante nuovi conferimenti (aumento a pagamento); - utilizzando riserve disponibili o trasferendo a capitale risorse già esistenti nel patrimonio sociale (aumento gratuito). AUMENTO DEL CAPITALE A PAGAMENTO: pur se deliberato, l'emissione di nuove azioni (vale a dire l'esecuzione dell'aumento) è possibile solo se ed in quanto le azioni già emesse siano state interamente liberate. La violazione di tale disciplina non incide sulla validità della deliberazione, ma determina la responsabilità degli amministratori per i danni arrecati ai soci ed ai terzi. È reputato legittimo l'aumento di capitale: - in caso di perdite incidenti sul capitale per NON più di 1/3; - in caso di perdite incidenti sul capitale per più di 1/3, se il capitale NON si sia ridotto al di sotto del minimo legale; 27 - in caso di perdite incidenti sul capitale per più di 1/3, se il capitale si sia ridotto al di sotto del minimo legale, in sede di assemblea convocata, a condizione che si tratti di un aumento di capitale da sottoscrivere tempestivamente in misura idonea a ricondurre la perdita entro il terzo. È possibile procedere attraverso il conferimento di denaro o di beni in natura o crediti: - se in denaro, i sottoscrittori delle nuove azioni debbono versare nelle casse sociali almeno il 25% del valore delle azioni sottoscritte e, se previsto, l'intero ammontare del sovrapprezzo. - se in natura, i sottoscrittori devono liberare integralmente le azioni, presentando anche la relazione di stima di un esperto. DIRITTO DI OPZIONE: in ogni caso di aumento di capitale/emissione di prestito obbligazionario convertibile, ai vecchi soci spetta il diritto di opzione, ossia il diritto di SOTTOSCRIVERE le azioni/obbligazioni convertibili di nuova emissione in PROPORZIONE a quelle già detenute. Per l'esercizio del diritto di opzione deve essere concesso un termine non inferiore a 14 gg dalla pubblicazione dell'offerta sul sito Internet, o, in mancanza, dall'iscrizione nel RI. Il diritto di opzione è ESCLUSO: - se le azioni da liberare sono in natura. - nelle società con azioni quotate nei limiti del 10% del capitale sociale preesistente, se lo statuto lo prevede, e a condizione che il prezzo di emissione corrisponda al valore di mercato delle azioni. - quando lo esige l'interesse dalla società. - con deliberazione assembleare presa con la maggioranza richiesta per le assemblee straordinarie, quando le azioni di nuova emissione sono offerte ai dipendenti della società o di società del gruppo. RIDUZIONE DEL CAPITALE può essere disposta: 1) per volontà dei soci; 2) per perdite. RIDUZIONE DEL CAPITALE VOLONTARIA: può avvenire mediante: - liberazione dei soci dall'obbligo dei versamenti ancora dovuti; - rimborso del capitale ai soci. Deve essere deliberata dall’assemblea STRAORDINARIA e la deliberazione può essere eseguita solo dopo 90 gg dall’iscrizione al RI, purché nessun creditore sociale abbia fatto opposizione. RIDUZIONE DEL CAPITALE PER PERDITE: 1) Se le perdite sono > 1/3 del capitale sociale e il capitale sociale ≥ minimo legale, la riduzione è rinviabile di un esercizio, ma se la perdita rimane diviene obbligatoria. In particolare, gli amministratori o il CdG (in caso di loro inerzia il collegio sindacale o il CdS), devono convocare l’ASSEMBLEA, cui deve essere sottoposta una RELAZIONE sulla situazione patrimoniale della società, con le osservazioni del collegio sindacale o del comitato per il controllo sulla gestione. La relazione e le osservazioni devono restare depositate in copia nella sede della società durante gli 8 giorni che precedono l'assemblea, perché i soci possano prenderne visione. Nell'assemblea gli amministratori devono dare conto dei fatti di rilievo avvenuti dopo la redazione della relazione. Se entro l'esercizio successivo la perdita non risulta diminuita a meno di un terzo, l'assemblea ordinaria o il consiglio di sorveglianza che approva il bilancio di tale esercizio deve ridurre il capitale in proporzione delle perdite accertate. 2) Se le perdite sono sono > 1/3 del capitale sociale e intaccano il capitale minimo, la riduzione, ed il correlato aumento, sono obbligatori se si intende proseguire l'attività sociale. In particolare, gli amministratori o il CdG (in caso di loro inerzia, il CdS) devono convocare l'assemblea per deliberare la riduzione del capitale ed il contemporaneo aumento del medesimo ad una cifra non inferiore al detto minimo, o la trasformazione della società. 3) Se le perdite sono < 1/3 del capitale sociale e non intaccano il capitale minimo, è possibile omettere qualsiasi intervento. PATRIMONIO DESTINATO: è un’alternativa alla costituzione di una nuova società e permette di avere una separazione patrimoniale nell’ambito della spa. È necessario un’idonea pubblicità ai terzi perché esso, da un lato determina la riduzione del patrimonio a tutela dei creditori della spa, dall’altro, è l’unica garanzia a favore dei creditori della nuova attività specifica. La sua COSTITUZIONE è deliberata dall’organo amministrativo, risultante da 30 partecipazione non superiore complessivamente al 10% degli utili netti risultanti dal bilancio. Il beneficio è limitato per un periodo massimo di 5 anni). CONFERIMENTI: il VALORE dei conferimenti, che non può essere complessivamente inferiore all'ammontare globale del capitale sociale; l'oggetto dei conferimenti si estende a tutti gli elementi dell'attivo suscettibili di valutazione economica; i soci possono conferire: 1) denaro; 2) beni in natura e crediti; 3) prestazioni d'opera e servizi. I conferimenti devono essere effettuati in denaro, salvo sia disposto diversamente nell'atto costitutivo. 1) Conferimenti in DENARO: ai fini della costituzione, il capitale DEVE essere interamente SOTTOSCRITTO. Non occorre, però, che questo sia anche integralmente VERSATO: al momento della sottoscrizione dell'atto costitutivo, è previsto il versamento di almeno il 25% e l'intero soprapprezzo. Successivamente, i versamenti ancora dovuti possono essere richiesti dagli amministratori in ogni momento. Il versamento va effettuato alla sottoscrizione dell'atto costitutivo e all'organo amministrativo (e non più presso una banca); i mezzi di pagamento sono indicati nell'atto. È possibile sostituire il versamento con la prestazione di una polizza assicurativa o di una fideiussione bancaria, per un importo almeno corrispondente. 2) Conferimento di BENI IN NATURA (beni mobili e immobili, a titolo di proprietà o di godimento) e CREDITI: occorre una previsione espressa nell'atto costitutivo e una relazione giurata di stima. Le quote corrispondenti devono essere INTEGRALMENTE liberate al momento della sottoscrizione. La presentazione di una relazione giurata è dovuta anche in caso di acquisiti da parte della società: - di beni o di crediti dei soci fondatori, dei soci e degli amministratori; - per un corrispettivo ≥al 10% del capitale sociale; - nei 2 anni dall'iscrizione della società nel RI. L'operazione, salvo diversa disposizione, deve essere autorizzata con decisione dei soci e in caso di violazione delle disposizioni, gli amministratori e l'alienante sono responsabili in via solidale per i danni causati alla società, ai soci e ai terzi. 3) Conferimento di PRESTAZIONI D’OPERA E SERVIZI: il conferimento deve essere previsto nell'atto costitutivo; deve essere GARANTITO con la prestazione di una polizza assicurativa o di una fideiussione bancaria per l'intero valore attribuito agli obblighi assunti, salvo, se previsto nell'atto costitutivo, la sostituzione con il versamento a titolo di cauzione del corrispondente importo in danaro presso la società. Anche se non previsto dal cc, tale conferimento viene considerato alla stregua di un conferimento in natura, con la conseguente applicazione della relativa disciplina. Socio moroso: in caso di mancata esecuzione dei conferimenti, è prevista una procedura per la diffida del socio moroso, che si può concludere con la vendita delle quote o anche con l'esclusione dello stesso. Gli amministratori: - diffidano il socio moroso, entro 30 gg; - decorso il termine, possono scegliere tra: l'esecuzione forzata dei conferimenti, o la vendita della quota del socio moroso agli altri soci in proporzione alla partecipazione da ciascuno posseduta; - in mancanza di offerte per l'acquisto, la quota è venduta all'incanto (offerta ai terzi), se l'atto costitutivo lo consente; - in mancanza di compratori, gli amministratori escludono il socio trattenendo le somme riscosse e il capitale sociale deve essere ridotto in misura corrispondente (riduzione obbligatoria del capitale sociale). QUOTE: la partecipazione societaria (quota) rappresenta la posizione contrattuale del socio nella società, cioè l'insieme dei diritti e doveri ad esso attribuiti dall'atto costitutivo. Le quote NON possono: 1) essere rappresentate da azioni; 2) costituire oggetto di offerta al pubblico di prodotti finanziari. Le quote sono determinate in misura PROPORZIONALE AL CONFERIMENTO, a meno che l'atto costitutivo consenta un'assegnazione diversa, anche più ampia, rispetto al valore del conferimento. I DIRITTI SOCIALI spettano ai soci in misura proporzionale alla partecipazione posseduta, salvo che l'atto costitutivo attribuisca diritti particolari dei soci riguardanti: - l'amministrazione della società; e - la distribuzione degli utili. La quota è UNICA e riferita al socio titolare; in caso di comproprietà, occorre nominare un rappresentante comune che si interfacci con la srl. I creditori particolari del singolo socio possono ESPROPRIARE la quota di partecipazione del proprio debitore. Ai fini dell'esecuzione del PIGNORAMENTO occorre: la notificazione dell'atto di pignoramento al debitore e alla società; e la successiva iscrizione nel RI. 31 La partecipazione può formare oggetto di: 1) pegno 2) usufrutto 3) sequestro (valgono le norme previste per le spa) Trasferimento delle quote: il c.c. prevede il libero trasferimento delle quote. Tale principio subisce alcune deroghe per: - limiti NORMATIVI: a norma del cc, o la società NON può acquistare proprie partecipazioni, né accettare in garanzia le proprie partecipazioni; o i soci hanno diritto di prelazione sulle quote del moroso. - limiti CONVENZIONALI: è possibile inserire nell'atto costitutivo clausole che: o subordinano la trasferibilità a condizioni o limiti di natura oggettiva, che non danno diritto di recesso; o vietano la trasferibilità o la subordinano a condizioni o limiti di carattere non oggettivo, che danno diritto di recesso. Il trasferimento della quota è efficace alla data deposito dell'atto di trasferimento presso il RI. L'atto deve essere depositato entro 30 gg a cura del notaio autenticante. A garanzia dell'effettiva formazione del capitale sociale, è sancita la RESPONSABILITA’ SOLIDALE dell'alienante e dell'acquirente della partecipazione sociale per i versamenti ancora dovuti. Il pagamento non può essere domandato all'alienante se non quando la richiesta al socio moroso è rimasta infruttuosa. La responsabilità è limitata ad un periodo di 3 anni dall'iscrizione del trasferimento nel RI. POSTERGAZIONE DEI FINANZIAMENTI DEI SOCI: il cc prevede una specifica disciplina che ha lo scopo di evitare che, per motivi di convenienza, sptt fiscale, i soci apportino in società mezzi a titolo di capitale di terzi piuttosto che a titolo di capitale proprio, favorendo la sottocapitalizzazione della Srl. In particolare: - il rimborso dei finanziamenti dei soci è POSTERGATO rispetto al soddisfacimento degli altri creditori sociali; - la somma rimborsata va restituita alla società, se il rimborso è avvenuto nell'anno precedente la dichiarazione di fallimento della società stessa. Tale disciplina si applica ai finanziamenti dei soci a favore della società concessi: - in un momento in cui, risulti un eccessivo squilibrio dell'indebitamento rispetto al patrimonio netto; - in una situazione finanziaria della società in cui sarebbe stato ragionevole un conferimento. RECESSO DEL SOCIO: le cause di recesso possono essere LEGALI o CONVENZIONALI. Quelle LEGALI: - cambiamento dell'oggetto sociale; - trasformazione, fusione o scissione della società; - revoca dello stato di liquidazione; - trasferimento della sede sociale all'estero; - eliminazione di una o più cause di recesso previste dall'atto costitutivo; - compimento di operazioni che determinano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale; - compimento di operazioni che determinano una rilevante modificazione dei diritti particolari dei soci - se la società è stata costituita a TEMPO INDETERMINATO, il recesso spetta a ciascun socio, con un preavviso di 180 gg. - in caso di limitazioni nella circolazione delle quote: quando l'atto costitutivo della società contiene clausole che o dispongono l'intrasferibilità della quota; o subordinano la cessione della quota al gradimento di organi sociali, soci o terzi, senza prevederne condizioni e limiti (clausole di "mero gradimento"); o impediscono il trasferimento mortis causa della quota - aumento di capitale mediante nuovi conferimenti: se l'atto costitutivo prevede che l'aumento di capitale possa essere attuato anche mediante offerta di quote di nuova emissione a TERZI; - Società soggette a direzione e coordinamento: o se la delibera da parte della società che esercita attività di direzione e coordinamento di trasformazione genera il mutamento del suo scopo sociale o del suo oggetto sociale o in caso di pronuncia di condanna della società che esercita attività di direzione e coordinamento. Le cause CONVENZIONALI sono determinate dai soci nell'atto costitutivo. Es. se il socio è in disaccordo rispetto a deliberazioni assembleari aventi ad oggetto: la nomina degli amministratori; l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili; il trasferimento della sede al di fuori della provincia;… 32 I TERMINI e le MODALITA’ di recesso devono essere indicate nell’atto costitutivo (non prevista nel cc, a differenza delle spa). Il recesso è PRIVO DI EFFICACIA se la Srl: 1) revoca la delibera che lo avrebbe legittimato; 2) viene messa in liquidazione. Liquidazione della quota: il rimborso deve essere effettuato in proporzione del patrimonio sociale; il patrimonio sociale è determinato tenendo conto del suo valore di mercato al momento della dichiarazione di recesso. In caso di contrasto tra la società e il socio recedente in merito al valore del rimborso, la determinazione è compiuta tramite relazione giurata di un esperto nominato dal Tribunale. Il rimborso deve essere eseguito entro 180 gg dalla comunicazione del recesso fatta alla società e può avvenire mediante: - acquisto da parte degli altri soci proporzionalmente alle loro partecipazioni; - acquisto da parte di un terzo individuato dai soci; - intervento della società (utilizzando riserve disponibili o riducendo il capitale sociale). ESCLUSIONE DEL SOCIO: lo statuto può prevedere casi in cui il socio, per giusta causa, è escluso dalla Srl: si applicano le disposizioni del recesso, MA la srl NON può ridurre il capitale sociale per rimborsare la quota del socio escluso. La giusta causa consiste in un comportamento del socio pregiudizievole per il rapporto fiduciario in maniera irreparabile, che rende incompatibile la permanenza del rapporto sociale. Es: abuso del potere di controllo, uso illegittimo delle cose sociali, violazione dell’obbligo di riservatezza, condanna a pene detentive. DECISIONI DEI SOCI: le competenze decisionali sono ripartite tra i soci e amministratori sulla base di quanto disposto dall’atto costitutivo. I soci decidono sulle materie loro sottoposte: - sulla base delle disposizioni statuarie; - da socci rappresentanti almeno 1/3 del capitale sociale; - da uno o più amministratori. INDIPENDENTEMENTE dalle previsioni statuarie, i soci devono decidere in merito a: - l'approvazione del bilancio e distribuzione degli utili; - la nomina, se prevista nell'atto costitutivo, degli amministratori; - la nomina dei sindaci e del presidente del Collegio sindacale e/o del revisore legale dei conti (ove previsti); - le modificazioni dell'atto costitutivo; - operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale e/o dei diritti dei soci. Le decisioni dei soci possono anche non essere prese in un’assemblea: lo statuto può prevedere che le decisioni siano prese PER CONSULTAZIONE SCRITTA. Ogni socio ha diritto a UN VOTO PROPORZIONALE alla partecipazione sociale posseduta e l’APPROVAZIONE della materia dall’odg è ottenuta con il consenso di almeno la META’ DEL CAPITALE SOCIALE. Assemblea dei soci: le decisioni dei soci DEVONO essere prese con DELIBERA ASSEMBLEARE, anche e comunque nei seguenti casi: - modificazioni dell'atto costitutivo; - operazioni che comportino una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato e/o dei diritti dei soci; - in presenza di riduzione del capitale sociale per perdite, quando, entro l'esercizio successivo, la perdita non risulti diminuita a meno di 1/3 e sia necessario ridurre il capitale in proporzione delle perdite accertate - richiesta da uno o più amministratori o da almeno 1/3 del capitale sociale. Salva diversa disposizione, - la convocazione è effettuata mediante raccomandata spedita ai soci almeno 8 gg prima dell'adunanza; - l’assemblea si riunisce presso la sede sociale; - il socio può farsi rappresentare in assemblea; - l’assemblea è validamente costituita con la presenza del 50% del capitale sociale; - l’assemblea delibera a maggioranza assoluta, ma è sempre necessario il voto favorevole dei soci rappresentanti "almeno la metà del capitale sociale" per le deliberazioni riguardanti: o la modificazione dell'atto costitutivo; 35 AUMENTO DEL CAPITALE: l’atto costitutivo può attribuire agli AMMINISTRATORI la facoltà di aumentare il capitale sociale, determinandone i limiti e le modalità di esercizio; la decisione, che deve risultare da verbale redatto da notaio, deve essere depositata al RI. La decisione non può essere attuata finché i conferimenti precedentemente dovuti non sono stati integralmente eseguiti. Salvo diversa disposizione dell'atto costitutivo, per le deliberazioni di aumento di capitale è necessario il voto favorevole dei soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale. L'atto costitutivo può attribuire agli amministratori la facoltà di aumentare il capitale sociale, determinando i limiti e le modalità di esercizio della delega. Aumento del capitale a pagamento: l'aumento di capitale sociale può avvenire mediante la previsione di nuovi conferimenti. In tal caso: - spetta ai soci il diritto di sottoscriverlo in proporzione delle partecipazioni possedute; - l’atto costitutivo può prevedere le quote di nuova emissione siano offerte a terzi; in tal caso spetta ai soci che non hanno consentito alla decisione il diritto di recesso; - la decisione di aumento di capitale prevede: o l'eventuale soprapprezzo, che deve essere versato integralmente all'atto della sottoscrizione; o i termini entro i quali può essere esercitato il diritto di sottoscrizione. È stabilito un limite minimo di 30 gg decorrenti dalla comunicazione ai soci della possibilità di sottoscrivere l'aumento di capitale; o le modalità di esercizio del diritto di sottoscrizione; o la possibilità che la parte dell'aumento di capitale non sottoscritta da uno o più soci sia sottoscritta da parte di altri soci o terzi, disciplinandone le modalità o la possibilità di aumentare comunque il capitale sociale di un importo pari alle sottoscrizioni raccolte, qualora l'aumento non sia stato integralmente sottoscritto; - quanto all'esecuzione dei conferimenti, è previsto quanto segue: o i sottoscrittori dell'aumento di capitale devono, all'atto della sottoscrizione, versare alla società almeno il 25% della parte di capitale sottoscritta e, se previsto, l'intero soprapprezzo; o se l'aumento è sottoscritto dall'unico socio, il conferimento in danaro deve essere integralmente versato all'atto della sottoscrizione; o per i conferimenti di beni in natura o di crediti occorre procedere all'integrale liberazione degli stessi all'atto della sottoscrizione. - Gli amministratori sono tenuti a depositare, entro 30 gg dall'avvenuta sottoscrizione, per l'iscrizione nel RI un'attestazione che l'aumento di capitale è stato eseguito. Aumento di capitale gratuito: avviene mediante imputazione a capitale delle riserve e degli altri fondi iscritti in bilancio in quanto disponibili. Consiste in un'operazione - meramente contabile - con cui una parte del PN (es. una riserva disponibile), viene sottoposta alla disciplina giuridica del capitale sociale, caratterizzata dall'indisponibilità. In tal modo, si ha un aumento dell'espressione nominale delle quote, ma non l'aumento complessivo del PN. La ratio è quella di accrescere la porzione non distribuibile del patrimonio sociale allo scopo di creare una più ampia garanzia per i creditori e, in concreto, per accrescere le possibilità di accesso al