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Procedura Penale (Modulo I), Baccari, Siena - RIASSUNTO, Sintesi del corso di Diritto Processuale Penale

Diritto penale comparatoDiritto criminaleDiritto processuale penale

Riassunto precisissimo (segue le indicazioni del notiziario senza saltare nulla e senza cancellare alcuna parte di propria iniziativa, ma solo riassumendo il più possibile il discorso), ottimo per superare l'esame.

Tipologia: Sintesi del corso

2023/2024

In vendita dal 03/01/2022

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Scarica Procedura Penale (Modulo I), Baccari, Siena - RIASSUNTO e più Sintesi del corso in PDF di Diritto Processuale Penale solo su Docsity! LIBRO ‘Manuale di procedura penale’, XXII ed, Tonini-Conti (parti indicate nel notiziario) Alla fine dei riassunti troverai (per mera precisione) un indice che spiega le abbreviazioni utilizzate. CAP I: SOGGETTI DEL PROCEDIMENTO PENALE 1) POLIZIA GIUDIZIARIA Polizia giudiziaria e di sicurezza: Lo Stato tutela ordine e legalità con 4 corpi di polizia (Polizia di Stato, Arma dei Carabinieri, Guardia di finanza e Corpo di polizia penitenziaria), che svolgono funzioni di polizia giudiziaria e polizia di sicurezza: * di sicurezza — tutela la collettività prevedendo il compimento di reati ed è una specializzazione (con polizia tributaria, sanitaria e stradale) di quella amministrativa (controlla osservanza leggi e regolamenti); * giudiziaria -- s’occupa della repressione dei reati, infatti: ne prende notizia, impedisce che giungano a conseguenze ulteriori, ne ricerca gli autori, compie atti necessari per assicurare le fonti di prova per l’applicazione della legge penale col processo. La distinzione si basa sul fatto che quando la polizia svolge la funzione di prevenzione, a differenza di quando svolge quella di p.g., non ha poteri coercitivi (es pattuglia che va a giro è p.s., ma se scorge scippatore in azione opera in funzione di p.g.: arresta e individua fonti di prova per non perderle). La p.s. è diretta da un organo unitario (Ministro dell’interno) e in sede locale dal prefetto-questore, la p.g. dipende: dal punto di vista organico dal potere esecutivo (promozioni dell'agente dipendono dal corpo d'appartenenza), da quello funzionale dall’autorità giudiziaria (svolge funzioni sotto direzione del pm e sorveglianza del procuratore generale presso Corte d'appello). Dipendenza dall’autorità giudiziaria: Per evitare che le direttive dell’autorità giudiziaria siano ostacolate da quelle contrarie degli organi del potere esecutivo son previsti strumenti che rafforzano la direzione funzionale (art 109 Cost “autorità giudiziaria dispone direttamente della p.g.”). Il cpp distingue 3 strutture che svolgono funzioni di p.g. e che hanno un diverso grado di dipendenza dall’autorità giudiziaria: 1. Sezioni di p.g. (art 56, a) — organi costituiti presso gli uffici del pm di 1° e composti da ufficiali-agenti di polizia, carabinieri e guardia di finanza; svolgono solo funzioni di p.g. sotto la dipendenza del procuratore della Rep, il cui potere direttivo è rafforzato da strumenti che incidono sulla carriera, mobilità e promozioni. Il pm dispone direttamente del personale della Sezione (incarica delle indagini nominativamente un ufficiale di p.g. con possibilità di delega ad altrui uffici di polizia). 2. Servizi di p.g. (art 56, b) — costituiti presso i corpi d’appartenenza (es nuclei investigativi presso carabinieri), son tutti gli uffici e unità cui è affidato, dalle rispettive amministrazioni, il compito di svolgere in via prioritaria e continuativa le funzioni di p.g. Il dirigente del servizio è responsabile verso il procuratore della Rep presso il tribunale dove ha sede il servizio dell’attività di p.g. svolta da lui e dipendenti. Il magistrato del pm dà un incarico impersonalmente all’ufficio; sarà il responsabile di questo a scegliere l’ufficiale che condurrà le investigazioni (minor grado di dipendenza). 3. Altri uffici di p.g. (art 56, c e 57) — organi, non ricompresi nelle sezioni o servizi, cui appartengono coloro che svolgono funzioni di p.g. presso i vari corpi di polizia amministrativa. La legge o regolamento dà loro funzioni di p.g. e hanno il generico dovere di eseguire i compiti affidatigli dall’autorità giudiziaria. Il potere disciplinare della magistratura, circa gli illeciti riguardanti l'espletamento dei compiti di p.g., è azionabile dal Procuratore generale presso la Corte d’appello; la decisione spetta ad un organo composto da 2 giudici e 1 ufficiale di p.g.. UI agenti di p.g. Possono avere una competenza: - Generale (per tutti i reati) — sono i soggetti dell’art 57, ufficiali superiori-inferiori, sottoufficiali dei carabinieri, guardia di finanza e corpo di polizia penitenziaria, e il sindaco in delle ipotesi previste dall’art 57. - Limitata (solo per certi reati) - per godere di questa qualifica basta che una legge o regolamento attribuisca le funzioni di p.g. a una certa persona (es ispettore del lavoro). Si tratta di funzionari che svolgono compiti di polizia amministrativa, tra cui la prevenzione di alcuni reati, che se compiuti autorizzano l’azione di p.g. Situazione singolare: gli addetti al servizio di polizia municipale hanno sia una competenza generale, che limitata. 2) IMPUTATO Distinzione tra imputato e indagati La denuncia può essere contro ignoto o persona; la p.g. la trasmette al pm e questo ordina alla segreteria di iscriverla nel registro delle notizie di reato e se, fatte le indagini, risulta addebitabile a una certa persona, di scrivere nel registro, accanto all’indicazione della denuncia, il nome dell’indagato (‘persona sottoposta a ip’). Solo in relazione al momento delle indagini il cpp usa il termine ‘imputato’ (‘persona cui è attribuito il reato nell’imputazione formulata dal pm, con cui richiede il rinvio a giudizio’). Nei procedimenti ordinari, dunque, l'assunzione della qualifica d’imputato avviene con la richiesta di rinvio a giudizio; in quelli speciali avviene quando s’instaura il singolo rito. La qualità d’imputato: si conserva in ogni stato e grado del processo, finché non sia più soggetta ad impugnazione la sentenza di non luogo a procedere, sia divenuta irrevocabile la sentenza di proscioglimento o condanna, o sia divenuto esecutivo il decreto penale di condanna (art 60); si riassume in caso di revoca della sentenza di non luogo a procedere o se la Corte d’appello dispone la revisione del processo. I motivi alla base della distinzione sono che: legislatore vuole che pm prenda una posizione definitiva sull’addebito solo quando, terminate le ip, chiede il rinvio a giudizio (imputazione con consistente base probatoria), mentre, prima che sia formulata tale imputazione, il cpp usa un termine (indagato) ‘neutro’ e ‘non pregiudizievole’. Quindi la distinzione ha fini garantistici; infatti quando si tratta di enunciare i diritti di difesa, il cpp fa un’ampia equiparazione: “diritti-garanzie dell'imputato son estesi all’indagato” (art 61). Interrogatorio: L’art 64 ne stabilisce le regole generali: - dall’interrogatorio si possono ottenere dichiarazioni solo se e nei limiti in cui l’indagato decida liberamente di renderle; -. vietato usare (seppur consentiti) metodi idonei a influire sulla libertà d’autodeterminazione o capacità di ricordare/valutare fatti; L’indagato, prima dell’inizio dell’interrogatorio, riceve questi avvisi © sue dichiarazioni potranno sempre esser usate nei suoi confronti; © ha facoltà di non rispondere a tutte o alcune domande (procedimento proseguirà comunque); © serende dichiarazioni su fatti concernenti la responsabilità di altri assume l’ufficio di testimone (introdotto da L.63/01). Se l’autorità non dà questi avvisi all’indagato, le dichiarazioni di esso saranno inutilizzabili ed egli non potrà divenire un testimone. L’art 65 contiene le regole dell’interrogatori sul ‘merito’ — pm, prima di far domande all’indagato, deve rendergli noto in forma chiara e precisa il fatto attribuitogli e indicargli gli elementi e fonti di prova (es nome testimone) salvo che ciò comporti un pregiudizio per le indagini. Quindi invita la persona a esporre quanto ritiene utile per la sua difesa e le pone direttamente delle domande: se essa rifiuta di rispondere ne è fatta menzione nel verbale. Se l’indagato o imputato risponde col falso non commette ‘falsa testimonianza’ o ‘false informazioni al pm’ perché questi reati son propri del ‘testimone’ e lui non lo è e, inoltre, è protetto dalla causa di non punibilità ex art 384 cp (costretto da necessità di salvarsi da grave pregiudizio nella libertà e onore qual è la condanna) nei limiti in cui non abusa del diritto di difesa; egli non può sviare la giustizia penale, perciò è punibile se: a) ‘simula’ un reato’ (dice che è avvenuto, ma nessuno l’ha commesso); b) ‘calunnia’ un’altra persona (la accusa di un reato, sapendola innocente). Distinzione tra indagato e persona informata La persona a conoscenza di fatti da accertare nel pp è qualificata ‘testimone’ quando depone davanti al giudice (art 194); quando, invece, è esaminata dal pm è qualificata “persona che può riferire circostanze utili per le indagini” (cd persona informata, o meglio ‘possibile testimone’ perché persona che può riferire circostanze utili può essere pure l’indagato, incompatibile con questa qualifica). Se il testimone tace o mente commette falsa testimonianza, se lo fa la persona informata commette delitto di ‘false informazioni” (infatti ha obbligo di verità e di rispondere a tutte le domande). Se durante la deposizione il testimone o possibile testimone rende dichiarazioni auto-indizianti (da cui emergono indizi di reità a suo carico) l’art 63 prevede che l’autorità procedente deve: - interrompere l’esame; - avvertirlo che, a seguito delle dichiarazioni, potranno essere svolte indagini nei suoi confronti; - invitarlo a nominare un difensore. Le dichiarazioni fatte fino a quel momento non possono essere utilizzate contro chi le ha rese, invece possono esserlo a favore o contro altre persone. Inoltre lo stesso art prevede che se una persona, ascoltata come testimone possibile testimone, doveva esser sentita sin dall’inizio in qualità d’imputato o indagato, le sue dichiarazioni non possono essere utilizzate (evitare che norme dell’interrogatorio siano eluse da un inquirente). Verifica dell’identità fisica e anagrafica dell’indagato: Se, nelle indagini, siamo davanti a una persona, che non si sa se è il soggetto cui l’inquirente attribuisce il reato, si verifica l’identità: 1) fisica — stabilire se l’impronta digitale o genetica dell’indagato corrisponde a quella lasciata dall’autore nel luogo del reato; può esser necessaria pure quando lo stesso soggetto abbia fornito differenti generalità nel tempo o in quei pp che in origine si svolgono contro ignoti e poi s’orientano contro un certo soggetto. Accertata gst identità, il pp può procedere seppur resti incerta quella anagrafica. Se risulta un errore sull’identità fisica il giudice deve pronunciare sentenza d’assoluzione. 2) anagrafica -— attribuire un nome ad un volto o impronta digitale o genetica; principale strumento è l’interrogatorio dell’indagato, invitato a dichiarare le sue generalità e ammonito sulle conseguenze cui s’espone se si rifiuta di darle o le falsifica. Sospensione o definizione del pp per incapacità processuale dell’imputato: Giudice deve valutare se l’imputato o indagato non è capace di partecipare coscientemente al pp per infermità mentale; in tal caso deve fare una valutazione preliminare prima di sospendere il pp. La materia è stata modificata dalla rif. Orlando (103/17). 1) Pronuncia che proscioglie l’imputato — se è possibile prosciogliere l’imputato perché innocente o perché v’è una situazione d’improcedibilità o perché mancava la capacità d’intendere e di volere al momento del fatto il giudice non deve sospendere il pp: va pronunciata la sentenza che enuncia una delle formule sopra dette. 