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Paniere 2023 DIRITTO BANCARIO prof. Corcioni Nicola, Panieri di Diritto Bancario

Paniere 2023 con risposte chiuse di DIRITTO BANCARIO prof. Corcioni Nicola

Tipologia: Panieri

2022/2023

In vendita dal 30/08/2023

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Scarica Paniere 2023 DIRITTO BANCARIO prof. Corcioni Nicola e più Panieri in PDF di Diritto Bancario solo su Docsity! Set Domande DIRITTO BANCARIO ECONOMIA (D.M. 270/04) Docente: Corcioni Nicola Generato il 20/07/2023 12:13:26 N° Domande Aperte 278 N° Domande Chiuse 721 Indice Indice Lezioni ........................................................................................................................ p. 2 Lezione 001 ........................................................................................................................... p. 4 Lezione 002 ........................................................................................................................... p. 6 Lezione 003 ........................................................................................................................... p. 8 Lezione 004 ........................................................................................................................... p. 10 Lezione 005 ........................................................................................................................... p. 12 Lezione 006 ........................................................................................................................... p. 14 Lezione 007 ........................................................................................................................... p. 16 Lezione 008 ........................................................................................................................... p. 18 Lezione 009 ........................................................................................................................... p. 20 Lezione 010 ........................................................................................................................... p. 22 Lezione 011 ........................................................................................................................... p. 24 Lezione 012 ........................................................................................................................... p. 26 Lezione 013 ........................................................................................................................... p. 28 Lezione 014 ........................................................................................................................... p. 30 Lezione 015 ........................................................................................................................... p. 32 Lezione 016 ........................................................................................................................... p. 34 Lezione 017 ........................................................................................................................... p. 36 Lezione 018 ........................................................................................................................... p. 38 Lezione 019 ........................................................................................................................... p. 40 Lezione 020 ........................................................................................................................... p. 42 Lezione 021 ........................................................................................................................... p. 44 Lezione 022 ........................................................................................................................... p. 46 Lezione 023 ........................................................................................................................... p. 48 Lezione 024 ........................................................................................................................... p. 50 Lezione 025 ........................................................................................................................... p. 52 Lezione 026 ........................................................................................................................... p. 54 Lezione 027 ........................................................................................................................... p. 56 Lezione 028 ........................................................................................................................... p. 58 Lezione 029 ........................................................................................................................... p. 60 Lezione 030 ........................................................................................................................... p. 62 Lezione 031 ........................................................................................................................... p. 64 Lezione 032 ........................................................................................................................... p. 66 Lezione 033 ........................................................................................................................... p. 68 Lezione 034 ........................................................................................................................... p. 70 Lezione 035 ........................................................................................................................... p. 72 Lezione 036 ........................................................................................................................... p. 74 08. Con il contratto di deposito a vista il denaro dato in deposito verrà restituito dopo un anno il denaro dato in deposito può essere richiesto in qualsiasi momento il denaro dato in deposito verrà restituito a scadenza con un interesse il denaro dato in deposito non può essere richiesto prima di tre mesi 09. Con i contratti di deposito le banche consentono ai risparmiatori un investimento ad alto rischio certo e liquido per far fronteggiare alla banca in qualsiasi momento futuro esigenze di consumo certo e liquido per fronteggiare in qualsiasi momento futuro esigenze di consumo liquido ma incerto per fronteggiare in qualsiasi momento futuro esigenze di consumo 10. Le banche come acquisiscono risorse finanziarie? Con la trasformazione delle scadenze Con i contratti di credito Con il deposito bancario e i contratti di credito Con il deposito bancario 11. La funzione monetaria 12. La riduzione dei costi di transazione nelle operazioni di finanziamento 13. La trasformazione delle scadenze 14. La funzione di liquidità Lezione 002 01. In Italia a far data dalla legge del 1936 vigeva: un principio di specializzazione temporale degli intermediari e un principio di separazione tra banca e industria un prncipio di separazione tra banca e industria ma non un principio di specializzazione temporale degli intermediari un principio di specializzazione temporale degli intermediari e un principio di unione tra banca e industria un principio di specializzazione dell’industria 02. La banca mista tedesca è un modello di banca: autorizzata all’esercizio del credito e non alla raccolta del risparmio autorizzata alla raccolta del risparmio presso il pubblico e non all’esercizio del credito che esercita solo servizi di investimento universale che costituisce un rapporto di lunga durata con le imprese che finanzia in quanto acquisisce in esse partecipazioni rilevanti 03. Le imprese per collocare i propri titoli sui mercati si avvalgono di: intermediari amministratori creditori risparmiatori 04. I sistemi mercato-centrici presentano mercati finanziari dove le imprese vendono i propri prodotti di consumo presentano mercati finanziari mediante i quali le imprese non possono reperire risorse economiche necessarie per far sviluppare la propria attività si distinguono per la prevalenza dell’intermediazione bancaria come strumento che consente l’afflusso di risorse al sistema economico presentano mercati finanziari sofisticati mediante i quali le imprese reperiscono risorse economiche necessarie per far sviluppare la propria attività 05. Nei mercati finanziari il rischio dell’insolvenza del soggetto che ha ricevuto le risorse economiche direttamente dai risparmiatori rimane a carico: del risparmiatore dell’intermediario dell’impresa della banca 06. Tra gli intermediari che finanziano le imprese, il settore pubblico e altri soggetti rivestono un posto preminente: le banche le Borse valori i risparmiatori i titoli di Stato 07. Nel 1936 per principio di specializzazione temporale degli intermediari si intende una distinzione fra aziende di credito che non possono operare nel breve termine e istituti di credito speciale, caratterizzati da un’operatività nel breve e medio termine una distinzione fra aziende di credito che possono operare nel breve termine e istituti di credito speciale, caratterizzati da un’operatività nel medio-lungo termine una distinzione fra aziende di credito che possono operare nel lungo termine e istituti di credito speciale, caratterizzati da un’operatività nel breve termine una distinzione fra aziende di credito che possono operare nel lungo termine e istituti di credito speciale, caratterizzati da un’operatività nel medio termine 08. I sistemi banco-centrici si distinguono per la prevalenza dell’intermediazione bancaria come strumento che consente solo in determinati periodi l’afflusso di risorse al sistema economico presentano mercati finanziari mediante i quali le imprese reperiscono risorse economiche necessarie per far sviluppare la propria attività si distinguono per la prevalenza dell’intermediazione bancaria come strumento che consente l’afflusso di risorse al sistema economico presentano mercati finanziari mediante i quali le imprese non possono sempre reperire risorse economiche necessarie per far sviluppare la propria attività 09. I modelli di banca adottati nei sistemi finanziari sono: banca commerciale e banca artigianale banca commerciale e banca universale banca commerciale e banca industriale banca artigianale e banca universale 10. Con la L. n. 52 del 1996, che ha recepito la direttiva 93/22/CEE, nell’ordinamento italiano è stata affermata la separazione tra banca e industria le banche non possono operare in Borsa le banche non possono intrattenere rapporti con le imprese è stato abrogato il divieto alle banche di operare in Borsa 11. I modelli di banca adottati nei sistemi finanziari 12. I sistemi banco-centrici e i sistemi mercato-centrici Lezione 004 01. Mediobanca: ha finanziato attività industriali sottoscrivendo obbligazioni e acquisendo partecipazioni nel capitale delle imprese non ha finanziato attività industriali non ha detenuto pacchetti azionari in grandi gruppi industriali non è stata in grado di contribuire alla riorganizzazione aziendale del nostro sistema economico 02. L’IMI non emetteva obbligazioni per finanziarsi esercitava credito solo a medio termine esercitava credito a medio e a lungo termine non acquistava azioni di imprese industriali 03. Mediobanca fu istituita nel 1928 1950 1933 1946 04. A seguito della “legge Amato” le banche pubbliche hanno assunto la forma di società per azioni enti pubblici imprese artigiane società di persone 05. Alla fine dell’Ottocento esistevano solo banche private di piccole dimensioni banche private di notevoli dimensioni banche che non acquisivano partecipazioni al capitale dell’imprese industriali banche che non svolgevano attività finanziarie 06. Gli istituti di credito speciale erano sottratti alla gran parte delle disposizioni di vigilanza contenute nella legge bancaria del 1926 1936 1913 1993 07. Gli istituti di credito speciale al tempo della legge bancaria del 1936 erogavano credito in genere a breve termine a determinarti settori economici per lo più erano società per azioni erogavano credito in genere a medio e lungo termine a determinarti settori economici per lo più non erano enti pubblici 08. La privatizzazione del nostro sistema creditizio ha avuto origine non ha mai avuto origine alla metà dell’Ottocento agli inizi degli anni Novanta verso la metà degli anni Novanta 09. Il credito mobiliare nei primi anni del Novecento cominciò a rappresentare una parte molto importante dell’attività bancaria per corretta gestione e regolarità cessò di esistere nell’ambito dell’attività bancaria rappresentò una parte molto molto importante dell’attività bancaria, diversamente dal secolo precedente cominciò a rappresentare una parte molto marginale dell’attività bancaria a causa di errori gestionali e irregolarità 10. Sul finire del 1992 si è andato via via sempre più sviluppando il modello di banca universale le banche commerciali non hanno esercitato il credito le banche commerciali hanno cominciato ad esercitare il credito a breve termine si è andato via via sempre più sviluppando il modello di banca speciale 11. L’assetto delle banche con la legge bancaria del 1936 12. L’IMI e Mediobanca 13. Gli istituti di credito speciale 14. Tipologie di banche agli inizi del Novecento Lezione 005 01. Ai sensi dell’art. 159 TUB nei casi di provvedimenti attribuiti alla competenza delle regioni la Banca d’Italia esprime, a fini di vigilanza, un parere vincolante la Banca d’Italia esprime, a fini di vigilanza, un parere non vincolante la Banca d’Italia esprime un parere se consultata la Banca d’Italia non esprime alcun parere 02. A sensi dell’art. 47 della Costituzione: la Repubblica disciplina e coordina ma non controlla l'esercizio del credito la Repubblica non disciplina ma coordina e controlla l'esercizio del credito la Repubblica incoraggia e tutela il risparmio in tutte le sue forme la Repubblica incoraggia e tutela il risparmio in alcune