credito RIDUZIONE DEL CAPITALE: le riduzioni di capitali NON possono comportare UNA MODIFICA DEI DIRITTI E DELLE % dei soci nella srl. La riduzione "reale" (facoltativa) del capitale sociale può avere luogo mediante: - rimborso ai soci delle quote pagate; - liberazione dei soci dall'obbligo dei versamenti ancora dovuti. La decisione di ridurre il capitale sociale spetta ai SOCI e occorre una deliberazione assembleare adottata con il voto favorevole dei soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale. Tale decisione può essere eseguita solo dopo 90 gg dall'iscrizione della stessa nel RI e purché, entro 90 gg, nessun creditore sociale anteriore all'iscrizione abbia fatto opposizione. Nonostante l'opposizione dei creditori sociali, comunque, il Tribunale può disporre l'esecuzione della delibera di riduzione quando: - ritenga infondato il pericolo di pregiudizio per i creditori; - la società abbia prestato idonea garanzia. Tutte le srl, a PRESCINDERE dall'ammontare del capitale sociale: 36 - possono deliberare una RIDUZIONE del capitale sociale a copertura di perdite a un ammontare inferiore a 10.000€, sia in caso di perdite > 1/3 del capitale sociale, sia in caso di perdite che riducono il capitale sotto 10.000€, sia in caso di perdite < 1/3 del capitale sociale; - possono deliberare un AUMENTO del capitale sociale, a titolo gratuito o a pagamento, a un ammontare inferiore a 10.000€, anche in seguito a riduzione o azzeramento del capitale sociale a copertura di perdite. Si ritiene invece che NON possa essere deliberata una RIDUZIONE del capitale sociale mediante rimborso ai soci delle quote pagate o mediante liberazione dall'obbligo dei versamenti ancora dovuti o mediante passaggio di capitale a riserve disponibili, qualora, all'esito dell'operazione, la somma del capitale sociale e della riserva legale risulti di ammontare inferiore a 10.000€. Nel caso di perdite > 1/3 del capitale sociale e capitale sociale > minimo legale: gli amministratori devono CONVOCARE l’assemblea, in cui vanno sottoposte: - RELAZIONE DEGLI AMMINISTRATORI sulla situazione patrimoniale della srl; - OSSERVAZIONI DI SINDACI E REVISORI LEGALI, ove esistenti; - INFORMAZIONI fornite dagli amministratori su eventuali novità rispetto alla data di redazione della situazione patrimoniale. I documenti devono essere depositati presso la sede sociale negli 8 gg prima dell’adunanza. L’assemblea può RIMANDARE A NUOVO la perdita, MA se entro l’esercizio successivo questa non si è ridotta al di sotto di 1/3 del capitale sociale, l’assemblea che approva il bilancio deve deliberare la corrispondente riduzione di capitale sociale. Nel caso di perdite > 1/3 del capitale sociale e capitale sociale < minimo legale: gli amministratori devono CONVOCARE l’assemblea, che DEVE deliberare la corrispondente riduzione di capitale sociale e, alternativamente: 1) l’immediata RICOSTITUZIONE a un importo ≥ minimo legale, oppure 2) la trasformazione della srl; oppure 3) la liquidazione della srl. TITOLI DI DEBITO: il cc riconosce alle srl la possibilità di emettere titoli di debito come ulteriore strumento di finanziamento (rispetto all’apporto sotto forma di finanziamenti dei soci). Ai sensi di tale disposizione: - L’ATTO COSTITUTIVO prevede la loro emissione, attribuisce la competenza in capo ai soci o agli amministratori e determina i limiti, le modalità e le maggioranze necessarie per la decisione; - i titoli di debito possono essere sottoscritti esclusivamente da INVESTITORI PROFESSIONALI soggetti a vigilanza prudenziale. NB. essi sono solidamente responsabili con la srl della solvenza della srl in caso di successiva circolazione dei titoli di debito vs soggetti diversi da soci della srl e/o investitori professionali; - la decisione di emissione dei titoli deve essere iscritta presso il RI, a cura degli amministratori entro 30 gg e deve prevedere le condizioni del prestito e le modalità di rimborso. SRL UNIPERSONALE: al socio unico è riconosciuta la responsabilità LIMITATA, che però è subordinata al rispetto di talune condizioni in materia di conferimenti e di pubblicità. L'unipersonalità, che può riguardare sia una persona fisica, sia una persona giuridica, può essere: - iniziale: scelta del socio fondatore già al momento della costituzione; - sopravvenuta: successiva alla costituzione della società, per effetto della concentrazione in una sola persona di tutte le quote originarie (ad es, per cessione quote, recesso o esclusione dei soci). NB: Il passaggio dal regime pluripersonale a quello unipersonale, e viceversa, non implica modifiche di tipo strutturale, non è una trasformazione societaria. Il concetto di unipersonalità si riferisce anche al caso di COMPROPRIETA’ indivisa della partecipazione (ad es, in seguito al subentro di più eredi del socio defunto). Negli atti e nella corrispondenza deve essere indicato se queste hanno un unico socio. NB: tale indicazione non rientra nella denominazione, ma va semplicemente aggiunta alla denominazione; pertanto, non deve essere modificato lo statuto. Conferimenti: in denaro devono essere INTERAMENTE versati: - in sede di COSTITUZIONE, alla sottoscrizione dell'atto costitutivo; - in sede di AUMENTO DEL CAPITALE sociale sottoscritto dall'unico socio, all'atto della sottoscrizione stessa. - Se viene meno la pluralità dei soci, i versamenti ancora dovuti devono essere effettuati entro 90 gg. 37 NB: Il RISPETTO delle condizioni in materia di conferimenti non è solo condizione per la costituzione della società, ma è anche condizione per la sussistenza della responsabilità limitata del socio unico. Adempimenti pubblicitari: gli amministratori devono depositare al RI un'apposita dichiarazione quando: - l'intera partecipazione appartiene ad un solo socio o muta la persona dell'unico socio; - si costituisce o ricostituisce la pluralità dei soci. Le dichiarazioni devono essere depositate entro 30 gg dall'avvenuta variazione della compagine sociale. NB: il RISPETTO degli oneri di pubblicità una condizione per la sussistenza della responsabilità limitata del socio unico. I contratti fra la srl e l'unico socio sono OPPONIBILI ai creditori della società solo se risultano: - dal libro delle decisioni degli amministratori o - da atto scritto avente data certa anteriore al pignoramento eseguito dai creditori. L'inosservanza di tali adempimenti non influisce sulla validità dell'atto né sull'efficacia fra le parti; ne consegue la sola inopponibilità dell'atto compiuto ai terzi. In caso di INSOLVENZA, il socio è ILLIMITATAMENTE RESPONSABILE quando i conferimenti di competenza del socio unico non sono stati effettuati, o fin quando non sia stata attuata la pubblicità prescritta dal cc (iscrizione al RI dell’unipersonalità della società). La responsabilità è illimitata solo per il periodo di tempo in cui è rimasto socio unico. SRL SEMPLIFICATA: rappresenta una peculiarità nel contesto giuridico esistente: attribuisce RESPONSABILITA’ LIMITATA ai suoi soci, pur a fronte di un capitale sociale nullo o quasi. Requisiti soggettivi: i soci DEVONO essere persone fisiche. Il possesso di detto requisito sussiste solo in sede di costituzione. Dunque, è consentito l'atto di CESSIONE di quote di srl semplificata a soggetti diversi da persona fisica, ma il loro ingresso nel capitale sociale fa perdere alla società lo status di srl semplificata. Pertanto, qualora non vi sia un aumento di capitale che superi 9.999,99€, la società: 1) viene riqualificata come srl "ordinaria" a capitale esiguo e 2) deve modificare la propria denominazione, eliminando il riferimento di srl "semplificata". La costituzione: deve avvenire per atto pubblico, in conformità a un MODELLO STANDARD approvato con decreto del Ministero della Giustizia. A partire dal 14.12.2021, con l'entrata in vigore del DLgs. 183/2021, è possibile la costituzione on line anche di srl semplificate. Per la costituzione è stato stabilito un procedimento semplificato e alcune agevolazioni in deroga alle disposizioni dettate per le srl "ordinarie". Sono agevolate le spese di costituzione: 1) esenzione da diritto di bollo e di segreteria e 2) esenzione dagli onorari notarili. I conferimenti devono essere fatti solo in denaro; versati all'organo amministrativo. Capitale sociale: deve essere almeno pari a 1 € e inferiore a 10.000 €, sottoscritto e interamente versato alla data della costituzione. Per la riserva legale si applicano le norme sulla srl ordinaria. Corrispondenza: atti, corrispondenza della società e sito internet devono indicare: - la denominazione di "società a responsabilità limitata semplificata"; - l'ammontare del capitale sottoscritto e versato; - la sede della società; - l'ufficio del RI presso cui la srls è iscritta Struttura organizzativa: quanto agli organi sociali, nel modello standard viene indicato che: - l'amministrazione della società è affidata con decisione dei soci; - all'organo di amministrazione spetta la rappresentanza generale della società; - l'assemblea dei soci è presieduta dall'amministratore unico o dal presidente del CdA; - gli amministratori nominati devono essere presenti in sede di costituzione e devono accettare l'incarico e contestualmente dichiarare che non sussistono a loro carico cause di decadenza o di ineleggibilità. Atto di scioglimento: al solo fine di garantire un'ulteriore riduzione degli oneri amministrativi per le imprese e, nel contempo, una più uniforme applicazione delle disposizioni in materia di srls, è disposto che l'atto di scioglimento e messa in liquidazione di tali società è redatto per atto pubblico ovvero per atto sottoscritto con le modalità previste dal codice dell'amministrazione digitale. 40 bilancio. NB: il creditore particolare del socio non può agire esclusivamente sulla quota del debitore per tutta la durata del rapporto sociale. AGEVOLAZIONI FISCALI: sono previste agevolazioni per: - Cooperative Agricole e coop. di piccola pesca: esenti da IRES per la quota eccedente il 20% degli utili netti annuali - Cooperative di produzione e lavoro: esenti da IRES per parte imponibile che deriva dall’indeducibilità dell’IRAP - Cooperative sociali: esenti da IRES per le somme destinate a riserve indivisibili - Sono DEDUCIBILI dal reddito imponibile i RISTORNI dei soci - Sono escluse dal reddito imponibile le somme destinate a riserva (legale, straordinaria, statutaria, ecc.) dalle società cooperative, a condizione che sia esclusa la possibilità di distribuirle tra i soci: si deve indicare nella dichiarazione dei redditi, tra le variazioni in diminuzione, la parte di utile destinata alle riserve indivisibili. La cooperativa a mutualità prevalente è una categoria di società cooperativa di carattere opzionale, che possiede determinati requisiti: 1) le clausole mutualistiche (requisito statutario), 2) Condizione di prevalenza, 3) l'iscrizione nell'apposita sezione dell'albo delle società cooperative. 1) Le clausole mutualistiche sono: - divieto di distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di 2,5 punti rispetto al capitale effettivamente versato; - divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a 2 punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi; - il divieto di distribuire le riserve fra i soci cooperatori; - l'obbligo di devoluzione, in caso di scioglimento, dell'intero patrimonio sociale, dedotto il capitale sociale e i dividendi maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione. 2) Condizione di prevalenza: le società devono svolgere l’attività in modo differente a seconda dello scambio mutualistico: - Società che svolgono la loro attività prevalentemente in favore dei soci (COOPERATIVE DI CONSUMO); o La condizione è verificata se Ricavi delle prestazioni vs soci > 50% voce A1 del CE - Società che si avvalgono prevalentemente delle prestazioni lavorative dei soci (COOP. DI PRODUZIONE E LAVORO); o La condizione è verificata se Lavoro prestato dai soci > 50% voce B9 del CE - si avvalgono prevalentemente degli apporti di beni o servizi da parte dei soci (COOP. DI ACQUISTO) o La condizione è verificata se costo dei beni o costo dei servizi > 50% voce B6 o B7 del CE - Nelle cooperative AGRICOLE: quantità/valore conferito dai soci > 50% quantità/valore totale. Nel caso di diverse tipologie di scambio: si applica la media ponderata. NB: Le COOPERATIVE SOCIALI** sono comunque considerate a MUTUALITA’ PREVALENTE, indipendentemente dal rispetto dei requisiti (sono cooperative a mutualità prevalente di diritto). Le società perdono la propria qualifica e sono obbligate a comunicare all'Albo il passaggio alla sezione delle cooperative diverse, fra l'altro, quando: per due 2 anni consecutivi non conseguono la condizione di prevalenza; o vengono soppresse le clausole statutarie. Procedura: gli amministratori redigono un bilancio (verificato da società di revisione), da notificarsi entro 60 gg dall'approvazione al Ministero dello sviluppo economico per determinare il valore effettivo dell'attivo patrimoniale da imputare alle riserve indivisibili. La perdita della qualifica di mutualità deve essere segnalata all’Albo. ** Le cooperative sociali perseguono uno scopo mutualistico: hanno l’obiettivo di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini attraverso: 1) la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi, o 2) attività diverse (agricole, industriali, commerciali) finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate. I soci possono essere: a) lavoratori, che lavorano a fronte di una retribuzione e si distinguono in lavoratori ordinari e lavoratori svantaggiati; b) fruitori, che utilizzano i servizi offerti dalla cooperativa; c) finanziatori, che sono interessati agli investimenti in denaro e non alle prestazioni mutualistiche; 4) volontari che prestino la loro attività gratuitamente 41 Mutue assicuratrici: è una società cooperativa che opera nel settore assicurativo. Le caratteristiche principali di tali società sono: - obbligazioni garantite dal patrimonio sociale; - interconnessione fra il rapporto assicurativo e il rapporto associativo. La qualità di socio, infatti, non può essere acquistata se non assicurandosi presso la società e si perde con l'estinzione del rapporto assicurativo; il socio ha diritto così alla prestazione dell'assicurazione in forza dell'adesione al contratto sociale, senza necessità di stipulare un distinto contratto di assicurazione; - pagamento da parte dei soci dei contributi fissi o variabili, entro il limite massimo determinato dall'atto costitutivo. Tali contributi costituiscono, allo stesso tempo, conferimenti e premio di assicurazione. la funzione, dunque, della mutua assicuratrice è quella di ripartire i rischi tra i soci assicurati attraverso un fondo appositamente creato. I soci sono obbligati solo al versamento della quota sociale, che confluisce nel capitale sociale e che rappresenta la garanzia generica per tutti i creditori sociali. è prevista anche quella del socio sovventore, che diventa socio, non perché si assicura, ma perché effettua uno speciale conferimento che va a confluire nella costituzione del fondo di garanzia. Tale fondo può essere previsto dall'atto costitutivo per il pagamento delle indennità, qualora il patrimonio sociale sia insufficiente per l'esercizio dell'attività assicurativa. Società estere (artt. 2511 – 2510 cc) Le SEDI SECONDARIE in Italia di società estere sono soggette alla normativa nazionale per quanto concerne: - pubblicità degli atti sociali - iscrizione presso il RI dei soggetti preposti alla loro direzione - indicazione negli atti sociali: sede, RI e numero di registrazione, sia con riguardo alla casa madre che alla secondaria. Se la società estera non è riconducibile a nessun tipo societario nazionale, sono applicate le norme relative alla pubblicità e alla responsabilità degli amministratori delle spa. Coloro che agiscono per conto della società estera assumono RESPONSABILITA’ ILLIMITATA e SOLIDALE con le stesse, almeno fino a quando non sono eseguiti gli adempimenti pubblicitari. Gruppi di società - direzione e coordinamento (artt. 2497-2497-septies) Il gruppo societario, per il quale il legislatore NON ha previsto una definizione specifica, si caratterizza per il fatto che più imprese societarie, autonome e indipendenti tra di loro, soggiacciono all'influenza di un'unica società ("capogruppo"), che le controlla e dirige direttamente o indirettamente per il perseguimento di uno scopo unitario comune a tutte le società facenti parte del gruppo. L'attività della capogruppo consiste nella D&C di società, che, si presume (fino a prova contraria) in capo alla società tenuta al consolidamento dei loro bilanci; o che comunque le controlla. Sono società "controllate", le società: - in cui un'altra società dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria (controllo di diritto); - in cui un'altra società ha voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria (controllo di fatto); - che sono sotto l'influenza dominante di un'altra società in virtù di particolari vincoli contrattuali (controllo contrattuale). Una società ne controlla un’altra anche in virtù di vincoli contrattuali o clausole statuarie. Una persona fisica NON può esercitare D&C. OBBLIGHI PUBBLICITARI: 42 - l'iscrizione, presso un'apposita sezione del RI, delle società che esercitano D&C e le società che vi sono soggette; l'iscrizione è imposta agli amministratori delle sole società dirette e coordinate; - l'indicazione negli atti e nella corrispondenza da parte delle società soggette a D&C della società che esercitano tale attività. - Indicazione nel bilancio di esercizio della CONTROLLATA: o In NI: i dati essenziali dell'ultimo bilancio della società o che esercita su di essa D&C o Nella Relazione sulla Gestione: motivazione delle decisioni delle società controllate (deliberazioni assembleari, e amministrative) che sono influenzate dalla società capogruppo e l'indicazione delle ragioni e degli interessi che hanno inciso sulla decisione i rapporti intercorsi con controllante e con le altre società del Gruppo, e l'effetto sul risultato d’esercizio RESPONSABILITA’: L'inosservanza di tali disposizioni espone gli amministratori delle società soggette a D&C alla responsabilità per il risarcimento del danno subito da terzi per mancata conoscenza del rapporto di gruppo. Sono legittimati a far valere la responsabilità: - i soci delle società eterodirette per il pregiudizio arrecato: alla redditività, al valore della partecipazione sociale; - i creditori sociali per la lesione all'integrità del patrimonio della società. La responsabilità è ESCLUSA qualora il danno: - manchi alla luce del risultato complessivo dell'attività di D&C; - venga integralmente eliminato anche a seguito di operazioni a ciò dirette. Se la responsabilità si manifesta: socio e creditore possono rivalersi sulla controllante solo dopo la PREVENTIVA ESCUSSIONE della controllata. Risponde del risarcimento del danno chiunque abbia preso parte al fatto lesivo e ne abbia tratto beneficio consapevolmente (solo nei limiti del vantaggio conseguito). Se la controllata è assoggettata a procedura concorsuale, l’azione spettante ai creditori è esercitata dal curatore/commissione giudiziale. DIRITTO DI RECESSO: il socio manifesta la volontà di uscire dalla società a seguito di una decisione che ha determinato il modificarsi degli equilibri individuati come presupposto della partecipazione alla società. Il socio acquista automaticamente il diritto a ottenere il rimborso del valore della propria partecipazione. Nell'ambito della disciplina dell'attività di D&C, in aggiunta alle ipotesi di recesso previste in tema di spa e srl, prevede alcune fattispecie tipiche di recesso relative a società appartenenti a gruppi. In particolare, il socio di società CONTROLLATA può recedere: - quando la società controllante ha deliberato una trasformazione che implica il mutamento del suo SCOPO sociale (trasformazione ETEROGENEA); - quando la società controllante ha deliberato una modifica del suo OGGETTO sociale, consentendo l'esercizio di attività che alterino in modo sensibile e diretto le condizioni economiche e patrimoniali della controllata (ne altera il profilo di rischio); - il socio ha ottenuto la CONDANNA ESECUTIVA della CONTROLLANTE per violazione dei principi di corretta gestione; NB: il diritto di recesso può essere esercitato soltanto per l'intera partecipazione del socio; - all'inizio e alla cessazione dell'attività di che esercita D&C se ne deriva un'alterazione delle condizioni di rischio dell'investimento, a condizione che la società non abbia azioni quotate in mercati regolamentati e non sia stata promossa un'offerta pubblica di acquisto. L'esercizio del recesso e le modalità di determinazione del valore della partecipazione e la liquidazione sono regolati dalle norme per spa o srl. FINANZIAMENTI: i soci possono effettuare finanziamenti in favore della società; questi, a differenza dei conferimenti, non vanno ad incrementare il capitale sociale. È prevista la postergazione del rimborso dei finanziamenti rispetto al soddisfacimento degli altri creditori sociali (si applica la disciplina per i soci di srl). OPERAZIONI INTRAGRUPPO: nelle società che ricorrono al mercato del capitale di rischio, gli amministratori devono: - adottare le misure stabilite dalla CONSOB per garantire trasparenza e correttezza delle operazioni con parti correlate - indicare le transazioni con parti correlate nella Relazione sulla Gestione. 