2) Impossibilità di prosciogliere l’imputato — se è probabile una condanna perché l’imputato era imputabile al momento del fatto il giudice deve accertare se la sua incapacità sia o no reversibile: - se sì, deve sospendere il pp (perciò sospesa pure prescrizione) con ordinanza e nominare un curatore speciale, poi ogni 6 mesi dispone una perizia per accertare lo stato psichico dell’imputato e se risulta capace di partecipare coscientemente al pp l'ordinanza è revocata. - se no e l'imputato non è pericoloso (perché dev’esser disposta eventualmente la sola confisca e non altra misura di sicurezza), il giudice deve revocare l'eventuale ordinanza di sospensione del pp e pronunciare la sent di non luogo a procedere (se in udienza preliminare) o di non doversi procedere (se in dibattimento). Se, invece, è pericoloso, il giudice deve disporre, ogni 6 mesi, altri accertamenti perché l’applicazione di una misura di sicurezza alternativa alla confisca è ostativa alla pronuncia della sentenza di non luogo a procedere o di non procedere. 3) DIFENSORE Rappresentanza tecnica: La difesa penale è il diritto (‘inviolabile in ogni stato-grado del pp’: art 24 Cost) dell'imputato a ottenere il riconoscimento della sua innocenza o una sanzione proporzionata, esercitabile personalmente (autodifesa) o dal difensore, che è una persona con competenze giur e qualifiche penalistiche (esercita servizio di pubblica necessità: art 359 cp obbliga i privati ad avvalersene), privatistiche (prestazione d’opera per cliente) e processuale (rappresentante tecnico della parte), col potere (‘rappresentanza tecnica’) di compiere atti processuali ‘per conto’ del cliente che glielo ha conferito con procura ad litem o con la nomina in una dichiarazione orale/scritta. Se si deve compiere un atto ‘personale’ (es istanza di rimessione del pp; accettazione della remissione di querela, ec) e non può esser presente la parte assistita, non basta la rappresentanza tecnica del difensore, ma è necessario che la parte conferisca una rappresentanza volontaria con procura speciale a compiere un certo atto che dev’esser (pena inammissibilità) rilasciato per atto pubblico o scrittura privata autenticata e contenere la determinazione dell’oggetto per cui è esser esercitata davanti al giudice civile in un pp autonomo o davanti al giudice penale mediante la costituzione di parte civile, ma solo dopo che il pm ha esercitato l’azione penale (durante le i.p. non è legittimato a compiere atti). Spesso offeso-danneggiato coincidono, ma se non accade il soggetto non assume la qualifica di ‘soggetto del pp’ (no stessi diritti). Regole per l’esercizio dell’azione civile nel pp non son espresse, ma si ricavano dalla normativa del cpp, per cui l’ azione civile: - resta ‘ospite’ nel pp: mantiene la sua natura civilistica; resta facoltativa-disponibile (danneggiato può revocare la costituzione di parte civile in ogni momento del pp); il giudice penale, nell’accertare i danni, non può andare oltre i limiti della domanda. - subisce la regolamentazione del pp: al di fuori di ciò che attiene alla natura civilistica dell’azione, i poteri-comportamento processuali della parte civile son disciplinati dal cpp; subisce dunque varie deroghe procedimentali (es prove dell'illecito penale e danni cagionati son ricercate d'ufficio dal pm nel corso delle i.p., che restano segrete fino al loro termine). Circa i doveri della parte civile, gst deve dire la verità quando si cita come testimone e può chiedere al giudice penale di condannare l'imputato a pagare una provvisionale se è già acquisita la prova del danno (qst conferma la natura civilistica dell’azione). In definitiva il danneggiato che eserciti l’azione civile nel pp ha soprattutto vantaggi: non anticipa le spese del pp (sostenute da Stato); non deve ricercare prove; usufruisce dei tempi più ristretti di svolgimento del pp rispetto al civile. Ma incontra pure svantaggi: iniziativa e scelte fondamentali spettano al pm; sent d’assoluzione che afferma l'innocenza dell'imputato impedisce al giudice civile di condannare al risarcimento del danno. La costituzione di parte civile va fatta con una dichiarazione scritta ex art 78 cpp, che svolge la funzione dell’atto di citazione in un processo civile e deve contenere (pena inammissibilità) gst elementi: - generalità della persona fisica; - generalità dell’imputato nei cui confronti viene esercitata l’azione civile; - nome-cognome del difensore e l'indicazione della procura a gst rilasciata; - ragioni che giustificano la domanda (motivi per cui reato ha provocato danno: causa pretendi nel giudizio civile); - sottoscrizione del difensore (presenzia giudizio al posto suo perché munito di procura speciale); Può esser presentata nell’udienza (preliminare/dibattimentale) all’ausiliario del giudice o prima dell’udienza nella cancelleria del giudice (va notificata alle parti: pm-imputato; e produce effetto dal gg della notifica). I termini per costituirsi parte civile son 2: il 1° scatta all’inizio dell’udienza preliminare quando il giudice accerta la regolare costituzione delle parti; il termine finale per costituirsi è il momento in cui il giudice accerta la regolare costituzione delle parti prima dell’inizio del dibattimento dopodiché è inammissibile. Se non esistono i presupposti sostanziali/formali per la costituzione il giudice, con ordinanza (non impugnabile), ne dispone l’esclusione su richiesta motivata del pm, imputato o responsabile civile. La revoca della parte civile è espressa se resa con dichiarazione in udienza dalla parte civile personalmente o da un suo procuratore speciale o con atto scritto depositato in cancelleria e notificato alle altre parti; è tacita se la parte civile non presenta le sue conclusioni scritte in dibattimento al momento della discussione finale o se promuove l’azione civile davanti al giudice civile. Il cpp prevede che il danneggiato possa compiere altre 2 scelte in alternativa a quella di costituirsi parte civile: 1) può esercitare l’azione di danno davanti al giudice civile — se lo fa in modo tempestivo (prima che giudice penale abbia pronunciato decisione in 1°) l’azione civile può svilupparsi senza subire sospensioni, parallelamente allo svolgersi del pp. Qui v’è un ulteriore vantaggio: un’eventuale assoluzione dell’imputato nel pp non ha la forza del giudicato (non vincola il giudice civile, né impedisce di condannare l’imputato-convenuto di qst ultimo); 2) può restare inerte (non esercitare azione risarcitoria né in sede penale, né civile) — così rischia che il giudice penale assolva l’imputato con una formula ampia, che acquista la forza del giudicato dato che poteva partecipare al pp e non ha voluto difendersi. Offeso-danneggiato nel cpp del 1988: Cpp del 1988 ha fatto una scelta singolare, abbandonando il modello francese: all’offeso ha riconosciuto un ruolo ‘penalistico’ (ottenere condanna autore reato), al danneggiato uno ‘civilistico’ (ottenere risarcimento). Qst scelta ha riflessi sulla struttura del pp: - nelle i.p. è tutelato solo l’offeso nel suo interesse a ottenere il rinvio a giudizio, ma non è tutelata la situazione soggettiva di danneggiato neanche nel suo interesse a ottenere un provvedimento di sequestro conservativo sui beni del presunto autore del reato; - dopo la formulazione dell’imputazione, al contrario, l’offeso può solo presentare memorie e indicare elementi di prova, ma non può partecipare attivamente all’udienza preliminare e dibattimento, mentre la parte civile può solo parteciparvi (offeso si vede riconosciuti poteri processuali solo se cumula la veste di danneggiato). Il perché di gst scelta si vede nella Relazione al progetto preliminare: legislatore ha spinto affinché il danneggiato esercitasse l’azione civile nel processo civile, lasciando separati i 2 processi sia per evitare che il problema del risarcimento condizionasse l’accertamento della responsabilità penale, sia per non alterare l’equilibrio delle parti nel processo, ove il ruolo dell’accusa è svolto dal pm. Impedire al danneggiato di costituirsi parte civile durante le i.p. lo avrebbe indotto ad agire in sede civile. Al tempo stesso, per ragioni di equità, il cpp ha conservato l’istituto della parte civile perché assicura al danneggiato una spesa contenuta nell'esercizio dei suoi diritti. CAP II: ATTI 1) ATTI DEL PROCEDIMENTO PENALE (Lib Il “Atto del pp’ è quello compiuto (nelle i.p., u.p. e giudizio) da un soggetti, volto alla pronuncia di un provvedimento penale; gst termine, perciò, designa l’attività del soggetto, ma pure il suo risultato (verbale che la documenta e testo del provvedimento del giudice). I più importanti del pp son gli atti a forma vincolata (es ‘L stabilisce i casi in cui il provvedimento del giudice assume la forma della sent, ordinanza, decreto’: art 125). Il Lib II prevede i ‘modelli legali’ generali degli atti del pp; i Lib successivi quelli speciali di ogni singolo tipo di atto. Se il cpp non impone una forma vincolata si ha un atto a forma libera (‘tutti gli altri provvedimenti del giudice son adottati senza formalità e pure oralmente’: art 125 circa l’accesso del pubblico all'udienza). Ex art 109 gli atti del pp son compiuti in lingua italiana. La sottoscrizione degli atti deve avvenire (pena invalidità) di propria mano e scritta (art 110); se chi deve firmare non è capace a scrivere, il pubblico ufficiale cui è presentato l’atto accerta l’identità del soggetto e lo annota a fine atto. Se la legge richiede la data dell’atto basta indicare il gg, mese e anno in cui è stato compiuto; l’ora solo se prescritta (art 111). Durante il pp e dopo la sua definizione, chiunque v’abbia interesse può ottenere il rilascio, a sue spese, di copie, estratti e certificati di singoli atti, se autorizzato dal pm o giudice che procede al momento della presentazione della domanda o, dopo la definizione del pp, dal Pres del collegio o giudice che ha emesso sent; non può riguardare gli atti coperti da segreto investigativo. Il pmtitolare di un pp può chiedere all’autorità giudiziaria competente copie di atti relativi ad altri pp e informazioni scritte sul loro contenuto; gst potere è funzionale alla necessità di ‘svolgere indagini’. L’autorità provvede senza ritardo e se rigetta la domanda deve farlo con decreto motivato (es per conservare segreto investigativo). Il procuratore nazionale antimafia/terrorismo, in relazione alle funzioni di coordinamento previste dall’art 371-bis, può accedere al registro delle notizie di reato e banche dati presso le direzioni distrettuali. Il ministro può accedere alle copie di atti sia direttamente, che traverso un ufficiale di polizia giudiziaria, qst per prevenire i delitti e garantire il rispetto della pubblica sicurezza-ordine. Se un sordomuto vuol far dichiarazioni, l’autorità gli nomina interpreti scelti tra le persone abituate a parlargli (art 119). Per il cpp alcune persone possano assistere ad atti del pp perché son persone di fiducia di uno dei soggetti interessati allo svolgimento dell’atto, su cui possono essere chiamate a testimoniare. Ciò avviene per l'ispezione, perquisizione personale-locale. Non possono intervenire (art 120): 1) minori di 14 anni e infermi mentali, ubriachi, tossici; 2) sottoposti a misure di sicurezza/prevenzione. L’art 124 cpp, infine, stabilisce l'obbligo d’osservanza delle norme processuali pure quando l’inosservanza non importa nullità o altra sanzione processuale (dirigenti degli uffici vigilano sulle norme). Qst obbligo, sorretto da sanzioni disciplinari, è diretto ai magistrati, cancellieri, ausiliari del giudice, ufficiali-agenti di polizia giudiziaria. Atti del giudi >» Sentenza + atto con cui giudice decide (finisce fase/grado pp) spogliandosi