sue forme 03. I Trattati istitutivi dell’UE sono: atti emanati dalle istituzioni europee costituenti il diritto derivato raccomandazioni delle istituzioni europee fonti non vincolanti fonti di primo grado dell’ordinamento giuridico dell’Unione europea 04. Le direttive emanate dalle istituzioni dell’Unione europea sono atti legislativi: definiti raccomandazioni indirizzati a singoli individui o Stati membri e sono obbligatori in tutti i loro elementi indirizzati solo agli Stati membri e non sono obbligatori in tutti i loro elementi in quanto vincolano i destinatari solo riguardo il risultato da raggiungere lasciando alla loro discrezione la scelta della forma e dei mezzi di portata generale, obbligatori in tutti i loro elementi e direttamente applicabili 05. Le fonti secondarie sono: atti legislativi atti amministrativi che hanno forza giuridica ma sono subordinati alla legge ordinaria regolamenti emanati dalle istituzioni dell’Unione europea Trattati dell’UE 06. Le decisioni emanate dalle istituzioni dell’Unione europea sono atti legislativi: indirizzati a singoli individui o Stati membri e sono obbligatori in tutti i loro elementi di portata generale, obbligatori in tutti i loro elementi e direttamente applicabili indirizzati solo agli Stati membri e non sono obbligatori in tutti i loro elementi in quanto vincolano i destinatari solo riguardo il risultato da raggiungere lasciando alla loro discrezione la scelta della forma e dei mezzi che esprimono pareri 07. Secondo quanto previsto dal TUB in Italia possono svolgere attività bancaria: le banche nazionali, le banche comunitarie ma non le banche extracomunitarie solo le banche nazionali le banche nazionali e alcune banche comunitarie le banche nazionali, le banche comunitarie e le banche extracomunitarie 08. Nel deposito bancario è previsto che : la banca non paghi alcun corrispettivo al depositante del bene la banca paghi un corrispettivo al depositante per aver potuto godere della disponibilità del bene la banca paghi un corrispettivo al depositante solo se non ha potuto godere della disponibilità del bene 09. Il modello organizzativo della banca, così come previsto dal TUB è di tipo: complesso semplice universale particolare 10. I certificati di deposito scadono in sei mesi consentono il pagamento di interessi e il rimborso del capitale alla scadenza la banca riceve, in cambio della somma investita, un certificato “virtuale” consentono il rimborso del capitale alla scadenza ma non il pagamento degli interessi 11. Il deposito irregolare 12. Gli strumenti più utilizzati per la raccolta del risparmio 13. I covered bond e gli strumenti finanziari ibridi Lezione 007 01. Nell’anticipazione bancaria se il valore della garanzia diminuisce almeno di un decimo: la banca può chiedere un supplemento di garanzia la banca procede direttamente alla vendita delle cose pignorate la banca, dopo un anno, recede dal contratto la banca restituisce le cose pignorate 02. Il tasso di interesse applicato all’operazione di risconto è: uguale rispetto all’operazione di sconto non applicato maggiore rispetto all’operazione di sconto in quanto il rischio è superiore inferiore rispetto all’operazione di sconto in quanto il rischio è minore 03. Il risconto è : l’operazione con la quale la banca si impegna a pagare un corrispettivo a una banca maggiore solo se ha potuto godere della disponibilità del bene l’operazione con la quale la banca si obbliga a tenere a disposizione di altra banca una somma di denaro l’operazione con la quale la banca non può disporre delle somme risultanti a suo credito l’operazione con la quale la banca sconta a sua volta il credito scontato presso altra banca maggiore 04. Il TUB all’art. 10: non contiene una espressione relativa all’esercizio del credito contiene una espressione dettagliata di esercizio del credito contiene una espressione generica di esercizio del credito non contiene una espressione relativa alla raccolta del risparmio 05. Con il contratto di mutuo: Il mutuatario si impegna a restituire alla scadenza prestabilita solo una parte della somma di denaro più il corrispettivo che corrisponde agli interessi applicati dalla banca Il mutuatario si impegna a restituire alla scadenza prestabilita la somma di denaro ma non corrisponde interessi Il mutuatario si impegna a restituire alla scadenza prestabilita la somma di denaro più il corrispettivo che corrisponde agli interessi applicati dalla banca Il mutuatario non si impegna a restituire alla scadenza prestabilita la somma di denaro 06. L'apertura di credito bancario è il contratto con il quale: la banca si obbliga a tenere a disposizione dell’altra parte una somma di denaro per un dato periodo di tempo o a tempo indeterminato la banca non si obbliga a tenere a disposizione dell’altra parte una somma di denaro il clientesi impegna a pagare un corrispettivo alla banca solo se non ha potuto godere della somma di denaro messa a disposizione il cliente si impegna a restituire entro un anno la somma di denaro messa a disposizione dalla banca 07. L’anticipazione bancaria propria prevede che la banca può sempre disporre delle cose date in pegno non può disporre delle cose date in pegno e deve restituirle alla scadenza del contratto se ha rilasciato un documento nel quale sono individuate le cose stesse non può disporre delle cose date in pegno e deve restituirle tre mesi dopo la scadenza del contratto non può disporre delle cose date in pegno e deve restituirle prima che il contratto sia scaduto 08. L’anticipazione bancaria può essere: semplice e complessa corretta e scorretta concreta e astratta propria e impropria 09. L’anticipazione bancaria non è un credito che la banca concede al cliente è un credito che la banca concede al cliente dietro garanzia di un pegno su titoli o merci è un credito che il cliente concede alla banca è un credito che la banca concede al creditore del depositante 10. Lo sconto bancario è il contratto con il quale: il cliente, previa deduzione dell’interesse, anticipa alla banca l’importo di un credito verso terzi non ancora scaduto la banca, previa deduzione dell’interesse, anticipa al cliente l’importo di un credito verso terzi non ancora scaduto il cliente può disporre a discrezione della banca delle somme risultanti a suo credito il cliente non può disporre delle somme risultanti a suo credito 11. Differenza tra sconto bancario e risconto 12. Differenza tra anticipazione bancaria propria e impropria 13. Garanzie che assistono l'apertura di credito 14. Differenza tra mutuo e apertura di credito 15. Le norme dedicate all’erogazione del credito presenti nel TUB Lezione 009 01. Possiamo intendere per attività strumentale i servizi informatici per la gestione dell’attività propria della banca le attività che sono elencate nella normativa di riferimento quelle che non sono correlate con l’attività principale della banca le attività finanziarie 02. Il contratto di cassetta di sicurezza prevede la concessione dell’utilizzo di una cassetta da parte del cliente ma non per custodirvi i propri beni prevede che la banca garantisca al cliente una prestazione accessoria sfruttando pienamente la propria organizzazione è un’attività strumentale esercitata dalla banca non è un’attività connessa esercitata dalla banca 03. Le attività connesse e strumentali non sono attività finanziarie non possono essere esercitate dalle banche se tali attività sono correlate all’attività principale non possono essere esercitate dalle banche se tali attività rivestono un‘importanza inferiore rispetto alle attività finanziarie non possono essere esercitate dalle banche 04. La gestione degli immobili da parte delle banche può essere effettuata per quegli immobili acquisiti non per il recupero crediti che non sono al servizio dell’attività principale cioè in funzione strumentale da dare in locazione ai clienti destinati in tutto o in parte all’esercizio dell’attività propria della banca 05. Tra le attività strumentali si annovera: la custodia e l’amministrazione di valori mobiliari la locazione di cassette di sicurezza i servizi di informazione commerciale la gestione di immobili ad uso funzionale all’attività prevalente 06. Le attività strumentali non hanno natura servente rispetto alle attività principali sono esercitate all’interno degli istituti bancari per fornire ad esempio un servizio collegato con l’attività finanziaria non sono attività accessorie rispetto a quelle istituzionali non risultano essere una parte marginale rispetto alle attività istituzionali 07. Tra le attività connesse menzionate nel TUB si annovera le altre attività non finanziarie con carattere ausiliario dell’attività bancaria la gestione di immobili ad uso funzionale all’attività prevalente la custodia e l’amministrazione di valori mobiliari i servizi informatici per la gestione dell’attività propria della banca 08. Un’attività connessa della banca può ritenersi tale quando presenta un nesso di complementarietà con l’attività bancaria viene esercitata non mediante la struttura e le competenze usate ai fini dell’attività principale non presenta un nesso di complementarietà con l’attività bancaria il legame di connessione è di tipo ausiliario 09. Le banche non possono esercitare attività finanziarie o commerciali connesse che non siano finanziarie strumentali e industriali 10. Ai sensi dell’art. 10 commi 3 e 4 del TUB alle banche sono riservate attività connesse e strumentali finanziarie e commerciali industriali e commerciali strumentali e industriali 11. Le attività strumentali esercitate dalle banche 12. Le attività connesse esercitate dalle banche Lezione 010 01. Ai sensi dell’art. 13 del TUB la Banca d’Italia iscrive in un apposito albo solo le banche italiane le banche italiane e le succursali in Italia di banche extracomunitarie, nonché le succursali delle banche comunitarie stabilite nel territorio della Repubblica solo le banche italiane e le succursali delle banche comunitarie solo le banche italiane e le succursali di banche extracomunitarie 02. Le società quotate hanno la possibilità di: emettere obbligazioni con un limite di ammontare emettere obbligazioni senza alcun limite di ammontare. emettere obbligazioni entro un limite di 1000 euro emettere obbligazioni entro un limite di 5000 euro 03. Con l’espressione “raccolta a vista” si fa riferimento all’ipotesi in cui la banca acquisisce disponibilità finanziarie attraverso contratti in virtù dei quali insiste in capo alla banca: un diritto a detenere le somme depositate e a non restituirle in qualsiasi momento ma solo in certi periodi dell’anno solare un obbligo di restituzione delle somme depositate solo entro il 15 di ogni mese e senza alcun preavviso o comunque con un preavviso molto breve un obbligo di restituzione delle somme depositate con un preavviso di due mesi un obbligo di restituzione delle somme depositate in qualsiasi momento e senza alcun preavviso o comunque con un preavviso molto breve 04. I depositi a vista sono posizioni liquide presenti in conto corrente che non possono essere prelevate senza preavviso sono posizioni liquide non disponibili per compiere pagamenti e, pertanto, onorare obbligazioni di natura giuridica sono posizioni liquide presenti in conto corrente che non possono essere prelevate senza alcun onere o penale da corrispondere sono di solito regolati tramite un rapporto di conto corrente bancario la cui peculiarità risiede nella disponibilità costante del saldo da parte del depositante 05. Gli IMEL possono offrire servizi di pagamento senza una disponibilità già precostituita dall’utilizzatore attraverso un deposito di moneta non possono offrire servizi di pagamento senza una disponibilità già precostituita dall’utilizzatore attraverso un deposito di moneta ricevono somme di denaro considerate fondi rimborsabili assimilati ai depositi bancari possono concedere prestiti con il risparmio raccolto 06. Gli strumenti di pagamento a spendibilità generalizzata sono accettati da chi li ha emessi da nessuno dai professionisti da tutti 07. A quali di questi soggetti il legislatore non ha riconosciuto la possibilità di produrre strumenti di pagamento a spendibilità generalizzata a fronte dell’acquisizione di somme di denaro? istituti di moneta elettronica (IMEL) società quotate Poste nell’ambito del servizio Bancoposta istituti di pagamento 08. L’art. 47 del TUB prevede che ai finanziamenti non si applicano mai le disposizioni delle leggi di agevolazione che tutte le banche possono erogare finanziamenti o prestare servizi previsti dalle vigenti leggi di agevolazione, purché essi siano regolati da contratto con l’amministrazione pubblica competente e rientrino tra le attività che le banche possono svolgere in via ordinaria la natura privata della maggior parte degli intermediari bancari del tempo che ai finanziamenti non si applicano le leggi di agevolazione relative alle misure fiscali e tariffarie e ai privilegi di procedura 09. L’attività bancaria è un’attività d’impresa riconosciuta all’art. 10 del TUB che vede coinvolti solo interessi privati tutelati dall’ordinamento che rientra nell’ambito dell’art. 358 n. 1, c.p. per quanto riguarda la configurazione dei reati compiuti dagli amministratori a danno dei risparmiatori che non prevede un sistema di controlli amministrativi 10. Ai sensi dell’art. 177 del codice del commercio del 1882 le società che avevano per principale oggetto, l’esercizio del credito dovevano depositare presso il tribunale di commercio, nei primi 15 giorni del mese gennaio , la loro situazione riferibile all’anno precedente le società che avevano per principale oggetto, l’esercizio del credito dovevano depositare presso il tribunale di commercio, nei primi 15 giorni d’ogni mese, la loro situazione riferibile al mese precedente le società che avevano per principale oggetto, l’esercizio del credito dovevano depositare presso il tribunale di commercio, nei primi 15 giorni del mese aprile , la loro situazione riferibile ai mesi precedenti le società che avevano