45 BILANCIO DI ESERCIZIO Il bilancio è il documento, redatto al termine del periodo amministrativo dell’impresa, che ha il fine di esporne la situazione patrimoniale, economica e finanziaria e di quantificare il risultato di esercizio. La sua redazione spetta all’organo amministrativo. È costituito da SP, CE, NI, RF. È accompagnato da: - Relazione sulla gestione: redatta dagli amministratori, riporta un’analisi fedele e completa della situazione della società, dell’andamento e del risultato della gestione, nel suo complesso e nei vari settori di operatività, anche attraverso imprese controllate. Deve prestare attenzione a costi/ricavi/investimenti e descrivere principali rischi e incertezze per la società. Deve riportare gli indicatori finanziari e non, informazioni sull’ambiente, sul personale, attività di R&S, rapporti con le imprese del Gruppo, n° e valore nominale delle azioni proprie, della controllante possedute e quelle acquistate/vendute, evoluzione prevedibile della gestione, elenco delle sedi secondarie, e se ricorre a strumenti finanziari: informazioni sulla gestione del rischio finanziario e l’esposizione al rischio di prezzo. - Relazione del Collegio Sindacale: reca le osservazioni dei sindaci sulle risultanze di esercizio e sull’attività di controllo svolta. - Relazione del Revisore legale: deve dare atto che il revisore ha proceduto a verificare periodicamente la correttezza della tenuta della contabilità, che il bilancio corrisponde alle risultanze delle scritture contabili e che è conforme alle norme, esprimere un giudizio sul bilancio (e sulla coerenza della relazione sulla gestione). Le funzioni del bilancio sono: 1. rendiconto/strumento informativo, per valutare l’operato degli amministratori, 2. strumento interno di controllo della gestione aziendale, 3. pacchetto informativo per tutti gli stakeholders interni ed esterni (come clienti, fornitori, finanziatori). Adempimenti: 1. almeno 30gg prima dell’assemblea dei soci per l’approvazione del bilancio, l’organo amministrativo deve approvare il PROGETTO DI BILANCIO e sottoporlo al Collegio Sindacale e al Revisore legale 2. almeno 15gg prima dell’assemblea dei soci, devono restare depositati presso la sede sociale: progetto di bilancio, relazione degli amministratori, dei sindaci, del revisore legale, copie integrali dell’ultimo bilancio approvato dalla controllante, riepilogo dei dati principali delle collegate 3. l’assemblea dei soci: si deve tenere entro 120gg dalla chiusura dell’esercizio. Lo statuto può prevedere un maggior termine, comunque non superiore 180gg, nel caso in cui la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato o se lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura e all’oggetto della società. L’assemblea deve essere convocata almeno 8gg prima con mezzi che garantiscono la prova dell’avvenuto ricevimento nell’assemblea si deve deliberare anche sull’eventuale distribuzione degli utili: in tal caso il verbale deve essere registrato all’AdE entro 20 gg previo versamento dell’imposta sostitutiva pari a 200€. 4. entro 30gg dall’approvazione, gli amministratori devono depositare il bilancio al RI, con relazioni, verbale di assemblea di approvazione, elenco soci (se sono intervenute variazioni nella compagine sociale). 5. Il versamento delle imposte (saldo dell’esercizio di riferimento e I acconto per l’esercizio corrente) deve avvenire entro l’ultimo gg del 6°mese successivo a quello di chiusura dell’esercizio (30/06) o, in caso di differimento, entro l’ultimo gg del mese successivo a quello di approvazione del bilancio. 6. La trasmissione della dichiarazione dei redditi e dell’irap avviene entro l’ultimo gg dell’11 mese successivo a quello di chiusura dell’esercizio (30/11). Bilancio in forma abbreviata: è consentito alle società non quotate che per 2 esercizi consecutivi non abbiano superato 2 di 3 limiti: attivo di SP: 4.400.000, tot. Ricavi: 8.800.000, n° medio dipendenti: 50. Le semplificazioni previste sono: a) non redigere la Relazione sulla gestione se in NI sia dato conto di n° e valore nominale delle azioni proprie e/o detenute nelle altre società del gruppo e delle relative movimentazioni, 46 b) la NI è obbligatoria, ma sono previsti esoneri per specifiche voci (es. per i debiti non occorre indicare la ripartizione geografica, si può omettere la ripartizione per categoria dei dipendenti, è permessa una limitata informativa relativa le operazioni con parti correlate), c) il RF non è obbligatorio, d) il criterio del costo ammortizzato può non essere applicato (in tal caso, i titoli immobilizzati sono rilevati al costo di acquisto, i crediti al valore di presumibile realizzo e i debiti al valore normale). La forma abbreviata non è consentita se i limiti sono superati per 2 esercizi consecutivi (già dal 2° bilancio si deve redigere il bilancio nella forma ordinaria. Bilancio delle micro imprese: è consentito alle società che per 2 esercizi consecutivi non abbiano superato 2 di 3 limiti: attivo 175.000, ricavi: 350.000, dipendenti: 5. Semplificazioni come per il bilancio in forma abbreviata, ma la NI non è obbligatoria se in calce allo SP sono date le informazioni relative a: 1) importo di impegni/garanzie/passività potenziali non risultanti dallo SP, 2) ammontare dei compensi/anticipazioni/crediti concessi agli amministratori e ai sindaci, precisando le condizioni e gli impegni assunti per loro conto. Responsabilità: amministratori e sindaci non sono liberati dalle loro responsabilità dopo l’approvazione del bilancio da parte dell’assemblea. L’impugnazione del bilancio è però soggetta a limiti di legge: 1) nel caso in cui il revisore NON abbia formulato rilievi, l’impugnazione deve essere richiesta da almeno il 5% del capitale sociale, 2) non può essere proposta una volta che sia stato approvato il bilancio dell’esercizio successivo. Clausola generale: il bilancio deve essere redatto con CHIAREZZA e deve RAPPRESENTARE IN MODO VERITIERO E CORRETTO la situazione patrimoniale e finanziaria della società e il risultato economico di esercizio. Per chiarezza, si intende che il BdE deve essere comprensibile per i terzi; per rappresentazione veritiera, si intende che il BdE deve rispecchiare attendibilmente la realtà gestionale (Nb: il BdE deve essere veritiero, non vero oggettivamente: nel bdE confluiscono valutazioni, come scelte di ammortamenti, valutazione dei crediti, valorizzazione delle rimanenze finali); per correttezza, si intende neutralità (senza privilegiare qualche centro d’interesse). Inoltre, a norma del c.c.: 1)Se le informazioni richieste a norma di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni necessarie allo scopo. 2)Non occorre rispettare gli obblighi di rilevazione/valutazione/presentazione se questi siano irrilevanti al fine di dare una rappresentazione veritiera e corretta. 3)Se, in casi eccezionali, l’applicazione di una norma sia incompatibile con la rappresentazione veritiera e corretta, la disposizione non deve essere applicata. La NI deve motivare la deroga e starà agli amministratori trovare una rappresentazione non prevista dalla legge per soddisfare la clausola generale. Postulati: il BdE deve essere redatto rispettando alcuni principi (OIC 11): 1. PRUDENZA: regola valutativa asimmetrica nella contabilizzazione dei componenti positivi e negativi (prevede l’imputazione al CE solo i ricavi realizzati e i costi anche se non sono stati effettivamente sostenuti). Applicando tale principio, non si può compensare valutazioni attive e valutazioni passive Es. dell’OIC11: 1)la valutazione delle rimanenze deve essere effettuata in modo autonomo per ciascuna categoria, evitando che i plusvalori di alcuni elementi siano compensati con minusvalori di altri; l’accantonamento a fondi per rischi e oneri avviene anche in caso di passività potenziali, mentre le attività e gli utili potenziali non possono essere rilevati a bilancio, le imposte anticipate sono rilevate solo se vi è ragionevole certezza, mentre analoga cautela non vi è per le imposte differite. 2. PROSPETTIVA DELLA CONTINUITA’ AZIENDALE: è il presupposto per la redazione del BdE, occorre che l’impresa sia capace di produrre reddito per un periodo di almeno 12 mesi. L’OIC11 individua 4 fasi: 1)sussistenza della continuità per almeno 12 mesi; 2)presenza di significative incertezze: la NI deve indicare le informazioni relative a fattori di rischio, incertezze identificate, piani aziendali futuri per farvi fronte; 3)mancanza di prospettiva di continuità e previsione della cessazione, senza che sia stata dichiarata la liquidazione: il BdE non è ancora redatto secondo i criteri di liquidazione, ma secondo i criteri di funzionamento tenendo conto dell’orizzonte 47 temporale limitato (sptt in relazione alla stima di vita utile e valore residuo delle immobilizzazioni, loro valore recuperabile ai sensi dell’OIC 9, valutazione della recuperabilità delle imposte anticipate) ; 4)scioglimento della società deliberato dalla società con nomina dei liquidatori: si applicano i criteri di liquidazione. 3. COMPETENZA: si deve tener conto dei proventi e degli oneri di competenza indipendentemente dalla data dell’incasso/pagamento. I ricavi di vendita sono di competenza quando il processo produttivo è completato e si è verificato il passaggio sostanziale (rischi e benefici) e non formale del titolo di proprietà (per i beni mobili, alla spedizione/consegna, per i beni immobili, alla stipula dell’atto pubblico, per i servizi, quando la prestazione è effettuata). Questo principio richiede l’applicazione del principio della CORRELAZIONE: attribuiti i ricavi di competenza, sono di competenza i costi correlati. 4. RAPPRESENTAZIONE SOSTANZIALE: prevalenza della sostanza sulla forma. Il redattore del bilancio individua diritti e obblighi derivanti dai contratti per poter rappresentare gli elementi patrimoniali ed economici tenendo in considerazione la sostanza degli stessi. Fa eccezione il contratto di leasing 5. RILEVANZA: un’informazione è rilevante quando la sua omissione o errata indicazione può influenzare le decisioni prese dai destinatari sulla base dei bilanci (es. investitori). 6. COMPARABILITA’: si traduce nella costanza di applicazione sia degli aspetti sostanziali (criteri di valutazione e continuità dei principi contabili) che della struttura formale. Si sostanzia negli obblighi di indicare per ogni voce, il corrispondente importo dell’esercizio precedente; se manca la comparabilità, si adattano le voci dell’esercizio precedente, dandone indicazione in NI. 7. COSTANZA DEI CRITERI DI VALUTAZIONE: da un esercizio all’altro, al fine di permettere la comparabilità intra- aziendale. Valutazione: il criterio base di valutazione di bilancio è il COSTO DI ACQUISTO/PRODUZIONE dell’elemento patrimoniale. Tale criterio è derogato in alcuni casi: a) Svalutazioni di attività/passività per perdite durevoli di valore. Vi è l’obbligo di rivalutare tali elementi se i motivi di svalutazione vengono meno. b) Possibilità di valutare con il metodo del PN le partecipazioni di controllo/collegamento. c) Titoli iscritti tra le immobilizzazioni finanziarie, crediti, debiti, aggio e disaggio: valutati con il criterio del costo ammortizzato (tranne bilancio abbreviato e micro-imprese). d) Rimanenze finali: minore tra costo e valore di realizzo. e) Attività e passività in valuta: vanno iscritte al cambio a pronti alla data di chiusura dell’esercizio, con imputazione a CE di utili/perdite su cambi. f) Strumenti finanziari derivati: fair value. Cambiamento di principi contabili, stime e correzione di errori: un cambiamento di principio contabile può essere OBBLIGATORIO, se richiesto da nuove disposizioni normative o VOLONTARIO, per migliorare la rappresentazione in bilancio di fatti e operazioni. L’OIC29 prevede: - L’imputazione a PN di apertura degli EFFETTI relativi ai cambiamenti di principi contabili. - L’applicazione RETROATTIVA: gli effetti sono contabilizzati sul saldo di apertura del PN dell’esercizio in corso e solitamente la rettifica è rilevata negli utili portati a nuovo. - Ai soli fini comparativi, è necessario rideterminare gli effetti che si sarebbero avuti nel bilancio comparativo come se fosse sempre stato applicato tale principio, rettificando il saldo d’apertura del PN dell’esercizio precedente. - Se dopo ogni ragionevole sforzo, non è fattibile determinare l’effetto dell’esercizio precedente, la società non deve presentare i dati comparativi rettificati. - La NI deve illustrare le motivazioni del cambiamento e gli effetti o i motivi per cui non è stato possibile determinare gli effetti. Inoltre: quando è difficile stabilire se si è in presenza di un cambiamento di principio contabile o di stima, il cambiamento è trattato come un cambiamento di STIMA. Le stime sono procedimenti con cui si determina un valore ragionevolmente attendibile di attività/passività/costi/ricavi. I cambiamenti di stima NON hanno applicazione 50 - A COSTO DEL VENDUTO: suddivisione tra costi operativi diretti e indiretti; consente l’analisi della gestione caratteristica esaminando i sottoinsiemi industriale, amministrativo e commerciale. Usato sptt da imprese manifatturiere, mentre non è indicato per le imprese di servizi. Non calcola Ebitda, ma l’ebit. Ricavi – costo del venduto (costo di acquisto di produzione, personale di produzione, variazione delle rimanenze) =margine industriale Margine industriale - costi commerciali (marketing, R&S, personale amministrativo) = risultato della gestione caratteristica +/- proventi e oneri della gestione accessoria = EBIT… Gli ultimi 2 metodi sono usati da analisti interni perché richiedono dati provenienti dalla contabilità analitica. Riclassificazione dello SP: utile per esprimere la correlazione tra impieghi (investimenti) e le fonti di investimento (risorse apportate o generate), accertare la solidità finanziaria e patrimoniale. I criteri di riclassificazione sono: - Criterio FINANZIARIO: riclassifica le voci secondo il criterio della liquidità per l’attivo e dell’esigibilità per il passivo. L’orizzonte temporale di riferimento sono i 12 mesi. Gli impieghi si dividono in attività correnti (liquidabili entro 12 mesi, come denaro in cassa, crediti v/clienti, rimanenze) e non correnti (destinate a permanere nell’azienda per più di 12 mesi, come le immobilizzazioni mat/immat/finanz). Le fonti si dividono in passività correnti (da rimborsare entro 12 mesi, come debiti a breve, ratei e risconti passivi) e non correnti (con scadenza > 12 mesi come i debiti a medio-lungo termine, fondo TFR, fondo rischi e oneri) e PN. - Criterio FUNZIONALE: analizza la solidità patrimoniale e finanziaria ricercando correlazioni tra fonti e impieghi, che sono riclassificati in base all’area gestionale di appartenenza: area operativa e area finanziaria. I margini evidenziati sono: o Capitale circolante netto operativo: misura l’efficienza della gestione dell’impresa o PFN: è la differenza tra debiti finanziari e disponibilità liquide (più è bassa, maggiore è la solvibilità finanziaria dell’impresa) o Capitale netto immobilizzato: misura la capienza patrimoniale dell’impresa rispetto alle passività di lungo periodo Analisi per indici: consente di perfezionare l’analisi di bilancio. Vi sono: 1. Indici di redditività: misurano la capacità di produrre profitto per remunerare il capitale investito o ROE= Risultato netto di esercizio/Capitale proprio (RN/PN): misura la capacità di remunerare il capitale proprio (capitale investito dall’imprenditore e dai soci (PN). o ROI= RO/Ci: misura la capacità di remunerare il capitale investito attraverso la gestione caratteristica. Il ROI è positivo se è > ROE. o ROS= RO/V: misura la redditività delle vendite. È influenzato dalla politiche aziendali: una sua diminuzione è positiva se l’azienda sta investendo o riducendo i prezzi per aumentare i volumi di vendita; è negativa se i prezzi si riducono per la concorrenza subita sul mkt. o Costo medio dell’indebitamento o Return on debt= oneri finanziari/mezzi di terzi (OF/MT). Se ROI>ROD, è possibile fare leva sull’indebitamento per migliorare il ROE. o Leva finanziaria= fonti di finanziamento/Capitale proprio: serve a calcolare l’effetto moltiplicatore sul ROI. 2. Indici di liquidità: misurano l’equilibrio finanziario a breve termine o Indice di liquidità primaria= (crediti a breve+liquidità)/debiti a breve. Indica la capacità di far fronte agli impegni a breve convertendo le attività finanziarie in entrate monetarie. Se =1, condizione di equilibrio, se <1, possibili carenze di liquidità. o Indice di liquidità secondaria= attivo corrente/passivo corrente. Indica la capacità di far fronte agli impegni a breve tramite l’incasso di crediti a breve e la vendita delle rimanenze. Se >2, condizione ottimale, se < 1 , insolvenza dell’impresa, se =1 è una situazione di rischio perché è possibile coprire i debiti a breve solo se le rimanenze sono vendute in conformità alla valorizzazione contabile del magazzino. o CCN=AC – PC (esprime in valore assoluto l’indice di liquidità secondaria. 51 3. Indici di solidità patrimoniale: misurano l’equilibrio nel medio-lungo termine tra investimenti e finanziamenti e la dipendenza finanziaria dell’impresa da terze economie. o Rapporto di indebitamento= debiti finanziari/PN: misura la dipendenza dell’impresa da terzi. <1, condizione ottimale, >2, eccessivo indebitamento. o Indice di patrimonializzazione= PN/fonti d’investimento [che sono i debiti e il PN]: misura la congruità del capitale proprio rispetto al capitale di terzi. Se <33%, grave sottocapitalizzazione (dipende quasi esclusivamente dal capitale di terzi), tra 67-99%, struttura equilibrata, ottimale per la crescita aziendale, se =100%, utilizza solo capitale proprio (rischio di perdere occasioni di crescita per mancato ricorso al capitale di terzi). o Tasso di copertura dell’attivo fisso= passivo consolidato/attivo immobilizzato. Misura la capacità dell’impresa di coprire gli investimenti fissi con fonti di medio-lungo termine. >1, situazione di equilibrio. 4. Indici di sostenibilità del debito: misurano la capacità di rimborsare il capitale di terzi. Es. PFN/fatturato (grado di indebitamento rispetto al fatturato, valore ottimale <30%). Analisi per flussi: analizza i flussi finanziari e monetari tramite il RF. Es: DSCR (Debt service cover ratio)= flusso gestionale operativo/(rimborso debiti+oneri finanziari): indica la capacità della gestione caratteristica di generare risorse monetarie per rimborsare i debiti finanziari e pagare i relativi oneri. Se >1, il core business genera cassa sufficiente per questi pagamenti, se tra 0-1, il core business genera sufficiente cassa, ma vi è rischio di tensione finanziaria, se <1, non viene generato alcun flusso di cassa per questi pagamenti. 52 BILANCIO CONSOLIDATO Gruppo di Imprese Sono varie società che detengono tra di loro rapporti di partecipazione e controllo e che spesso sono gestite da un unico soggetto (holding) con logiche super-aziendali. Holding – soggetto con il potere di controllo (civile, decisionale o amministrativo) su tutte le società del gruppo grazie alla possibilità di collocare i propri “uomini” nei posti chiave delle controllate. Controllate – su cui la holding esercita influenza dominante direttamente (partecipazione >50%) o indirettamente (attraverso accordi o vincoli contrattuali – generalmente patti parasociali – esempio per la maggioranza dei voti in assemblea). Collegate – su cui la holding esercita influenza notevole. Area di consolidamento – le società del gruppo, cioè quelle soggette al bilancio consolidato. Però non esiste una definizione giuridica di gruppo e questo si determina solo in rapporto ai vari livelli di partecipazione intercorrenti tra le società. Fanno parte tutte le società controllate e nella prassi anche quelle collegate. Bilancio consolidato (di gruppo) Costituito da SP, CE, Rendiconto Finanziario e Nota integrativa e può essere redatto in migliaia di euro e non obbligatoriamente in unità di euro. Obbligati a) società di capitali che controllano un’altra società di qualsiasi forma b) Società cooperative e mutue ass. o enti pubblici che controllano una SC Esonero a) Dimensionale dell’intero gruppo per 2 esercizi consecutivi non si superano consecutivamente 2 indicatori: 20 milioni di attivo; 40 milioni di ricavi; 250 dipendenti mediamente occupati. L’esonero non vale se un soggetto sia di interesse pubblico o quando la volontà del gruppo è di redigerlo comunque. NB non si è comunque tenuti a inserire una società quando sia irrilevante ai fini della rappresentazione, esistano particolari restrizioni (es procedure concorsuali), azioni possedute a fini speculativi e quando i costi di ottenimento dei dati sarebbero eccessivi. Uniformità criteri e piano dei conti: è importante che le società utilizzino criteri di valutazione e piani dei conti uniformi; altrimenti bisogna provvedere a correggerli o darne idonea motivazione in nota integrativa. Principio della contemporaneità: non si possono consolidare bilanci con esercizi sociali con date non omogenee. In questo caso si prendono a riferimento le date della controllante o della maggior parte delle imprese e per quelle con date differenti si redige un bilancio intermedio. Bilanci ordinari: ogni società del gruppo redige il proprio bilancio consolidato e in più la consolidante redige quello di gruppo (il consolidato non esclude quelli ordinari). Traduzione in euro: si traducono con la valuta legale in Italia i bilanci non riferiti in euro. Metodi di consolidamento Integrale – in questo metodo il gruppo è considerato un’impresa unitaria. Si procede a inserire nello SP i valori di ATT e PASS sommati di ogni società del gruppo eliminando la rispettiva partecipazione (anche qualora la partecipazione non sia del 100%). Il confronto tra il valore della Partecipazione e quello del Patrimonio rappresentato può dare origine ad una differenza. 