del caso (se parte la impugna, esamina il caso un altro giudice); dev’esser (pena nullità) sempre motivata (percorso logico seguito da giudice): art 111 Cost e art 125 cpp. » Ordinanza -— provvedimento con cui giudice risolve singole questioni (es ammette mezzo di prova) senza definire il pp; pur essa dev’esser motivata (pena nullità) ed è di regola revocabile dal giudice; » Decreto — ‘ordine’ del giudice, da motivare se lo dice la legge, che risolve singole questioni senza definire il pp, ma a differenza dell’ordinanza non è pronunciato dopo il contraddittorio fra le parti, ma in sua assenza (es decreto d'archiviazione). In dei casi previsti dal cpp può esser emesso dal pm (es in merito al sequestro del corpo del reato); Dato che il pp coinvolge diritti di libertà indisponibili il giudice deve dichiarare, subito (in ogni stato-grado pp), d’ufficio le cause di non punibilità (art 129: fatto non sussiste o non è reato; imputato non l’ha commesso; reato è estinto). L’art 129 pone una gerarchia tra le formule che il giudice deve emettere: se c’è una causa d’estinzione del reato (es prescrizione) ma risulta evidente dagli atti la ‘non responsabilità penale’ dell'imputato, egli deve dare preferenza a gst pronuncia, che assume la forma di sent d’assoluzione (giudizio) o di non luogo a procedere (u.p.). Son oggetto di correzione di errori materiali solo gli atti del giudice riferibili al modello delle sentenze, ordinanze e decreti (art 130). L'errore dev’esser materiale (difformità tra pensiero giudice e sua formulazione), non dev’esser causa di nullità dell’atto e la sua eliminazione non deve causare una modifica essenziale dell’atto. Il procedimento di correzione si fa in Camera di consiglio. Il giudice ha poteri coercitivi (‘di polizia processuale’) per il ‘sicuro-ordinato compimento degli atti ai quali procede” (art 131), cui la legge non impone particolari formalità (ordine può essere orale, poi trascritto nel verbale). Loro espressione è l’accompagnamento coattivo, che può esser disposto nei casi previsti dalla legge, destinato all’imputato/indagato, testimone, perito, consulente tecnico, interprete e custode di cose sequestrate (art 133). Qst atto concerne i pp per qualsiasi reato, ma non può divenire una misura cautelare camuffata perché conduce una persona davanti al giudice solo per l’acquisizione di un contributo probatorio, non può esser tenuto a disposizione oltre il compimento dell’atto per cui serve la sua presenza e a quelli successivi legati da un vincolo logico-funzionale, in ogni caso non può esser trattenuto per +24h (art 132). L’imputato-indagato dev’esser preceduto da un invito a presentarsi o citazione rimasti senza effetto, mentre le altre parti, che non compaiono senza legittimo impedimento, possono esser condannate al pagamento di una somma e spese processuali causate dalla loro assenza. Atti delle parti: Lib II enuncia 2 ‘modelli generali” di atti delle parti: «Richiesta — ogni domanda delle parti al giudice per ottenere una decisione; qst deve provvedere ad esse entro 15gg, decorsi i quali se non provvede deve decidere entro 30gg; scaduti vi possono esser gli estremi del diniego di giustizia e conseguenze disciplinari. «Memoria — ha un contenuto argomentativo teso a illustrare questioni di fatto/diritto (Es memorie rese dall’offeso); Dal Lib V in poi vi son altri atti (conclusioni, consenso, accettazione, revoca, impugnazione). Procedimento in camera di consiglio: Qst termine indica: luogo ove giudice si ritira per formare il suo convincimento e modalità di svolgimento di un'attività giurisdizionale cui le parti e altri interessati han diritto di partecipare (udienza in camera di consiglio è quella che si svolge quando il gip non accoglie la richiesta d’archiviazione formulata dal pm). Qst procedimento è caratterizzato da assenza del pubblico e partecipazione facoltativa di parti-interessati e loro difensori. È una procedura semplificata che il cpp impone quando serve una decisione in tempi rapidi e v'è la necessità d’attivare un contraddittorio eventuale. Atto iniziale è il decreto di fissazione dell’udienza; alle parti va dato (pena nullità) avviso della data almeno 10gg prima. Dato che la loro partecipazione è facoltativa il contraddittorio è eventuale; il giudice deve comunque ascoltare (pena nullità) coloro che intervengono all’udienza oltre che l’imputato/condannato detenuto che lo richiedano. Il provvedimento conclusivo ha la forma dell’ordinanza (impugnabile con ricorso per cassazione). La procedura in camera non viene osservata se il giudice emette un provvedimento senza formalità, ossia de plano (es decreto d'archiviazione). Documentazioni degli atti. Gli atti del pp vanno documentati per conservarli. La documentazione avviene ‘mediante verbale’, redatto dall’ausiliario del giudice/pm, e contiene (art 136): menzione del luogo, a/m/g/h; generalità delle persone intervenute; descrizione di quanto l’ausiliario ha constatato; dichiarazioni ricevute da lui/altro pubblico ufficiale; domande-risposte. La documentazione non è fonte di prova, semplicemente attesta, perciò il giudice potrà valutare la correttezza della descrizione. Essa può esser effettuata col ‘verbale in forma”: a) integrale — redatto con la stenotipia, altro strumento meccanico o scrittura manuale; b) riassuntiva con riproduzione fonografica -— giudice vigila che sia riprodotta correttamente la parte essenziale delle dichiarazioni; c) riassuntiva senza riproduzione fonografica -— s’effettua quando v’è una ‘contingente indisponibilità di strumenti di riproduzione o di ausiliari tecnici” o pure quando gli atti da verbalizzare hanno contenuto semplice o limitata rilevanza. La riproduzione audiovisiva è: a) discrezionale se per l'autorità è indispensabile perché ritiene insufficienti le modalità di documentazioni ordinarie; b) consentita fuori da situazioni d’indispensabilità se si tratta di dichiarazioni rese da persona in condizioni di vulnerabilità; c) obbligatoria (pena nullità), in alternativa alla riproduzione fonografica, se, fuori dall’udienza, va interrogata una persona detenuta. Notificazione: Quando nel pp bisogna dare conoscenza di atti a certe persone, perché possano esercitare/adempiere i loro diritti/doveri, qst avviene con la ‘notificazione’, eseguita (da ufficiale giudiziario: ausiliario del giudice) con la consegna della copia dell’atto. Vi son forme equipollenti alla notifica: consegna di copia dell’atto all’interessato da parte della cancelleria e lettura dei provvedimenti-avvisi dati verbalmente dal giudice agli interessati presenti. Cpp ha conciliato l'esigenza di portare alla conoscenza effettiva del destinatario l’atto da notificare e quella di accertare il reato assicurando la celerità degli adempimenti formali per non ritardare il corso del pp, precisando che, adempiute gst formalità, scatta la presunzione legale d’avvenuta conoscenza. Il Codice in materia di protezione dei dati personali tutela la riservatezza del destinatario della notifica: l’atto è consegnato in busta sigillata se la notifica non può esser eseguita in mani proprie del destinatario (es portiere). Della consegna dell’atto è redatto un verbale (relazione di notificazione), in cui l’ufficiale giudiziario indica, in calce all’originale-copia, l’autorità/parte richiedente, ricerche effettuate, generalità del destinatario, luogo-data della consegna della copia, apponendo la sua sottoscrizione (art 168). Notificazione ha effetto dalla sua esecuzione, perciò l’atto si presume conosciuto dal destinatario. Soggetti legittimati a deporre le notificazion Ex art 148 l’autorità giudiziaria può disporre che le notificazioni/avvisi ai difensori siano eseguiti con mezzi tecnici idonei (es telefax). - Notificazioni dispose dal giudice — in casi urgenti può disporre, pure d'ufficio, che le notificazioni alle persone diverse dall’imputato siano effettuate col telefono solo se la comunicazione è confermata con telegramma. V’è una clausola aperta per cui possono esser disposte forme atipiche di notificazione a persone diverse dall’imputato; ma serve un decreto motivato dal giudice. - Notificazioni disposte dal pm — quelle nel corso delle i.p. son eseguite dall’ufficiale notiziario o polizia giudiziaria, ma solo nei casi di atti d'indagine o provvedimenti che la stessa è delegata ad eseguire (es notifica dell'invito a presentarsi per l'interrogatorio). - Notificazioni chieste da parti private —- possono effettuare le notificazioni secondo le regole ordinarie (richiesta a ufficiale giudiziario) o con una modalità semplificata (invio di copia dell’atto del difensore mediante raccomandata con avviso di ricevimento). Destinatari delle notificazioni: - Notificazioni al pm — son eseguite in modo ordinario o direttamente dalle parti con consegna di copia dell’atto in segreteria; il pubblico ufficiale addetto annota sull’originale l’eseguita consegna e la data in cui è avvenuta; - Notificazioni al difensore — son eseguite in modo ordinario, ma giudice-pm possono disporne forme semplificate. L’ufficio che invia l’atto deve attestare in calce ad esso d’aver trasmesso il testo originale; - Notificazioni all’imputato — detenuto (eseguite nel luogo di detenzione con consegna di copia alla persona); non detenuto (deve dichiarare/eleggere il domicilio, cioè il luogo ove abita/lavora in cui gli saranno notificati gli atti; eleggere domicilio significa indicare un domiciliatario: persona scelta da imputato che riceve copia, consegnata la quale si ritiene conosciuta da imputato). Se non è stato possibile invitare l'imputato a dichiarare il domicilio scatta un’altra normativa — 1° notificazione all’imputato non detenuto (art 157) si fa con consegna di copia alla persona (a mani proprie) nel domicilio/altrove. Se non è possibile, avviene nel luogo ove è reperibile (casa/lavoro) o, se non si sa, ove ha dimora/recapito con consegna di copia a un convivente/portiere. Se tutto ciò non è possibile si fa una nuova ricerca (2° accesso) e se l’esito è negativo la notificazione si fa con deposito dell’atto nel luogo di residenza/lavoro, con affissione dell’avviso di deposito alla porta e invio di raccomandata (ricevuta, ha effetto notificazione). Se, malgrado le modalità ex art 157, è impossibile fare la notificazione all’imputato perché irreperibile, giudice/pm dispongono nuove ricerche nel luogo di nascita, ultima residenza/dimora; se hanno esito negativo essi emettono un decreto d’irreperibilità con cui designano un difensore, se ne è privo, cui sarà consegnata la copia dell’atto. Il decreto cessa gli effetti alla fine della fase/grado di merito; ogni volta che cessa efficacia van fatte nuove ricerche cui, se l’esito è negativo, segue un nuovo decreto. L.60/05 prevede (modalità in aggiunta alle ordinarie) che, se l’imputato ha nominato un difensore di fiducia, le notificazioni successive (fatte in base a esito 1° notificazione) son eseguite con consegna al difensore; se non l’accetta è eseguita con modalità ordinarie. assoluta. L'omessa notifica al pm è ricompresa nel concetto di ‘partecipazione’, garantita a pena di nullità intermedia. L'omessa notifica all’offeso, dato che è prevista come nullità speciale dall'art 419 e non è assoluta- intermedia, è nullità relativa. Cpp prevede dei limiti di deducibilità, che danno luogo a un difetto di legittimazione della parte ad eccepire le nullità: quelle intermedie-relative non possono esser eccepite da colui che vi ha dato (o ha concorso) causa e da colui che non ha interesse all’osservanza della disposizione violata (es a imputato non interessa eccepire nullità del decreto di citazione dell’offeso). Cpp prevede pure delle sanatorie: fatto giur ulteriore-successivo all’atto viziato che, affiancato a gst ultimo, lo rende equivalente all’atto valido; se si verifica, la sanatoria impedisce a qualsiasi parte