per principale oggetto, l’esercizio del credito dovevano depositare presso il tribunale di commercio, nei primi otto giorni d’ogni mese, la loro situazione riferibile al mese precedente 11. I crediti agevolati 12. L’attività bancaria: dalla natura pubblicistica al carattere imprenditoriale Lezione 012 01. IMEL e FCM non esercitano attività bancaria sono fondi comuni monetari sono qualificabili come enti creditizi esercitano attività bancaria 02. Le istituzioni finanziarie monetarie (IFM) comprendono le banche centrali, gli enti creditizi e i fondi comuni monetari comprendono gli istituti di moneta elettronica ma non comprendono i fondi comuni monetari comprendono solo le banche centrali e gli enti creditizi comprendono solo i fondi comuni monetari 03. La banca in Europa sulla base del principio del mutuo riconoscimento in tutti gli Stati europei può svolgere oltre alle attività tradizionali molte altre attività così come elencate nella tabella annessa alla direttiva 2006/12/CE alla direttiva 2009/110/CE alla direttiva 2013/36/UE alla direttiva 1977/780/CEE 04. Nel 2010 negli USA con l’emanazione del Dodd Frank Wall Street Refom and Consumer Potection Act alle investment banks e alle commercial banks era consentito scambiarsi l’esercizio di attività autorizzate alle investment banks era consentita l’attività bancaria tradizionale alle commercial banks non era consentita l’attività di intermediazione mobiliare alle commercial banks sono stati posti, di nuovo, dei limiti all'attività di intermediazione mobiliare 05. Esistono soggetti autorizzati a esercitare l’attività bancaria ma che di fatto non la esercitano? non esistono perché la circostanza che l’attività bancaria non venga esercitata rileva ai fini della qualifica di impresa bancaria si esistono ma la disciplina che verrà applicata non sarà adeguata dalle autorità all’attività esercitata esistono e il programma dello statuto non corrisponde a quello che viene realizzato non esistono 06. Mediobanca non è autorizzata a esercitare attività bancaria ha filiali per l’attività di raccolta del risparmio presta servizi di consulenza e assistenza finanziaria alle imprese industriali per aiutarle a superare difficoltà finanziarie presta servizi di pagamento 07. Nella seconda metà del XX secolo la legge bancaria negli USA sanciva che: l’attività bancaria tradizionale veniva esercitata dalle investment banks e l’attività di intermediazione nei mercati mobiliari era esercitata dalle commercial banks l’attività bancaria tradizionale veniva esercitata dalle commercial banks e l’attività di intermediazione nei mercati mobiliari era esercitata dalle investment banks l’attività bancaria tradizionale e l’attività di intermediazione nei mercati mobiliari erano esercitate dalle investment banks l’attività bancaria tradizionale non veniva più esercitata dalle commercial banks 08. Nell’ordinamento tedesco gli istituti di credito si occupano della raccolta del risparmio nella forma del deposito, esercitano servizi di pagamento, servizi di investimento ed erogano il credito esercitano solo le attività previste dalla normativa europea non esercitano servizi di pagamento non sono gli unici autorizzati alla raccolta del risparmio e all’erogazione del credito 09. Le banche inglesi esercitano attività di : raccolta del risparmio tra il pubblico, erogazione dei prestiti ma non prestazione di servizi di pagamento raccolta del risparmio tra il pubblico, prestazione di servizi di pagamento e nessun’altra attività raccolta del risparmio tra il pubblico e prestazione di servizi di pagamento ma non erogazione dei prestiti raccolta del risparmio tra il pubblico, prestazione di servizi di pagamento, erogazione dei prestiti e tante altre attività 10. I fondi comuni monetari non acquisiscono quote mediante investimenti liquidi non acquisiscono risparmi dal pubblico assimilabile ai depositi bancari sul piano formale acquisiscono risparmi dalle imprese esercitano attività bancaria 11. Gli IMEL raccolgono risorse finanziarie presso il pubblico possono concedere prestiti raccolgono risorse finanziarie presso il pubblico e possono concedere prestiti non possono concedere prestiti e non raccolgono risorse finanziarie presso il pubblico 12. La nozione di banca negli USA 13. Le istituzioni finanziarie monetarie 14. La nozione di banca in Francia Lezione 014 01. Gli strumenti finanziari emessi dai SIV: sono titoli di debito in senso proprio sono titoli di debito che non danno diritto alla restituzione del capitale a scadenza più i relativi interessi sono titoli di debito che danno diritto alla restituzione del capitale a scadenza senza i relativi interessi sono titoli di credito 02. Gli “Structured Invesment Vehicles: emettono titoli di debito a breve e a medio termine per finanziare l’acquisto di proprie attività emettono titoli di debito a lungo termine per finanziare l’acquisto di proprie attività emettono titoli che non danno diritto alla restituzione del capitale emettono titoli con rating basso 03. Gli Hedge Funds: sono fondi comuni speculativi sono fondi a cui gli investitori possono partecipare con un investimento di almeno € 300.000 sono fondi a cui gli investitori possono partecipare con un investimento di almeno € 200.000 sono fondi aperti 04. Gli istituti di pagamento svolgono anche l’attività accessoria di concessione del credito esclusivamente in funzione dell’attività principale svolta non destinano in un apposito fondo le somme che ricevono per le attività proprie sono disciplinati dalla direttiva 2020/64/CE svolgono l’attività accessoria di concessione del credito non in funzione dell’attività principale svolta 05. Gli IMEL non sono intermediari specializzati nell’emissione di moneta elettronica non possono effettuare credito che non sia correlato ai servizi di pagamento offerti svolgono un’attività propria delle banche in quanto creano moneta le passività degli istituti di moneta elettronica sono considerati depositi bancari 06. Gli IMEL raccolgono il risparmio tra il pubblico esclusivamente al fine di trasformarlo in moneta elettronica devono emettere banconote in euro non sono tenuti al rimborso delle somme ricevute in moneta legale non possono offrire servizi di pagamento 07. I Fondi comuni monetari sono fondi che investono in strumenti finanziari molto liquidi e di elevata qualità creditizia come i titoli di Stato a breve termine assumono un obbligo di restituzione delle quote acquisite al valore nominale sono fondi che non investono in strumenti finanziari molto liquidi sono fondi che non investono in strumenti finanziari di elevata qualità creditizia come i titoli di Stato 08. I fondi di credito erogano prestiti e assumono prestiti hanno l’obbligo di rimborsare il valore nominale delle quote investite nel fondo dai risparmiatori. possono offrire servizi di pagamento erogano prestiti ma non assumono prestiti 09. Un fondo comune di investimento: è un patrimonio autonomo di pertinenza di una pluralità di partecipanti gestito da SGR non è un patrimonio autonomo è un patrimonio autonomo di pertinenza di dieci partecipanti gestito dagli stessi partecipanti è un patrimonio autonomo di pertinenza di una pluralità di partecipanti gestito dalle banche 10. Gli istituti di pagamento ricevono fondi, da parte degli utenti di servizi di pagamento, che costituiscono moneta elettronica sono intermediari che svolgono in via esclusiva attività di prestazione di servizi di pagamento ricevono fondi, da parte degli utenti di servizi di pagamento, che costituiscono depositi o altri fondi rimborsabili sono intermediari che svolgono non in via esclusiva attività di prestazione di servizi di pagamento 11. I fondi comuni di investimento 12. Gli Hedge Funds e i fondi comuni monetari 13. Gli IMEL 14. Gli istituti di pagamento Lezione 015 01. Si definisco SIM le società che non offrono attività connesse o strumentali le società simili alle banche e agli intermediari finanziari le società che svolgono, previa apposita autorizzazione, servizi di investimento relativi a strumenti finanziari le società che non offrono servizi che possono essere ricondotti alla prestazione professionale di servizi accessori e altre attività finanziarie 02. L’oggetto sociale delle SIM non è mai il collocamento di titoli con assunzione di garanzia nei confronti dell'emittente è quello di prestare servizi alla clientela senza l’assunzione in proprio del rischio dell’investimento non è mai l'attività di negoziazione per conto proprio è quello di prestare servizi alla clientela con l’assunzione in proprio del rischio dell’investimento 03. Le attività di prestito sono da sempre state esercitate anche da soggetti diversi dalle banche purché utilizzassero fondi dei risparmiatori e fondi statali fondi dei risparmiatori fondi propri e ricchezze personali fondi statali 04. L’attività di concessione di finanziamenti nei confronti del pubblico è riservato agli intermediari finanziari autorizzati iscritti in un apposito albo tenuto dalla Banca d’Italia ai sensi dell’art. 106 TUB ai sensi dell’art. 56 TUB ai sensi dell’art. 86 TUB ai sensi dell’art. 83 TUB 05. Ai sensi della circolare della Banca d’Italia 288/2015, le società che svolgono attività di concessione di finanziamenti nei confronti del pubblico sono soggette ai controlli di vigilanza paragonabili a quelli a cui sono soggette le banche non sono tenute ad ottenere apposita autorizzazione all’esercizio sono tenute solo a controlli strutturali non sono soggette a verifiche sugli assetti proprietari 06. Le società finanziarie sono sottoposte a limiti stringenti nell’acquisizione di fondi dallo Stato sono soggette al divieto della raccolta a vista o collegata alla gestione o all’emissione di sistemi di pagamento possono esercitare attività di raccolta a vista non sono sottoposte a limiti stringenti nell’acquisizione di fondi dal pubblico 07. I Confidi non possono effettuare la prestazione mutualistica ed imprenditoriale di garanzia collettiva onde far accedere al credito le imprese piccole e medie non svolgono l’attività di concessione di garanzie dei fidi non sono stati suddivisi nel TUB in ragione della diversa capacità patrimoniale e finanziaria svolgono in via esclusiva l’attività di concessione di garanzia dei fidi 08. I fondi pensione investono il risparmio dei lavoratori dipendenti o autonomi in strumenti finanziari non erogano una prestazione previdenziale sono degli organismi di investimento collettivo che non raccolgono il risparmio erogano prestiti 09. I fondi pensione chiusi hanno patrimonio autonomo rispetto ai promotori e non hanno personalità giuridica non hanno patrimonio autonomo rispetto ai promotori e hanno personalità giuridica sono per lo più costituiti mediante accordi collettivi non sono aperti a lavoratori facenti parte di imprese 10. I fondi pensione aperti sono sottoposti alla vigilanza dell’IVASS sono costituiti dalle banche o altri intermediari finanziari e sono rivolti a tutti i lavoratori hanno un patrimonio non separato da quello del soggetto che lo promuove non prevedono l’adesione per gli inoccupati 11. I fondi pensione 12. Poste e Cassa depositi e prestiti 13. La differenza tra banca e Poste Lezione 017 01. In Italia prima del crollo della Borsa di Wall Street si erano verificate situazioni di instabilità del sistema bancario a causa di gestioni imprudenti e per frodi commesse dagli amministratori delle banche. il Banco di Roma entrò in crisi nel 1922-1923 e non fu salvato con l’intervento pubblico la legge bancaria del 1926, emanata per regolamentare le banche, risolse i problemi di instabilità del sistema bancario non si erano verificate situazioni di instabilità del sistema bancario 02. Agli inizi degli anni Trenta del Novecento il Credito Italiano, il Banco di Roma e la Banca commerciale furono salvate con l’aiuto pubblico a cui prese parte la Banca d’Italia e poi con l’assunzione del controllo da parte dell’Istituto per la ricostruzione industriale (IRI) il Banco di Roma e la Banca commerciale non furono salvate con l’aiuto della Banca d’Italia solo il Credito Italiano ebbe l’aiuto per il salvataggio dalla Banca d’Italia il Credito Italiano, il Banco di Roma e la Banca commerciale furono salvate con l’aiuto della Banca d’Italia e poi senza un’assunzione del controllo da parte dell’Istituto per la ricostruzione industriale (IRI) 03. Agli inizi degli anni Trenta del Novecento in Italia la crisi del settore manifatturiero destabilizzò le banche che non possedevano azioni di controllo delle imprese le banche che non furono salvate con l’aiuto prima della Banca d’Italia il Credito Italiano, il Monte dei Paschi di Siena e la Banca commerciale il Credito Italiano, il Banco di Roma e la Banca commerciale 04. Nel 2007 la banca inglese Northern Rock non ebbe difficoltà a cartolarizzare i mutui fu colpita dalla crisi che non si manifestò con la corsa al ritiro dei depositi. raccoglieva depositi per erogare mutui immobiliari ebbe un’offerta non pubblica di liquidità dalla Bank of England 05. Due istituzioni finanziarie statunitensi Fannie Mae e Freddie Mac acquistavano dalle banche mutui immobiliari e li cartolarizzavano raccoglievano risparmio e non erogavano credito non incoraggiavano l’erogazione di mutui immobiliari erogavano solo mutui immobiliari 06. Negli USA nel 2008 la banca di investimento Bear Stearn non ebbe in alcun modo agevolazioni creditizie dalla Federal Reserve riuscì a superare la crisi con agevolazioni creditizie della Federal Reserve andò in crisi superò la crisi per l’aumento dei depositi 07. I mutui definiti subprime sono: ad alto rischio finanziario a medio rischio finanziario privi di rischio finanziario a basso rischio finanziario 08. Quali sono state le più considerevoli crisi sistemiche? Quella iniziata nel 1929 e quella del 2007-2009 Quella iniziata nel 1929 e quella del 2003-2006 Quella iniziata nel 1936 e quella del 2007-2009 Quella iniziata nel 1979 e quella del 2007-2009 09. La trasmissione della crisi da un intermediario all’altro è dovuta alla