55 2)Costi di sviluppo: l’oic 24 definisce lo sviluppo come l’applicazione dei risultati della ricerca di base per la produzione di materiali/dispositivi/sistemi o servizi nuovi o migliorati sostanzialmente. [I costi di ricerca di base, sostenuti prima de individuare il prodotto, sono da imputare a CE]. Per essere capitalizzati, tali costi devono essere 1) relativi a un prodotto o processo definito chiaramente, 2) riferiti a un progetto realizzabile, 3) recuperabili tramite ricavi futuri. La loro iscrizione richiede il consenso del Collegio Sindacale. NB: dal 2016 NON sono più capitalizzabili i costi di pubblicità e ricerca (se non a determinate condizioni) né i costi pluriennali accessori a titoli/crediti/debiti, che sono contabilizzati con metodo del costo ammortizzato. - Ammortamento: questi costi sono ammortizzabili entro 5 aa. - Fisco: se i costi sono capitalizzati, sono deducibili nella misura del loro ammortamento (secondo la vita utile e in un periodo max di 5 aa); se imputati a CE, sono deducibili nell’esercizio del loro sostenimento. Per i costi di impianto e ampliamento e per i costi di sviluppo, finché l’ammortamento non è completato, possono essere distribuiti DIVIDENDI solo se vi sono riserve disponibili sufficienti a coprire l’ammontare dei costi non ammortizzati. 3)Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell’ingegno: capitalizzabili se: i costi sono misurabili, recuperabili e vi è diritto esclusivo di sfruttamento. Rientrano i costi di know-how tutelato giuridicamente. - Ammortamento: a quote costanti, in base all’utilità futura o durata di legge (10-20 aa) - Fisco: gli ammortamenti sono deducibili in misura non superiore al 50%. 4)Concessioni, licenze, marchi e diritti simili: [il marchio è uno dei segni distintivi dell’azienda o di un suo prodotto; può consistere in un qualsiasi segno] - Ammortamento: a quote costanti, in base all’utilità futura, anche stabilita dal contratto o dalla legge (il marchio max 20 aa). - Fisco: la quota di ammortamento dei marchi è deducibile in misura non superiore 1/18 del costo. 5)Avviamento: può essere iscritto nell’attivo se è stato acquistato a titolo oneroso e nei limiti del costo sostenuto. È richiesto il consenso del Collegio Sindacale. - Ammortamento: in base alla vita utile e se non è possibile stimarla, in massimo 10 aa. - Fisco: le quote di ammortamento sono deducibili in misura non superiore 1/18 del costo. Per l’avviamento che deriva da operazioni straordinarie, la deducibilità è condizionata dall’avvenuta opzione per il riconoscimento fiscale di tale valore. La legge di bilancio 2021 ha introdotto la possibilità di effettuare il riallineamento dell’avviamento e delle altre I.I. risultanti dal bilancio al 31.12.19 pagando un’imposta sostitutiva pari al 3%. 6)Immobilizzazioni in corso e acconti: comprende elementi immateriali non completati e gli acconti ai fornitori. Non c’è l’ammortamento. 7)Altre: comprende manutenzioni su beni di terzi a utilità pluriennale (migliorie su beni in locazione), costi di software non tutelati, costi per la realizzazione del sito internet - Ammortamento: delle manutenzioni, si effettua nel periodo < tra utilità futura e periodo residuo di locazione; per il software: max 3 aa. Immobilizzazioni materiali Voce BII) SP attivo -OIC 16 – OIC 9 1) Terreni e fabbricati 2) Impianti e macchinari 3) Attrezzature industriali e commerciali 4) Altre (es. mobili e macchine d’ufficio, automezzi, beni gratuitamente devolvibili,…) 5) Immobilizzazioni in corso e acconti L’oic 16 dispone che le caratteristiche delle I.M. sono 1) tangibilità, 2) utilità pluriennale, 3)destinazione d’uso durevole. Infatti, ciò che distingue le I.M. dalle rimanenze è la DESTINAZIONE, che per le prime è l’utilizzo duraturo nell’impresa. il cambiamento di destinazione deve risultare da apposita delibera di CdA. Se una I.M. viene destinata 56 alla cessione, deve essere riclassificata nell’attivo circolante, valutata al < tra il valore netto contabile e il valore di realizzazione desumibile dall’andamento del mercato (e non sarà più oggetto di ammortamento). ISCRIZIONE: al COSTO DI ACQUISTO o di PRODUZIONE. Gli oneri accessori per i fabbricati: sono costi notarili, registrazione atto, urbanizzazione; per gli impianti e macchinari: trasporto, dazi, installazione, perizie; per i beni mobili: trasporto, dazi. I costi diretti sono materiali, manodopera, forniture esterne; i cosi indiretti sono i costi generali di produzione per la quota ragionevolmente imputabile. NB: gli oneri finanziari (oic 16) sono capitalizzabili se 1) sono effettivamente sostenuti, 2)i fondi sono presi in prestito specificatamente finanziare la costruzione del bene (finanziamento di scopo), 3) i beni richiedono un tempo di costruzione significativo. AMMORTAMENTO: inizia nel momento in cui il cespite è DISPONIBILE e deve essere calcolato anche per i beni non usati. Il valore da ammortizzare è pari al costo dell’I.M ridotto del suo valore residuo che l’I.M. avrà al termine della sua vita utile. Quando il valore contabile è < al valore residuo, l’ammortamento deve essere interrotto. Dal pdv FISCALE, gli ammortamenti sono deducibili in misura non superiore a quanto risultante applicando i coefficienti di ammortamento del DM 31.12.1988; l’ammortamento è deducibile dal momento di ENTRATA IN FUNZIONE del bene; nel 1° esercizio gli ammortamenti deducibili sono ridotti alla metà. Nb. I terreni e i fabbricati che rappresentano una forma di investimento NON sono soggetti ad ammortamento. Il Decreto Agosto ha introdotto la possibilità di sospendere gli ammortamenti delle I.I e I.M per i FY20 e 21: la quota di ammortamento è imputata nell’esercizio successivo, determinando così un allungamento del periodo di ammortamento; e dal pdv fiscale, la deducibilità degli ammortamenti è cmq consentita (si dovranno stanziare imposte differite con in contropartita il fondo che verrà utilizzato quando verrà iscritta la quota di ammortamento già dedotta). MIGLIORIE: occorre distinguere la manutenzione ordinaria e quella straordinaria. La manutenzione ordinaria (pulizia, verniciatura, riparazione) è effettuata in modo ricorrente e serve per mantenere il bene in efficienza; è un costo imputato a CE. La manutenzione straordinaria aumenta la vita utile o la sicurezza o la capacità produttiva del cespite; il costo è capitalizzato: iscritto in A4 del CE a fronte all’aumento della I.M. migliorata in SP. RIVALUTAZIONI: solo se consentite da leggi speciali. [Lo IAS 16 ammette la rivalutazione del cespite al valore corrente (non det. un componente reddituale)] SVALUTAZIONI: da effettuare in caso di perdite durevoli di valore. È necessaria una perizia di un esperto in base alla quale si valuta la necessità di svalutazione. Successivamente, se le cause che avevano determinato la svalutazione dovessero venire meno, è necessario ripristinare il valore della I.I. fino al massimo del costo residuo prima della svalutazione. La rivalutazione di ripristino confluisce in A5 di CE. LEASING: 1) Metodo patrimoniale (nel bilancio civilistico): il bene è nello SP del locatore e il locatario registra i canoni in CE. In NI: riclassifica extracontabile del ben col metodo finanziario. 2)Metodo finanziario: il leasing è iscritto nello SP del locatario, a fronte di un debito di finanziamento vs la società di leasing. I canoni sono contabilizzati come un rimborso per quote di tale debito. Applica il principio della forma sulla sostanza giuridica, fornendo una rappresentazione chiara, veritiera e corretta. CONTRIBUTI dallo Stato o altri enti pubblici: - In conto impianti. Finalità: agevolare l’acquisto di beni materiali o immateriali. Trattamento contabile: metodo indiretto (imputato nel CE A5) o metodo diretto (a riduzione del costo del cespite). Fisco: concorre al reddito nell’esercizio di competenza. - In conto capitale. Finalità: aumentare il PN. Trattamento contabile: A5 di CE. Fisco: concorre al reddito nell’esercizio di riscossione o a quote costanti per max 5 esercizi. - In conto esercizio: Finalità: integrare i ricavi o ridurre i costi. Trattamento contabile: A5 di CE o C17 se di natura finanziaria. Fisco: concorre al reddito nell’esercizio di competenza. VEICOLI: limiti di deduzione ai fini fiscali, con esclusione di 1) veicoli strumentali, 2) veicoli per uso pubblico, 3) veicoli individuati dall’art. 54 del codice della strada (autocarri, autotreni, bus con più di 9 posti) che sono deducibili al 100%. In base alla tipologia di utilizzo, la deducibilità cambia: 1) Uso solo personale (dipendenti e amministratori): 100% fino all’ammontare del fringe benefit; l’eccedenza è indeducibile. 57 2) Uso solo aziendale: 20% entro i limiti di costo (18.075, 99€) 3) Uso promiscuo al dipendente: 70% entro i limiti di costo 4) 4) Uso promiscuo all’amministratore: 20% entro i limiti di costo 5) Agenti e rappresentanti di commercio: 80% entro i limiti di costo (25.822,84€) Il Fringe benefit è tassato in capo al dipendente/amministratore ed è calcolato sulla base del costo km stabilito dalle tabelle aci, considerando una percorrenza convenzionale di 15.000km e assumendo una % variabile dal 25 al 50% in base alle emissioni delle autovetture. Rivalutazione e riallineamento dei beni d’impresa e partecipazioni (covid 19) Immobilizzazioni finanziarie Voce BIII) SP attivo / CIII) SP attivo- OIC 21 (partecipazioni), OIC 20 (titoli) 1) Partecipazioni in imprese controllate/collegate/controllanti/sottoposte al controllo delle controllanti/altre imprese 2) Crediti vs imprese controllate/collegate/controllanti/sottoposte al controllo delle controllanti/altre imprese 3) Altri titoli 4) Strumenti finanziari derivati CIII) Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 1)-4) partecipazioni in imprese controllate/collegate/controllanti/sottoposte al controllo delle controllanti/altre imprese 5) Strumenti finanziari derivati 6) Altri titoli Partecipazioni (oic 21): investimenti in capitale di altre imprese che attribuiscono titoli patrimoniali (diritto al dividendo) e non patrimoniali (diritto di voto). Nello SP, a seconda della DESTINAZIONE, decisa dagli amministratori, possono essere classificate tra le I.F. (BIII) se destinate a rimanere durevolmente nel patrimonio, o nell’attivo circolante (CIII) se si prevede di vendere la partecipazione dopo breve (<12 mesi). Il c.c. introduce una presunzione: le Part. di controllo e di collegamento si presumono immobilizzate. Società controllate: quelle in cui la società 1) dispone della maggioranza dei voti nell’assemblea ordinaria (controllo di diritto); 2) dispone di voti sufficienti a esercitare un’influenza DOMINANTE (controllo di fatto); 3) esercita un’influenza DOMINANTE in virtù di vincoli contrattuali (controllo contrattuale). Società collegate: quelle in cui la società esercita un’influenza NOTEVOLE (20% dei voti in assemblea ordinaria – 10% se quotata). VALUTAZIONE delle PART. IMMOBILIZZATE: il criterio generale è il METODO DEL COSTO, che prevede che la Part. siano valutate al COSTO DI ACQUISTO, comprensivo degli oneri accessori. La valutazione delle Part. in imprese controllate e collegate può avvenire con il METODO DEL PATRIMONIO NETTO (oic 17), che consiste nel valutare la Part. a un importo pari alla corrispondente frazione di PN risultante dall’ultimo bilancio, detratti i dividendi e operate le rettifiche richieste dai principi di redazione del bilancio consolidato. In sede di 1° ISCRIZIONE, si determina una differenza iniziale positiva o negativa. Se POSITIVA - Ed è riconducibile a >valori dell’attivo della partecipata o alla presenza di avviamento, la partecipante iscrive la partecipazione al costo di acquisto comprensivo della differenza positiva - In caso contrario, la partecipazione è oggetto di svalutazione e la differenza è imputata a CE (D19a – svalutazione di partecipazioni). Se NEGATIVA: - Ed è riconducibili al compimento di un buon affare, la partecipante iscrive la partecipazione al >valore del PN rettificato della partecipata rispetto al prezzo di costo e iscrive come contropartita una Riserva per plusvalori di partecipazioni acquisite in Altre riserve - Ed è dovuta alla presenza di attività iscritte a un valore >valore recuperabile, o passività iscritte a un valore <valore di estinzione o alla previsione di risultati economici negativi, la differenza rappresenta un fondo per 60 L’impresa deve mantenere costante il metodo di valutazione, solo in casi eccezionali è consentito il cambiamento del metodo, con l’onere di giustificare la scelta in NI. VALUTAZIONE FISCALE (art. 92 Tuir): può avvenire: - Al COSTO SPECIFICO - Raggruppando i beni in categorie omogenee per natura (sotto il profilo merceologico) e per valore, e si applica a ciascun gruppo un valore non inferiore a quello determinato applicando LIFO a scatti (o FIFO o CMP). Se il valore così determinato risulta superiore al valore NORMALE MEDIO dei beni nell’ultimo mese di esercizio, si applica all’intera quantità di beni tale valore normale e il minore valore vale anche per gli esercizi successivi. I LAVORI IN CORSO SU ORDINAZIONE (oic 23): possono essere valutati con: - Criterio del COSTO o della COMMESSA COMPLETATA (applicabile a tutte le rimanenze): i ricavi e i margini si rilevano alla conclusione dei lavori. Segue il principio della prudenza. - Criterio della % DI COMPLETAMENTO: ricavi e margini si rilevano durante i lavori, in correlazione con i costi. Segue il principio di competenza. Secondo l’oic 23 è da preferire, ma devono ricorrere determinate condizioni: o ci deve essere un contratto vincolante tra le parti E non ci sono incertezze contrattuali o il corrispettivo matura con ragionevole certezza o il risultato della commessa è misurabile in modo attendibile il 1° passaggio è preventivare i ricavi derivanti dalla commessa, poi, preventivare i costi (di acquisizione della commessa, pre-operativi, di esecuzione e successivi alla chiusura, es. collaudo/smobilizzo). Determinare lo stato di avanzamento: i metodi sono 1)metodo del costo (costi sostenuti/costi totali) o 2)metodo delle h lavorate rispetto alle h tot. Operazioni in valuta estera OIC 26 L’iscrizione deve avvenire. - Per le attività/passività MONETARIE (crediti, debiti, disponibilità liquide, ratei e titoli di debito): al CAMBIO A PRONTI alla CHIUSURA DELL’ESERCIZIO. I relativi utili/perdite sono imputati a CE e l’eventuale utile netto è accantonato in una riserva non distribuibile fino a realizzo (quindi il c.c. prevede l’obbligo di costituire una riserva a fronte di utili su cambi). - Per le attività/passività NON MONETARIE (immobilizzazioni, partecipazioni, rimanenze, anticipi, risconti): al CAMBIO VIGENTE al MOMENTO DEL LORO ACQUISTO (cambio storico) C.c.: i RICAVI e i COSTI in valuta devono essere determinati al CAMBIO CORRENTE alla data dell’operazione. Nella voce C17-bis di CE sono rilevati: 1) utili e perdite su cambi realizzati (derivano dalla conversione di poste incassate o pagate) e 2) utili e perdite su cambi NON realizzati alla data di chiusura dell’esercizio. VALUTAZIONE in bilancio: - PRIMA di convertire una posta monetaria, occorre applicare il criterio valutativo proprio della posta. Es. se un credito deve essere svalutato, prima si svaluta e poi si effettua il cambio. - Per le poste non monetarie convertite al cambio storico, bisogna valutare se sono necessarie rettifiche (sono da valutare gli effetti della variazione del cambio). - Nel bilancio, si tengono separate la componente valutativa e la componente di conversione (C17-bis). - Le Part. valutate con il metodo del PN, occorre prima tradurre i bilanci in € e poi valutare la Part. - Per i lavori in corso su ordinazione: o La commessa completata deve essere valutata al cambio storico (la voce dell’attivo è una rimanenza) o La % di completamento deve essere valutata al cambio a pronti alla data di chiusura di esercizio (la voce nell’attivo è assimilata a un credito, è la quota di corrispettivo maturata). Dal pdv FISCALE: il principio generale è quello della valutazione delle operazioni al cambio del giorno in cui i proventi sono percepiti o i costi sostenuti (o il giorno antecedente più prossimo). Il Tuir dispone inoltre: 61 - Sono IRRILEVANTI da un pdv fiscale gli utili/perdite su cambi derivati dalla conversione a fine anno dei crediti e debiti in valuta. Quindi, le differenze su cambi rilevano fiscalmente quando sono realizzate, se no sono variazioni in aumento o in riduzione. - Le differenze cambi che derivano dalla conversione delle disponibilità liquide sono fiscalmente realizzate e come tali deducibili o tassabili. - La rilevanza fiscale della valutazione al cambio a pronti di fine anno è riconosciuta per quelle attività e passività per le quali il rischio di cambio è coperto e i contratti di copertura sono anch’essi valutati in modo coerente secondo il cambio di fine esercizio. - Le imprese che intrattengono in modo sistematico rapporti in valuta estera possono tenere la contabilità plurimonetaria, convertendo i saldi al cambio utilizzato nel bilancio in base ai principi contabili. CONTABILIZZAZIONE: l’adeguamento dei crediti/debiti al cambio di fine esercizio può avvenire: - Attraverso conti transitori in cui si riepilogano gli adeguamenti - Convertendo al cambio di fine esercizio il singolo conto. Crediti Oic 15 A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti BIII) Immobilizzazioni finanziarie 2) Crediti verso imprese controllate, collegate, controllanti, sottoposte al controllo delle controllanti CII) Crediti, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l’esercizio successivo: 1) verso clienti 2)-5) verso imprese controllate, collegate, controllanti, sottoposte al controllo delle controllanti 5-bis) crediti tributari 5-ter) imposte anticipate 5-quater) verso altri Credito: diritto a ricevere determinate somme, a una data scadenza, da clienti o altri soggetti. Il c.c. prevede la loro iscrizione sia nelle immobilizzazioni finanziarie (sono crediti di finanziamento) che nell’attivo circolante (sono crediti commerciali), a seconda della DESTINAZIONE rispetto all’attività (se destinati a rimanere durevolmente nel patrimonio oppure no). Le PERDITE SU CREDITI, se relative a crediti immobilizzati, sono iscritti in C17; se relativi a crediti nel circolante, iscritti in B14. ISCRIZIONE: i crediti originati da vendita di beni sono rilevati secondo il principio della competenza quando: 1) il processo produttivo è completato e 2) sono stati trasferiti i rischi e i benefici (alla consegna per i beni mobili, alla stipula del contratto per i beni immobili e quando un servizio è reso). VALUTAZIONE: i crediti sono rilevati secondo il principio del COSTO AMMORTIZZATO, tenendo conto del: 1) fattore temporale e 2) del valore di presumibile realizzo. Tale criterio consente di suddividere nel tempo la differenza tra il VALORE INIZIALE (compresi gli oneri accessori) e il VALORE DI RIMBORSO, attraverso l’uso di un TASSO DI INTERESSE EFFETTIVO. Con questo criterio, i costi di transazione, commissioni attive e passive e ogni altra differenza tra valore iniziale e valore a scadenza sono ammortizzati, utilizzando il tasso di interesse effettivo, che è il tasso di rendimento interno che eguaglia: - il valore iniziale del credito - il valore attuale dei flussi di cassa futuri derivanti dal credito Nb: il tasso di interesse effettivo è COSTANTE durante tutta la durata del credito. 