di eccepire la nullità dell’atto. Si distinguono in: - Generali — s’applicano alle nullità intermedie/relative, che sono sanate se la parte interessata ha rinunciato ad eccepirle o ha accettato gli effetti dell’atto, anche tacitamente, o se s'è avvalsa della facoltà al cui esercizio l'atto omesso è preordinato. Il sistema dimostra di essere troppo formalistico e contrastare con la ragionevole durata del pp. - Speciali - nullità è sanata se la parte interessata è comparsa o ha rinunciato a comparire; è applicabile al pm, parti private, offeso e loro difensori. La comparizione dev’esser personale-volontaria, ma dev’esser accompagnata dalla consapevolezza del vizio verificatosi. La parte, che dichiari che la comparizione è determinata dall’intento di far rilevare l’irregolarità, ha diritto a un termine a difesa non +5gg, mentre se riguarda la citazione a comparire in dibattimento il termine non può essere -20gg. Giudice dichiara la nullità di un atto se, nel caso concreto, non vi son limiti di deducibilità e sanatorie. Qui sorgono i problemi sulla: - estensione della nullità: “nullità di un atto rende invalidi gli atti consecutivi che dipendono da quello dichiarato nullo” (art 185), ma occorre che l’atto nullo sia una condizione necessaria del valido compimento dell’atto successivo (es omissione dell'informazione di garanzia all'indagato causa la nullità del singolo atto garantito per il quale l'informazione doveva essere inviata e non degli atti successivi non garantiti). L'estensione produce effetti gravi se il vizio colpisce un atto propulsivo del pp (atto d’impulso che dev’esser compiuto perché il pp possa validamente proseguire: es decreto che dispone giudizio): se gst atto è nullo ne risultano travolti tutti quelli compiuti dopo. - rinnovazione dell’atto nullo: ex art 185 il giudice, che dichiara la nullità di un atto, ne dispone la rinnovazione se è necessaria-possibile (non lo è se l’atto è all’origine non ripetibile o lo è diventato), ponendo le spese a carico di chi ha dato causa alla nullità per dolo o colpa grave. Se si tratta di una prova, lo stesso giudice provvede alla rinnovazione; se non è una prova, ma ad es un atto propulsivo, la dichiarazione di nullità comporta la regressione del pp allo stato/grado in cui è stato compiuto l’atto nullo. 4) Inutilizzabilità - invalidità che colpisce non l’atto in sé, ma il suo valore probatorio; essa indica sia il ‘vizio’ di cui può esser affetto un atto (causa) e il ‘regime giur” cui l’atto viziato è sottoposto (effetto). L’atto, pur valido dal punto di vista formale (es non affetto da nullità), non può esser posto a base di una decisione del giudice. L’inutilizzabilità può essere: - a) assoluta (se giudice non può basarsi su esso per emettere un qualsiasi provvedimento); b) relativa (se legge indica le persone nei cui confronti non può esser usato un certo atto o la categoria di provvedimenti che non possono basarsi su gst atto). - a) speciale (disciplinata nella species): se una norma del cpp commini gst sanzione per il mancato rispetto delle condizioni previste per l’acquisizione di una prova (es intercettazioni fatte fuori dai casi consentiti); b) generale: se relativa a categorie d’inosservanze delineate nel genere (art 191: ‘prove acquisite in violazione dei divieti stabiliti dalla legge non possono essere usate’). - a) patologica: consegue ad alcuni tra i vizi più gravi del procedimento probatorio (ammissione, assunzione e valutazione della prova). I divieti idonei a provocare qst inutilizzabilità son solo quelli previsti da norme processuali, mentre le prove raccolte violando una norma di legge penale sostanziale (‘prove illecite’) son, di regola, utilizzabili; divengono inutilizzabili se è stata vilata una specifica norma processuale che disponga in tal senso (es art 191: dichiarazioni ottenute mediante tortura non son utilizzabili’); b) fisiologica: quando riguarda atti che non son stati compiuti violando un divieto probatorio, ma solo perché son stati acquisiti senza il contraddittorio: l’atto è stato compiuto in modo formalmente regolare, ma durante le i.p. (tende a evitare che siano usate per la decisione prove raccolte durante le i.p.). In base al cpp son legittimamente acquisite solo le prove: 1) inserite nel fascicolo per il dibattimento; 2) raccolte in dibattimento; 3) ottenute traverso letture-contestazioni nei casi in cui esse son consentite. L’inutilizzabilità è, perciò, la conseguenza d’aver acquisito una prova violando un divieto probatorio. Il vizio consiste nel fatto che il giudice ha esercitato nell’acquisizione di una prova un ‘potere istruttorio’ che la legge processuale vietava. Se è stata violata una semplice ‘modalità’ d’assunzione di una prova, gst è di regola utilizzabile; diviene inutilizzabile solo se gst sanzione è prevista dalla legge come conseguenza della violazione di quella modalità d’assunzione. L’inutilizzabilità dev’esser rilevata, pure d’ufficio, dal giudice in ogni stato-grado del pp e non può essere sanata perché l’atto è stato compiuto esercitando un potere vietato dalla legge processuale; per lo stesso motivo l’atto non è rinnovabile. ES divieti probatori — art 197 (incompatibilità a testimoniare) e 195 (divieto d'esame sul sentito dire da persona vincolata al segreto professionale) Nonostante vige il prin tassatività possono esservi casi in cui il legislatore non sancisce un divieto probatorio espresso e tuttavia è necessario sanzionare certe attività acquisitive con l’inutilizzabilità (divieti probatori impliciti) per tutelare un bene giur importante. Ai divieti probatori impliciti si collega la questione della configurabilità della prova incostituzionale, che si riferisce a quegli elementi di prova acquisiti con modalità non disciplinate dal cpp e lesive dei diritti fondamentali; dato che gst ultimi sono inviolabili, le limitazioni son consentite purché siano rispettati il prin proporzionalità (misura limitativa dev’esser idonea a raggiungere lo scopo e indispensabile per conseguire quel fine) e la riserva di legge-giurisdizione. Inoltre il sacrificio imposto al bene giur dev’esser giustificato dalla gravità del reato. Se non esiste una norma legislativa che rispecchi qst requisiti, l'acquisizione è vietata (inutilizzabilità). A tutela della stab del sistema v’è il prin non sostituibilità, per cui è vietato l’impiego di una prova, tipica/atipica, volto ad aggirare le garanzie stabilite dagli strumenti tipici predisposti dal legislatore. S'è posto poi il problema se sia configurabile la inutilizzabilità derivata, cioè se l’illegittimità di una prova s’estenda ad un’altra il cui reperimento sia stato determinato dalla 1° — CC (sent.219/19) ha affermato che, dato che quando il cpp ha voluto tutelare al massimo un interesse mediante l’inutilizzabilità derivata l’ha scritto espressamente (es art 191, co.2-bis), non esiste un’inutilizzabilità derivata di portata generale perché nessuna norma la prevede. Atto inesistente-abnorme: « Imnesistente — l’inesistenza è una causa d’invalidità elaborata da dottrina-giurisprudenza (no prevista da cpp). L'applicazione rigorosa del prin tassatività avrebbe potuto lasciar vuoti di tutela, perciò è un rimedio (ulteriore causa d’invalidità) a quelle violazioni processuali non previste dal legislatore a causa della loro eccezionalità. Tra i casi di inesistenza vi sono: 1) la carenza di potere giurisdizionale in colui che ha pronunciato la sent, come avviene nel caso di sent penale emessa da un organo della PA; 2) la sent pronunciata contro imputato totalmente incapace perché coperto dall’immunità (es agente diplomatico) o nei confronti di persona inesistente — in gst casi l’atto non esiste in senso giur; la sent inesistente non può divenire irrevocabile ex art 648; il giudicato che s’è formato è solo apparente e non impedisce che l’interessato chieda di rilevare-dichiarare l’inesistenza. L’inesistenza della sent può, perciò, esser rilevata dal giudice pure dopo che essa è divenuta apparentemente irrevocabile. « Abnorme — prin tassatività dei mezzi d’impugnazione precluderebbe la possibilità d’impugnare quei provvedimenti affetti da anomalie così gravi da renderli eccentrici rispetto al sistema del cpp. Per correggere ciò, allora, la giurisprudenza ha creato la categoria delle abnormità, considerandola come un vizio non tipizzato che giustifica il ricorso immediato per Cassazione, che va fatto valere nei termini stabiliti, con decorrenza dalla conoscenza effettiva dell’atto. Si parla di abnormità strutturale per quel provvedimento che, per la singolarità del contenuto, è avulso dall’intero ordinamento processuale (es pm chiede a gip d’archiviare caso perché è ignoto autore del reato e gip gli ordina di formulare l'imputazione); di abnormità funzionale quando il provvedimento, pur essendo manifestazione di legittimo potere, si esplica al di fuori dei casi consentiti e determina la stasi del pp (es pm chiede al gup il rinvio a giudizio e qst dispone l'archiviazione). 3) PROCESSO PENALE TELEMATICO Qst processo è comparso il 15.12.2014: da quel momento le notificazioni a persona diversa dall’imputato devono essere effettuate con la PEC. Il sistema aveva un limite: trasmetteva dalle autorità giudiziarie ai difensori delle parti private, ma non era autorizzato a ricevere messaggi dai difensori stessi. Il limite era (ed è) la frammentarietà dei sistemi operativi (cui l'autorità giudiziaria può accedere con la consolle del magistrato) e la loro limitata interoperabilità; essi sono: SNT (Sistema delle notifiche telematiche); TIAP (Tratt. informatico atti processuali) e SICP (Sistema informativo della cognizione penale), che hanno pure dei sottosistemi. Ad es, il problema del SICP è che non smista i documenti nativi digitali tra i procedimenti: bisogna scannerizzare e inserire nel fascicolo cartaceo; quello del TIAP è che non sostituisce il documento originale cartaceo né il fascicolo tradizionale: resta il ‘doppio binario” cartaceo-digitale. L’informatizzazione del pp è stata accelerata dalla pandemia: i primi d.l. hanno rafforzato gli uffici del pm facendone il centro del pp telematico. Mano a mano che gli uffici della pubblica accusa si digitalizzavano, il ministero ha concesso l’uso del portale telematico (PDP); tuttavia il fascicolo telematico resta parallelo a quello cartaceo e non lo sostituisce. Il Covid ha imposto di limitare lo svolgimento del pp in presenza dei soggetti interessati e gst ha agevolato l’introduzione di tecnologie digitali nel pp, comportando un bilanciamento tra valori costituzionali (prin contraddittorio- immediatezza; diritto alla salute dei soggetto processuali) e l’esigenza di svolgimento dell’attività giudiziaria. La normativa introdotta ha qst caratteristiche: 1) carenza di un progetto generale d’intervento; 2) situazione d’urgenza nella quale s’è operato; 3) scelta di limitare il tempo di validità dei singoli interventi e di prorogarli di volta in volta con modifiche. L'effetto è stato quello di una legislazione caotica-contraddittoria perché, infatti, l'urgenza dovuta al covid ha ridotto il controllo de Parlamento, che s’è trovato ad approvare leggi di conversione proposte dal Governo con voti di fiducia (senza grandi discussioni). Le disposizioni introdotte hanno manifestato difetti sia linguistici, che di descrizione delle attività regolamentate. Sotto il profilo linguistico, ricorrenti disattenzioni nell’uso della sintassi han provocato la possibilità d’interpretazioni alternative del testo; sotto il profilo contenutistico, la ripetizione disordinata di disposizioni di contenuto analogo ha provocato dubbi sulla loro portata precettiva. Le nuove modalità di svolgimento del rito penale hanno interessato gst aspetti: 1.Procedimento da remoto — per limitare i contatti tra i soggetti del pp s'è esteso, con d.l., l’uso del procedimento a distanza. La normativa era già esistente, ma per altri fini (tutelare vita collaboratori di giustizia e diminuire trasferimenti dei detenuti dalle carceri); 2.Istituzione di un portale del pp telematico (PDP) — attualmente vi son solo 2 portali: uno per le comunicazioni che gli uffici di polizia giudiziaria fanno al pm e uno che permette ai difensori di depositare memorie, documenti e richieste a seguito dell'avviso di conclusione delle indagini. 