pluralità di rapporti interbancari come i prestiti tra banche ma non i servizi di pagamento ai prestiti alle imprese che sono insolventi alla pluralità di rapporti interbancari come i servizi di pagamento e i prestiti tra banche al fallimento di una sola banca 10. Quando la banca si trova in difficoltà nel far fronte alle richieste di liquidità: non rischia il fallimento i risparmiatori si affrettano a chiedere prestiti cerca di soddisfare le richieste di rimborso dei piccoli risparmiatori i risparmiatori si affrettano a ritirare i propri risparmi 11. Le crisi bancarie negli USA nel 2008 12. La crisi bancaria in Italia prima del crollo della Borsa di Wall Street 13. La crisi finanziaria globale del 2007-2009 e le cartolarizzazioni Lezione 019 01. Le forme di vigilanza presentano: misure strutturali e misure speciali misure prudenziali e misure generali misure strutturali e misure prudenziali misure speciali e misure generali 02. Quando In Italia sono state utilizzate maggiormente le misure strutturali? Al tempo della legge bancaria del 1926 Al tempo della legge bancaria del 1936 Al tempo della legge bancaria del 1929 Al tempo della legge bancaria del 1947 03. Le regole discrezionali limitano le decisioni dell’autorità alla presenza di specifici presupposti oggettivi non limitano la concorrenza del mercato bancario assegnano all’autorità il compito di applicare regole automatiche al caso concreto assegnano all’autorità il potere di scegliere la regola da dover applicare al caso concreto 04. Tra i vincoli prudenziali riscontriamo quelli che: pongono limiti all’entrata e all’uscita dal mercato pongono limiti alla concentrazione di affidamenti nei confronti di singole imprese pongono limiti ai tipi di attività che si possono svolgere al fine di separare i mercati e limitare la concorrenza non favoriscono con interventi una organizzazione interna efficiente per l’assunzione controllata dei rischi 05. Le misure strutturali pongono limiti alla concentrazione di affidamenti nei confronti di singole imprese favoriscono una organizzazione interna efficiente per l’assunzione controllata dei rischi determinano uno specifico rapporto fra ammontare del patrimonio e ammontare dell’attivo pongono limiti all’entrata e all’uscita dal mercato 06. La discrezionalità delle autorità nell’ordinamento italiano non favorisce interventi idonei delle autorità rispetto alle condizioni del mercato che sono mutevoli non è mai esistita era ridotta durante la vigenza della legge del 1936 poi nel tempo è stata ampliata era ampia durante la vigenza della legge del 1936 poi nel tempo è stata ridotta 07. La spinta verso la deregulation è stata sostenuta dalla Francia e dall’Italia negli anni Ottanta del Novecento dai Paesi anglosassoni negli anni Ottanta del Novecento dai Paesi anglosassoni negli anni Settanta del Novecento dai Paesi dell’America latina negli anni Sessanta del Novecento 08. Dopo la crisi degli anni Trenta del Novecento furono stabilite regole speciali ma non controlli pubblici sulle imprese bancarie nei Paesi con economia avanzata non furono stabilite regole speciali furono stabilite regole speciali e controlli pubblici sulle imprese bancarie nei Paesi con economia avanzata furono stabiliti controlli pubblici sulle imprese bancarie nei Paesi con economia poco sviluppata 09. Il free banking ha trovato molti sostenitori dopo gli anni 30 del 900 è sostenuto da chi non si preoccupa che i costi di una regolamentazione del sistema bancario siano maggiori dei benefici che ci si aspetta dalla stessa. prevede un sistema bancario libero da una regolamentazione è sostenuto da chi non ha fiducia nella capacità del mercato di ottenere condizioni ottime riguardanti l’efficienza e la stabilità 10. La disciplina speciale delle banche individua: regole discrezionali e regole rigide regole discrezionali e regole automatiche regole automatiche e regole matematiche regole matematiche e regole discrezionali 11. Regole discrezionali e regole automatiche 12. La vigilanza strutturale e la vigilanza prudenziale 13. Il free banking dopo gli anni 30 del 900 Lezione 020 01. Il modello di vigilanza accentrata postula: un’unica autorità di controllo, che ha competenza su tutti i mercati e su tutti gli intermediari l’istituzione di un’autorità a cui è affidato il compito di conseguire la stabilità del sistema bancario l’istituzione di un’autorità a cui è affidato la trasparenza del mercato mobiliare e di effettuare la supervisione sulle banche che il Governo abbia potere di controllo su tutti gli intermediari 02. Con quale legge i controlli erano affidati direttamente alla potestà governativa? con la legge bancaria del 1947 con la legge bancaria del 1916 con la legge bancaria del 1995 con la legge bancaria del 1936 03. I controlli nel sistema bancario sono affidati ad autorità preposte alla supervisione che risentono dell’influenza dei partiti politici ad autorità preposte alla supervisione distinte dall’apparato amministrativo statale e indipendenti dal potere politico ad autorità non indipendenti dal Governo ad autorità preposte alla supervisione non distinte dall’apparato amministrativo statale 04. I sostenitori dell’affidamento dei poteri di vigilanza sulle banche alla banca centrale evidenziano le sinergie che si possono realizzare tenuto conto delle competenze che le banche centrali hanno in materia finanziaria e bancaria che la banca centrale per sostenere il sistema bancario potrebbe aumentare la moneta in circolazione aumentando il rischio di inflazione che il raggiungimento dell’obiettivo della stabilità monetaria può entrare in conflitto con quello della stabilità del sistema finanziario che le informazioni che ogni banca deve inviare alla banca centrale per svolgere l’attività di vigilanza e per la conduzione della politica monetaria non sono complementari 05. Nel 2013 con l’istituzione del MVU fra i paesi dell’area dell’euro è stata affidata alla BCE la vigilanza sulle banche significative è stata affidata alla BCE la vigilanza sulle banche meno significative è stata affidata alla Banca d’Italia la vigilanza sulle banche significative è stata affidata al Governo la vigilanza sulle banche significative e meno significative 06. Il modello di supervisione per finalità prevede che ogni autorità non dovrebbe perseguire un obiettivo non è adottato per le banche in Italia prevede che gli intermediari siano sottoposti al controllo di una sola autorità, competente in tutti gli obiettivi della regolamentazione postula che le autorità incaricate ai controlli di stabilità sulle banche siano differenti da quelle che sono impegnate nel raggiungimento di altri obiettivi 07. Il modello di supervisione settoriale prevede di assegnare: al Governo il potere di controllo per ogni tipo di intermediario a dieci autorità il potere di controllo per ogni tipo di intermediario alla BCE il potere di controllo per ogni tipo di intermediario a una sola autorità il potere di controllo per ogni tipo di intermediario 08. La riforma bancaria del 1936 : ha disciplinato la raccolta del risparmio a medio e lungo termine accentuò gli elementi privati connessi all’esercizio dell’attività bancaria: la raccolta del risparmio e l’esercizio del credito vennero definiti funzioni di interesse privato ha emanato norme con le quali venivano affidati al Ministro delle Finanze le nuove emissioni di azioni e obbligazioni già quotate nelle Borse del Regno ha posto in essere il blocco delle autorizzazioni all’esercizio dell’attività bancaria 09. Con il decreto luogotenenziale nr. 226/1944 viene abolito l’Ispettorato per la difesa del risparmio e per l’esercizio del credito vengono stabiliti limiti alla costituzione di nuove banche e l’apertura di sportelli viene istituito il CICR nasce la Banca d’Italia 10. Il R.D.L. n. 1511/1926 convertito nel 1927 nella legge n. 1107 prevedeva: la mancanza del requisito del capitale minimo iniziale per la costituzione della banca l’autorizzazione del Presidente del Consiglio dei Ministri per l’inizio dell’attività bancaria, per la fusione e per l’apertura di filiali di contrarre prestiti e di assumere partecipazioni finanziarie fuori del Regno l’autorizzazione del Ministro delle Finanze per l’inizio dell’attività bancaria, per la fusione e per l’apertura di filiali; 11. La vigilanza strutturale 12. I cinque periodi della disciplina bancaria in Italia dalle crisi di fine Ottocento 13. L’Ispettorato per la difesa del risparmio e per l’esercizio del credito 14. Le politiche di controllo per il perseguimento della stabilità finanziaria al tempo della legge bancaria del 1936 Lezione 022 01. La riduzione dei vincoli all’accesso al mercato del credito è stata attuata: con la direttiva n. 77/780/CEE recepita con il D.Lgs n. 350/1985 con l’art. 147 del TUB con la direttiva n. 67/870/CEE recepita con il D.Lgs n. 350/1975 Con l’art. 7 del TUB 02. Con il D.Lgs. 481/1992, che introduceva nel nostro ordinamento la seconda direttiva di coordinamento n. 89/646/CEE vennero aboliti i vincoli di specializzazione temporali e operativi delle banche venne abolita la separazione tra banca ed industria vennero riconosciuti i controlli strutturali e i poteri discrezionali delle autorità di vigilanza vennero sanciti i vincoli di specializzazione temporali e operativi delle banche 03. Con la direttiva n. 77/780/CEE recepita nel nostro ordinamento con il D.Lgs n. 350/1985 è stato definito il coefficiente di solvibilità l’autorità doveva concedere l’autorizzazione all’esercizio dell’attività bancaria in tutti i casi in cui sussistevano i requisiti oggettivi definiti in modo uniforme per tutti i paesi membri dell’UE sono stati abrogati i vincoli di specializzazione temporali l’autorità poteva non concedere l’autorizzazione all’esercizio dell’attività bancaria anche in casi in cui sussistevano i requisiti oggettivi previsti dalla normativa 04. Con le direttive comunitarie 89/299/CEE e 89/647/CEE è stato eliminato il coefficiente di solvibilità che le banche devono osservare sono state assorbite, con alcuni adattamenti, le regole di vigilanza prudenziale definite dall’accordo di Basilea 1 è stata abolita la separatezza a monte tra banca ed industria ha iniziato ad avere rilievo nel panorama dei controlli sulle banche, la vigilanza strutturale 05. Le norme del TUB fanno riferimento in modo dettagliato a regole che garantiscono l’adeguatezza patrimoniale attribuiscono alle autorità poteri discrezionali non attribuiscono poteri all’autorità fanno cenno al coefficiente di solvibilità 06. Le norme del titolo sesto del TUB sanciscono gli obblighi di trasparenza e pubblicità ex ante dei prezzi e dei costi dei prodotti e dei servizi bancari nei rapporti tra la banca e il cliente gli obblighi di trasparenza e pubblicità ex post dei prezzi e dei costi dei prodotti e dei servizi bancari nei rapporti tra la banca e il cliente. che le autorità di vigilanza perseguono le impostazioni limitative della concorrenza che il controllo sulla trasparenza e la pubblicità non è svolto dalle autorità creditizie 07. Una gestione può definirsi sana qualora sia svolta senza rischi qualora sia svolta con un'opportuna valutazione dei rischi inerenti l'attività bancaria qualora sia immune da conflitti di interesse qualora gli intermediari bancari assumano rischi congrui con la loro situazione organizzativa 08. Ai sensi dell’art. 5 del TUB le autorità creditizie esercitano i poteri vigilanza non avendo riguardo alla sana e prudente gestione dei soggetti vigilati alla stabilità complessiva, all’efficienza e alla competitività del sistema finanziario alla programmazione economica all’osservanza delle disposizioni in materia creditizia 09. Le norme del TUB non attribuiscono alle autorità poteri discrezionali non fanno alcun riferimento a regole che garantiscono l’adeguatezza patrimoniale non fanno cenno al coefficiente di solvibilità non fanno cenno all’osservanza delle disposizioni in materia creditizia cui devono fare riferimento le autorità creditizie nell’esercizio dei poteri di vigilanza 10. L’accordo sottoscritto dal Comitato di Basilea nel 1988, composto dalle banche centrali del G 10 si proponeva l’obiettivo di costituire una diversificazione delle condizioni fra gli intermediari si proponeva l’obiettivo di costituire una parificazione delle condizioni fra gli intermediari (cd. Level playing field) si proponeva di consentire agli intermediari bancari di scegliere liberamente un grado di patrimonializzazione si proponeva di consentire agli intermediari un grado molto basso di patrimonializzazione 11. La riduzione dei vincoli all’accesso al mercato del credito attuata con la direttiva di coordinamento in materia bancaria n. 77/780/CEE e recepita con il D.Lgs n. 350/1985 12. La sana e prudente gestione degli intermediari quali obiettivi perseguiti dal TUB 13. Il coefficiente di solvibilità previsto dall’accordo di Basilea del 1988 Lezione 024 01. L’accordo di Basilea 3 per il potenziamento del patrimonio delle banche, prevede: l’innalzamento dei requisiti minimi patrimoniali con elementi di qualità superiore che non venga fissato un livello minimo ai requisiti patrimoniali calcolati sulla base di modelli interni un metodo di calcolo più flessibile per fronteggiare i rischi del mercato un indebolimento del sistema delle ponderazioni 02. La riserva di conservazione del capitale è una somma aggiuntiva di capitale calcolata per fronteggiare i rischi del proprio attivo e che le imprese bancarie sono tenute a detenere al fine di resistere nelle fasi di tensione del mercato è un vincolo patrimoniale non ponderato per il rischio che ha lo scopo di limitare il forte indebitamento da parte delle banche è una misura che può essere imposta dagli Stati membri ed è caratteristica della legislazione europea in quanto non nasce con l’accordo di Basilea 3 è una riserva di capitale che ha lo scopo di contenere i rischi che possono nascere per un aumento notevole del credito nei periodi di espansione economica 03. La riserva anticiclica è una misura che può essere