Scarica Principio di sussidiarietà e più Dispense in PDF di Diritto Amministrativo solo su Docsity! 8/11/2017 – Seminario Principio di sussidiarietà Il termine sussidiarietà deriva dal latino subsidium che nella terminologia romana stavano a indicare le truppe che stavano dietro al fronte e che erano pronti ad intervenire nei confronti della prima aces. Già dallo studio etimologico del termine possiamo rilevare due significati di sussidiarietà: 1. Essere pronti a intervenire; 2. Intervenire per sostenere. Abbiamo già due funzioni della sussidiarietà: • promozionale, cioè il livello gerarchico di grado superiore deve essere pronto a sostenere il livello gerarchico di grado inferiore qualora ci sia necessità; • protettivo, perché il livello gerarchico di grado superiore non deve avocare a se funzioni che possono essere svolte dal livello gerarchico di grado inferiore Concetti di sussidiarietà erano già presenti nel pensiero di San Tommaso che parlava di un contesto comunitario solidaristico non conflittuale, in cui ciascun individuo è chiamato a dare il proprio apporto. Passando dal satiro al profano, già Aldo Moro, all’interno di una discussione in assemblea costituente, parlava della necessità di riconoscere e tutelare la dignità degli individui sia come singoli, sia all’interno delle formazioni sociali in cui si svolge naturalmente la propria personalità. Già in questa prima discussione troviamo il binomio indissolubile tra dignità e solidarietà. Questo binomio può essere messo in crisi dalla libertà. La libertà per essere tale deve permettere anche la scelta del male, provocando così disagio, miseria, egoismo all’interno della società. Questo è il significato etimologico del principio di sussidiarietà. Qual è l’origine del principio di sussidiarietà? Tre sono le matrici di questo principio: 1. Cattolica, che affermava il principio del primato della persona sullo stato, sia come singolo sia come all’interno delle formazioni sociali. “La persona precede lo stato ed è ingiusto o illecito togliere agli individui ciò che possono svolgere utilmente con le proprie forze” (Quadragesimo anno), quindi si sancisce il riconoscimento ufficiale del pensiero cattolico del principio di sussidiarietà. In realtà il principio di sussidiarietà era già presente all’interno della rerum novarum, per evitare una deriva della persona che fosse considerata come semplice forza lavoro. Torneranno sull’argomento sia Papa Giovanni Paolo II, sia Giovanni XXIII con il principio di solidarietà con funzione di sostegno. Il principio di sussidiarietà che parte dal presupposto di un individuo consapevole del proprio sviluppo. Addirittura, Don Milani parlava della sussidiarietà come un principio ordinatorio di competenza in una società a responsabilità diffusa. 2. Liberale, che muove dal concerto di libertà individuale, in cui la libertà di iniziativa economica è un naturale corollario, quindi uno stato che interviene solo quando gli individui non sono in grado di autodeterminarsi. Nella visione americana abbiamo uno stato che interviene sono in presenza di fallimenti del mercato e solo con interventi di carattere temporaneo, quindi uno stato supplente. Da questo muove la teoria delle capacitazioni e la teoria della giustizia. Quest’ultima ci dice che ci sono una serie di diritto che non sono mitigabili nemmeno ai fini sociali. L’altra teoria ci dice che ciascun individuo ha a disposizione un paniere di beni di diritto primari che combina in base allo stile di vita che decide di seguire. Quindi, politiche di sussidiarietà hanno un senso solo se vanno a aumentare il range delle alternative. Quindi gli studiosi americani non distinguono nemmeno tra sussidiarietà verticale e orizzontale perché se da un lato è un principio ordinatorio di competenze da poteri pubblici e nell’altro caso è un principio ordinatorio di competenze da poteri pubblici e autonomia privata, rimane sempre e comunque un principio ordinatore di competenze, che prevede una distribuzione di poteri e di risorse all’ente più vicino al cittadino in grado di svolgere utilmente la funzione. Dove ritroviamo il principio di sussidiarietà liberale? In una lettera del 1816 di Thomad Jefferson che parla del passaggio dalla fattoria alla costruzione della grande repubblica nazionale e è immediatamente controllabile dal proprietario alla costituzione della grande repubblica nazionale. 3. Federalista, che muove dalla dottrina tedesca e svizzera. La matrice federalista è rappresentata nell’immagine della stanza dei montoni, in cui la politica si appropria totalitariamente del potere. Da qui il federalismo come tecnica di suddivisione del potere. Addirittura gli svizzeri ci dicono che la sussidiarietà è un indice per calcolare il grado di maturità della democrazia. Adesso bisogna studiare le due facce del principio di sussidiarietà: sussidiarietà verticale e orizzontale. La sussidiarietà verticale riguarda la allocazione di competenze tra gli enti locali e lo stato e può essere intesa o in senso statico (non c’è scorrimento di funzioni da un potere all’altro) o dinamico (c’è scorrimento di funzioni) e dà luogo a due diverse interpretazioni: la sussidiarietà negativa (il livello gerarchico di grado superiore non può andare a gestire le funzioni del grado gerarchico di livello inferiori) e sussidiarietà positiva (il livello gerarchico di grado inferiore quando non è in grado di svolgere le proprie competenze lo deve ammettere e quello superiore lo deve sostenere). L’Italia nasce con un paese molto frammentato, con un debito pubblico enorme; l’Italia nasce con forti difficoltà di ammissione soprattutto nel meridione e per cui c’è bisogno di un qualcosa che unisce e per questo l’amministrazione e la legislazione piemontese viene estesa su tutta la penisola. Alla fine della guerra, nell’assemblea costituente si discute su che tipo di costituzione adottare. È chiaro che tutte le