3.Trasmissione di atti-documenti mediante PEC destinati agli uffici giudiziari - dal 2014 le autorità giudiziarie trasmettono le notificazioni con PEC. Viceversa, la giurisprudenza ha decretato invalidi gli atti che i difensori han a depositato presso gli uffici dell’autorità giudiziarie. L'esigenza di preservare il distanziamento sociale negli gli uffici giudiziari ha indotto il Govemo a consentire di usare il deposito di atti nelle cancellerie-segreterie con PEC. DI.137/20 ha concesso ai difensori la possibilità di depositare via PEC presso gli uffici giudiziari tutti gli atti, documenti e istanze comunque denominati diversi da quelli per cui l’unico strumento di deposito è il portale del pp telematico (PDP). Vediamo le novità principali sul pp telematico introdotte dalla legislazione sull’emergenza sanitaria: a) Nelle i.p. i collegamenti a distanza son disposti dal pm e polizia giudiziaria e han per oggetto gli atti investigativi che richiedono la partecipazione della persona sottoposta alle indagini, offeso, difensore, consulenti o altre persone. Ricevuto l'avviso di conclusione delle indagini, i difensori possono depositare atti/documenti diretti al pm solo mediante PDP. b) | termini massimo di custodia cautelare son sospesi durante il tempo in cui l'udienza è rinviata per l'assenza dei dichiaranti citati per deporre se l'assenza è giustificata dall'obbligo di quarantena o sottoposizione a isolamento fiduciario. e) Le udienze preliminari/dibattimentali devono svolgersi con collegamenti da remoto in una serie complessa di casi (es quando è presente un detenuto), invece è vitato se dev’esser condotto l'esame di testimoni, periti, consulenti ec. d) L'atto d’impugnazione può esser depositato mediante PEC; e) Il giudizio d'appello contro sent e provvedimenti in materia di misure cautelari può svolgersi in modo cartolare. f) Il giudizio in cassazione parimenti può svolgersi in modo cartolare. CAP III: PRIN GENERALI SULLA PROVA 1) SISTEMA PROCESSUALE E NORME SULLA PROVA Cpp 1988 ha accolto la scelta del sistema accusatorio: i poteri del giudice e parti son distribuiti in vario modo nelle fasi della ricerca, amissione, assunzione e valutazione della prova. La decisione di dedicare un Lib (III) intero alla materia della prova è coerente con l’idea per cui dev’esserci un bilanciamento dei poteri perché non si verificano abusi. Si delinea un vero ‘diritto alle prove”: il giudice ha il potere di decidere; le parti di ricercare le prove, chiederne l'ammissione e contribuire alla loro formazione. L’istituto che esprime nel modo migliore il sistema accusatorio è l'esame incrociato, in cui son distribuiti i poteri d’iniziativa delle parti e di controllo del giudice. 2) RAGIONAMENTO DEL GIUDICI! ENTENZA Il giudice 1) accerta se l'imputato ha commesso il fatto addebitatogli nell’imputazione; 2) individua-interpreta la norma incriminatrice per ricavame il fatto tipico punibile; 3) valuta se il fatto rientra nel fatto tipico. Qst ‘logica’ si basa sul prin per cui i fatti possono valutarsi in base a norme (giudizi di valore); qst ricostruzione rispecchia l'esigenza di frenare l’intuizionismo e gli aspetti irrazionali che possono manifestarsi nella decisione: strumento che consente alle parti-collettività di verificare il rispetto di qst approccio è la motivazione, in cui il giudice deve dar conto dell’applicazione di criteri di ragione. Qst sono i 3 momenti fondamentali della decisione: 1) Accertamento del fatto storico — all’inizio del pp il fatto addebitato non è certo (accusa ne afferma l’esistenza; difesa la nega); perché l’accertamento sia razionale dev’esser: basato su prove (ragionamento che dal fatto noto ricava l’esistenza del fatto storico e il modo in cui s'è verificato); oggettivo (deve basarsi su fatti realmente avvenuti-dimostrati); logico (fondato su prin che regolano la conoscenza e basato su prove non contraddittorie). L’accertamento può consistere in un giudizio sull’esistenza del fatto storico come descritto nell’imputazione o in uno che la esclude. 2) Individuazione della norma incriminatrice — è un accertamento giur e non di fatto perché ha per oggetto le disposizioni di legge e perché, nell’interpretare la norma incriminatrice per attribuire alle parole usate dal legislatore il significato più corretto in riferimento alla soluzione del caso concreto, è vincolato alla lettera della legge, in modo conforme alla Cost e fonti sovranazionali. 3) Giudizio di conformità — dal punto di vista formale, la decisione del giudice è una sent: è composta da una motivazione (ricostruisce fatto storico-motivi ‘di fatto’; interpreta la legge e individua il fatto tipico-motivi ‘in diritto’; valuta se il fatto storico rientra nel fatto tipico: giudizio di conformità) e da un dispositivo (emette un ‘ordine’: se è conforme condanna, viceversa assolve). 3) RAGIONAMENTO INFERENZIALE: PROVA-INDIZIO A) Significati del termine ‘prova’ — ‘prova’ può esser usato per indicare diversi concetti: fonte (persone-cose-luoghi da cui si può tratte un elementi di prova), mezzo (strumento con cui s’acquisisce al processo un elemento, es testimonianza), elemento (informazione che si ricava dalla fonte), risultato probatorio (elemento valutato dal giudice in base ai criteri d’attendibilità di gst e della credibilità della fonte; un fatto è accertato se l’ipotesi formulata corrisponde alla ricostruzione del fatto effettuata mediante prove). B) Ragionamento inferenziale — nel suo insieme la prova è un ragionamento che da un fatto reso noto al giudice (es dichiarazione del teste) ricava l’esistenza del fatto del passato. Per gst caratteristica il ragionamento probatorio è detto ‘inferenziale’ (da un fatto di oggi ricava l’esistenza di uno passato). L’art 187 stabilisce che il thema probandum (fatto da provare) è il fatto storico addebitato all’imputato, quelli che permettono di quantificare la sanzione penale e quelli da cui dipende l’applicazione di norme processuali (circa credibilità di teste o che servono a provare, es, se teste è stato minacciato). In caso di costituzione di parte civile son oggetto di prova pure i fatti inerenti alla responsabilità civile. O) Prova rappresentativa — con ‘prova rappresentativa’ s’intende quel ragionamento che dal fatto noto ricava, per rappresentazione, l’esistenza del fatto da provare (es Tizio dice d'aver visto Caio sparare: fatto noto è la dichiarazione di Tizio; il fatto storico è ricavabile in via diretta dalla dichiarazione perché è rappresentato dalle parole del teste). Il teste dev’esser valutato relativamente alla credibilità (con esame incrociato), poi bisogna valutare l'attendibilità della rappresentazione (aveva gli occhiali? ec). Frutto delle 2 operazioni è il risultato probatorio. Alla fine del pp il giudice nella motivazione (decisione) ricostruisce il fatto storico indicando i criteri in base a cui ritiene attendibili le prove e non attendibili quelle contrarie. D) Prova indiziaria — con ‘indizio’ s’indica quel ragionamento che da un fatto provato (circostanza indiziante) ricava l’esistenza di un altro fatto da provare (es fatto commesso dall'imputato). Il collegamento tra i 2 fatti è costituito da un’inferenza basata su di una massima d’esperienza/legge scientifica (es teste dice d'aver visto Caio uscire di corsa dalla porta d'una casa all'ora X; la polizia trova nella casa una donna uccisa poco prima dell'uscita: circostanza indiziante; Caio, interrogato, non sa spiegare la sua presenza sul luogo; dall’osservazione di casi simili si ricava la regola per cui chi esce da una casa in cui c'è una persona in fin di vita senza chiamare soccorsi è l’autore del delitto: il comportamento di Caio rientra nella regola empirica perciò è il probabile assassino. Può accadere poi che la polizia rinvenga nell’appartamento un'impronta sul coltello che corrisponde a quella di Caio: prova di un'altra circostanza indiziante, ‘fatto secondario’, cioè che Caio l'ha impugnato. Sempre in base a una regola d'esperienza chi ha impugnato l'arma senza spiegazione è l'assassino. Caio ha probabilmente ucciso Sempronia: fatto addebitato all'imputato, cd fatto principale. Viene poi trovato sul vestito di Caio una macchia di sangue di Sempronia; egli dice di esser legato sentimentalmente con lei, di esser entrato con una chiave in suo possesso, di averla trovata distesa e di aver toccato coltello-lei e di essere uscito sconvolto. Il teste Mario afferma che Caio aveva litigato il gg prima con Sempronia per gelosia. S'applicano 2 massime d'esperienza: la gelosia è tale da costituire il movente, degenerata in uccisione; non è un sentimento così forte da indurre qst atto). Il fatto può essere accertato pure traverso altre circostanze indizianti, pure non legate causalmente al fatto (es omicida aveva capelli rossi, scarpe Nike e corrisponde). Le circostanze collegate tra loro devono esser tali da escludere una diversa-ragionevole ricostruzione del fatto. L’art 27 Cost (“imputato non è colpevole sino a condanna definitiva”) è tradotto dalla dottrina come ‘presunzione di non colpevolezza’; ambiguo perché combina una regola di trattamento (imputato non colpevole sino a condanna: vietato anticipare pena, lecito applicare misure cautelari) e una probatoria (imputato presunto innocente, perciò onere prova è di chi sostiene la reità). La 2° è precisata dall'art 6 CEDU (“accusato di reato è presunto innocente finché colpevolezza non è accertata”). La Corte costituzionale (sent 348/07) ha sancito che il giudice deve interpretare la norma nazionale in aderenza al 6 CEDU, perciò l’art 27 non è più ambiguo e afferma il prin presunzione d’innocenza dell'imputato, che è una presunzione legale relativa (vale finché non è dimostrato il contrario), perciò l’onere della prova ricade su chi ne sostiene la reità (pm) e può essere sostanziale- formale: a) Onere sostanziale della prova — ‘provare’ dell’art 1697 cc (“chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne sono il fondamento”) significa convincere il giudice dell’esistenza di un fatto ed è un onere sostanziale della parte (sua inosservanza comporta rigetto domanda) e una regola probatoria (individua parte che subisce conseguenze del non aver convinto giudice). Data la presunzione d’innocenza, l’onere della prova grava sul pm. Provata la reità dell’imputato (elementi costitutivi reato), l'imputato ha l’onere della prova contraria: difesa deve provare la mancanza di credibilità-attendibilità di fonti-prove d’accusa, l’esistenza di fatti favorevoli (es causa giustificazione), o che il fatto può esser ricostruito diversamente. L’imputato può anche provare direttamente che quell’evento non è avvenuto (prova negativa), seppur sia difficile: unica soluzione è dare prova dell’esistenza di un fatto diverso incompatibile con l’esistenza di quello asserito dalla controparte (es alibi). b) Onere formale della prova — parte deve chiedere al giudice l'ammissione, nel pp, della prova, che formerà l’elemento di prova (art 190 cpp: prin dispositivo in materia probatoria). Il giudice la ammette se è pertinente, rilevante, non vietata-superflua. La legge stabilisce i casi in cui le prove son ammesse d’ufficio (artt 70, 195, 196, 224, ec). Onere di convincere il giudice: Soddisfare l’onere formale non significa soddisfare automaticamente il sostanziale (es giudice può ammettere testimonianza di Caio, ma se non è attendibile non si convincerà dell’esistenza del fatto): fatto non provato è come inesistente. A sua volta la mancata osservanza dell’onere formale non comporta per forza il rigetto della domanda (altra parte potrebbe chiedere l'ammissione quella prova). Acquisito l’elemento di prova, il giudice deve valutare se è idoneo a dimostrare l’esistenza di un fatto oggetto di prova, a prescindere dal fatto che sia stato introdotto dalla parte che aveva l’onere sostanziale di quel fatto (prin acquisizione della prova). Terminata l’acquisizione delle prove il giudice, se necessario, può disporre pure d’ufficio l'assunzione di nuove prove. Attengono al tema dell’onere della prova i concetti di: - fatto notorio - fatto, indubitabile-incontestabile, di conoscenza pubblica in un certo territorio (es terremoto), la cui esistenza è conosciuta dal giudice senza che le parti chiedano l'ammissione di un mezzo di prova. - fatto pacifico — fatto di conoscenza non pubblica, affermato da una parte e ammesso esplicitamente/implicitamente dalla controparte (es difesa non contesta che un testimone abbia detto una certa frase); non serve che esso venga provato: il giudice può usarlo direttamente come ‘elemento di prova’ per la sua decisione; tuttavia è libero di valutare se il testimone è credibile-attendibile. 