imposta dagli Stati membri ed è caratteristica della legislazione europea in quanto non nasce con l’accordo di Basilea 3 è una misura specifica per le banche di notevoli dimensioni attraverso cui vengono evitate le conseguenze nefaste in caso di fallimento degli intermediari di rilevanti dimensioni ed evitare un crollo economico dell’intero sistema finanziario è una riserva di capitale che ha lo scopo di contenere i rischi che possono nascere per un aumento notevole del credito nei periodi di espansione economica è un vincolo patrimoniale non ponderato per il rischio che ha lo scopo di limitare il forte 04. La richiesta di dotazione patrimoniale specifica è una somma aggiuntiva di capitale calcolata per fronteggiare i rischi del proprio attivo e che le imprese bancarie sono tenute a detenere al fine di resistere nelle fasi di tensione del mercato è una misura specifica per le banche di notevoli dimensioni attraverso cui vengono evitate le conseguenze nefaste in caso di fallimento degli intermediari di rilevanti dimensioni ed evitare un crollo economico dell’intero sistema finanziario è una misura che può essere imposta dagli Stati membri ed è caratteristica della legislazione europea in quanto non nasce con l’accordo di Basilea 3 è una riserva di capitale che ha lo scopo di contenere i rischi che possono nascere per un aumento notevole del credito nei periodi di espansione economica 05. La riserva di capitale a fronte del rischio sistemico è un vincolo patrimoniale non ponderato per il rischio che ha lo scopo di limitare il forte indebitamento da parte delle banche è una somma aggiuntiva di capitale calcolata per fronteggiare i rischi del proprio attivo e che le imprese bancarie sono tenute a detenere al fine di resistere nelle fasi di tensione del mercato è una misura specifica per le banche di notevoli dimensioni attraverso cui vengono evitate le conseguenze nefaste in caso di fallimento degli intermediari di rilevanti dimensioni ed evitare un crollo economico dell’intero sistema finanziario è una misura che può essere imposta dagli Stati membri ed è caratteristica della legislazione europea in quanto non nasce con l’accordo di Basilea 3 06. Leverage ratio è una misura specifica per le banche di notevoli dimensioni attraverso cui vengono evitate le conseguenze nefaste in caso di fallimento degli intermediari di rilevanti dimensioni ed evitare un crollo economico dell’intero sistema finanziario è una somma aggiuntiva di capitale calcolata per fronteggiare i rischi del proprio attivo e che le imprese bancarie sono tenute a detenere al fine di resistere nelle fasi di tensione del mercato è una riserva di capitale che ha lo scopo di contenere i rischi che possono nascere per un aumento notevole del credito nei periodi di espansione economica è un vincolo patrimoniale non ponderato per il rischio che ha lo scopo di limitare l’eccesso di indebitamento 07. Il requisito di copertura della liquidità obbliga le banche a finanziare le proprie attività con fonti di provvista stabili per ridurre il rischio di funding in un arco temporale di sei mesi assicura che le banche abbiano una quantità di attività liquide di elevata qualità per sopportare eventuali turbolenze sul mercato della raccolta e fronteggiare le scadenze entro un arco temporale di 60 giorni assicura che le banche abbiano una quantità di attività liquide di elevata qualità per sopportare eventuali difficoltà sul mercato della raccolta e fronteggiare le scadenze entro un arco temporale di 30 giorni obbliga le banche a finanziare le proprie attività con fonti di provvista stabili per ridurre il rischio di funding in un arco temporale di un anno 08. L’ammontare minimo di passività è una misura specifica per le banche di notevoli dimensioni attraverso cui vengono evitate le conseguenze nefaste in caso di fallimento degli intermediari di rilevanti dimensioni ed evitare un crollo economico dell’intero sistema finanziario è una misura che può essere imposta dagli Stati membri ed è caratteristica della legislazione europea in quanto non nasce con l’accordo di Basilea 3 è un vincolo patrimoniale non ponderato per il rischio che ha lo scopo di limitare l’eccesso di indebitamento è un importo minimo di passività che può essere soggetto a riduzione o conversione in azioni nell’ambito delle procedure di gestione della crisi di una banca 09. Il requisito di finanziamento stabile obbliga le banche a finanziare le proprie attività con fonti di provvista stabili per ridurre il rischio di funding in un arco temporale di sei mesi assicura che le banche abbiano una quantità di attività liquide di elevata qualità per sopportare eventuali turbolenze sul mercato della raccolta e fronteggiare le scadenze entro un arco temporale di 60 giorni obbliga le banche a finanziare le proprie attività con fonti di provvista stabili per ridurre il rischio di funding in un arco temporale di un anno assicura che le banche abbiano una quantità di attività liquide di elevata qualità per sopportare eventuali difficoltà sul mercato della raccolta e fronteggiare le scadenze entro un arco temporale di 30 giorni 10. I sostenitori delle regole di specializzazione ritengono che dovrebbero essere salvate con denaro pubblico le banche che esercitano attività di investimento che non forniscono credito alle imprese che raccolgono risparmio nella forma di depositi che esercitano congiuntamente attività tradizionali e attività di investimento 11. I buffers di capitale aggiuntivi previsti con l’accordo di Basilea 3 12. Lo scopo delle regole sulle cartolarizzazioni e la necessità di limitare la remunerazione degli amministratori dopo la crisi del 2007-2009 13. Gli ulteriori requisiti di liquidità previsti dopo la crisi del 2007-2009 Lezione 025 01. Con il regolamento (UE) n. 806/2014 viene istituito il Comitato europeo per il rischio sistemico l’Autorità bancaria europea il Meccanismo di vigilanza unico il Comitato di risoluzione unico 02. Con la direttiva 2013/36/UE Capital requirement directive IV – CRD IV nonché con il regolamento istitutivo del Meccanismo Unico di Vigilanza, le autorità di vigilanza possono imporre alle banche : di licenziare i dipendenti l’aumento del rischio politiche di accantonamento degli utili di ampliare le attività 03. Le linee guida della BCE del 2018 hanno posto l’attenzione sulle aspettative di vigilanza sui sistemi di gestione e sui controlli interni dei rischi sulla classificazione, misurazione e gestione dei crediti sulla necessità che le banche siano tenute ad accantonare o a rettificare i propri bilanci secondo precise scadenze temporali al fine di non avere crediti deteriorati di anzianità elevata in bilancio 04. I non-performing loans (npl) secondo le Linee Guida della BCE emanate nel 2018, devono essere accantonati al 75% nel caso in cui dopo due anni di anzianità non risultino essere assistiti da garanzia al 100% nel caso in cui dopo due anni di anzianità non risultino essere assistiti da garanzia al 50% nel caso in cui dopo due anni di anzianità non risultino essere assistiti da garanzia al 20% nel caso in cui dopo due anni di anzianità non risultino essere assistiti da garanzia 05. Nel Regno Unito le prime regole di gestione della crisi sono state emanate nel 2011 nel 2004 nel 2007 dopo la crisi del 2009 06. La direttiva n. 59 dell’UE del 2014 stabilisce norme armonizzate fra i paesi dell’UE per: limitare l’attività delle banche il risanamento e la risoluzione di intermediari bancari la riduzione del rischio il principio dell’home country control 07. Con il regolamento (UE) n. 1024/2013 è stato istituito l’Autorità bancaria europea il Comitato di risoluzione unico il Comitato europeo per il rischio sistemico il Meccanismo di vigilanza unico 08. Il CERS non prevede tra i suoi componenti: il presidente dell’EBA il presidente dell’EIOPA il presidente dell’ESMA il membro dell’ AESFEM 09. Gli organi direttivi dell’ABE sono Il Comitato di vigilanza e il Consiglio di gestione Il Consiglio delle autorità di vigilanza e il Consiglio di gestione Il Comitato di vigilanza e il Consiglio di amministrazione il Consiglio delle autorità di vigilanza e il Consiglio di amministrazione 10. Il CERS prevede al suo interno il presidente e il vicepresidente della BCE i rappresentanti di autorità europee non bancarie i presidenti di Stato che non vi sia alcun membro della Commissione europea 11. Il “rapporto dei saggi” del novembre 2000 12. Financial Stability Board 13. Costituzione e funzione del Comitato di Basilea 14. L’ABE e le sue funzioni 15. Il Comitato europeo per il rischio sistemico (CERS) Lezione 027 01. La Commissione amministrativa del riesame esprime un parere vincolante per il Consiglio direttivo esprime un parere non vincolante per il Consiglio di vigilanza valutata l’ammissibilità della richiesta ma non può fissare un’udienza non può esprimere un parere in merito alla decisione contestata 02. Il regolamento UE n. 1024/2013 istituisce il Meccanismo di vigilanza unico l’Autorità bancaria europea l’Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali L’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati 03. Il Meccanismo di vigilanza unico è un sistema di vigilanza rafforzata del settore bancario europeo di cui fanno parte la BCE e le autorità competenti di vigilanza nazionali partecipanti non è aperto a tutti gli Stati membri dell’UE che vogliono aderirvi è aperto solo agli Stati membri dell’Unione europea che adottano l’euro è un sistema di vigilanza rafforzata del settore bancario europeo di cui fa parte l’ABE 04. La Banca centrale europea: non può imporre sanzioni amministrative pecuniarie. non può avocare a sé la supervisione sulle banche meno significative esercita poteri di indirizzo sull’attività di vigilanza delle autorità nazionali esercita la vigilanza sulle banche meno significative 05. Alla BCE sono attribuiti: poteri di vigilanza sulla conformità degli enti creditizi ai requisiti di gradimento poteri di vigilanza su base consolidata sulle imprese madri situate in uno degli Stati europei poteri di vigilanza informativa e ispettiva compiti di vigilanza collegati ai piani di risanamento ma non alle misure di intervento nel caso un ente creditizio rischi di violare i requisiti prudenziali applicabili 06. Il Consiglio di vigilanza si compone di due rappresentanti per ciascuna autorità nazionale competente dei paesi membri dell’UE propone decisioni di vigilanza al Consiglio direttivo della BCE propone decisioni di vigilanza al Gruppo di mediazione si compone di cinque rappresentanti della BCE 07. La Commissione amministrativa del riesame può concedere, al soggetto che ne ha fatto richiesta, l’autorizzazione a produrre testimonianze o perizie se ritenute necessarie non deve esprimere un parere in merito alla decisione contestata non è limitato ai motivi riportati nella richiesta di riesame valutata l’ammissibilità della richiesta ma non può fissare l’udienza 08. Il Gruppo di mediazione è composto da due membri per ogni Stato partecipante decide a maggioranza assoluta e ogni rappresentante dispone di un voto non assicura la separazione tra i compiti di politica monetaria e di vigilanza della BCE è composto da un membro per ogni Stato partecipante scelto tra i membri del Consiglio direttivo e del Consiglio di vigilanza 09. Il Consiglio di vigilanza al termine del riesame deve sottoporre al Consiglio direttivo un nuovo progetto completo di decisione che non può contenere una decisione di identico contenuto non deve sottoporre al Consiglio direttivo un nuovo progetto completo di decisione deve sottoporre al Consiglio direttivo un nuovo progetto completo di decisione con il quale non può annullare la decisione contestata deve sottoporre al Consiglio direttivo un nuovo progetto completo di decisione 10. Il ricorso alla Corte di Giustizia contro una procedura di vigilanza della BCE: può essere presentato entro due mesi dalla ricezione della decisione finale non può avvenire successivamente al riesame della Commissione amministrativa può essere proposto previa richiesta di un riesame interno non può avvenire parallelamente al riesame della Commissione amministrativa 11. I poteri di vigilanza della BCE 12. La governance del MVU Lezione 029 01. La segreteria del CICR è composta da: dipendenti della Banca d’Italia dipendenti della BCE dipendenti del Ministero dell’Economia e delle Finanze dipendenti della CONSOB 02. Il Ministro dell’Economia e delle Finanze adotta con decreto i provvedimenti di sua competenza previsti dal TUB e ha facoltà di sottoporli preventivamente alla Banca d’Italia non ha il potere di emanare il decreto di liquidazione coatta amministrativa sostituisce il CICR in caso di urgenza ha il potere di approvare il provvedimento del CICR con cui viene dato l’avvio alla risoluzione di una banca in dissesto 03. La Banca d’Italia applica i regolamenti e le decisioni europee come stabilito dall’art. 16 del TUB dall’art. 23 del TUB dall’art. 33 del TUB dall’art. 6 del TUB 04. I dipendenti della Banca d’Italia sono tenuti al segreto d’ufficio che può essere opposto al giudice anche quando le informazioni sono necessarie per le indagini sono considerati pubblici ufficiali nell’esercizio delle loro funzioni sono tenuti al segreto d’ufficio e non possono riferire al Direttorio le irregolarità riscontrate sono tenuti al segreto d’ufficio che può essere opposto alla CONSOB all’AGCM 05. La Banca d’Italia in materia di vigilanza può: ordinare al CICR di fare ispezioni richiedere informazioni ai risparmiatori irrogare una condanna penale rilasciare autorizzazioni 06. Ai sensi dell’art. 4 del TUB, la Banca d’Italia ha il potere: adottare provvedimenti di carattere particolare non di sua competenza impartire istruzioni ai risparmiatori emanare atti in forma orale senza motivazione di emanare regolamenti nei casi previsti dalla legge 07. In materia di gestione della crisi di banche meno significative, la Banca d’Italia decide sull’amministrazione straordinaria ordina al Ministro dell’Economia