forze politiche all’interno dell’assemblea hanno paura che vinca l’altro e quindi si connotano di una serie di baluardi di opposizione (Corte costituzionale, referendum abrogativo e anche regioni). Quindi baluardi dell’opposizione rimangono congelati per un periodo, fino alla mitigazione di quella che è chiamata conversal escludendum: sistematica esclusione delle sinistre dalle compagnie governative e quindi per tutti gli anni del centrismo, le sinistre rimangono fuori. L’avvio del cosiddetto parlamentarismo consensuale porta a un logoramento delle maggioranze centriste e una progressiva ammissione delle sinistre all’interno delle compagini governative. Con l’entrata delle sinistre vengono scongelati questi baluardi, tra qui anche le regioni nel 1971, però c’era diffidenza perché era un istituto nuovo e i passaggi sono passaggi graduali. Da un punto di vista economica la nascita dello stato sociale in epoca fascista si protrae per tutta la prima repubblica e acquista partecipazioni di imprese in perdita o in dismissione e porta a situazione di globale inefficienza. Questa situazione di inefficienza porta a pensare al paradigma che finora aveva contrassegnato il rapporto tra amministrazione e cittadini. Anche perché con gli anni ’90 si ha la democrazia tendenzialmente … (tangentopoli, welfare state), in cui nascono nuovi gruppi politici (Lega Nord) che chiedono l’autonomia questo porta a un ripensamento dei meccanismi di allocazione delle competenze. La prima risposta fu la legge Bassanini: massimo federalismo amministrativo a costituzione invariata. L’obiettivo della legge Bassanini era ambizioso: passare da un modello di amministrazione accentrata di stampo cavouriano a un modello di amministrazioni policentriche Permette un passaggio ad un modello bipolare, unilaterale a uno nuovo che si caratterizzava per utilizzare lo schema autoritativo. Si fa strada un nuovo modello, che non è più gerarchico, ma partitario. Questo nuovo modello non si sostituisce a quello precedente, ma si affianca al precedente. Rimarranno sempre una serie di atti che per loro natura dovranno utilizzare lo schema autoritativo. L’obiettivo è sempre quello di Romagnosi: il perseguimento dell’interesse pubblico con il minor sacrificio possibile degli interessi privati coinvolti. In questo modo, il passaggio è sostanziale perché lo stato non deve più riconoscere l’autonomia privata che si occupa dell’interesse generale perché si riconosce da sola, lo stato la deve sostenere. Dicendo questo, legittima l’azione non solo dei volontari tradizionali, ma anche dei cittadini attivi: la differenza è che il volontario va oltre i legami di sangue per occuparsi di estranei, il cittadino attivo va oltre il diritto di curia, il diritto di proprietà per esercitare un diritto di cura sui beni di attività di interesse generale. Classificazione della sussidiarietà orizzontale: 1. Economica (rapporti tra stato e mercato) e sociale (rapporti tra stato e amministrazione) 2. Positiva o negativa; 3. Decisionale e azionale. La prima fa riferimento all’innalzamento dei livelli di condivisione della scelta con i cittadini: si rischia di mettere in crisi il principio maggioritario perché la decisione di alcuni potrebbe sostituirsi alla decisione dei più. Un principio come la sussidiarietà, che nasce per risolvere la posizione di debolezza dei cittadini potrebbe diventare una debolezza per la democrazia. La sussidiarietà azionale si lega con il 2°comma dell’art. 3, Cost.: dei privati e uno stato che cooperano per rimuovere quegli ostacoli che impediscono un’uguaglianza sostanziale. Questo è importante soprattutto in un contesto di crisi in cui la situazione di insicurezza si moltiplicano e le risorse si riducono. Qual è il rischio in questo caso? Il rischio è che lo stato si sgravi completamente dal ricercare di rimuovere gli ostacoli e lo affidi unicamente ai cittadini. In Italia, purtroppo, non è lo stato che sostiene i cittadini nello svolgimento di attività di interesse generale, ma sono i cittadini che colmano con le attività le lacune dello stato. Per quanto riguarda il diritto comunitario, il principio di sussidiarietà viene riconosciuto dal trattato di Maastricht: si riferisce non alla competenza esclusiva, ma alle competenze ripartite, cioè quelle competenze comunità europea-stato. Chi è che esercita il controllo? La corte di giustizia europea, che in realtà è un po’ restia a farlo e quindi è stato introitato dentro il meccanismo di produzione della legge: laddove il governo, commissione o parlamento debbano intervenire nell’ambito delle competenze ripartite devono essere accompagnate da istruttoria, che motivi il ricorso e lo motivi con opportuni indici. L’obiettivo è quello di creare un cittadino che non subisce l’azione da parte della PA, ma un cittadino che collabora con la PA per rimuovere gli ostacoli di cui al 2° comma dell’art. 3 e è importante parlare di quella orizzontale perché permette di: 1. Innalzare i parametri di partecipazione, ottenendo il risparmio di spesa; 2. Aumentare il grado di soddisfazione dei bisogni. Quindi il passaggio da welfare state a welfare community, in cui sussidiarietà e federalismo si intersecano in chiave solidaristica. Riforma del terzo settore: 1. Codice del terzo settore che individua i codici di gestione; 2. Registro nazionale del terzo settore; 3. Principio della porta aperta, per cui se c’è una richiesta di partecipazione e viene rifiutata bisogna motivare l’esclusione; 4. Nascita di impresa sociale; 5. Novità in ambito fiscale: gestione più trasparente del 5x1000 e l’obbligo di associazione e fondazione che svolgono attività di impresa di operare secondo le condizioni previste dai contratti collettivi nazionali; 6. Fondazione Italia sociale: l’idea era quella di creare una sorta di super fondazione che facesse da catalizzatore delle nazioni private e che raccogliessero l’insieme di donazioni.