Scarica Principio di sussidiarietà e più Sintesi del corso in PDF di Diritto Amministrativo solo su Docsity! Principio di sussidiarietà Il principio di sussidiarietà viene riferito sia ai rapporti fra individui, formazioni sociali ed enti territoriali, sia ai rapporti tra quest’ultimi, ovvero i vari enti territoriali. Si distingue tra sussidiarietà orizzontale, in cui l’ente territoriale non assume compiti che possono essere esercitati dalle formazioni sociali o dagli individui; e sussidiarietà verticale, in cui fra gli enti territoriali la competenza va attribuita al livello più basso che sia in grado di esercitarla. Il principio è stato introdotto nell’art.118 della Costituzione. Art. 118 : Le funzioni amministrative sono attribuite ai Comuni salvo che, per assicurarne l’esercizio unitario, siano conferite a Province, Città, Regioni e Stato, sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza. I Comuni, le Province e le Città sono titolari di funzioni amministrative proprie e di quelle conferite con legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze. Stato, Regioni, Città, Province e Comuni favoriscono l’autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà. Il Capo Quinto della Costituzione è quella parte in cui vengono disegnate le autonomie locali: Comuni, Province e Regioni. L’attuale struttura deriva da una serie di riforme iniziate negli anni Settanta e terminata con la riforma del 2001, con lo scopo di spostare i centri di decisione dall’alto verso il basso, avvicinandosi così ai cittadini. Comuni: enti territoriali di base, con autonomia statuaria, organizzativa, amministrativa, impositiva e finanziaria. Essi rappresentano, curano e promuovono lo sviluppo della comunità locale e sono i principali destinatari delle funzioni amministrative, in quanto più vicini al cittadino e ritenuti più idonei a esercitare compiti amministrativi. Province: sono enti intermedi tra i Comuni e le Regioni, rappresentativi di proprie comunità, con funzioni di cura degli interessi, ma anche di programmazione delle attività delle comunità locali che rientrano nel proprio territorio. Regioni: per le Regioni, l’organizzazione viene determinata in parte dalla Costituzione e in parte dalle stesse regioni in base alla potestà statutaria riconosciuta dall’art. 123 Cost.