e delle Finanze di dirigere la gestione delle chiede al CICR di poter disporre la liquidazione coatta amministrativa non dirige e non controlla le procedure di gestione della crisi 08. La Banca d’Italia nel rispetto della trasparenza presenta una relazione ogni sei mesi sul proprio operato al Presidente della Repubblica presenta una relazione ogni sei mesi sul proprio operato al Parlamento e al Governo presenta una relazione ogni anno sul proprio operato all’ISVAP presenta una relazione ogni sei mesi sul proprio operato alla CONSOB 09. Ai sensi dell’art. 2 del TUB, il CICR: non determina le norme concernenti la propria organizzazione e il proprio funzionamento si avvale della BCE per l’esercizio delle proprie funzioni ha la funzione di alta vigilanza in materia di credito e di tutela del risparmio delibera nelle materie attribuite alla competenza del Ministro dell’Economia e delle Finanze 10. Il Sistema europeo delle banche centrali si compone solo di banche centrali di tutti gli Stati dell’UE è un organismo dell’Eurosistema si compone di Eurosistema e di BCE comprende la BCE e le banche centrali nazionali di tutti gli Stati membri dell’UE indipendentemente dal fatto che abbiano adottato l’euro 11. I poteri del CICR 12. I poteri del Ministro dell’Economia e delle Finanza 13. La trasparenza e l’indipendenza della Banca d’Italia 14. I poteri della Banca d’Italia in materia di vigilanza Lezione 030 01. L’AGCM ha la potestà di applicare agli intermediari bancari le regole antitrust in materia di: divieto di operazioni di concentrazioni che comportino l’abolizione o la riduzione della concorrenza stabilità, competitività e buon funzionamento del sistema assicurativo trasparenza dei prodotti offerti correttezza dei comportamenti dei dipendenti delle imprese 02. Il presidente e i due componenti dell’AGCM sono nominati dal Presidente del Consiglio dei Ministri sono nominati dal Presidente della Repubblica sono nominati dal Governatore della Banca d’Italia sono nominati dai presidenti di Camera e Senato 03. La Riforma del 2012 ha stabilito di attribuire la carica di presidente dell’IVASS al presidente dell’AGCM al presidente della COVIP al presidente della BCE al direttore generale della Banca d’Italia 04. Alcune materie in cui gli eventuali poteri delle regioni a statuto speciale possono essere esercitati previo parere vincolante della Banca d’Italia ai fini della vigilanza sono individuate all'art. 159, comma 2, TUB all’art. 159, comma 1, TUB all’art. 159, comma 3, TUB all’art. 117 Cost. 05. La Riforma costituzionale del 2001 ha attribuito solo alle regioni a statuto speciale la potestà legislativa esclusiva per alcune categorie di banche a carattere regionale a tutte le regioni la potestà legislativa esclusiva per alcune categorie di banche a carattere regionale a tutte le regioni la potestà legislativa concorrente per alcune categorie di banche a carattere regionale solo alle regioni a statuto speciale la potestà legislativa concorrente per alcune categorie di banche a carattere regionale 06. L’art. 117 della Costituzione attribuisce allo Stato la competenza esclusiva in materia di tutela e risparmio alle regioni la competenza esclusiva in materia di tutela e risparmio alle regioni la competenza concorrente in materia di tutela e risparmio allo Stato la competenza concorrente in materia di tutela e risparmio 07. Le banche sono soggette ai controlli della CONSOB per l’attività esercitata nei mercati mobiliari che verifica il rispetto delle regole antitrust se non sono quotate se non prestano sevizi di investimento 08. Chi provvede all’iscrizione della banca nell’albo? Il Presidente dell’ABE La Banca d’Italia Il Ministro dell’Economia e delle Finanze non esiste alcun albo dove sono iscritte le banche 09. La BCE rilascia l’autorizzazione all’esercizio dell’attività bancaria su proposta della Banca d’Italia su proposta del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro dell’Economia e delle Finanze anche nei casi in cui non risulti garantita la sana e prudente gestione 10. L’autorizzazione al primo stabilimento in Italia della succursale di una banca extra-UE è rilasciata: dal Ministro dell’Economia e delle Finanze previo parere della BCE dalla BCE dalla Banca d’Italia previo parere del Ministero degli Affari Esteri dal Presidente della Repubblica 11. Quali sono le condizioni che devono essere accertate per il rilascio dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività bancaria? 12. La domanda di autorizzazione e il rilascio dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività bancaria 13. Quali regole sono previste per lo stabilimento della succursale di una banca extra-UE? Lezione 032 01. Le BCC devono destinare a riserva legale: massimo il 30% degli utili netti annuali almeno il 20% degli utili netti annuali massimo il 50% degli utili netti annuali almeno il 70% degli utili netti annuali 02. Le banche popolari sono banche costituite in forma di società cooperativa per azioni a responsabilità limitata sono banche costituite in forma di società per azioni sono banche costituite in forma di società di persone non sono banche costituite in forma di società 03. Le banche di credito cooperativo esercitano il credito prevalentemente a favore: dei soci dei dipendenti degli enti pubblici dei Comuni 04. Il numero minimo dei soci delle banche popolari non può essere inferiore a trecento non può essere inferiore a duecento non può essere inferiore a cinquecento non può essere inferiore a duecentocinquanta 05. Il numero minimo dei soci delle BCC non può essere inferiore a: 100 200 500 300 06. Ai sensi dell’art . 32 del TUB, le banche popolari devono destinare: almeno il dieci per cento degli utili netti annuali a beneficenza almeno il dieci per cento degli utili netti annuali a destinazioni previste dallo statuto almeno il dieci per cento degli utili netti annuali ai soci almeno il dieci per cento degli utili netti annuali a riserva legale 07. L’attivo della banca popolare non può superare 5 miliardi di euro non può superare 12 miliardi di euro non può superare 10 miliardi di euro non può superare 8 miliardi di euro 08. Per le banche popolari il valore nominale delle azioni non può essere inferiore a: 5 euro 30 euro 2 euro 10 euro 09. Ogni socio della banca popolare ha diritto a un voto ha diritto a un numero di voti in base all’età ha diritto a un numero di voti in base alle azioni possedute non ha diritto al voto 10. Per le BCC sono previsti solo controlli strutturali sono previsti controlli strutturali e controlli prudenziali non sono previsti controlli prudenziali sono previsti controlli prudenziali 11. Il gruppo bancario Cooperativo 12. Le banche di credito cooperativo 13. Le banche popolari Lezione 034 01. Il criterio relativo al tempo da dedicare all’incarico si riferisce alla residenza degli esponenti aziendali alle politiche di governance agli impegni familiari degli esponenti aziendali ai limiti di cumulo di incarichi per gli esponenti aziendali secondo principi di proporzionalità e di dimensioni della banca 02. Gli esponenti aziendali che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso le banche devono essere idonei allo svolgimento dell’incarico così come previsto: dall’art. 26 del codice civile dal codice di Borsa dall’art. 25 del TUB dall’art. 26 comma 1, del TUB 03. Non è un requisito per valutare l’idoneità degli esponenti aziendali l’indipendenza l’onorabilità l’età anagrafica la professionalità 04. La valutazione sulla idoneità di un soggetto a ricoprire il ruolo di amministratore o membro del collegio sindacale prima della nomina è attribuita: ai dipendenti al Ministro dell’Economia e delle Finanze all’ABE ai soci della banca 05. Gli organi di amministrazione devono dichiarare la decadenza della nomina di amministratore o membro del collegio sindacale per difetto dei requisiti: entro 50 giorni dalla nomina entro 10 giorni dalla nomina entro 30 giorni dalla nomina entro 20 giorni dalla nomina 06. La BCE ha emanato nel 2018 una guida per la verifica dei requisiti di onorabilità e professionalità degli esponenti aziendali nel rispetto del Codice Civile nel rispetto degli orientamenti dell’ABE-AESFEM nel rispetto degli orientamenti del CICR nessuna delle risposte indicate 07. La BCE indipendentemente dalla normativa nazionale, può decidere la fusione della banca di sollevare dalla carica i membri dell’organo di amministrazione nessuna delle risposte indicate eliminare l’organo di amministrazione 08. Per la valutazione del requisito di indipendenza degli esponenti aziendali si applicano alle banche le norme del codice civile e del TUB del diritto societario e del TUF del diritto societario, del Codice di Borsa e del TUF del TUB e del codice penale 09. I criteri di onorabilità degli esponenti aziendali si riferiscono alle conoscenze teoriche e tecniche in settori relativi alla gestione bancaria all’assenza di legami familiari, personali o di affari con la società all’assenza di condanne con sentenza definitiva per determinati reati al non essere stato dichiarato fallito 10. I criteri di indipendenza degli esponenti aziendali si riferiscono all’assenza di legami familiari, personali o di affari con la società ai limiti di cumulo di incarichi per gli esponenti aziendali alle imposte politiche di governance all’assenza di condanne per determinati reati 11. Idoneità degli esponenti aziendali 12. I requisiti di onorabilità e di professionalità degli esponenti aziendali 13. Il requisito di indipendenza degli esponenti aziendali 14. I criteri di competenza e di correttezza degli esponenti aziendali Lezione 035 01. Con riferimento alla banca risultante dalla fusione cosa non deve essere fornito all’autorità: il numero dei clienti la struttura organizzativa le procedure informatico-contabili la situazione tecnica 02. Gli adempimenti pubblicitari dell’operazione di cessione dei rapporti giuridici di maggiore rilevanza prevedono che: coloro che sono parte dei contratti ceduti non possono in alcun caso recedere dal contratto la banca cessionaria dia notizia dell’avvenuta cessione mediante iscrizione nel registro delle imprese e pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana i creditori ceduti abbiano facoltà, entro 30 giorni dagli adempimenti pubblicitari di esigere dal cedente o dal cessionario l'adempimento delle obbligazioni oggetto di cessione la Banca d’Italia non possa stabilire forme integrative di pubblicità 03. Le operazioni di cessione dei rapporti giuridici di maggiore rilevanza sono sottoposte ad autorizzazione del Presidente della Repubblica della BCE del Ministro dell’Economia e delle Finanze della Banca d’Italia 04. Le fusioni non hanno mai necessità di una nuova autorizzazione all’esercizio dell’attività bancaria non si eseguono con l’incorporazione in una società di una o più altre si eseguono con la costituzione di una società nuova non creano mutamento negli assetti proprietari della banca 05. I creditori possono opporsi alle fusioni di istituti bancari entro 15 giorni entro 60 giorni entro 30 giorni entro 45 giorni 06. L’autorizzazione alla fusione è rilasciata dopo la pubblicazione del progetto di fusione è rilasciata dopo il consenso delle società partecipanti è rilasciata contestualmente al consenso delle società partecipanti è rilasciata prima della pubblicazione del progetto di fusione 07. Le scissioni si eseguono: con l’incorporazione in una società con il trasferimento della sede legale della società con la trasformazione della società con il trasferimento dell’intero patrimonio di una società a più società, preesistenti o di nuova costituzione, e l’assegnazione delle loro azioni o quote ai soci della prima 08. Le banche italiane meno significative previa autorizzazione della Commissione europea, possono stabilire succursali in uno Stato terzo previa autorizzazione della Banca d’Italia, possono stabilire succursali in uno Stato terzo previa autorizzazione del Ministro dell’Economia e delle Finanze, possono stabilire succursali in uno Stato terzo previa autorizzazione della BCE, possono stabilire succursali in uno Stato terzo 09. Per l’apertura di una succursale di una banca in un altro paese membro dell’Unione Europea la banca non deve comunicare tale intenzione all’autorità del paese d’origine ai fini della notifica alle autorità del paese dove deve avvenire l’insediamento la banca deve comunicare tale intenzione al Ministro dell’Economia e delle Finanze ai fini della notifica alle autorità del paese dove deve avvenire l’insediamento la banca deve comunicare tale intenzione all’autorità del paese ospitante dove deve avvenire l’insediamento ai fini della notifica alle autorità del paese d’origine la banca deve comunicare tale intenzione all’autorità del paese d’origine ai fini della notifica alle autorità del paese dove deve avvenire l’insediamento 10. La Banca d’Italia non può vietare lo stabilimento di una nuova succursale di un soggetto italiano meno significativo per motivi attinenti all’adeguatezza della situazione finanziaria, economica e patrimoniale del soggetto non può vietare lo stabilimento di una nuova succursale di un soggetto italiano meno significativo per motivi attinenti all’adeguatezza delle strutture organizzative può vietare lo stabilimento di una nuova succursale di un soggetto italiano meno significativo per motivi attinenti al mancato gradimento dei dipendenti può vietare lo stabilimento di una nuova succursale di un soggetto italiano meno significativo per motivi attinenti all’adeguatezza delle strutture organizzative 11. Il passaporto europeo 12. Stabilimento di succursali e libera prestazione di servizi in Europa 13. Cosa si intende per succursali e libera prestazione di servizi ? 