6) QUANTUM DELLA PROVA (standard probatorio La quantità di prova, per convincere il giudice, nel processo civile (a differenza del penale) è identica per attore-convenuto. Processo civile — regola del ‘più probabile che no”: l’attore deve provare i fatti costitutivi del diritto per convincere il giudice che la sua ricostruzione è la più probabile; se la prova è insufficiente/contraddittoria (tesi non più probabile o probabili pure altre) il giudice rigetta la domanda. È uguale se l’onere della prova spetta al convenuto: deve provare l’esistenza di fatti impeditivi/estintivi più probabili della loro inesistenza, sennò il giudice respinge l’eccezione (art 2697 cc). Processo penale - accusatore deve provare la reità dell'imputato e il giudice assolvere se la prova d’accusa è ‘insufficiente/contraddittoria’, ma nessuna norma definiva qst termini; perciò la giurisprudenza ritenne che la prova era insufficiente se il pm non dimostrava la reità eliminando ogni ragionevole dubbio, contraddittoria se, pur essendo prevalente rispetto alle prove d’innocenza, s’inseriva in un quadro non concordante-univoco. La L.46/06 ha modificato l’art 533 cpp: giudice condanna se l’imputato risulta colpevole del reato contestatogli al di là di ogni ragionevole dubbio, sennò è come se la prova mancasse. ‘Ragionevole’ significa ‘comprensibile da una persona razionale’, perciò oggettivabile con motivazione logica (no dubbio psicologico del giudice): l'accusa non adempie all’onere se le risultanze processuali non escludono una ragionevole ricostruzione alternativa della difesa. Nel pp il ragionevole dubbio è una regola probatoria (disciplina quantum onere prova del pm) e di giudizio (giudice deve ritenere non provata la reità e assolvere imputato). Nel pp il dubbio è a favore dell’imputato pure quando qst ha l’onere della prova (provare esistenza fatto a lui favorevole), infatti l’art 530 cpp “se il fatto è stato commesso in presenza di una causa di giustificazione o non punibilità o v'è dubbio sull’esistenza di esse, il giudice assolve”. Qst norma non dice ‘ragionevole’, però va interpretata insieme all’art 533 cpp: l'imputato è prosciolto se fa sorgere nel giudice un dubbio ragionevole sull’esistenza della scriminante. Qst perché nel pp (# civile) non son equivalenti le posizioni soggettive contrapposte: solo l'imputato può ricevere dalla decisione un pregiudizio sulla libertà personale. Non avendo i poteri coercitivi (di pm-polizia giudiziaria) di ricerca delle fonti di prova, l'imputato, per far sorgere un dubbio, può limitarsi ad asserire l’esistenza di un fatto estintivo (es alibi), poi sarà l'autorità inquirente a fare le indagini per evitare che il giudice si convinca a favore dell’imputato (che deve indicare con precisione i fatti: es luogo in cui si trovava). Solo la pubblica accusa ha i poteri coercitivi per identificare i testimoni e se non lo fa rischia di lasciare un dubbio ragionevole a favore dell’imputato. Se, invece, l'imputato indica in modo impreciso fatti che solo lui poteva conoscere, impedendo all’accusa di fare indagini per accertarli, non adempie all’onere della prova perché non fa sorgere un dubbio ragionevole. 7) AMBITO D’APPLICABILITÀ DELLE NORME SULLA PROVA Il libro IMI sulle prove è nella 1° parte del cpp, detta statica perché disciplina gli aspetti comuni del procedimento penale, il cui svolgimento è regolato nella 2° parte (dinamica). Che la materia ‘prova’ si trovi nel Lib III indica la sua estensibilità a tutte le fasi del procedimento: i primi 4 Lib del cpp, infatti, sono una ‘parte generale’ del procedimento penale. Le norme generali sulle prove son, perciò, applicabili in tutti il procedimento penale a meno che non siano incompatibili con la regolamentazione del singolo atto da compiere in una certa fase. Lo vedremo nel cap sulle misure cautelari e indagini preliminari. 8) ORALITÀ, IMMEDIATEZZA E CONTRADDITTORIO La ‘oralità’ (“comunicare pensiero... con pronuncia parole destinate a esser udite”) è contrapposta alla ‘scrittura’ (“...con segni visibili, alfabetici o ideografici”). Lo scritto può leggersi, ma è un’oralità fittizia: chi ascolta una dichiarazione non può far domande a chi l’ha resa, perciò v’è oralità piena se le parti possono far domande e avere risposte dal dichiarante nell'esame incrociato. Il prin immediatezza s’attua se v’è un rapporto privo d’intermediazioni tra l'assunzione della prova-decisione — si vuole che il giudice prenda direttamente contatto con la fonte di prova e assicurare l'identità fisica tra il giudice che assiste all'assunzione della prova e quello che decide, qst per permettere una valutazione ‘di 1° mano” sulla credibilità del testimone. Il prin contraddittorio comporta la partecipazione delle parti alla formazione della prova. Nel sistema accusatorio l’accertamento del reato avviene col metodo dialettico (oralità) per garantire alle parti il diritto alla prova (fanno domande e formulano contestazioni), infatti l’art 111 Cost (‘pp è regolato dal prin contraddittorio nella formazione della prova”) lo riconosce come la miglior forma di conoscenza. Il giudice in dibattimento deve, perciò, decidere solo in base alle prove raccolte nel contraddittorio. Se, nelle indagini preliminari, si svolge l’incidente probatorio (anticipazione udienza dibattimentale senza pubblico) il contraddittorio è assicurato perché l’escussione di una persona avviene con l’esame incrociato ad opera del pm e difensore dell’indagato; ma, se le dichiarazioni verbalizzate son lette nel successivo dibattimento, l'immediatezza non viene rispettata. Qst 2 prin assicurano la correttezza del risultato (strumentali), ma non sempre possono attuarsi, perciò servono delle eccezioni, ma che siano ragionevoli (permettano di avvicinarsi a una ricostruzione corretta dei fatti: es se testimone è minacciato prima del dibattimento serve conoscere quale versione dei fatti aveva esposto nelle indagini). Il nuovo co.5 art 111 Cost ha precisato le situazioni eccezionali in cui si può derogare al contraddittorio (“legge regola casi in cui formazione della prova non ha luogo in contraddittorio per consenso dell’imputato o accertata impossibilità oggettiva o provata condotta illecita”), ma lo vedremo. CAP IV: MEZZI DI PROVA 1) MEZZI DI PROVA TIPICI-ATIPICI “Mezzo di prova’ è lo strumento processuale che permette d’acquisire un elemento di prova; il cpp ne prevede 7 tipi (testimonianza, esame parti, confronti, ricognizioni, esperimenti giudiziali, perizia, consulenza tecnica di parte, documenti), cioè con modalità d’assunzione regolata dalla legge, ritenendoli idonei a permettere l’accertamento dei fatti. Il cpp, però, non li considera tassativi: a delle condizioni possono esser assunti nuovi mezzi di prova (atipici), sorti col progresso tecnologico-scientifico, ma il giudice deve sentire le parti sulla richiesta d'ammissione di una prova atipica e valutarne i requisiti ex art 189 (idonea a assicurare accertamento fatti e non pregiudicare libertà morale della persona). Atipicità significa usare componenti non tipiche all’interno di un mezzo tipico + es: ricognizione di una persona fatta con un cane addestrato, anziché da un uomo, è atipica nel ‘ricognitore’ (cane), che richiede modalità-ca utele specifiche, tipica nel risultato (riconoscere un individuo). La prova atipica per esser ammessa (art 189) deve: 1) esser idonea ad assicurare l'accertamento dei fatti (fornire elementi attendibili e permettere valutazione su credibilità della fonte di prova); 2) assicurare ‘libertà morale’ della persona-fonte di prova (determinarsi liberamente), per qst nel pp non s’usa la narcoanalisi, ipnosi o macchina della verità. Le sue modalità d’assunzione son prescritte dal giudice, sentite le parti, con ordinanza, controllabile con impugnazione della sent. Qst sistema si basa sul prin legalità della prova: essa è uno strumento di conoscenza disciplinato dalla legge. Rispetta gst prin pure la disciplina della prova atipica perché dev’esser sottoposta ai requisiti dell’art 189 e, dal punto di vista procedurale, ad ‘un contraddittorio tra giudice-parti; essa, inoltre, non dev’esser uno strumento per aggirare le forme probatorie a garanzia dei diritti dell’imputato o attendibilità dell’accertamento (prin non sostituibilità). È perciò discussa la ricognizione informale dell'imputato (in dibattimento pm chiede al testimone se nell’aula c’è autore reato): la giurisprudenza la ammette perché ritiene che nel corso di un mezzo di prova (es testimonianza) si possa introdurre un elemento atipico. Mentre, però, la testimonianza si svolge con l'esame incrociato (torchia dichiarante per ottenere risposte vere), la ricognizione deve avvenire in un contesto idoneo a eliminare la tensione emotiva del ricognitore. Inoltre è più attendibile un riconoscimento fatto fra più persone somiglianti, che nei confronti di una sola persona già messa evidenza perché siede al banco degli imputati. Per gst l'attendibilità della ricognizione informale deve ritenersi, comunque, viziata. 