1) L’attività (passività): rilevata per la 1° volta al valore NOMINALE (di emissione per i titoli), al netto dei costi di transazione 2) Negli esercizi successivi, tale valore è rettificato dell’ammortamento della differenza tra suddetto valore di 1° iscrizione e il valore a scadenza. Nb. Gli interessi da imputare a CE sono quelli calcolati con il TIR al costo ammortizzato residuo (e non quelli risultanti dall’applicazione degli interessi previsti dal contratto). 62 Per tenere conto del FATTORE TEMPORALE, il tasso di interesse desumibile falle condizioni CONTRATTUALI deve essere confrontato con il tasso di MERCATO (tasso che 2 parti indipendenti applicherebbero per un’operazione simile). Se risultano significativamente diversi, occorre attualizzare il credito/debito al tasso di mkt. L’eventuale differenza tra 1) il valore nominale del credito determinato utilizzando il tasso di interesse effettivo e 2) il valore attuale dei flussi finanziari determinato applicando il tasso di mkt, va imputato a CE: per i crediti/debiti di natura finanziaria, tra gli oneri/proventi finanziari e per quelli di natura commerciale, a rettifica dei rispettivi costi/ricavi. Il criterio NON è applicato per: - crediti esistenti in bilancio alla data 1.1.16 - crediti con scadenza < 12 mesi - costi di transazione e ogni altra differenza tra valore iniziale e valore a scadenza siano irrilevanti - chi redige il bilancio nella forma abbreviata e micro-imprese SVALUTAZIONE: occorre considerare il valore di presumibile realizzo e in sede di redazione del bilancio, si devono valutare rischi di INESIGIBILITA’(difficoltà finanziaria del debitore, suoi inadempimenti) e stanziare un FONDO svalutazione crediti a diretta rettifica dei crediti nel caso in cui si siano manifestate perdite per inesigibilità. La misura dell’accantonamento può derivare da stime forfetarie o da un’analisi dei singoli crediti. Nella prassi, si applicano svalutazioni forfetarie su crediti scaduti in funzione della loro scadenza. La CANELLAZIONE del credito avviene quando si estinguono i flussi finanziari dal credito o si trasferisce la titolarità dei diritti sui flussi, o per rinuncia, rettifiche di fatturazione, prescrizione. ASPETTI FISCALI: le perdite su crediti sono deducibili se: - risultano da elementi certi e precisi - relativi a crediti di modesta entità (<5.000 per grandi imprese con ricavi >100milioni, 2.500 per le altre) scaduti da 6 mesi - il debitore è assoggettato a procedura concorsuale - il diritto alla riscossione è prescritto (la prescrizione è un istituto in base al quale se il titolare del diritto non lo esercita entro un determinato arco temporale stabilito dalla legge – 10 aa per i crediti, questo diritto si estingue) - il credito è cancellato dal bilancio in applicazione di principi contabili (es. cessione pro soluto) pro-soluto: il cedente garantisce l’esistenza del credito ma non la solvibilità del debitore pro-solvendo: il cedente garantisce sia l’esistenza del credito che la solvibilità del debitore, mantenendo il rischio di insolvenza. Competenza (art. 109 Tuir): la perdita va imputata per competenza nell’esercizio in cui è divenuta certa. Se la perdita è certa civilisticamente, ma non è deducibile fiscalmente, andrà imputata a costo e ripresa in aumento del modello redditi e dedotta nell’esercizio in cui si verifica la certezza fiscale. Nb. La perdita deve essere imputata a bilancio per poter essere dedotta anche fiscalmente. Art 106 Tuir: la svalutazione dei crediti in bilancio che derivano da cessione di beni/prestazione di servizi è deducibile in ciascun esercizio: - nel limite dello 0,5% del valore NOMINALE o di ACQUISIZIONE e - fino al raggiungimento del limite del 5% del valore nominale di ACQUISIZIONE dei crediti in bilancio alla fine dell’esercizio (ammontare del fondo svalutazione) Dal calcolo si devono escludere: crediti ceduti pro-soluto, crediti assicurati (o la quota parte assicurata), crediti derivanti dalla cessione di beni strumentali. Se in un esercizio, l’ammontare delle svalutazioni eccede il 5% del fondo svalutazione, concorre a formare il reddito attraverso una variazione in aumento.[è accantonato nel cd accantonamento NFR (non fiscalmente rilevante) il c.c. prevede la copertura dei crediti a rischio] Concetti importanti: - c.c.: svalutazioni e accantonamenti vanno fatti su tutti i crediti; mentre per il fisco si devono escludere quelli derivati da cessione di beni ammortizzabili o da ricavi esenti o non soggetti a imposte. - La svalutazione presuppone un’analisi di ogni credito o un’attenta analisi settoriale/di mercato - L’accantonamento presuppone un rischio generico 65 VI. Altre riserve, distintamente indicate: es. riserva straordinaria. VII. Riserva per operazioni di copertura per flussi finanziari attesi: accoglie le variazioni di fair value dei derivati. Non è disponibile e non è utilizzabile a copertura delle perdite. VIII. Utili (perdite) portati a nuovo IX. Utile (perdita) di esercizio X. Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio: riduce il PN. Se le azioni sono rivendute, tale riserva si ridurrà in avere e la plus/minusvalenza si rifletterà su un’altra riserva del netto. L’annullamento delle azioni comporta l’estinzione di questa riserva a fronte della riduzione del capitale sociale. CLASSIFICAZIONE: le riserve sono classificate in base alla loro origine in - riserve di utili: derivano dall’accantonamento di utili di esercizio - riserve di capitale: derivano da versamenti di soci, rinunce di soci ai finanziamenti, rivalutazione di cespiti,… le riserve si distinguono in: - Non disponibili: non possono essere utilizzate. - Disponibili: utilizzabili per la copertura perdite o per aumenti di capitale, ma non per la distribuzione. - Distribuibili Es. di riserve sottoposte a vincoli: 1) R. legale: solo per copertura perdite e dopo l’utilizzo delle altre riserve, 2) R. di azioni della società controllante: indisponibile. 3) R. su cambi non realizzati. Non è distribuibile finché l’utile non è realizzato. VERSAMENTI DEI SOCI: se non prevedono l’obbligo di restituzione, sono contabilizzati nel PN, altrimenti, sono contabilizzati come debiti vs/soci. RINUNCIA AI CREDITI da parte dei soci: è rilevata come apporto a PN indipendentemente dalla natura del credito originario. Ai fini fiscali, la parte che eccede il valore fiscale è una sopravvenienza attiva. Fondi per rischi e oneri Voce B) SP passivo - OIC 31 1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili: accoglie fondi previdenziali integrativi, diversi dal TFR, es. indennità di cessazione di rapporti di co.co.co/agenzia 2) per imposte anche differite: accoglie le passività per imposte probabili (es. contenziosi in corso) e passività per imposte differite. 3) strumenti finanziari derivati passivi: derivati con fair value negativo 4) altri: es. cause in corso, garanzie prestate, manutenzione ciclica, resi di prodotto, recupero ambientale, sostituzione beni gratuitamente devolvibili, operazioni e concorsi a premio, pensionamenti, ristrutturazioni aziendali. Il c.c. prevede che si debba tener conto dei RISCHI e delle PERDITE di competenza dell’esercizio, anche se conosciuti dopo l’esercizio. L’oic 31 distingue: - fondi per ONERI: destinati a coprire passività CERTE di competenza, ma di cui importo e data di sopravvenienza sono stimati (avranno una manifestazione numeraria negli esercizi successivi) - fondi per RISCHI: destinati a coprire passività PROBABILI, i cui valori sono stimati e che traggono origine da eventi specifici ed esistenti alla data di bilancio. In caso di passività possibili, si deve dare informazione in NI. In caso di passività remote, non deve essere data informazione. CONTABILIZZAZIONE: l’oic 31 prevede che gli accantonamenti vadano iscritti prioritariamente nelle voci di conto delle pertinenti classi, per soddisfare il criterio della classificazione per natura e, solo se ciò non sia attuabile, si utilizzano le voci B12 e B13. Es. l’interruzione di un contratto di locazione è rilevato in B8; contenziosi fiscali su imposte dirette sono rilevati alla voce 20. NON si possono costituire: - Fondi per rischi e oneri generici - Fondi per oneri o perdite derivanti da eventi avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio - Fondi per passività il cui ammontare non è determinabile 66 - Fondi che rettificano l’attivo (es. il fondo svalutazione crediti non è soggetto alla disciplina dei fondi per rischi e oneri) Nel determinare l’accantonamento, l’ATTUALIZZAZIONE è possibile se: 1) Si è in presenza di un fondo oneri 2) Si può stimare in modo attendibile data e importo 3) La data prevista per l’esborso è lontana nel tempo, rendendo significativa la differenza tra valore attuale e valore al momento dell’esborso L’UTILIZZO dei fondi deve avvenire in modo diretto e l’eventuale differenza negativa va imputata a CE. L’ELIMINAZIONE o la riduzione di un fondo che risulti eccedente va rilevata a CE tra i componenti positivi della stessa area in cui è stato contabilizzato l’accantonamento. TFM: agli amministratori può essere attribuito un compenso all’atto di cessione del rapporto. La legge non stabilisce parametri per determinare l’accantonamento, che quindi è stabilito secondo un accordo tra le parti. L’unico limite è quello della ragionevolezza, considerati, volume d’affari, PN, esperienza degli amministratori,…Il compenso deve risultare da delibera. Dal pdv FISCALE: i compensi di fine mandato sono deducibili: - Per competenza: se risultano da atto con data certa antecedente l’inizio del rapporto - Per cassa, in caso contrario. Nb. L’atto con data certa è il presupposto affinché l’amministratore possa godere della tassazione separata (beneficio non disponibile per importo > 1.000.000). in tal caso, l’azienda si limita a operare una ritenuta del 20% e l’amministrazione finanziaria determina il conguaglio di tassazione. Il Fondo TFM è iscritto in B1 passivo (per trattamento di quiescenza) e l’accantonamento al fondo è in B7 di CE. TFR Voce C) SP passivo Il TFR si determina mediante accantonamento annuale di una quota pari alla retribuzione dovuta nell’anno, diviso 13,5. Ogni anno, l’accantonamento maturato è soggetto a rivalutazione, applicando un tasso fisso dell’1,5% maggiorato del 75% dell’indice istat di aumenti di prezzi al consumo. L’importo a bilancio è al netto di quanto eventualmente già erogato. Vi è l’obbligo per le società con almeno 50 dipendenti, di conferire il TFR maturato dal 1.1.2007 al fondo di tesoreria gestito dall’INPS o a fondo di previdenza complementare (queste società non rilevano il TFR nel proprio bilancio, ma rilevano l’uscita finanziaria al momento di pagamento agli enti terzi. È possibile anticipare il TFR nel limite del 70% per chi ha prestato servizio da almeno 8 aa per acquisto della 1° casa o spese mediche. Dal pdv FISCALE: l’accantonamento a TFR è deducibile nel limite delle quote maturate nell’esercizio (applicando il principio di competenza). In caso di maggiori accantonamenti, necessari per modifiche normative, il tuir ammette la deducibilità integrale nell’esercizio (o a quote costanti per 3 aa). È prevista una deduzione dal reddito dell’ammontare del TFR destinato a forme pensionistiche complementari pari al: - 4% per le imprese con almeno 50 dipendenti - 6% per le imprese con meno di 50 dipendenti. Debiti Voce D) SP passivo - OIC 19 1) Obbligazioni, 2) Obbligazioni convertibili, 3) Debiti vs soci per finanziamenti, 4)Debiti vs banche, 5) Debiti vs altri finanziatori, 6) Acconti, 7) Debiti vs fornitori 8) Debiti rappresentati da titoli di credito, 9-11-bis) Debiti vs imprese controllate, collegate, controllanti, sottoposte al controllo delle controllanti, 12) Debiti tributari, 13) Debiti vs istituti di previdenza e di sicurezza sociale 14) Altri debiti 67 Debiti: sono passività di natura determinata ed esistenza certa, che rappresentano obbligazioni a pagare, di solito a una data stabilita. CLASSIFICAZIONE: in base alla natura (o all’origine) degli stessi rispetto alla gestione ordinaria e deve essere iscritto quando i rischi e i benefici sono trasferiti. VALUTAZIONE: con il criterio del costo ammortizzato. In sede di iscrizione, il debito è iscritto al VALORE NOMINALE, al netto dei costi di transazione, sconti e abbuoni. L’ELIMINAZIONE contabile avviene quando l’obbligazione contrattuale viene estinta per adempimento, trasferimento o altre cause. NB. I costi accessori ai finanziamenti: - Prima del 2016 erano capitalizzati e iscritti nelle Altre Immobilizzazioni immateriali - Dal 2016, devono essere contabilizzate col metodo del costo ammortizzato: sono inclusi nella determinazione del tasso di interesse effettivo e riportati a CE lungo la durata dell’attività/passività finanziaria. MA se sorti prima del 2016, possono restare iscritti nelle Altre immobilizzazioni e ammortizzarli fino al termine del loro ciclo ordinario. Debiti vs soci per finanziamenti: il pagamento è POSTERGATO rispetto agli altri creditori. Infatti, il c.c. prevede che i finanziamenti dei soci concessi in un momento in cui risultasse un eccessivo squilibrio patrimoniale e finanziario, tale da ritenere ragionevole un conferimento, devono intendersi postergati rispetto alle altre passività. Se il rimborso avviene l’anno precedente il fallimento: deve essere restituito a favore della massa creditizia. La postergazione non viene meno se il prestatore perde la qualifica di socio. Se un finanziamento è erogato da un finanziatore che assume la qualifica di socio dopo l’erogazione, il finanziamento non diventa postergato. L’articolo del c.c. è relativo alle srl, ma si ritiene applicabile anche alle spa. Eccezione covid: i finanziamenti erogati dai soci tra il 9.4.2020 e il 31.12.2020 non sono da ritenersi postergati. Imposte sul reddito e fiscalità differita OIC 25 L’obiettivo del calcolo e dello stanziamento delle imposte differite è quello di rispettare il principio di competenza. Il reddito imponibile per il calcolo delle imposte è determinato apportando variazioni al risultato economico di esercizio. Le differenze tra reddito imponibile e risultato civilistico sono: - differenze DEFINITIVE: non sono destinarsi ad annullarsi negli esercizi successivi (es. costi o ricavi parzialmente o totalmente indeducibili o esenti ai fini fiscali) - differenze TEMPORANEE: sono destinate ad annullarsi. Le imposte DIFFERITE: sono imposte sul reddito dovute negli esercizi futuri riferite a differenze temporanee IMPONIBILI. Es. plusvalenze su crediti che possono essere tassate in modo rateizzato e sono rilevate interamente nel bilancio in cui sono conseguite. Le imposte ANTICIPATE: sono imposte sul reddito RECUPERABILI negli esercizi futuri riferite a differenze temporanee DEDUCIBILI o al riporto a nuovo di perdite fiscali. Es: costi di manutenzione per la parte che eccede il plafond del 5%, che dal pdf fiscale, sono recuperabili negli esercizi successivi, mentre a bilancio sono contabilizzati interamente a CE. Le imposte anticipate, nel rispetto del principio della PRUDENZA, possono essere contabilizzate solo quando vi è la ragionevole certezza del loro recupero futuro. Principi per la determinazione del reddito: 1) principio di COMPETENZA ECONOMICA collegato a quello di certezza e oggettiva determinabilità. Il principio si sostanzia nella necessità di correlare i costi con i ricavi. Deroghe: compensi agli amministratori, interessi di mora, differenze di cambio derivati dalla valutazione al cambio a pronti alla data di chiusura di crediti/debiti in valuta, imposte per cui è ammessa la deduzione. 2) Principio di IMPUTAZIONE A CE: a. i componenti negativi: sono deducibili se imputati a CE b. i componenti positivi: concorrono alla formazione del reddito anche se NON imputati a CE 70 Invalidità della trasformazione (art. 2500-bis) è impossibile pronunciare l’invalidità della trasformazione una volta eseguite le forme pubblicitarie. È prevista la possibilità di risarcimento per i soggetti danneggiati dall’operazione. Trasformazione di società di persone in società di capitali (art. 2500-ter) (OMOGENEA e progressiva). L’articolo 2500-ter regolamenta due aspetti relativi alla trasformazione: − le maggioranze assembleari: è richiesta la delibera a maggioranza dei soci; determinata secondo la parte attribuita a ciascuno negli utili (salvo diversa disposizione del contratto sociale). È però previsto, al socio che non ha concorso alla decisione il diritto di recesso. − la stima del patrimonio della società: la relazione di stima deve riferirsi a una data anteriore, rispetto all’assemblea che delibera la trasformazione, di non oltre 60 giorni. La perizia giurata (2° comma): - Trasformazione in SRL: è effettuabile da un revisore o una società di revisione iscritti nell’apposito registro nominati dalle parti (art. 2465) - Trasformazione in SPA e Sapa: da un esperto nominato dal Tribunale. È necessario un controllo successivo da parte degli amministratori (art. 2343) Il capitale della società risultante dalla trasformazione deve essere determinato sulla base dei valori attuali degli elementi dell’attivo e del passivo e deve risultare da relazione di stima redatta ai sensi dell’art. 2343 o, nel caso di SRL, dell’art. 2465. Il metodo di valutazione: l’art. 2500-ter indica il metodo patrimoniale semplice basato sulla stima analitica dei singoli elementi patrimoniali senza l’evidenziazione di un autonomo valore di avviamento proprio del metodo patrimoniale complesso. Il perito dovrà: − revisionare gli elementi patrimoniali attivi e passivi evidenziati nella situazione patrimoniale “di partenza” per accertare eventuali errori o scorrette “politiche di bilancio” effettuate in passato dagli amministratori; − esprimere a valori correnti gli elementi patrimoniali attivi e passivi; − stimare le imposte latenti; − determinare il capitale netto rettificato; − accertare la sostenibilità economica dei valori analiticamente determinati. Il perito può (non è obbligato) procedere all’accertamento, mediante una verifica reddituale, della capacità dell’azienda di sostenere economicamente le rivalutazioni effettuate. La deliberazione deve essere depositata nel Registro delle imprese entro i 30 giorni successivi. Il 2° comma dell’art. 2343 prevede che all’esperto si applicano sanzioni per i danni causati alla società, ai soci e ai terzi. Il 3° comma prescrive per la trasformazione in SPA, la revisione della valutazione del perito nei 180 giorni successivi da parte degli amministratori. Fino a quando le valutazioni non sono state controllate, le azioni corrispondenti ai conferimenti sono inalienabili e devono restare depositate presso la società. Se dalla verifica risulta una valutazione dei beni e crediti conferiti inferiore «di oltre un quinto» rispetto a quella prevista in sede di conferimento, la società ha le seguenti alternative: − annullare le azioni che risultano scoperte riducendo il capitale sociale; − il socio conferente può versare la differenza in denaro o recedere dalla società. Nell’ipotesi di recesso del socio, questi ha diritto alla restituzione di quanto conferito, in tutto o in parte, in natura se ciò è possibile. In presenza di beni assunti in leasing (leasing finanziario) presenti nella società che si trasforma il perito dovrà stimare il bene sulla base del valore venale di mercato alla data di redazione della perizia in quanto in caso di riscatto anticipato del bene o di cessione del contratto da parte del locatario, il corrispettivo verosimilmente conseguibile sarebbe costituito dal valore venale; mentre tra le passività occorrerà rilevare il debito in conto canoni da maturare e il prezzo di riscatto attualizzati alla data di redazione della perizia. Nel leasing operativo, invece, il perito dovrebbe iscrivere nelle passività l’importo delle obbligazioni assunte a fronte dei canoni di locazione e tra i risconti attivi la quota di tali canoni relativa ai futuri. 71 Assegnazione di azioni o quote (art. 2500-quater): le azioni e la quota dovranno essere assegnate ai soci in proporzione al valore della quota posseduta nella società di persone. Nell’atto dovrà quindi essere precisata la quota di partecipazione nella società di persone e il numero di azioni (se la società è trasformata in SPA. o in Sapa.) o la quota di capitale (se la società viene trasformata in SRL) spettante a ciascun socio. 