14. L'apertura di una succursale di banca in uno Stato membro dell'Unione Europea e l'apertura di succursali di banche italiane in uno Stato terzo Lezione 037 01. L’intervento dell’autorità sulle modificazioni statutarie è previsto dal diritto dell’UE è previsto dal Capital requirement pakage IV (dir. 201336/UE e reg. 575/2013) è previsto dal reg. 1024/2013 che ha istituito il MVU non è previsto dal diritto dell’UE 02. La Banca d’Italia per il rilascio del provvedimento che accerta la congruità delle modificazioni statutarie con il principio di sana e prudente gestione, deve chiedere il parere alla BCE in caso di banca di credito cooperativo nessuna delle risposte indicate in caso di banche a carattere locale aventi sede legale in regioni a statuto speciale in caso di banca significativa 03. Quando l’aumento di capitale comporta la modifica dello statuto, l’informativa sull’operazione include l’obbligo di attuare la procedura per il rilascio del provvedimento di accertamento include l’obbligo di attuare la procedura per il rilascio del provvedimento di accertamento solo per le banche significative include la facoltà di attuare la procedura per il rilascio del provvedimento di accertamento non include l’obbligo di attuare la procedura per il rilascio del provvedimento di accertamento 04. Per modifiche statutarie di banche con sede legale in regioni a statuto speciale, la Banca d'Italia se è previsto un intervento delle regioni, rilascia un parere all'assemblea dei soci se è previsto un intervento delle regioni, rilascia un parere vincolante alla regione nessuna delle risposte indicate se è previsto un intervento delle regioni, non esprime pareri 05. Gli statuti delle BCC contengono le norme relative alle attività, alle operazioni di impiego e di raccolta e alla competenza territoriale, nonché ai poteri attribuiti alla capogruppo ai sensi dell’articolo 37 bis, determinate sulla base dei criteri fissati dalla Banca d’Italia a sensi: dell’art. 35, comma 2 , TUB dell’art. 36, comma 2 , TUB dell’articolo 37bis, comma 1, TUB dell’articolo 37, comma 1, TUB 06. Le modificazioni statutarie di banche di credito cooperativo in linea con gli “statuti tipo” esaminati dalla Banca d’Italia sono soggette a un provvedimento che accerta la congruità con il principio di sana gestione a due provvedimenti di valutazione del capitale sociale a nessuna attestazione di conformità successiva alla deliberazione assembleare soltanto a una attestazione di conformità successiva alla deliberazione assembleare 07. La Banca d’Italia richiede un’informativa preventiva sugli effetti che la modifica dello statuto determina sulla situazione patrimoniale almeno 45 giorni prima che la modifica statutaria venga sottoposta all’approvazione dell’assemblea dei soci almeno 90 giorni prima che la modifica statutaria venga sottoposta all’approvazione dell’assemblea dei soci almeno 30 giorni prima che la modifica statutaria venga sottoposta all’approvazione dell’assemblea dei soci almeno 60 giorni prima che la modifica statutaria venga sottoposta all’approvazione dell’assemblea dei soci 08. Nell’esame delle modifiche statutarie, la Banca d’Italia verifica che non vi siano elementi che possano determinare aumenti di capitale determinare incertezze negli amministratori essere di ostacolo alla divisione degli utili essere di ostacolo allo svolgimento ordinato della gestione della banca 09. La Banca d’Italia se accerta che le modificazioni statutarie proposte, non contrastano con una sana e prudente gestione, rilascia il provvedimento di accertamento, utile per l’iscrizione nel registro delle imprese entro 30 giorni dalla ricezione della comunicazione trasmessa dalla banca entro 60 giorni dalla ricezione della comunicazione trasmessa dalla banca entro 90 giorni dalla ricezione della comunicazione trasmessa dalla banca entro 120 giorni dalla ricezione della comunicazione trasmessa dalla banca 10. Il provvedimento di accertamento della congruità delle modificazioni statutarie con il principio di sana e prudente gestione viene emanato dalla BCE dalla Banca d’Italia dall’ABE dal Ministro dell’Economia e delle Finanze 11. La procedura per la modifica statutaria 12. I controlli sull’aumento del capitale sociale 13. I controlli sullo statuto delle BCC Lezione 039 01. Per l’acquisto di partecipazioni in imprese non finanziarie è previsto che le partecipazioni detenute in imprese non finanziarie non possono superare il 4% del capitale ammissibile della banca è previsto che non può essere detenuta una partecipazione per un ammontare inferiore al 15% del capitale ammissibile della banca è previsto che non può essere detenuta una partecipazione per un ammontare superiore al 15% del capitale ammissibile della banca è previsto che non può essere detenuta una partecipazione per un ammontare superiore al 10% del capitale ammissibile della banca 02. Le banche devono obbligatoriamente redigere un progetto di governo societario non sono tenute a redigere il progetto di governo societario nessuna delle risposte indicate hanno la facoltà di redigere un progetto di governo societario 03. Le politiche di remunerazione del personale più rilevante sono disciplinate dal regolamento (UE) 2019/876 sono disciplinate dalla direttiva 2013/36/UE e dai regulatoy technical standard non sono mai state disciplinate sono state disciplinate per la prima volta nel 2008 04. Quali sono gli strumenti per il controllo dell’acquisto di partecipazioni previsti dalle regole di vigilanza? limiti generali, interventi autorizzativi, regole organizzative e di governo societario nessuna delle risposte indicate rating interni interventi generali e regole standard 05. L’acquisto di partecipazioni in imprese finanziarie nessuna delle risposte indicate è sottoposto a una autorizzazione preventiva della Banca d’Italia nel caso in cui la partecipazione determina l’influenza notevole o il controllo e l’impresa è situata in Italia è sottoposto a una autorizzazione preventiva della Banca d’Italia nel caso in cui la partecipazione supera il 10% dei fondi propri consolidati del gruppo bancario del partecipante non è sottoposto a una autorizzazione preventiva della Banca d’Italia nel caso in cui la partecipazione supera il 50% dei fondi propri consolidati del gruppo bancario del partecipante 06. Un insieme di regole ampio e dettagliato in materia di corporate governance è stato emanato per la prima volta nel 2010 dalla BCE nel 2000 dal Governo nel 2005 dal Ministro dell’Economia e delle Finanze nel 2008 dalla Banca d’Italia 07. Il limite complessivo prevede che partecipazioni detenute in imprese non finanziarie non possono superare il 50% del capitale ammissibile della banca il 40% del capitale ammissibile della banca il 60% del capitale ammissibile della banca il 30% del capitale ammissibile della banca 08. I controlli di linea: sono attuati da strutture operative nell’esercizio dell’attività ordinaria per accertare lo svolgimento corretto delle operazioni sono attuati da strutture dedicate che sono autonome rispetto alle strutture produttive e accertano sia l’applicazione corretta del processo di gestione dei rischi sia il rispetto delle norme relative all’operatività aziendale nessuna delle risposte indicate sono necessari per individuare le violazioni delle procedure interne e delle norme nonché ad accertare in itinere il buon funzionamento del sistema dei controlli interni 09. Il risk appetite framework viene formalizzato dalla BCE dagli organi della banca che sono al vertice del sistema dei controlli interni dal Governo dalla Banca d’Italia 10. I controlli sui rischi e sulla conformità alle regole sono attuati da strutture dedicate che sono autonome rispetto alle strutture produttive e accertano sia l’applicazione corretta del processo di gestione dei rischi sia il rispetto delle norme relative all’operatività aziendale sono attuati da strutture operative nell’esercizio dell’attività ordinaria per accertare lo svolgimento corretto delle operazioni sono necessari per individuare le violazioni delle procedure interne e delle norme nonché ad accertare in itinere il buon funzionamento del sistema dei controlli interni nessuna delle risposte indicate 11. Le politiche di remunerazione del personale più rilevante delle banche 12. Le linee guida indicate nelle disposizioni di vigilanza in materia di governo societario 13. Rischio operativo e rischio di reputazione 14. Le partecipazioni detenibili dalle banche 15. Strumenti per il controllo dell'acquisto di partecipazioni in altre imprese da parte delle banche Lezione 040 01. Gli Implementing technical standard (Its): non concedono margini di intervento nella richiesta di informazioni alle autorità nazionali concedono margini di intervento nella richiesta di informazioni alle autorità nazionali non sono mai stati emanati sono stati emanati dal Parlamento europeo 02. In merito alla correttezza delle segnalazioni alle autorità di vigilanza: gli organi aziendali non sono mai responsabili gli organi aziendali sono responsabili è attuato il sistema dei controlli interni che stabilisce strumenti per la produzione di rendicontazioni sintetiche che non devono essere sottoposte ai responsabili dell’azienda gli organi aziendali non sono responsabili dell’idoneità delle procedure di produzione e di controllo delle segnalazioni alle autorità di vigilanza 03. Il sistema Supervisory review and evaluation process (Srep) non mette in atto le misure correttive seppur necessarie accerta che le banche si dotino di presidi patrimoniali e organizzativi adeguati rispetto ai rischi assunti tende a esprimere un giudizio parziale sulla banca non attua la vigilanza prudenziale 04. Lo Strep non si basa: sul Ras (sistema di analisi dei rischi) che esamina i livelli di rischio e le attività di controllo delle banche sulla eliminazione della revisione del processo interno di valutazione dell’adeguatezza patrimoniale su una metodologia di quantificazione di capitale e di liquidità che valuta il fabbisogno delle banche in termini di capitale e di liquidità in base ai risultati della valutazione dei rischi su una revisione del processo interno di valutazione dell’adeguatezza della liquidità 05. La conduzione dello Srep è assegnata dalle autorità nazionali ai gruppi di vigilanza congiunti (joint supervisory teams) che sono costituiti anche da esponenti aziendali dalla BCE ai gruppi di vigilanza congiunti (joint supervisory teams) che sono costituiti anche da esponenti aziendali dalla BCE ai gruppi di vigilanza congiunti (joint supervisory teams) che sono costituiti anche da personale delle autorità di vigilanza nazionali dalle autorità nazionali ai gruppi di vigilanza congiunti (joint supervisory teams) che sono costituiti anche da personale delle autorità di vigilanza nazionali 06. La direttiva 2014/59/UE nella fase pre-crisi bancaria è stata recepita dall’art. 51 del TUB individua tutti i provvedimenti che l’autorità di vigilanza nazionale può adottare, in determinate situazioni, nei confronti delle singole banche è stata recepita dall’art. 53 bis, comma 1, lett. e, TUB non assegna alle autorità di vigilanza il potere di incidere nella gestione della banca 07. Le prove di stress: sono attuate dalla Commissione europea sono condotte dal Parlamento europeo rappresentano un esercizio standard nei programmi di valutazione del grado di solidità dei sistemi finanziari non rappresentano un esercizio standard nei programmi di valutazione del grado di solidità dei sistemi finanziari 08. Il personale dei gruppi di ispezione della BCE è selezionato dall’ABE in stretta collaborazione con la BCE invia alla banca significativa la relazione stende una relazione al termine dell’ispezione che viene firmata dal governatore della Banca d’Italia è selezionato dalla BCE in stretta collaborazione con le autorità nazionali 09. Responsabile per il coordinamento e l’esercizio della vigilanza prudenziale supplementare è la BCE se la capogruppo che controlla una sola banca in altro paese membro è un’impresa di investimento è la BCE se la capogruppo è un’impresa che non opera nel settore finanziario è sempre la BCE se la capogruppo è una società di partecipazione finanziaria mista che controlla più banche in più paesi dell’UE è l’autorità di vigilanza dell’impresa operante nel settore finanziario più importante del conglomerato 10. Le ispezioni sono libere nel metodo ma non devono essere attuate nel rispetto dei principi che disciplinano l’azione amministrativa sono necessarie anche per controllare la correttezza dei dati inviati dalle banche agli organi di vigilanza non sono utili per valutare il corretto funzionamento dell’organizzazione aziendale non sono libere nel metodo e non devono essere attuate nel rispetto dei principi che disciplinano l’azione amministrativa 11. La vigilanza ispettiva 12. La vigilanza supplementare sui conglomerati finanziari 13. La vigilanza consolidata Lezione 042 01. L’obbligo di pubblicità delle condizioni contrattuali proposte dalle banche accresce la concorrenza e non obbliga gli intermediari ad adottare criteri di efficienza nella gestione non consente al cliente di operare la scelta dell’intermediario che propone un’offerta più vantaggiosa permette ai clienti di confrontare in modo facile prezzi e condizioni dei prodotti bancari non accresce la concorrenza e non obbliga gli intermediari ad adottare criteri di efficienza nella gestione 02. Le commissioni nel contratto di apertura di credito non vengono applicate non sono legittime sono legittime sia la commissione onnicomprensiva sia la commissione di istruttoria veloce sono riconosciute applicabili sia la commissione aperta sia la commissione chiusa 03. La modifica unilaterale delle condizioni del contratto deve essere comunicata al cliente con preavviso di 15 giorni è sempre applicata a favore della banca e non prevede l’approvazione del cliente è illegittima deve essere approvata dal cliente nel contratto in modo specifico quando è applicata a favore della banca 04. Il TUB vieta alle banche la possibilità di stipulare contratti differenti da quelli tipizzati riconosce alla Banca d’Italia il potere di prescrivere che determinati contratti o titoli abbiano un contenuto tipico stabilito impone per i contratti bancari l’indicazione solo di