2) TESTIMONIANZA Il cpp distingue tra 2 mezzi di prova: testimonianza (art 194ss) e esame delle parti (art 208ss) — testimone deve presentarsi al giudice e dire la verità; l’imputato, se si offre all’esame incrociato, non ha l'obbligo di presentarsi e dire la verità. Salvo eccezioni, la qualità di imputato è incompatibile con quella di testimone, ma entrambi danno gran contributo conoscitivo al pp perché son esaminati sui fatti oggetto di prova (responsabilità imputato e fatti per valutare credibilità fonti e attendibilità degli elementi di prova). La loro deposizione avviene con l’esame incrociato (strumento più efficace per accertamento fatti). Può essere testimone chi conosce i fatti oggetto di prova, ma che non ha una delle qualifiche cui il cpp riconduce l’incompatibilità a testimoniare (imputato procedimento connesso/collegato, responsabile civile, ec). Egli diviene ‘testimone’ se-quando (su richiesta parti) è chiamato a deporre davanti al giudice. I suoi obblighi sono: 1) presentarsi al giudice, sennò gst, se non c’è legittimo impedimento, può ordinarne l’accompagnamento coattivo alla polizia giudiziaria e condannarlo al pagamento di €500-516 e delle spese causate dalla non comparizione; 2) rispettare le prescrizioni del giudice; 3) rispondere con verità alle domande, sennò commette delitto di falsa testimonianza. L’art 188 cpp prevede un generale divieto probatorio sulle modalità d’assunzione della prova dichiarativa: “non si possono usare, neanche col consenso dell’interessato, metodi/tecniche idonei a influire sulla libertà di autodeterminazione o capacità di ricordare/valutare i fatti” (tortura, narcoanalisi, ipnosi, macchina verità); inoltre “dichiarazioni/informazioni ottenute con tortura (art 613-bis cp) non son comunque usabili, salvo che contro persone accusate di qst reato e per provarne la responsabilità penale” (art 191). Qst divieto probatorio vale per la persona se viene in rilievo come ‘fonte di prova dichiarativa’ (dichiarazione non esiste senza sua collaborazione). In tal caso v’è netta differenza tra imputato e tutti gli altri: le norme costituzionali sul diritto di difesa e presunzione d’innocenza delineano in capo al 1° un diritto di non collaborare (libero di scegliere se rendere dichiarazione e determinarne contenuto); mentre per i 2°, le norme costituzionali che tutelano l’interesse alla repressione dei reati, giustificano la punibilità del rifiuto a rispondere e della falsità, tuttavia pure il teste dev’esser moralmente libero di autodeterminarsi sul contenuto-modalità delle dichiarazioni. Se la persona è una ‘fonte di prova reale’ (riveste interesse probatorio per ciò che è, non che dice: es caratteristiche volto) vengono in questione gli atti d'indagine e mezzi di prova-ricerca della prova volti a ottenere elementi diversi dalle dichiarazioni (identificazioni, ricognizioni, perquisizioni, sequestri, perizie): ciò che si cerca (individuo) esiste a prescindere dall’indagine. In gst attività i valori costituzionali interessati son le singole libertà, compresse dalla ricerca-acquisizione della prova, perciò l'imputato non differisce dagli altri: si può limitare la libertà personale con un atto motivato dall’autorità giudiziaria, nei casi-modi previsti dalla legge (art 13 Cost). Deposizione (art 498-499 cpp È resa in dibattimento, con l’esame incrociato, dal testimone, esaminato sui fatti oggetto di prova. Ex art 194 le domande devono essere pertinenti (su fatti inerenti l'imputazione e da cui dipende l'applicazione di norme processuali) e avere ad oggetto ‘fatti determinati’ (egli non può dare valutazioni personali, salvo che sia impossibile scinderli dalla deposizione sui fatti). L’esame del testimone può riguardare i suoi rapporti di parentela/interesse con le parti/testimoni e le circostanze per accertare la credibilità di essi. Le disposizioni sulla moralità dell’imputato son ammesse solo per qualificare la sua personalità in relazione al reato. Le domande sui fatti che servono a definire la personalità dell’offeso dal reato (esaminabile come testimone), dato che si vuol tutelare la sua dignità ma consentire pure l’esercizio del diritto alla prova spettante a tutte le parti del pp (pure imputato), han 2 limiti: 1) son ammesse se il fatto dell’imputato dev’esser valutato in relazione al comportamento dell’offeso; 2) quelle sulla vita privata o sessualità dell’offeso son ammesse se necessarie alla ricostruzione del fatto (funzionali a valutare credibilità-attendibilità di una dichiarazione già resa e attinente a fatti oggetto di prova). Testimonianza indiretta: Si ha se il testimone si riferisce, per la conoscenza del fatto da provare, alla rappresentazione di un’altra persona (conoscenza indiretta), cd ‘teste di riferimento’, che può averlo percepito personalmente (teste diretto) o da altra persona (indiretto). Qst son le condizioni: 1) Testimone indiretto deve indicare la persona/fonte da cui ha appreso la notizia, sennò non si può valutare la credibilità di quanto riferito (art 195). Il testimone, infatti, non può deporre su ‘voci correnti nel pubblico’ (art 194). Se il teste di riferimento diretto (o fonte: es documento) non è individuato, la testimonianza è inutilizzabile (‘individuazione’ # ‘identificazione’: per la 1° basta indicare la persona che spesso frequenta un certo luogo, seppur non se ne conoscano le generalità). 2) Se una parte chiede che sia sentito il teste di riferimento diretto il giudice deve, a meno che sia impossibile per morte- infermità o irreperibilità (impossibile notificare citazione a comparire a testimone già identificato), disporne la citazione, sennò la testimonianza indiretta è inutilizzabile. Se egli è stato citato, ma non è comparso in aula, deve disporsi l’accompagnamento coattivo. Nei casi d’impossibilità a esaminare il teste, la testimonianza, seppur inutilizzabile, dev’esser valutata, perché qst impossibilità complica il controllo di quanto ‘sentito dire’. Inoltre il giudice può disporre d’ufficio la citazione del teste diretto se nessuno l’ha richiesta. Il giudice può usare, per la decisione, la deposizione indiretta-diretta, valutando la credibilità di entrambe in base agli esiti dell’esame incrociato (non è a prescindere più attendibile il teste diretto). È vietato assumere deposizioni su fatti appresi da persone con segreto professionale/d’ufficio, salvo che gst li abbiano divulgati (es collaboratore non è esaminato su notizia confidatagli dall'avvocato, che l’ha appresa dal cliente). L’art 62 cpp stabilisce il divieto di testimonianza indiretta sulle dichiarazioni dell’imputato perché la prova di esse deve ricavarsi solo dal verbale, che deve attestare che è stato dato l’avviso che l'imputato ha la facoltà di non rispondere (diritto al silenzio). Qst divieto: a) è oggettivo (si riferisce a chiunque riceva le dichiarazioni: testimone/poliziotto); e poi riguarda le ‘dichiarazioni’: b) in senso stretto (espressioni narrative), mentre son riferibili per sentito dire le espressioni di volontà (es consenso a accertamento diagnostico) o comportamenti (es durante perquisizione uno dice “scappa, polizia!”); c) rese nel corso del procedimento, cioè in un suo atto e non durante la sua pendenza (es testimone può riferire dichiarazione appresa fuori da un atto del procedimento); d) che han valenza di prove e non quelle rilevanti come ‘fatti storici di reato”, che devono esser accertate per forza con un pp. Il divieto di testimonianza indiretta si estende alle dichiarazioni rese dall’imputato nel corso dei programmi terapeutici volti a ridurre il rischio che commetta delitti sessuali su minori (art 62) — si tutela la sua ‘serenità’, evitando che le dichiarazioni fatte durante il programma entrino nel procedimento a suo carico. Circa la testimonianza indiretta della polizia giudiziaria, per l’art 195 i suoi ufficiali-agenti non possono deporre sul contenuto delle informazioni assunte da testimoni/imputati, denunce-istanze-querele, dichiarazioni spontanee dell’indagato, perché, se le dichiarazioni rese in segreto nelle indagini fossero usabili per la decisione, si violerebbe il contraddittorio nella formazione della prova. Invece, gli ‘altri casi” ammessi per la testimonianza indiretta son quelli in cui la polizia è chiamata a riferire su dichiarazioni ricevute fuori dall’esercizio delle funzioni o da persone informate sui fatti nel corso di attività tipiche (identificazioni, ricognizioni informali, sequestri) o atipiche (appostamenti, pedinamenti). Diversi son i casi in cui non v'è ‘sentito dire’ perché la polizia riferisce dichiarazioni senza contenuto narrativo (es percepisce ordine, minaccia, offesa, saluto) o che costituiscono corpo del reato in quel pp (es calunnia). Pubblico ufficiale e incaricato di pubblico servizio son vincolati dal segreto d’ufficio (in casi, previsti da legge/reg, devono mantenere il segreto su notizie relative allo svolgimento del servizio pubblico), la cui violazione integra il reato dell’art 326 cp, ma il buon funzionamento della PA non tollera che siano nascosti i reati, perciò l’obbligo d’astenersi dal rispondere viene meno se il pu/ips han l'obbligo di denuncia (riferire a autorità notizia di reato). Essi, dunque, non possono mantenere segreti i fatti concernenti reati procedibili d’ufficio. Se il testimone (pu/ips) oppone il s.u. il giudice valuta se è un’eccezione fondata; se non lo è gli ordine di deporre. Particolare specie di s.u. è il segreto di Stato, che copre ‘documenti, notizie, attività e ogni altra cosa la cui diffusione possa recar danno all’integrità della Rep, anche in relazione ad accordi internazionali, difesa delle istituzioni, indipendenza dello Stato rispetto agli altri, e alla preparazione-difesa militare dello Stato” (L.124/07) -— pu/ips devono astenersi dal deporre su fatti coperti dal s.s. (art 202 cpp). Se il pu/ips, sentito come testimone/imputato (o altro dichiarante), oppone l’esistenza di un s.s., l’autorità giudiziaria (pm/giudice) procede al cd interpello (informa Pres Consiglio e chiede la conferma del s.s.) e sospende ogni iniziativa volta a acquisire-usare la notizia oggetto del s.s. Se entro 30gg dalla richiesta il Pres Consiglio non conferma il s.s., il dichiarante deve deporre; se lo conferma giudice-pm non possono acquisire-usare le notizie coperte dal s.s. Nel 2° caso, se per la definizione del pp è essenziale la conoscenza di quanto coperto dal s.s., il giudice deve dichiarare di non doversi procedere per l’esistenza del s.s. Infine v’è il segreto di polizia — agenti di polizia giudiziaria e dipendenti dei servizi di sicurezza possono mantenere segreti i nomi dei loro informatori, ma quanto han ‘sentito dire’ da loro può esser acquisito-usato solo se l’informatore è stato esaminato. Precisiamo che i segreti u/s/p non possano opporsi per reati evasivi dell’ordinamento costituzionale e delitti degli art 284, 416bis- ter e 422 cp. 3) ESAME DELLE PARTI È il mezzo di prova con cui le parti private contribuiscono ad accertare i fatti nel pp. Il cpp ne prevede regole generali: - dichiarante non ha l'obbligo di dire la verità, né d’esser completo nel narrare i fatti; inoltre può non rispondere alle domande; - domande son formulate di regola dal pm e difensori delle parti private, nell'ordine indicato dall’art 503; - domande devono riguardare i fatti oggetto di prova; Poi prevede regimi giur diversi in base alla persona che rilascia la dichiarazione: a) Esame dell’imputato: Serve per acquisire il contributo probatorio dell’imputato sui fatti oggetto di prova. Esso avviene solo se l’imputato lo chiede o vi consente se è chiesto da una parte. Il ‘mancato consenso’ non può esser valutato dal giudice in senso negativo per l’imputato, ma tuttavia sortisce qualche effetto: se la difesa afferma l’esistenza di un fatto, il rifiuto di sottoporsi all'esame non permette all’imputato di adempiere all’onere della prova (convincere giudice). L’imputato esaminato non ha l’obbligo di dire la verità perché non può commettere falsa testimonianza (non è testimone) e, se con false dichiarazioni commette altri reati, beneficia della causa di non punibilità ex art 384 cp. Tuttavia l’art 384 è inapplicabile, perciò l’imputato è punibile, nei delitti di calunnia (art 368 cp: incolpare di reato una persona sapendola innocente) e simulazione di reato (art 367 cp: affermare che è avvenuto un reato che nessuno ha commesso). L’imputato che mente, però, perde credibilità; per qst il difensore gli consiglia di non rispondere (diritto al silenzio), piuttosto che dire il falso; ma pure il silenzio, da menzionare nel verbale, può diminuirne la credibilità (pare nascondere qualcosa). L’imputato, infine, può affermare d’aver ‘sentito dire’ qualcosa senza dover indicare la fonte: a differenza che per il testimone e altre parti, gst dichiarazione può esser usata perché, data la peculiare posizione di qst soggetto, è importante acquisire tuto quanto sia venuto a sua conoscenza. Ovviamente può esser ritenuta inattendibile. b Esame delle parti private diverse dall’imputato: Responsabile civile, civilmente obbligato per la pena pecuniaria e parte civile non esaminata come testimone: - son esaminati solo se richiedono/consentono il loro esame; - possono non rispondere alle domande; - non rispondono di falsa testimonianza perché non sono testimoni; - se affermano d’aver ‘sentito dire’ valgono le ordinarie condizioni d’utilizzabilità previste dall’art 195; La parte civile, se chiamata a testimoniare, deve deporre in tale qualità e non come parte privata, perciò ha l’obbligo di dire la verità. cl Esame di persone imputate in procedimenti connessi: L’imputato connesso/collegato è quello del procedimento che ha un rapporto di connessione o collegamento probatorio col procedimento principale, a prescindere che siano uniti/separati. Qst soggetto può contribuire ad accertare i fatti con 4 strumenti di prova: 1) esame degli imputati concorrenti nello stesso reato e situazioni assimilate; 2) esame degli imputati collegati/connessi teleologicamente; 3) testimonianza assistita prima della sent irrevocabile; 4) testimonianza assistita degli imputati giudicati; In linea generale l'imputato connesso/collegato ha le stesse garanzie di quello principale: - differenza è che ha l’obbligo di presentarsi per rendere l’esame, sennò il giudice ne ordina l’accompagnamento coattivo; - va avvisato che ha facoltà di non rispondere, ma se rende dichiarazioni da cui emergono indizi a suo carico l’autorità procedente non deve interrompere l’esame, né dare avvertimenti, né invitarlo a nominare un difensore (già presente): art 63 inapplicabile; - va assistito da un difensore; se non è presente quello di fiducia, gli va designato d’ufficio. Vediamo ora le disposizioni specifiche per l’imputato concorrente e poi quelle per l'imputato collegato/connesso. 