2° comma: il socio d’opera ha diritto all’assegnazione di azioni o di una quota determinata in misura corrispondente alla partecipazione che l’atto costitutivo gli riconosceva precedentemente alla trasformazione o, in mancanza d’accordo, determinata dal giudice secondo equità; ne consegue che, a seguito dell’eventuale assegnazione al socio d’opera, le azioni o quote assegnate agli altri soci si riducono proporzionalmente. Responsabilità dei soci (art. 2500-quinquies): i soci non sono liberati per le obbligazioni assunte precedentemente alla trasformazione. In pratica occorre comunicare con raccomandata, o con altri mezzi che garantiscono la prova dell’avvenuto ricevimento, ai propri creditori la delibera di trasformazione. Se nel termine di 60 giorni dalla comunicazione non si è manifestata la volontà dei creditori, si presume al loro adesione. Nel caso di opposizione di uno o più creditori i soci possono: − liquidare il loro debito verso i creditori dissenzienti; − continuare a mantenere la responsabilità illimitata verso detti creditori. Vantaggi: limitazione della responsabilità dei soci; aumento delle possibilità di finanziamento, struttura societaria che meglio si adatta a dimensioni aziendali medio-grandi. Svantaggi: capitale minimo obbligatorio; adempimenti più stringenti sotto il profilo contabile; eventuale obbligatorietà del collegio sindacale; costi di gestione superiori; preclusione nelle SPA della possibilità di conferire opera e servizi. Trasformazione di società di capitali in società di persone (art. 2500-sexies) (OMOGENEA e regressiva). La decisione di procedere ad una trasformazione regressiva è legata a fenomeni, quale la riduzione del capitale sociale, sia volontaria che per perdite. Quando la riduzione del capitale è tale da portarlo sotto al minimo legale previsto per un SPA o una SRL ecco che l’unica possibilità, se non si vuole reintegrare il capitale, è trasformarsi o procedere alla liquidazione dell’impresa. Si avranno una delibera consiliare e la volontà dei soci espressa in una assemblea straordinaria (quindi con l’intervento del notaio per redigere l’atto). La delibera di trasformazione dovrà contenere anche tutti i requisiti previsti dalla legge per l’atto costitutivo della società di persone risultante dalla trasformazione. L’art. 2500-sexies stabilisce: Deliberazioni: la delibera di trasformazione va assunta con le maggioranze stabilite per le modifiche statutarie (è richiesto il voto favorevole di tanti soci che rappresentino più della metà del capitale sociale). Per i soci che assumono responsabilità illimitata è comunque richiesto il loro consenso. Relazione degli amministratori alla trasformazione: gli amministratori devono predisporre per l’assemblea che delibera la trasformazione da società di capitali in società di persone una relazione da cui risultano: le motivazioni e gli effetti della trasformazione. La copia deve rimanere depositata, presso la sede sociale, durante i 30 giorni che precedono l’assemblea convocata per deliberare la trasformazione. I soci possono prenderne visione e ottenerne gratuitamente copia. Possibilità di evitare la relazione: nel caso di trasformazione di società di capitali in società di persone, o nelle trasformazioni eterogenee quando esiste il consenso unanime dei soci. Assegnazione ai soci: ciascun socio ha diritto all’assegnazione di una partecipazione proporzionale al valore della sua quota o delle sue azioni. Responsabilità illimitata:i soci che vengono ad assumere, nella trasformazione in società di persone, responsabilità illimitata, sono investiti di tale responsabilità anche per le obbligazioni sociali anteriori alla trasformazione. In definitiva, la tutela dei creditori nella trasformazione regressiva è attuata tramite la responsabilità illimitata dei soci. La delibera di trasformazione dovrà poi essere iscritta nel registro delle imprese. Vantaggi: non è prevista la sottoscrizione di un capitale minimo; gli adempimenti risultano semplificati; non è previsto il collegio sindacale; vige maggiore elasticità nella gestione e i costi di gestione risultano più bassi. 72 Svantaggi: si inasprisce il regime di responsabilità dei soci e con il fallimento della società fallisce anche il socio; vi sono minori possibilità di finanziamento. La trasformazione ETEROGENEA da società di capitali (art. 2500-septies): è possibile la trasformazione da società di capitali (SPA Sapa SRL) in: − consorzi; − società consortili; − società cooperative; − comunioni d’azienda; − associazioni non riconosciute; − fondazioni. si applicano le disposizioni previste dall’art. 2500-sexies (relazione degli amministratori alla trasformazione, assegnazione ai soci, responsabilità illimitata). Ma, la deliberazione deve essere assunta con il voto favorevole dei due terzi degli aventi diritto* e con il consenso dei soci che a seguito della trasformazione assumono responsabilità illimitata (nel caso della comunione d’azienda). *Dato che il soggetto giuridico di partenza è una società di capitali, il quorum dei due terzi deve essere calcolato con riferimento alla quota di partecipazione al capitale. Relazione degli amministratori: si applica l’art. 2500-sexies. Assegnazione delle partecipazioni: l’art. 2500-sexies si applica nei casi in cui la trasformazione comporta che l’ente mantenga struttura associativa e non «sia in contrasto» con specifiche disposizioni di legge. La trasformazione ETEROGENEA in società di capitali (art. 2500-octies): ipotesi di trasformazione da: consorzi, società consortili, comunioni d’azienda, associazioni riconosciute, fondazioni; in società di capitali (SPA Sapa SRL). Per effettuare tali trasformazioni occorrono specifiche maggioranze. Es: Consorzi - Voto favorevole della maggioranza assoluta dei consorziati Comunioni di aziende - Voto favorevole di tutti i comunisti (unanimità) Società consortili e Associazioni riconosciute - Maggioranza richiesta dalla legge o dallo statuto per la delibera di scioglimento anticipato In merito alle modalità della delibera di trasformazione, l’art. 2500-octies non stabilisce la forma dell’atto. Esclusioni: - per le associazioni la trasformazione in società di capitali può essere esclusa dall’atto costitutivo o, per determinate associazioni, dalla legge. - per le associazioni che abbiano ricevuto contributi pubblici, liberalità e oblazioni del pubblico la trasformazione è esclusa tout court. Ripartizione del capitale sociale: - per le associazioni il capitale è suddiviso pariteticamente fra gli associati,salvo diverso accordo tra gli stessi; - per le fondazioni le azioni o quote sono assegnate secondo le disposizioni dell’atto di fondazione o, in mancanza, dell’art. 31 c.c., che prevede che per le fondazioni provvede l’autorità governativa. Opposizione dei creditori alla trasformazione eterogenea (art. 2500-novies): i creditori possono nel termine di 60 giorni fare opposizione, applicandosi, in tal caso, l’ultimo comma dell’art. 2445 c.c., che prevede la possibilità del tribunale, «quando ritenga infondato il pericolo di pregiudizio dei creditori», o quando la società «abbia prestato idonea garanzia», di disporre comunque che la trasformazione «abbia luogo nonostante l’opposizione». Il giudizio del tribunale non riguarda la validità della delibera di trasformazione, ma esclusivamente la lesione, anche potenziale, della garanzia patrimoniale costituita dal patrimonio sociale per effetto della trasformazione. Sono legittimati ad esercitare l’opposizione i titolari di un credito nei confronti dell’ente (chirografario, privilegiato o ipotecario) e anche quelli titolari di crediti contestati o condizionati. Trasformazione e diritto di recesso: l’art. 2437., relativo alle SPA, prevede il diritto di recesso per i soci che non hanno concorso all’approvazione delle deliberazioni. 75 TRASFORMAZIONE CAPITALE SOCIALE SOCIO A/RIMBORSO SOCIO B/RIMBORSO 1.000 10 5 Trasferimento delle attività e passività alla società trasformata e scritture di chiusura. Si chiuderanno i conti aperti alle attività e passività con la seguente scrittura DARE Diversi PASSIVITA’ SOCIO A SOCIO B AVERE Diversi ATTIVITA’ 90 7 3 100 Si farà lo stesso sia con il conto «Capitale netto di trasformazione» DARE CAPITALE NETTO DI TRASFORMAZIONE AVERE Diversi SOCIO A SOCIO B 7 3 10 Apertura dei conti della società trasformata Per gli apporti di beni non necessita il versamento del 25% (art. 2342 c.c. e art. 2464 c.c.) presso una banca. Occorrerà tale versamento se con la trasformazione entreranno nella compagine sociale anche uno o più nuovi soci che effettuano versamenti in denaro. Influenza degli aspetti fiscali nella contabilità. La norma fiscale prevede, quando si passa da un soggetto IRPEF ad uno IRES, o viceversa, l’obbligo di presentazione di una dichiarazione dei redditi, che dove essere presentata entro il 9° mese dalla data di effetto della trasformazione (la data di iscrizione nel registro delle imprese). I momenti procedurali di particolare importanza in una trasformazione di società di persone in società di capitali: 1) istanza per la nomina del perito ex art. 2343 o 2500-ter c.c.; 2) data di riferimento della perizia: chiusura dei conti, predisporre un primo bilancio di verifica con le scritture di assestamento, rilevazione del risultato economico, determinazione sia del capitale netto di trasformazione sia del capitale sociale della nuova società trasformata. 3) atto di trasformazione: riaprire i conti ed effettuare le scritture del periodo che va dal giorno successivo alla data della perizia alla data di iscrizione nel registro delle imprese. All’atto della trascrizione occorrerà procedere ad una nuova chiusura dei conti ai fini della presentazione della dichiarazione dei redditi. Occorrerà effettuare le scritture di assestamento, rilevare il reddito del periodo, effettuare una chiusura generale dello SP, redigere il CE “integrato” (ovvero dall’inizio dell’esercizio alla data di effetto della trasformazione). 4) iscrizione della società al registro delle imprese; 5) controllo valutazioni da parte di amministratori; 6) primo bilancio società di capitali. BILANCI NELLA TRASFORMAZIONE Richiesto da: Struttur a Criteri di valutazione Approvazione assembleare Note Bilancio di codice solo SP di non è richiesta È richiesto per le sole 76 trasformazione civile (art. 2500- ter) funzionamento trasformazioni da soc. di persone a soc. di capitali Bilancio di chiusura della società che si trasforma dottrina prevalente SP e CE di funzionamento non è richiesta È richiesto dalla dottrina per le trasformazioni eterogenee Bilancio di apertura della società trasformata dottrina prevalente SP prevalentement e di funzionamento non è richiesta È richiesto dalla dottrina per le trasformazioni eterogenee ASPETTI FISCALI Imposte dirette Trasformazione omogenea Principio di neutralità. L’art. 170, co. 1, TUIR stabilisce che l’operazione di trasformazione non costituisce, ai fini fiscali, realizzo né distribuzione delle plusvalenze e minusvalenze dei beni, comprese quelle relative alle rimanenze e il valore di avviamento. La trasformazione omogenea non genera materia imponibile con riferimento alle imposte sui redditi, con la conseguente necessità, per la società trasformata, di assumere i beni acquisiti al medesimo valore fiscalmente riconosciuto in capo alla stessa ante trasformazione. Tale principio si applica a tutte le tipologie di trasformazione omogenea: lineare (es. da SRL a SPA o da SNC a SAS); progressiva (da una società commerciale non soggetta ad Ires a società soggetta ad Ires), regressiva, da società soggetta ad Ires a società non soggetta ad Ires. Principio di continuità dei valori: la società trasformata assume i beni acquisiti al medesimo valore fiscalmente riconosciuto in capo alla società trasformanda. Doppio binario. Nel proprio bilancio, la società trasformata potrà incrementare i valori dei beni recepiti, fino a raggiungere il loro «valore normale». Ma, sempre in ossequio al principio di neutralità, tale operazione assumerà mero valore civilistico e non fiscale, con conseguente emersione di un «doppio binario». Le rivalutazioni/svalutazioni iscritte in bilancio non concorrono a formare il reddito di impresa e i disallineamenti fra valori civilistici e fiscali devono essere evidenziati nel quadro RV della dichiarazione dei redditi della società trasformata. Decorrenza degli effetti fiscali: occorre rifarsi alla disciplina civilistica, per cui l’efficacia della trasformazione decorre dalla data di effettuazione dell’ultimo adempimento pubblicitario. Non è possibile retrodatare o postdatare gli effetti fiscali dell’operazione: ai fini della decorrenza «fiscale» degli effetti della trasformazione, la data deve essere quella di iscrizione della delibera nel registro delle imprese. Determinazione del risultato fiscale di periodo. Salvo il caso di trasformazione lineare, occorre suddividere il periodo di imposta in due sotto-periodi: 1. dall’inizio del periodo di imposta al giorno antecedente alla data di efficacia della trasformazione (cd. periodo interinale) 2. dalla data di efficacia della trasformazione al termine del periodo di imposta. Ai fini reddituali, i sotto-periodi costituiscono autonomi periodi d’imposta e i relativi redditi imponibili dovranno essere separatamente e autonomamente determinati, secondo le regole del tipo societario ante e post trasformazione. Gli amministratori devono redigere, ai soli fini fiscali, un CE, per quantificare il reddito della 1° parte dell’esercizio. È necessario presentare 2 DICHIARAZIONI DEI REDDITI (la 1° deve essere presentata entro il 9° mese successivo alla data di trasformazione). Mod. 770 e IVA sono, invece, unici per anno solare. L’acconto sulle imposte non è dovuto perché manca il dato storico di confronto; l’acconto IRAP è invece sempre dovuto. NB: nella trasformazione regressiva, la società può utilizzare le perdite fiscali pregresse, maturate in capo alla SPA/Sapa/SRL (vedi sotto, riporto delle perdite). 77 Raggiuaglio a periodo dei componenti reddituali. L'articolo 110, co. 5, TUIR, nelle ipotesi di periodo d'imposta superiore o inferiore a 12 mesi, stabilisce che i seguenti componenti reddituali devono essere ragguagliati all’effettiva durata di tale periodo, con il criterio del pro-rata temporis: - i proventi immobiliari (art. 90 Tuir); - gli ammortamenti dei beni materiali e le spese di manutenzione (art. 102, co. 5, Tuir); - le svalutazioni e gli accantonamenti dei rischi su crediti (art. 106 Tuir); - gli altri accantonamenti (art. 107, co. 1 e 2, Tuir). Pur in assenza di uno specifico riferimento normativo, il ragguaglio a periodo dovrebbe applicarsi anche per l’ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e gli oneri pluriennali. Il trattamento delle riserve formate prima dell’operazione e presenti nella società trasformata è regolato dall’art. 170, co. 3, 4 e 5, TUIR. Trasformazione di una società NON soggetta ad Ires in una società soggetta a Ires. Le riserve costituite con utili realizzati prima della trasformazione e imputati ai soci, - se iscritte in bilancio, dopo la trasformazione, con indicazione della loro origine, non concorrono a formare il reddito dei soci in caso di successiva distribuzione - se imputate a capitale, non trova applicazione l’art. 47, co. 6, Tuir, con la conseguenza che l’eventuale successiva riduzione del capitale non viene considerata distribuzione di utili fiscalmente rilevante. -> le riserve non risultano in alcun caso tassate essendo formate da utili che hanno già subito l’imposizione direttamente in capo ai soci, per trasparenza, nel periodo di imposta di formazione. Trasformazione di una società soggetta ad Ires in una società NON soggetta a Ires. Le riserve presenti nel bilancio della società trasformanda, escluse quelle di capitale di cui all’art. 47, comma 5, Tuir, concorrono a formare il reddito imponibile del socio (art. 170 co. 4 Tuir): - nel periodo d’imposta in cui vengono distribuite o utilizzate per scopi diversi dalla copertura di perdite di esercizio, se dopo la trasformazione risultano iscritte in bilancio con indicazione della loro origine; - nel periodo d’imposta successivo alla trasformazione, se le riserve non risultano iscritte in bilancio o risultano iscritte senza la predetta indicazione (come avviene in caso di adozione del regime di contabilità semplificata). Tali somme costituiscono, in capo al socio beneficiario, utili societari (cioè dividendi, art. 170 co. 5). Si applica il regime di tassazione previsto per la distribuzione di utili societari: se il beneficiario è una persona fisica che detiene la partecipazione al di fuori del reddito d’impresa, il dividendo è tassato con ritenuta del 26%.* *La L. 205/2017 (Legge di Bilancio 2018) prevede la ritenuta del 26% a titolo d’imposta su tutti i dividendi percepiti dalle persone fisiche non imprenditori. La disciplina ha uniformato il regime fiscale dei dividendi (e delle plusvalenze), stabilendo una tassazione con ritenuta a titolo di imposta pari al 26%, senza distinguere tra partecipazioni qualificate e non qualificate. Le previsioni si applicano ai dividendi percepiti dal 1/1/2018, e alle plusvalenze realizzate dal 1/1/2019. Con specifico riferimento ai dividendi, è previsto un regime transitorio per le distribuzioni deliberate tra il 1/1/2018 e il 31/12/ 2022 e relative ad utili prodotti fino all’esercizio 2017. Per tali distribuzioni continua ad applicarsi la precedente disciplina; pertanto i dividendi relativi a partecipazioni qualificate concorrono parzialmente alla formazione del reddito complessivo del socio, nella diversa misura stabilita in funzione al periodo in cui gli utili sono stati prodotti: - 40% se gli utili si riferiscono fino all’esercizio 2007; - 49,72% se gli utili si riferiscono agli esercizi dal 2008 al 2016; - 58,14% se gli utili si riferiscono all’esercizio 2017. Si presumono distribuiti per primi gli utili “più vecchi”, ossia si considerano per primi distribuiti gli utili prodotti fino al 2007; successivamente quelli prodotti dal 2008 al 2016 ed infine quelli del 2017. Riporto delle perdite. La trasformazione pone la questione dell’utilizzo delle perdite fiscali realizzate ante trasformazione in compensazione con i redditi realizzati post trasformazione. - Nella trasformazione lineare, il tema non si pone, in quanto il regime fiscale è il medesimo ante e post trasformazione. Ad es. in caso di trasformazione da SPA a SRL le perdite sono liberamente utilizzabili dalla società e riportabili, sempre nei limiti di cui all’art. 84, Tuir. 80 3. rapporto di cambio, ed eventuale conguaglio in denaro per i soci post fusione (che non può essere superiore al 10% del valore nominale delle azioni) 4. modalità assegnazione azioni e quote 5. data da cui tali azioni partecipano agli utili 6. decorrenza effetti contabili b) Elementi eventuali: 7. trattamento riservato a particolari categorie di soci o possessori di titoli diversi dalle azioni 8. particolari vantaggi agli amministratori Pubblicità del progetto di fusione (art. 2501-ter, co. 3 e 4): il progetto di fusione deve essere depositato presso il RI competente (con riferimento a ciascuna società partecipante) almeno 30 gg prima della decisione in ordine alla fusione (i soci possono rinunciare a tale termine con consenso unanime, co. 4), oppure il progetto può essere pubblicato sul sito internet aziendale: il sito deve essere sicuro, il documento autentico (con firma digitale e marca temporale) e la data di pubblicazione certa. Per le società quotate, il Regolamento Consob prevede l’obbligo di divulgare un documento informativo per il mercato. Per stabilire se per la fusione debba essere pubblicato il documento informativo, deve essere valutata la significatività rispetto alle dimensioni dell’emittente (sono indicati molteplici indici -attività, redditività, PN, passività- e la significatività scatta superata la soglia del 25%). Situazione patrimoniale (art. 2501-quater): l’organo amministrativo deve redigere una situazione patrimoniale (formato da SP, CE, RF, NI), redatta osservando le norme sul bilancio d’esercizio, riferita a non più di 120 gg dalla data di deposito presso la sede/pubblicazione sul sito del progetto di fusione. La situazione patrimoniale può essere sostituita dal bilancio dell’ultimo esercizio, se chiuso non oltre 6 mesi prima del deposito (per le società quotate, dalla relazione finanziaria semestrale, con data non antecedente i 6 mesi dal deposito). La situazione patrimoniale non è richiesta se vi rinunciano all’unanimità i soci e i possessori di altri strumenti finanziari che attribuiscono diritto di voto. Relazione dell'organo amministrativo (art. 2501-quinquies): l’organo amministrativo deve predisporre una relazione che illustri e giustifichi, sotto il profilo economico e giuridico, il progetto di fusione e in particolare il rapporto di cambio, rispetto al quale vanno indicati i metodi di valutazione delle società coinvolte e le difficoltà di valutazione incontrate. La relazione ha un taglio informativo-descrittivo e illustra: - ai soci: la consistenza dei patrimoni coinvolti, così che questi possano fare valutazioni di convenienza ed eventualmente recedere - ai terzi creditori: per rendere effettivo il diritto di opposizione Con riguardo alle motivazioni economiche: gli amministratori devono dimostrare che la fusione sia nell’interesse dell’azienda, per es., per vantaggi -sul piano produttivo e organizzativo (la fusione come strumento di riorganizzazione delle strutture e massimizzazione della logistica) -sul piano commerciale (la fusione può comportare un migliore posizionamento dell’impresa sul mercato) -sul piano finanziario (maggiore capacità di autofinanziamento). Le giustificazioni giuridiche possono essere, per es., le implicazioni della fusione rispetto ai diritti dei soci e le caratteristiche che l’entità assumerà in termini di tipologia societaria (in caso di fusione propria). Obblighi informativi: l’organo amministrativo segnala ai soci e all’organo amministrativo delle altre società partecipanti le modifiche degli elementi dell’attivo e del passivo eventualmente intervenute tra la data in cui il progetto di fusione è depositato e la data della decisione sulla fusione. La relazione non è richiesta se vi rinunciano all’unanimità i soci e i possessori di altri strumenti finanziari che attribuiscono diritto di voto. Relazione degli esperti (art. 2501-sexies): è un giudizio di valutazione, da parte di soggetti esterni all’operazione di fusione. Contiene un giudizio sulla congruità del rapporto di cambio delle azioni e delle quote, indica -il metodo/i seguiti per la determinazione del rapporto di cambio proposto e i valori risultati dall’applicazione di ciascuno di essi; - 81 le eventuali difficoltà di valutazione. La relazione deve contenere un parere sull’adeguatezza di tali metodi (quindi gli esperti hanno il ruolo di valutare la bontà del metodo). È redatta da un revisore o da una società di revisione (la società è l’unico soggetto abilitato in caso di società quotate), che devono essere designati dal Tribunale se la società risultante dalla fusione è una SPA o Sapa. Le società partecipanti possono chiedere la nomina di uno o più esperti comuni (per la necessità di omogeneità e trasparenza nelle valutazioni). Per poter svolgere le loro valutazioni, gli esperti hanno il diritto di ottenere tutte le informazioni e i documenti utili. Con riguardo alla responsabilità dell’esperto, questo risponde dei danni causati alle società partecipanti, ai loro soci e ai terzi. In caso di fusione tra società di persone e società di capitali (fusione eterogenea), gli esperti devono eseguire la relazione di stima del patrimonio della società di persone ai sensi dell’art. 2343 cc. La relazione di stima è necessaria se la società risultante dalla fusione -sia una società di capitali di nuova costituzione; -sia una società di capitali preesistente che, per effetto della fusione, aumenti il PN. La relazione degli esperti non è richiesta se vi rinunciano all’unanimità i soci e i possessori di altri strumenti finanziari che attribuiscono diritto di voto. Deposito o pubblicazione degli atti (art. 2501-septies): il progetto di fusione deve essere depositato presso la sede sociale di ciascuna società coinvolta o pubblicato sui siti delle stesse, durante i 30 gg che precedono la decisione in ordine di fusione, salvo che i soci rinuncino al termine con consenso unanime, accompagnato da: - relazione dell’organo amministrativo e relazione degli esperti - i bilanci degli ultimi 3 esercizi delle società partecipanti, con le relazioni dell’organo amministrativo e la revisione legale - le situazioni patrimoniali delle società partecipanti I soci vantano il diritto di: › consultazione; › averne copia gratuita (se depositati presso la sede); › ricevere copia in via telematica (se pubblicati sul sito). Decisione in ordine alla fusione (art. 2502): salvo diversa disposizione statuaria, il progetto di fusione deve essere approvato con il voto favorevole di: - maggioranza assoluta dei soci, calcolata in base alla loro partecipazione agli utili (in caso di società di persone) - maggioranze previste da legge/statuto per le modifiche dell’atto costitutivo (in caso di società di capitali) Spetta il diritto di recesso - ai soci che non abbiano acconsentito alla fusione, nelle società di persone - nelle società di capitali, secondo le norme previste per la modificazione dell’atto costitutivo o statuto: o Nelle SRL, ai soci non consenzienti (art. 2473 cc) o Nelle SPA e Sapa, i soci dissenzienti possono recedere solo se previsto dallo statuto o si verifica una delle condizioni previste dall’art. 2437 cc, tra cui: modifica dell’oggetto sociale, trasformazione della società, trasferimento della sede all’estero, modifica dello statuto riguardante i diritti di voto o di partecipazione La decisione di fusione può apportare al progetto modifiche che non incidono sui diritti dei soci o dei terzi (es. non è ammessa una modifica che preveda un aumento di capitale sociale ulteriore rispetto a quello necessario per la fusione, che comporta un’alterazione dei diritti dei soci in quanto cambierebbe il rapporto di cambio). Deposito ed iscrizione della decisione di fusione (art. 2502-bis): la delibera di fusione deve essere depositata per l’iscrizione presso il RI, con allegati gli ultimi 3 bilanci, relazione degli amministratori, relazione degli esperti, situazione patrimoniale. Opposizione dei creditori (art. 2503): i creditori sociali anteriori alla data del progetto di fusione possono opporsi entro 60 gg dall’ultima iscrizione della delibera di fusione presso i RI (la fusione può essere attuata solo dopo i 60 gg. Si derogano i 60 gg se: - vi è il consenso dei creditori; 82 - si effettua il pagamento o il deposito delle somme presso una banca nei confronti dei creditori dissenzienti; - la relazione degli esperti è stata redatta da una stessa società di revisione per tutte le società coinvolte e questa attesta la non necessità di garanzia. In caso di opposizione, il Tribunale può comunque disporre che l’operazione abbia luogo, qualora ritenga infondato il pericolo di pregiudizio o se la società abbia prestato idonea garanzia. Obbligazionisti (art. 2503-bis): anche gli obbligazionisti hanno la facoltà di proporre opposizione ex 2503 cc, a condizione che l’operazione di fusione non sia stata approvata dall’assemblea degli obbligazionisti. I possessori di obbligazioni convertibili devono essere avvisati almeno 90 gg prima dell’iscrizione del progetto di fusione, tramite avviso sulla Gazzetta Ufficiale, dando loro la facoltà di esercitare il diritto di conversione entro 30 gg dalla pubblicazione. Coloro che non esercitano tale facoltà, avranno pari diritti di quelli posseduti prima della fusione, salvo che la modifica sia stata approvata dall’assemblea degli obbligazionisti. Atto di fusione (art. 2504): il procedimento di fusione si conclude con la redazione dell’atto di fusione, a cui partecipano tutte le società partecipanti e tale atto costituisce l’attuazione della delibera di fusione. È dunque un atto esecutivo della volontà dei soci. L’atto deve risultare da atto pubblico e deve essere depositato per l’iscrizione, a cura del notaio o degli amministratori, entro 30 gg nei RI. Il deposito relativo alla società incorporante/risultante dalla fusione (post fusione) non deve precedere quello delle altre società che sono coinvolte nell’operazione. Effetti della fusione (art. 2504-bis): Efficacia: la fusione ha effetto dalla data dell’ultimo deposito; nella fusione per incorporazione, si può stabilire una data di effetto giuridico successiva, mentre non è mai possibile la retrodatazione degli effetti giuridici dell’operazione. È ammissibile la retrodatazione per la data: › di partecipazione agli utili delle azioni/quote assegnate alle società estinte; › degli effetti contabili. Continuità dei rapporti giuridici preesistenti: la società post fusione mantiene i diritti e gli obblighi che avevano antecedentemente le società fuse. Essa si sostituisce alle società estinte nei rapporti contrattuali e processuali anteriori all’operazione, dando così prosecuzione a detti rapporti. Continuità contabile: nel primo bilancio successivo alla fusione, le attività e le passività sono iscritte ai valori risultanti dalle scritture contabili alla data di efficacia della fusione. L’eventuale disavanzo, deve essere allocato, se possibile, su attività e passività della società fusa/incorporata, e il resto imputato ad avviamento, previo consenso del Collegio Sindacale. L’eventuale avanzo è iscritto ad apposita voce del PN, oppure se si prevedono risultati economici sfavorevoli, in fondi per rischi e oneri.* Per le società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio sono previste maggiori informazioni in NI: vanno allegati prospetti contabili indicanti i valori attribuiti alle attività e passività delle società che hanno partecipato alla fusione e la relazione degli esperti. * Il principio della continuità dei bilanci in sede di fusione implica che, di regola, il capitale sociale della società risultante dalla fusione non possa eccedere la somma del capitale sociale e le riserve delle società partecipanti alla fusione. Tale assunto è suscettibile di deroga in caso di disavanzo «da concambio», dovuto alla differenza tra il capitale sociale dell’incorporata ante fusione, e l’aumento di capitale sociale deliberato dall’incorporante a servizio della fusione, in misura necessaria per soddisfare il rapporto di cambio, qualora non vi siano sufficienti riserve per «coprire» detta differenza. Responsabilità illimitata: nel caso di fusione di società di persone in società di capitali, i soci illimitatamente responsabili sono liberati dalle obbligazioni sociali contratte anteriormente solo se i creditori sociali forniscono il loro consenso. Divieto di assegnazione di azioni o quote (art. 2504-ter, c.c.). Capita spesso che le società che partecipano alla fusione posseggano azioni proprie o di altre società partecipanti all’operazione. Il Legislatore ha specificato che in tali fattispecie è vietato ricorrere al concambio azionario: la società post fusione non può assegnare azioni o quote in sostituzione di quelle delle società partecipanti alla fusione possedute dalle società medesime. Questo vale anche se 85 - l’aumento del capitale sociale della società risultante in tutti i casi in cui le azioni delle società fuse/incorporate sono detenute da soggetti diversi dall’incorporante; - l'aumento di capitale non è necessario nel caso in cui le società partecipanti alla fusione abbiano la medesima compagine sociale; - l’attribuzione ai soci delle società fuse/incorporate, in sostituzione delle azioni/quote annullate, rispettivamente delle azioni/quote della nuova società risultante dalla fusione. Queste operazioni si traducono dal punto di vista contabile nella rilevazione di: - avanzi e disavanzi da annullamento nel caso in cui non vi sia corrispondenza tra il valore della partecipazione detenuta nella società incorporata/fusa, annullata a seguito della fusione, e la corrispondente quota di PN della società incorporata/fusa. o disavanzo da annullamento: valore contabile della partecipazione detenuta (annullata) > valore contabile PN partecipata va imputato alle attività della società incorporata/fusa e ad avviamento per il residuo. Si rileva una perdita a CE solo se il disavanzo origina da un cattivo affare. La sua emersione può rappresentare: plusvalenze latenti sui beni aziendali o l’avviamento; il «cattivo affare» fatto dall’incorporante con l’acquisto della partecipazione; rivalutazioni subite dalla partecipazione per effetto di leggi speciali mentre i beni della società partecipata non sono stati rivalutati. o avanzo da annullamento: valore contabile della partecipazione detenuta (annullata) < valore contabile PN partecipata può essere imputato a riduzione delle attività della società incorporata/fusa o iscritto in una riserva di PN o a fondo rischi. L’iscrizione in CE di un utile si ha solo in caso di buon affare. Può rappresentare il fatto che l’incorporante abbia fatto un «buon affare» nell’acquisto della partecipazione; o le attività dell’incorporata siano sopravalutate, o che le passività siano sottovalutate; che siano previste perdite future. - avanzi o disavanzi da concambio nel caso in cui non vi sia corrispondenza tra: il capitale sociale della società risultante dalla fusione e il PN delle società fuse; l’aumento di capitale sociale effettuato dalla società incorporante (al servizio dei soci terzi) e la quota di PN della società incorporata di pertinenza dei soci terzi. o Disavanzo da concambio: aumento di capitale > valore contabile PN incorporata/fusa riduce le Riserve di PN nella società post fusione. o Avanzo da concambio: aumento di capitale < valore contabile PN incorporata/fusa è iscritto in apposita Riserva di PN della società post fusione. L’operazione di fusione deve avvenire in modo da garantire il mantenimento di posizioni analoghe a quelle occupate precedentemente dalle compagini sociali delle società coinvolte. L’equilibrio tra le posizioni societarie è garantito mediante l’attribuzione: - del capitale sociale della società risultante dalla fusione ai soci delle società fuse (fusione propria); - dell’aumento di capitale sociale della società incorporante ai soci terzi delle società incorporate (fusione per incorporazione). In entrambi i casi l’attribuzione delle azioni dovrà avvenire sulla base di un rapporto di concambio che viene calcolato confrontando i valori economici delle azioni delle società partecipanti all’operazione. Il rapporto di concambio esprime il numero di azioni della società post fusione che devono essere assegnate ai soci delle società fuse o incorporate per ogni azione da questi possedute nelle società fuse o incorporate. ASPETTI FICALI Imposte dirette Struttura dell’art. 172 del Tuir: 86 co. 1: neutralità della fusione per le società fuse o incorporate: la fusione non costituisce realizzo né distribuzione delle plusvalenze e minusvalenze dei beni delle società fuse o incorporate, comprese quelle relative alle rimanenze e il valore di avviamento. co. 2: avanzi e disavanzi non assumono rilevanza fiscale nella determinazione del reddito della società incorporante/risultante dalla fusione. I beni della società estinta conservano in capo alla società post fusione lo stesso valore fiscale originario. Non assume alcuna rilevanza il comportamento contabile del contribuente, che può iscrivere i beni ricevuti dalla società estinta a valori diversi da quelli fiscali, senza determinare alcun effetto sul reddito imponibile della società post fusione. L’unico adempimento è di tipo dichiarativo: i dati esposti in bilancio e i valori fiscalmente riconosciuti dovranno risultare da un «apposito prospetto di riconciliazione della dichiarazione dei redditi». NB: in deroga al regime ordinario della neutralità fiscale e della continuità, la società può scegliere di ottenere il riconoscimento fiscale dei plusvalori civilistici iscritti, mediante il pagamento di un’imposta sostitutiva (co. 10-bis). Legge di bilancio 2021: ha introdotto il bonus aggregazioni aziendali, che consta nella possibilità al ricorrere di particolari condizioni del riconoscimento fiscale gratuito del disavanzo da concambio che emerge da operazioni di fusione. Il legislatore vuole incentivare la realizzazione di operazioni di aggregazione aziendale per consentire alle imprese di incrementare le proprie dimensioni e affrontare in modo più agevole il periodo di recessione dovuto all’emergenza sanitaria. co. 3: neutralità della fusione per i soci delle società fuse o incorporate: il cambio delle partecipazioni originarie non costituisce né realizzo né distribuzione di plusvalenze o di minusvalenze né conseguimento di ricavi per i soci della società incorporata/fusa. NB: per effetto dell’annullamento delle partecipazioni, potrebbe essere riconosciuta al socio un conguaglio in denaro. Tale somma percepita dal socio persona fisica è tassata come reddito di capitale (art. 47, co. 7 TUIR). Se il conguaglio spetta ad una persona fisica nell’ambito dell’attività di impresa o a un soggetto IRES, il conguaglio genera una plusvalenza da tassare ai sensi, rispettivamente, dell’art. 58 e 87 TUIR. co. 4: subentro della società post fusione negli obblighi e nei diritti delle società fuse o incorporate. La fusione attua una successione a titolo universale in capo alla incorporante delle posizioni, diritti e obblighi delle incorporate. co. 5 e 6: trattamento delle riserve. Le riserve in sospensione d’imposta presenti nei bilanci delle società partecipanti costituiscono reddito imponibile in capo alla società post fusione, a meno che nel bilancio di tale società non siano ricostituite, utilizzando prioritariamente l’eventuale avanzo di fusione. L’obbligo di ricostituzione delle riserve si ha: - per le riserve tassabili in caso di distribuzione, solo nei limiti dell’eventuale avanzo o aumento di capitale della società post fusione per un importo eccedente la somma del PN delle società incorporate/fuse. - sempre, per le riserve tassabili in caso di ogni loro eventuale utilizzo. Il comma 6 disciplina la composizione ai fini fiscali dell'avanzo o dell'aumento di capitale eccedenti la ricostruzione delle riserve in sospensione, prevedendo che all'aumento di capitale, all'avanzo da annullamento o da concambio che eccedono la ricostituzione delle riserve si applica il regime fiscale del capitale e delle riserve della società incorporata/fusa. Si considerano non concorrenti alla formazione dell'avanzo da annullamento il capitale e le riserve di capitale fino a concorrenza del valore della partecipazione annullata. RICOSTRUZIONE “GERARCHICA” delle riserve: la procedura si articola su 3 livelli, ordinati gerarchicamente in base al grado di obbligatorietà della relativa ricostruzione: 1. prioritaria è la ricostituzione delle riserve in sospensione d’imposta («radicale») a valere sull’avanzo di fusione oltre che, in caso di sua incapienza, sulle poste ideali di PN liberamente disponibili trovate presso la risultante della fusione 2. in caso di ulteriore avanzo di fusione, devono essere ricostituite le riserve di capitali e di utili (in sospensione «moderata») 3. e da ultimo le riserve libere (di capitale e di utili) annullate in capo alla società estinta a seguito della fusione 87 co. 7: utilizzo delle perdite delle società partecipanti alla fusione. Esistono limiti di legge, con finalità antielusiva. Vi sono: - LIMITI QUALITATIVI (cd condizioni di vitalità operativa o activity test): le perdite fiscali pregresse della singola società partecipante sono riportabili sono nel caso in cui dal CE della stessa per l’esercizio antecedente a quello di effetto della fusione risultino: 1.Ricavi dell’attività caratteristica e 2.Costi per lavoro subordinato e relativi contributi superiori al 40% della media di tali valori nei 2 anni precedenti. o nel caso di holding, vanno ricompresi nel calcolo i ricavi e proventi di cui alle voci A.1 e A.5 di CE e i proventi finanziari iscritti nelle voci C.15 e C.16. o nel caso di società neocostituite, non è applicabile il test e la condizione per il riporto delle perdite deve ritenersi soddisfatta. - LIMITI QUANTITATIVI: le perdite pregresse sono riportabili per un ammontare massimo pari al PN risultante dal bilancio riferito all’ultimo esercizio o dalla situazione patrimoniale di fusione, se questa è di valore inferiore (rettificato dei conferimenti e dei versamenti fatti negli ultimi 24 mesi anteriori alla data cui si riferisce la situazione stessa). In caso di retrodatazione degli effetti fiscali: tutte le società partecipanti alla fusione devono determinare un proprio «risultato di periodo», relativo all’intervallo temporale che intercorre tra l’inizio del periodo d’imposta e la data antecedente a quella di efficacia giuridica della fusione. L’eventuale perdita sarà assoggettata alle disposizioni di cui all’art. 172, co. 7 del Tuir. Le stesse limitazioni previste per il riporto delle perdite pregresse si applicano anche a 1.deducibilità degli interessi passivi e 2.deducibilità delle eccedenze ACE. Sterilizzazione delle svalutazioni: il co. 7 contiene infine una disposizione volta ad evitare che il contribuente benefici della perdita della partecipata incorporata dopo aver già dedotto una svalutazione fiscalmente rilevante ascrivibile alla partecipata medesima. co. 8: determinazione del reddito d’impresa delle società fuse o incorporate: il loro reddito relativo al periodo compreso tra l’inizio del periodo di imposta e la data in cui ha effetto la fusione è determinato, secondo le disposizioni applicabili in relazione al tipo di società, in base alle risultanze di apposito CE. co. 9: possibilità di retrodatare gli effetti della fusione: può arrivare fino alla data di chiusura dell’esercizio più prossimo tra le date di chiusura degli esercizi delle società partecipanti alla fusione. 