tassi e non di prezzi e di qualsiasi altra condizione economica non stabilisce per i contratti bancari la forma scritta ad substantiam 05. Le politiche commissionali sono adottate dalle banche per la remunerazione del personale non preposto all’offerta dei prodotti bancari non sono prese in considerazione dalle disposizioni di vigilanza in materia di correttezza possono incentivare il personale delle banche alla vendita di prodotti bancari per il solo scopo del perseguimento di un interesse del cliente sono adottate dalle banche per la remunerazione del personale preposto all’offerta dei prodotti bancari 06. Le norme relative agli obblighi di pubblicità delle banche sulle condizioni contrattuali prevedono l’obbligo di consegnare al cliente, che ne faccia richiesta, una copia completa del contratto solo dopo averlo concluso sono necessarie per far conoscere le clausole negoziali non consentono sempre al cliente di valutare le condizioni contrattuali confrontandole con quelle di altri intermediari. non prevedono l’utilizzo di fogli informativi analitici che forniscano informazioni sulle principali caratteristiche del sevizio offerto 07. In attuazione della direttiva 2014/12/UE nel 2016 nel TUB: sono state introdotte le sanzioni a carico dell’intermediario sono state introdotte le operazioni di credito immobiliare ai consumatori è stato introdotto la trasparenza nelle operazioni di credito è stato introdotto l’arbitro bancario e finanziario 08. Il Testo unico bancario individua norme: sui requisiti di forma e non di contenuto del contratto nessuna delle risposte indicate sulla pubblicità delle condizioni negoziali proposte sugli obblighi informativi delle banche al termine del rapporto 09. Le norme sulle clausole vessatorie contenute nel codice del consumo si prefiggono l’obiettivo di tutelare l’intermediario bancario che prevede il pagamento di una somma di denaro a titolo di risarcimento in caso di inadempimento del consumatore tendono a creare nel consumatore un minor grado di consapevolezza sul valore delle condizioni contrattuali che stanno per sottoscrivere non sanzionano con la nullità le clausole inserite nel contratto che danno origine a uno squilibrio dei diritti e degli obblighi a carico del consumatore si prefiggono l’obiettivo di tutelare la parte debole del rapporto negoziale vale a dire il consumatore 10. Le prime disposizioni sulla trasparenza dei prodotti bancari sono state introdotte dalla legge 154 e dalla legge 142 del 2002 dalla legge 148 del 2006 dalla circolare del CICR del 1992 dalla legge 154 e dalla legge 142 del 1992 11. Gli interventi del TUB su determinate condizioni contrattuali applicate dalle banche 12. Gli interventi legislativi sulla trasparenza bancaria 13. Le disposizioni contenute nel codice del consumo a tutela del consumatore e le disposizioni contenute nel TUB a tutela del cliente 14. I destinatari della disciplina sulla trasparenza bancaria 15. Le norme relative agli obblighi di pubblicità delle banche sulle condizioni contrattuali 16. Gli obblighi di correttezza delle banche Lezione 044 01. Gli interventi pubblici e le procedure di liquidazione ordinarie di insolvenza per la gestione della crisi sono considerate una soluzione usuale una soluzione ufficiale una soluzione accessoria alla risoluzione una soluzione alternativa alla risoluzione 02. La procedura di risoluzione per la gestione delle crisi delle imprese bancarie non ha l’obiettivo di liquidare la banca ripartendo l’attivo tra i creditori tende a garantire la continuità dell’impresa bancaria per tre mesi non prevede l’istituzione di un fondo di risoluzione che finanzia le operazioni di ristrutturazione dell’azienda bancaria ha l’obiettivo di liquidare la banca ripartendo l’attivo tra i creditori 03. La procedura di risoluzione non può essere attivata se non sussiste l’interesse pubblico. Tale interesse non sussiste se: la risoluzione non persegue gli obiettivi stabiliti dalla legge la risoluzione persegue gli obiettivi stabiliti dalla legge nessuna delle risposte indicate la risoluzione è proporzionata 04. Il quadro normativo europeo sulla risoluzione prevede che i depositi oltre i centomila euro di medie imprese non sono preferiti ad altri creditori nelle procedure di gestione delle crisi prevede che i depositi fino a cinquantamila euro siano esclusi dal bail-in non colloca in posizione privilegiata i crediti dei depositanti definisce gli azionisti e i creditori investitori e come tali sopportano il rischio d’impresa 05. Le norme europee del 2014 stabiliscono che le procedure di risoluzione hanno come obiettivi: la continuità delle funzioni essenziali la tutela dei depositanti nei limiti di ventimila euro la tutela dei creditori la tutela degli investitori 06. Il bail-in comporta la svalutazione di azioni e di altre passività non comporta la conversione di crediti in azioni di proprietà è considerato un strumento di gestione della crisi secondario rispetto all’intervento pubblico viene utilizzato come ultima istanza in caso non sia possibile evitare le esternalità negative del sistema 07. Le procedure di gestione della crisi delle imprese, disciplinate dalle norme della legge fallimentare, tendono: a contenere gli oneri a carico delle finanze pubbliche a soddisfare al massimo i creditori a non soddisfare i creditori a non garantire il salvataggio delle grandi imprese produttive che si trovano in stato di insolvenza 08. Il dissesto di una banca secondo la disciplina europea e le disposizioni di attuazione italiane sulla crisi bancaria può avvenire quando: la banca non necessita di un aiuto finanziario pubblico straordinario la banca è in grado di pagare i propri debiti con tre mesi di ritardo la banca ha una riduzione lieve del patrimonio le attività sono inferiori alle passività 09. Il presupposto per l’applicazione delle misure di risoluzione è: il dissesto o rischio di dissesto la fusione bancaria il significativo deterioramento della situazione finanziaria della banca il risanamento 10. Nel 1993 è stato emanato il TUB e al titolo IV dedicato alla disciplina della crisi, erano regolamentate quattro procedure due procedure tre procedure sei procedure 11. La direttiva 2014/59/UE ha istituito il Meccanismo unico di risoluzione delle banche e un fondo di risoluzione unico (FRU) fra i paesi dell’eurozona ha disciplinato il trasferimento e la mutualizzazione del contributo al Fondo di risoluzione unico non è stata recepita in Italia ha istituito un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento 12. Le tutele dei creditori, degli azionisti e dei depositanti nella gestione della crisi 13. Gli strumenti di gestione della crisi 14. Gli obiettivi di gestione della crisi 15. La crisi sistemica 16. Il dissesto di una banca Lezione 045 01. Secondo la Commissione europea l’ELA è compatibile con la disciplina sugli aiuti di Stato se ricorrono le seguenti condizioni: il finanziamento non deve rientrare in un più ampio pacchetto di aiuti e deve essere pienamente garantito da attività adeguate il tasso di interesse non deve essere penalizzante deve essere prevista una garanzia da parte dello Stato la banca non deve essere solvibile 02. Nel 1996 l’acquisizione del controllo da parte dello Stato nel capitale della banca in Italia è avvenuto nessuna delle risposte indicate per far fronte alla crisi del Banco di Napoli con le acquisizioni da parte dell’IRI delle banche commerciali per far fronte alla crisi del Monte dei Paschi di Siena 03. Il MES è attuato con il contributo dello Stato e se la banca non rispetta i requisiti prudenziali il contributo dello Stato diminuisce è un finanziamento a cui si può ricorrere come prima soluzione può intervenire con un massimo di dieci miliardi di euro per una ricapitalizzazione diretta può attuare misure di ricapitalizzazione direttamente alla banca senza dover erogare allo Stato un prestito 04. Ai sensi della direttiva 2014/59/UE il ricorso al sostegno pubblico straordinario in favore di banche in crisi non coinvolge anche i depositanti nelle perdite deve essere attuato prima del ricorso agli strumenti di risoluzione deve essere subordinato alle perdite da parte degli azionisti ma non dei creditori deve essere ridotto al minimo limitando i costi pagati dai contribuenti 05. Quali sono le due forme di sostegno pubblico straordinario di ultima istanza rientranti nell’ambito della procedura di risoluzione di una banca? La partecipazione alla ricapitalizzazione di una banca e l’acquisizione definitiva della proprietà L’acquisizione definitiva della proprietà e la non partecipazione alla ricapitalizzazione di una banca La partecipazione alla ricapitalizzazione di una banca e l’acquisizione temporanea della proprietà L’acquisizione temporanea della proprietà e la non partecipazione alla ricapitalizzazione di una banca 06. Nel 2013 per la Commissione europea l’aiuto statale a favore delle banche in crisi non deve essere limitato il costo inizialmente non deve essere pagato dagli azionisti e dai creditori di un credito subordinato i costi in caso di fallimento della banca, devono ricadere solo sui contribuenti deve essere dato dopo l’approvazione di un piano di ristrutturazione dell’azienda 07. La ricapitalizzazione precauzionale è una misura che prevede il sostegno finanziario fornito dal Governo di uno Stato membro a una banca solvibile a titolo di apporto di capitale è un apporto di capitale che avviene su richiesta di ricapitalizzazione dell’autorità di vigilanza nazionale senza l’esecuzione di stress test non deve rispettare la disciplina degli aiuti di Stato è un sostegno finanziario che deve avvenire a prezzi che garantiscano un vantaggio alla banca 08. Il Comitato di risoluzione unico in sessione esecutiva non adotta le decisioni rivolte alle autorità nazionali per attuare le misure non adotta decisioni che prevedono il ricorso al Fondo di risoluzione comune finanziato dal settore bancario adotta singole decisioni di risoluzione che comportano il ricorso al Fondo entro i 10 miliardi di euro adotta le principali decisioni preparatorie e operative di gestione della risoluzione di ciascuna banca 09. Non è una funzione del Comitato di risoluzione unico promuovere la stabilità economica e finanziaria a livello dell’UE eliminare gli ostacoli alla risoluzione definire norme e procedure standard per la risoluzione della crisi aumentare i costi 10. Spetta all’autorità di risoluzione nazionale l’elaborazione e l’adozione di decisioni sulla risoluzione di: banche meno significative gruppi transfrontalieri banche meno significative sottoposte alla vigilanza della BCE banche significative 11. Il Comitato di risoluzione unico: composizione e funzioni 12. Funzionamento del Comitato di risoluzione 13. La funzione di risoluzione affidata alla Banca d’Italia Lezione 047 01. La direttiva 2014/59/UE prevede che i piani di risanamento e di risoluzione devono essere pronti per essere utilizzati in situazioni di non crisi nessuna delle risposte indicate preparati quando le banche non hanno alcuna situazione di difficoltà preparati dopo che si siano verificate situazioni di turbolenza finanziaria 02. I piani di risanamento e di risoluzione devono considerare l’organizzazione, il livello e i tipi di rischio ordinariamente fronteggiati essere preparati quando le banche sono in crisi non essere predisposti anche dai gruppi essere aggiornati ogni 10 anni 03. Con l’amministrazione straordinaria l’autorità di vigilanza ( BCE oppure ANC) ha il potere di: autorizzare l’azione di responsabilità contro i risparmiatori nominare, revocare e sostituire gli organi straordinari dare istruzioni ai creditori autorizzare le azioni civili contro gli azionisti 04. L’amministrazione straordinaria dura tre mesi non prorogabili non può concludersi con la ricostituzione degli organi dell’amministrazione ordinaria della banca si conclude sempre con l’apertura di una procedura di gestione della crisi dura un anno prorogabile di un altro anno 05. L’amministrazione straordinaria comporta il mantenimento dell’organo amministrativo comporta sempre la sospensione da parte dei commissari del pagamento delle passività comporta lo scioglimento degli organi con funzioni di amministrazione e di controllo ma non la sospensione delle funzioni dell’assemblea è disposta in via esclusiva dalla Banca d’Italia 06. La Banca d’Italia può disporre la rimozione di uno o più esponenti aziendali qualora la loro permanenza in carica sia di pregiudizio per la sana e prudente gestione della banca così come previsto: dall’art. 70 TUB dall’art. 53-bis dall’art. 70-bis dall’art. 69-octiesdecies 07. Secondo l’art. 70 TUB le autorità di competenza possono disporre la sospensione degli organi con funzioni di amministrazione e di controllo delle banche per porre rimedio a situazioni come: un deterioramento rilevante della situazione finanziaria della banca violazioni di disposizioni legislative, di regolamenti ma non dello statuto della banca lievi irregolarità amministrative violazioni dello statuto ma non violazioni legislative 08. In presenza di anomalie gestionali le autorità di vigilanza possono applicare misure: correttive e straordinarie semplici e complesse complesse correttive e ordinarie 09. Le autorità di risoluzione per la predisposizione dei piani di risoluzione tengono conto delle informazioni fornite dalle banche e della collaborazione delle autorità di vigilanza competenti non valutano se una banca e risolvibile verificano dopo l’insorgenza di una crisi se la struttura organizzativa della banca presenti impedimenti all’attuazione del progetto di risoluzione tutte le risposte sono corrette 10. I piani di risanamento devono essere approvati dall’autorità di vigilanza devono essere sintetici devono essere approvati dai soci non devono indicare la natura delle fonti di finanziamento della banca 11. L’amministrazione straordinaria 12. Misure di intervento precoce prima dell’insorgenza di una crisi finanziaria della banca 13. I piani di risoluzione 14. I piani di risanamento