90 Scissione ASPETTI CIVILISTICI La scissione è disciplinata dall’art. 2506 cc ed è caratterizzata dalla presenza di 3 elementi soggettivi: - la società scissa, che trasferisce tutto o parte del suo patrimonio; - le società beneficiarie del trasferimento; - i soci della società scissa, destinatari delle nuove azioni o quote emesse dalle società beneficiarie. Definizione: l’art. 2506 si limita a descrivere le varie tipologie di scissione che si possono attuare; tuttavia, si può affermare che la scissione è un «frazionamento» di una società: la società d’origine, infatti, si va a suddividere in più parti, il suo patrimonio viene «scisso» in diverse entità e inglobato in una o più società costituite o preesistenti. La scissione, in tal senso, può risultare un’operazione utile per la riorganizzazione aziendale o il riassetto proprietario ovvero dell’attività da essa svolta. Tipologie di scissione (art. 2506, co. 1). La scissione può essere: - totale: la scissa assegna l’intero suo patrimonio a più società, preesistenti o di nuova costituzione (beneficiarie); - parziale: la scissa assegna parte del suo patrimonio, in questo caso anche a una sola società. o Nella scissione parziale può parlarsi anche di scissione: progressiva: la società scissa è una società di persone; le beneficiarie sono società di capitali; regressiva: la società scissa è una società di capitali; le beneficiarie sono società di persone. Si può poi distingue tra scissione: - proporzionale: le quote e le azioni delle società beneficiarie sono assegnate ai soci della società scissa considerando l’entità della partecipazione di questi al capitale sociale della scissa; - non proporzionale: se, invece, le quote/azioni sono assegnate ai soci della scissa senza considerare le originarie percentuali di partecipazione, bensì attribuendo partecipazioni il cui valore complessivo equivalga al valore della partecipazione precedentemente posseduta. È possibile anche la scissione negativa, quando la società scissa assegna alla beneficiaria un PN contabile negativo, ma positivo in termini economici, quando è una scissione a favore - di una beneficiaria preesistente, il cui PN è in grado di assorbire il netto negativo assegnatole (non andando sotto il limite legale) - di una beneficiaria neocostituita, purché si proceda a rivalutare il netto assegnato a valori correnti sulla base di una perizia ex 2343 cc o 2365 cc. - oppure, si tratta di una scissione a scopo liquidativo, effettuata a favore di società preesistente in stato di liquidazione e prevedendo che la società beneficiaria continui ad essere una società in stato di liquidazione. NB: il Consiglio Notarile di Roma ha ritenuto ammissibile (a determinate condizioni) una scissione negativa anche per l’ipotesi in cui sia negativo, oltre al valore contabile, anche il valore corrente. Conguaglio in denaro (art. 2506 co. 2): è consentito effettuare un conguaglio in denaro, non superiore il 10% del valore nominale delle azioni e delle quote attribuite, con il fine di applicare un criterio proporzionale nell’ambito della scissione. È prevista la possibilità, con il consenso unanime dei soci, che ad alcuni soci delle società partecipanti, non vengano attribuite azioni o quote delle società beneficiarie, bensì della società scissa (scissione asimmetrica). (art. 2506 co. 4): la società scissa può, con la scissione, attuare il proprio scioglimento senza liquidazione, o continuare la propria attività. Perimetro di applicazione (art. 2506 co. 4): la scissione non è consentita alle società in liquidazione che abbiano iniziato la distribuzione dell’attivo. Pertanto, per la scissione come per la fusione, non è più prevista l’esclusione per società sottoposte a procedure concorsuali. 91 Fasi del processo di scissione. Come per la fusione, anche il processo di scissione può essere suddivisa nelle stesse fasi: 1. Fase endosocietaria, 2. Fase pubblicitaria; 3. Fase deliberativa; 4. Fase delle opposizioni; 5. Fase attuativa Progetto di scissione (art. 2506-bis), redatto dall’organo amministrativo, consiste in un atto documentale unitario riguardante tutte le società partecipanti alla scissione. È il più importante strumento informativo diretto ai soci ed ai terzi. Il contenuto minimo comprende: - dati richiesti dal progetto di fusione (dati anagrafici, atto costitutivo delle nuove società, rapporto di cambio, modalità di assegnazione delle quote/azioni ai soci della scissa, data da cui tali quote/azioni partecipano agli utili, decorrenza degli effetti fiscali, trattamento eventuale riservato a particolari categorie di soci, eventuali vantaggi agli amministratori) - l’esatta descrizione degli elementi patrimoniali da assegnare a ciascuna delle società beneficiarie e dell’eventuale conguaglio in denaro (ogni società beneficiaria è tenuta a redigere gli inventari contenenti i vari elementi dell’attivo e del passivo) - i criteri di distribuzione delle azioni/quote delle società beneficiarie (co. 4) Criteri di distribuzione degli elementi patrimoniali nella scissione (art. 2506-bis, co. 2 e 3). Se dal progetto di scissione non è desumibile la destinazione di un elemento patrimoniale: - in caso di un elemento dell’attivo (co. 2): o nella scissione TOTALE: ripartizione proporzionale sulla base della quota di PN assegnato a ciascuna di esse o nella scissione PARZIALE: rimane in capo alla società scissa - in caso di un elemento del passivo (co. 3): o nella scissione TOTALE: rispondono in solido le beneficiarie o nella scissione PARZIALE: rispondono in solido le beneficiarie e la scissa (la responsabilità solidale è limitata al valore effettivo del PN attribuito a ciascuna società beneficiaria) Criterio di distribuzione e scissione non proporzionale (art. 2506-bis, co. 4). In caso di scissione non proporzionale deve essere previsto, per i soci che non approvano la scissione, il diritto di far acquistare le proprie partecipazioni per un corrispettivo determinato alla stregua dei criteri previsti per il recesso (art. 2437-ter per SPA e Sapa; art. 2473 per SRL) e l’indicazione dei soggetti a cui carico è posto l’obbligo di acquisto. Tali soci hanno il diritto di percepire un rimborso che dipende dalla consistenza patrimoniale e dalle prospettive reddituali della società medesima (occorre predisporre un vero e proprio bilancio di carattere straordinario che evidenzi eventuali plusvalenze latenti, avviamento, svalutazioni ed altri elementi significativi). Pubblicità della scissione (art. 2506-bis, co. 5). Come previsto per il progetto di fusione, anche il progetto di scissione va depositato per l’iscrizione nel RI del luogo ove hanno sede le società partecipanti oppure va pubblicato sul sito internet delle società, con modalità atte a garantire la sicurezza del sito medesimo, l’autenticità dei documenti e la certezza della data di pubblicazione. A norma dell’art. 2506-ter, che richiama l’art. 2502 c.c., il progetto di scissione può essere modificato dall’assemblea dei soci anche dopo essere stato depositato al RI o pubblicato sul sito. Le rettifiche devono riguardare aspetti solo formali e in particolare non possono riguardare elementi correlati alla posizione soggettiva del socio o dei terzi. Norme applicabili (art. 2506-ter). Ai sensi del comma 1, l’organo amministrativo delle società partecipanti redige la SITUAZIONE PATRIMONIALE e la RELAZIONE DEGLI AMMINISTRATORI (illustrativa) in conformità agli art. 2501-quater e 2501-quinquies (come per la fusione). Rispetto alla fusione, sono previste informazioni più ampie per la relazione degli amministratori, che deve illustrare -i criteri di distribuzione delle azioni o quote; e -il valore effettivo (nb: si intende a valori correnti e non a valore di libro) del PN assegnato alle società beneficiarie e di quello che eventualmente rimanga nella società scissa. Ai sensi del comma 3, la situazione patrimoniale e la relazione degli amministratori NON sono richieste quando la scissione avviene mediante la costituzione di una o più nuove società e non siano previsti criteri di attribuzione delle azioni/quote diversi da quello proporzionale. 92 Sempre ai sensi dei commi 3 e 5, si applicano gli articoli relativi alla fusione anche alla scissione con riguardo a: - Relazione degli esperti (art. 2501-sexies) - Deposito o pubblicazione degli atti (art. 2501-septies) - Decisione in ordine alla scissione (art. 2502) - Deposito e iscrizione della decisione di scissione (art. 2502-bis) - Opposizione dei creditori (art. 2503)* e degli obbligazionisti (art. 2503-bis) *La scissione è un’operazione potenzialmente pericolosa per i creditori che vedono frazionato il patrimonio della debitrice e, quindi, ridotta l’area complessiva della garanzia sulla quale potevano fare affidamento per il pagamento di quanto a loro dovuto. Il Legislatore prende atto di tali rischi e, rispetto ad altre operazioni, non si limita a riconoscere ai creditori il diritto di opposizione, ma organizza un sistema di tutela che si fonda su forme di responsabilità solidale e sussidiaria di tutte le società partecipanti - Atto di scissione (art. 2504) - Divieto di assegnazione di azioni o quote (art. 2504- ter) - Invalidità della scissione (art. 2504-quater) - Incorporazione di società interamente possedute (art. 2505, co. 1 e 2) - Incorporazione di società possedute al 90% (art. 2505-bis) - Effetti della pubblicazione degli atti del procedimento di scissione nel RI (art. 2505-ter) La situazione patrimoniale, la relazione degli amministratori e la relazione degli esperti non sono richieste se vi rinunciano all’unanimità i soci e i possessori di altri strumenti finanziari che attribuiscono diritto di voto (co. 4). Rapporto di cambio nella scissione (artt. 2506-bis, 2501-ter). Nel progetto di scissione occorre indicare il rapporto di cambio che permette di stabilire quante azioni (o quote) spetteranno ai soci delle società scisse in sostituzione delle partecipazioni originarie. La determinazione del rapporto di cambio è necessaria nei seguenti casi: - scissione con società beneficiarie preesistenti (scissione per incorporazione): stesse problematiche della fusione. Vanno rapportati i valori economici delle società coinvolte: la beneficiaria e l’azienda o ramo d’azienda della scissa; - scissione non proporzionale: vanno rapportati il valore del capitale economico dell’azienda o del ramo d’azienda della scissa con quello delle altre attività e passività che rimangono nella scissa (scissione parziale). Trasferimento di beni nella scissione: - da società di persone a società di capitali: è necessaria la nomina di un perito ex art. 2343 (previsto dall’art. 2501-sexies). - fra società di capitali nella scissione: in questa ipotesi, è già stata fatta una valutazione ex artt. 2343 (per le SPA) e 2465 (per le SRL) per cui non sarà necessario ripetere l’operazione. Effetti della scissione (art. 2506-quater): ai sensi del co. 1, la scissione ha effetto dall’ultima delle iscrizioni dell’atto di scissione nel RI delle imprese in cui sono iscritte le società beneficiarie. Si può indicare: - una data successiva, solo nel caso in cui le società beneficiarie siano preesistenti; - una data anteriore: per quanto riguarda la data di partecipazione agli utili e dalla quale le operazioni delle società partecipanti sono imputate a bilancio della/e società post scissione. Da tale data, ciascuna società beneficiaria delle operazioni di scissione assume i diritti e gli obblighi ad essa trasferiti. Per quanto riguarda i criteri di formazione del primo bilancio successivo alla scissione, la norma rinvia all’art. 2504- bis: le attività e le passività sono iscritte ai valori risultanti dalle scritture contabili alla data di efficacia della scissione. L’eventuale disavanzo di scissione va imputato: - agli elementi dell’attivo e del passivo delle società partecipanti alla scissione; - per la differenza ad avviamento Ai sensi del comma 2, qualunque società beneficiaria può effettuare gli adempimenti pubblicitari relativi alla società scissa (col fine principale di velocizzare la fase finale). Responsabilità per i debiti a seguito della scissione (co. 3): ciascuna società è solidalmente responsabile, nei limiti del valore effettivo del PN ad essa assegnato o rimasto, dei debiti della società scissa non soddisfatti dalla società cui fanno carico. 95 trasferito/rimasto e assolto con l’utilizzo dell’eventuale avanzo; in caso di scissione parziale, le riserve si riducono parallelamente. Se non c’è avanzo, non vi è l’obbligo di ricostituzione delle riserve in sostituzione d’imposta, tassate solo in caso di distribuzione. In caso di avanzo dopo la ricostituzione, questo assume natura di riserve preesistenti nella società scissa. co. 10: Utilizzo delle perdite delle società partecipanti alla scissione. Il limite al riporto delle perdite fiscali e dell’eccedenza ACE e degli interessi passivi indeducibili (per i quali si applicano i limiti quantitativi e qualitativi della fusione) è esteso anche alle beneficiarie, oltre che alla scissa. co. 11: Possibilità di retrodatare gli effetti della scissione (ai fini delle imposte sui redditi, la decorrenza degli effetti della scissione è regolata secondo le disposizioni del comma 1 dell'articolo 2506-quater del codice civile, ma la retrodatazione degli effetti, ai sensi dell'articolo 2501-ter, numeri 5) e 6), dello stesso codice, opera limitatamente ai casi di scissione totale ed a condizione che vi sia coincidenza tra la chiusura dell'ultimo periodo di imposta della società scissa e delle beneficiarie e per la fase posteriore a tale periodo). co. 12: Subentro negli obblighi della società scissa. Gli obblighi tributari sorti in data antecedente alla scissione sono assolti: - dalla società scissa, in caso di scissione parziale; - dalla società designata, nel caso di scissione totale. co. 13 e14: Responsabilità per i debiti tributari: le società coinvolte nella scissione sono SOLIDAMENTE RESPONSABILI per il pagamento di imposte, sanzioni e relativi interessi. co. 15: Scissione eterogenea segue norme particolari. co. 15-bis: Affrancamento dei maggiori valori: il regime dell'imposta sostitutiva può essere applicato anche dalla società beneficiaria dell'operazione di scissione per ottenere il riconoscimento fiscale dei maggiori valori iscritti in bilancio a seguito di tali operazioni. Imposte indirette IVA: - la scissione è irrilevante ai fini IVA - deve essere trasmessa unicamente la dichiarazione di inizio attività da parte del nuovo soggetto - diritti e obblighi che derivano da applicazione IVA: la beneficiaria succede alla società scissa a decorrere dalla data in cui la scissione ha efficacia. Gli obblighi di dichiarazione IVA annuale: - se la scissa ha contabilità separata per il ramo oggetto di scissione, la beneficiaria che riceve tale ramo deve comprendere nella propria dichiarazione anche le operazioni attive e passive poste in essere dalla scissa tramite il ramo d’azienda trasferito dall’inizio dell’anno solare sino alla data di efficacia della scissione; - se la scissa ha contabilità unica, le operazioni poste in essere dalla scissa vanno ranno registrate e dichiarate dalla scissa. La beneficiaria deve indicare in dichiarazione solo le operazioni effettuate dal ramo d’azienda scisso dopo la data di efficacia della scissione. Imposte ipotecarie e catastali. La scissione, in presenza di beni immobili o diritti reali immobiliari, è soggetta alle imposte ipotecarie e catastali in misura fissa pari ad € 200 ciascuna. La trascrizione deve essere richiesta entro 30 gg dalla data dell’atto o del deposito dal notaio che ha autenticato l’atto soggetto a trascrizione. 96 Fusione, scissione e conferimento a confronto Per quanto attiene alla fusione, messa a paragone con la scissione, è significativo il fatto che «all’opposto dei fenomeni aggregativi» – come la fusione – «possono appalesarsi esigenze tali da indurre fenomeni di disaggregazione», come nel caso della scissione. Si pone in evidenza la sostanziale differenza tra le due operazioni. Volendo, invece, indagare le analogie tra esse, si può parlare di una similitudine tra le strutture delle due operazioni, e tra le discipline cui fanno capo. La fusione e la scissione hanno entrambe come oggetto un trasferimento di patrimonio tra società distinte e che ciò non comporta uno scambio di corrispettivi a meno che non si esegua un aggiustamento del trasferimento per mezzo di conguagli. Nel caso di scissione totale o di fusione propria, inoltre, c’è analogia nel fatto che sia la scissa che la società fusa si estinguono e cessano di operare. Si può poi osservare come gli effetti delle due operazioni siano similari anche se contrari e ciò nel senso che il procedimento giunge a far confluire nello stesso organismo diversi patrimoni e compagini sociali. Da ultimo, è possibile anche sostenere che sia nel caso della scissione totale che della fusione per incorporazione vi è una società che si scioglie senza che ciò comporti liquidazione. Per quanto riguarda il conferimento d’azienda, messo a confronto con la scissione, si può dire che esistono casi in cui non risulta marcata la linea che distingue le due operazioni. In tutte e due le operazioni, infatti, si trasferisce un ramo d’azienda, una parte di essa da una società ad un’altra, ottenendo come controprestazione non un corrispettivo bensì azioni o quote della società beneficiaria. La differenza sostanziale sta nel fatto che nella scissione le azioni o quote delle beneficiarie vengono assegnate ai soci della società scissa mentre, nel caso del conferimento, le azioni o quote della società conferitaria vanno a far parte del patrimonio della società conferente. 97 Conferimento Il conferimento d’azienda è l’operazione mediante cui un soggetto (il conferente) apporta un compendio aziendale in una società, già esistente o di nuova costituzione (la conferitaria), vedendosi quale corrispettivo del proprio apporto patrimoniale, la proprietà di azioni o quote di nuova emissione della conferitaria. All’esito del conferimento, dunque, il conferente diviene socio della conferitaria, o (se già socio anteriormente al conferimento) incrementa la propria quota di partecipazione al capitale sociale, in misura correlata al valore degli assets conferiti. ASPETTI CIVILISTICI Nel nostro ordinamento, è disciplinato solo il conferimento di beni in natura in società di capitali (art. 2342-2343- quater per le SPA e art. 2464-2465 per le SRL), ma nulla impedisce che l’apporto sia costituito da un complesso organizzato di tali beni (azienda). Possibili finalità: - Fini economico-aziendali, come la riorganizzazione attività produttive o lo scorporo di una business unit ritenuta non strategica - Obiettivi di natura finanziaria e/o finalità meramente bilancistiche (preparare la strada a una futura operazione di M&A) - Strumento propedeutico a successiva operazione straordinaria dismissiva (conferimento in una società di nuova costituzione e cessione delle partecipazioni della conferitaria) Conferimento d'azienda in SPA Adempimenti: è un’operazione complessa, che si articola in una serie di adempimenti, alcuni afferenti alla sfera giuridica del conferente, altri a quelli della conferitaria. 1. FASE PRELIMINARE: Conferente - Delibera del CDA di approvazione dell’operazione: la delibera deve descrivere l’operazione, fornire i motivi del conferimento, individuare il perimetro aziendale e contenere la delega a un amministratore per la richiesta di nomina di un perito al Presidente del Tribunale del luogo dove la società conferitaria ha sede (nel caso di SRL, la conferente nomina il perito). - Procedura sindacale di cui all’art. 47 L. 428/1990: adempimento obbligatorio (in capo sia al conferente, sia alla conferitaria, se preesistente) in caso di conferimento di azienda in cui siano occupati più di 15 lavoratori. In tal caso, entrambe le parti devono inviare, almeno 25 gg prima dell’atto di conferimento una comunicazione preventiva alle rappresentanze sindacali. - Istanza per il certificato fiscale ex art. 14 D. Lgs. 472/1997 (se si intende beneficiare dell’esenzione dalla solidarietà fiscale). Non è obbligatorio. Conferitaria preesistente - Delibera di approvazione dell’operazione, in cui si dà riscontro delle intese intercorse per l’esecuzione del conferimento e si illustrano i motivi per cui si ritiene utile l’apporto. È un atto di competenza dell’assemblea straordinaria. - Predisposizione della relazione dell’organo amministrativo, che illustri le ragioni del conferimento in natura e i criteri adottati per la determinazione del prezzo di emissione delle azioni in favore del conferente. La relazione deve essere sottoposta all’organo di controllo almeno 30 gg prima dell’assemblea. - Parere da parte dell’organo di controllo: il Collegio Sindacale deve fornire un proprio parere sull’operazione. - Deposito della relazione e del parere presso la sede della società nei 15 gg precedenti l’assemblea straordinaria. - Convocazione dell’assemblea. L’assemblea dei soci deve deliberare a maggioranza assoluta l’aumento di capitale a servizio del conferimento. NB: non sono necessari tali adempimenti nella conferitaria neo-costituita.