1)Esame degli imputati concorrenti nello stesso reato — imputato concorrente (quello del procedimento connesso nei casi di concorso nello stesso reato e situazioni assimilate: cooperazione colposa o evento causato da condotte di più persone) è incompatibile con la qualifica di testimone finché nei suoi confronti non è pronunciata sent irrevocabile. Il suo esame dev’esser chiesto da una parte del procedimento principale 0, ove previsto, disposto d’ufficio dal giudice. Il suo nominativo va inserito nelle liste testimoniali almeno 7gg prima dell’inizio del dibattimento, indicando i fatti su cui deve deporre. Egli ha la facoltà di non rispondere (sia a domande del reato addebitatogli, che sul procedimento principale), pure a domande senza significato autoincriminante, ma se risponde non ha l'obbligo di verità. L’imputato del procedimento principale, accusato dall’imputato concorrente, ha solo formalmente il diritto di contro esaminarlo perché gst può non rispondere e dire il falso. 2)Esame degli imputati collegati/connessi teleologicamente — imputato collegato/connesso che non ha reso prima dichiarazioni sulla responsabilità dell'imputato è incompatibile a testimoniare ex art 197 (lett. b): può tacere e non ha obbligo di verità, ma se fa dichiarazioni su fatti concernenti la responsabilità altri diviene testimone assistito limitatamente ai fatti dichiarati. Qst disciplina è stabilita dall’art 210, cui è stata data pure un’altra interpretazione: imputato collegato/connesso diviene testimone assistito (obbligo verità) semplicemente se non s’avvale della facoltà di tacere. Qst esegesi, però, è sbagliata perché la disciplina sull’incompatibilità stabilisce che l’imputato collegato/connesso è incompatibile con la qualità di testimone finché non ha reso dichiarazioni su fatti altrui; e inoltre perché creerebbe un’asimmetria tra indagini-dibattimento: mentre nell’interrogatorio è la dichiarazione sul fatto altrui a far perdere l’incompatibilità a testimoniare, in dibattimento ciò avverrebbe con la mera scelta di parlare. Dato che “le dichiarazioni son valutate unitamente agli altri elementi di prova che ne confermano l’attendibilità” (art 192) quelle degli imputati connessi/collegati son valutate come prova solo se vi son riscontri, perché l'imputato ha interesse a mentire: indica altri come colpevoli dello stesso/altro reato (chiamata di còrreo/dichiarazione accusatoria) per ottenere vantaggi/vendetta. Il riscontro avviene con ‘altri elementi di prova’: non devono esser tali da provare da soli il fatto dichiarato, ma basta che dimostrino l’attendibilità della dichiarazione, se è così il giudice il giudice verifica se essa è utile a ricostruire il fatto. Il riscontro può essere: - estrinseco — ha ad oggetto altri elementi di prova ‘esterni’ (indipendenti) rispetto alla dichiarazione (no accordo tra dichiaranti), come la dichiarazione di altre persone (testimoni/imputati: riscontri incrociati), che va a sua volta riscontrata; - intrinseco -. è interno alla dichiarazione stessa, infatti se ne valuta la precisione-spontaneità-coerenza; se, poi, è una dichiarazione ‘contra se’ va valutata la ‘genesi remota-prossima della decisione di confessare’. Infine, ogni dichiarazione è frazionabile: va riscontrata per ogni fatto asserito e soggetto indicato come responsabile. L.63/01 ha ridotto l’area dell’incompatibilità a testimoniare degli imputati connessi/collegati introducendo la ‘testimonianza assistita’ (art 197-bis): imputato è sentito con l’assistenza obbligatoria del suo difensore (fiducia/ufficio) a causa del collegamento tra reato addebitatogli e quello oggetto del procedimento in cui è chiamato a deporre. Vi son 2 categorie di 1) opera solo per gli imputati collegati/connessi e solo se il pp a loro carico non è concluso con sent irrevocabile: possono deporre come t.a. se han reso dichiarazioni su fatti concernenti la responsabilità di altri; 2) scatta dopo che s’è concluso con sent irrevocabile il pp a carico dell'imputato connesso/collegato; L’art 197-bis detta regole comuni a entrambe le categorie: - aita. s’applicano le norme sulla testimonianza, salvo se derogate dall’art 197-bis - devono presentarsi al giudice; il loro diritto di non rispondere è regolato in modo speciale (art 197-bis, co.4) rispetto alla disciplina dell’art 198, che resta applicabile solo su fatti diversi da quelli per cui si procede a carico del t.a.; - ta. devono esser assistiti da un difensore di fiducia/ufficio (art 197-bis, c0.3); - dichiarazioni dei t.a. non possono esser usate contro chi l’ha rese nel procedimento a suo carico, in quello di revisione della sent e in qualsiasi giudizio civile/amministrativo relativo al fatto addebitato al dichiarante (art 197-bis, c0.5); - dichiarazioni dei t.a. son utilizzabili solo in presenza di riscontri che ne confermino l’attendibilità; Precisiamo, infine, che al t.a., essendo un imputato, non s’applica l’art 63: se dalle sue dichiarazioni emergono indizi a suo carico, l’autorità non deve interrompere l’esame, dare avvertimenti, né dirgli di nominare un difensore (già presente). Viste le norme comuni e l’esame dell’imputato concorrente e collegato/connesso, finiamo ora l’analisi degli altri contributi probatori dell’imputato connesso/collegato quando viene sentito come t.a. 3)Testimonianza assistita prima della sent irrevocabile — t.a. con procedimento pendente gode del privilegio comune contro autoincriminazione per i reati diversi da quelli oggetto del procedimento a suo carico (art 198). L’imputato collegato/connesso, che depone come t.a. sul fatto altrui già dichiarato, ha pure un privilegio speciale: può tacere su fatti concernenti la responsabilità del reato per cui si procede nei suoi confronti (art 197-bis, co.4). Solo se i fatti son inscindibili la facoltà di tacere sul proprio fatto si estende al fatto altrui; tuttavia se egli risponde, ha l’obbligo di verità. Qst disciplina s’applica ai procedimenti (connessi/collegati) riuniti-separati: se l'imputato collegato/connesso ha reso dichiarazioni su fatti altrui, su essi è sentito come t.a. pur se rende l’esame nel suo pp. Precisiamo che non sempre l'imputato, al momento della dichiarazione, sa riconoscere il fatto come ‘altrui’, perché magari la rilevanza (accusatoria/liberatoria) potrebbe esser causata da fatti scoperti dopo. 4)Testimonianza assistita dell’imputato ‘giudicato’ — imputato giudicato è quello nei cui confronti è intervenuta sent irrevocabile di proscioglimento/condanna/patteggiamento. La disciplina delle sue deposizioni ha delle differenze: a) Gli imputati connessi/collegati condannati, o cui è stata applicata la pena su richiesta (patteggiamento) o assolti con formule terminative non completamente liberatorie (diverse da ‘fatto non sussiste’ o ‘imputato non l’ha commesso”) possono essere ‘sempre’ chiamati come ta. in un procedimento collegato/connesso, seppur non hai man mai reso dichiarazioni su fatti altrui o non han ricevuto l’avviso ex art 64 — son sentiti come t.a. con l’obbligo di verità; godono della garanzia ex art 197bis co.5 e del privilegio contro autoincriminazione ex art 198 su fatti diversi da quelli giudicati, mentre di regola non hanno il privilegio sul giudicato. Solo l'imputato condannato che nel procedimento a suo carico aveva negato la sua responsabilità o non aveva reso alcuna dichiarazione ha un altro privilegio: non può esser obbligato a deporre sui fatti per cui è stata pronunciata sent di condanna nei suoi confronti. Di gst privilegio non gode l’imputato nei confronti di cui è stata emesso un patteggiamento (pena su richiesta delle parti). b) Gli imputati connessi/collegati, che siano stati assolti con sent irrevocabile ‘per non aver commesso il fatto’ o ‘perché il fatto non sussiste’ van trattati in modo simile al testimone comune (dice la Corte cost) perché sono indifferenti rispetto ai fatti oggetto del procedimento: son esaminati senza l'assistenza di un difensore e senza che sia indispensabile il riscontro esterno; godono dell’inutilizzabilità contra sé delle dichiarazioni; devono rispondere secondo verità sul fatto proprio coperto dalla sent irrevocabile, ma godono del privilegio comune contro autoincriminazione in relazione a fatti diversi da quello per cui s'è proceduto a suo carico. Circa la deposizione degli indagati/imputati connessi in caso di archiviazione o di non luogo a procedere si ritiene che: - gli imputati nei confronti di cui è stata pronunciata una sent di non luogo a procedere, per un reato connesso/collegato a quello per cui si procede, son incompatibili con la qualifica di teste perché quel tipo di sent non è citata, dall’art 197, tra i provvedimenti che fan cessare l’incompatibilità a testimoniare, perciò son esaminati con le regole generali sulla prova dichiarativa (art 210). Sono, invece, compatibili come teste nei limiti dell’art 64 se han reso dichiarazioni sul fatto altrui precedute dal rituale avvertimento ex art 64. - come i soggetti appena citati van trattati pure gli ex indagati perché l’art 197 non cita neanche l’ archiviazione: gli ex indagati connessi ex art 12 son sempre incompatibili; quelli collegati/connessi divengono compatibili se rendono dichiarazioni sul fatto altrui. Qst soluzione segue il prin graduazione dei dichiaranti (più dichiarante è a rischio di prosecuzione/riapertura pp, più ampie son garanzie). La giurisprudenza di legittimità, invece, volendo sottrarre alcuni tipi d’imputati connessi-collegati e ta. alla necessità dei riscontri attraendoli nella categoria dei testimoni comuni, ha prospettato soluzioni diverse, creando una spaccatura, per risolvere la quale la Cassazione ha proposto una soluzione innovativa sull’indagato nei cui confronti sia stata disposta archiviazione: va equiparato a chi non ha mai avuto un pp a suo carico. Ma gst soluzione è inaccettabile perché lascia senza tutela l’archiviato. Approfondimento sulla testimonianza assistita: Nonostante alcuni la ritengano volontaria, perché l’indagato è avvisato che ha facoltà di tacere e che se rende dichiarazioni su fatti altrui diviene testimone e perché ha il privilegio contro autoincriminazione, essa è coatta perché gli avvisi son dati se la persona è sentita come indagato e inoltre del privilegio contro autoincriminazione godono tutti i testimoni, ma soprattutto perché se è integrato il presupposto l'imputato è ‘costretto’ a presentarsi come ta. e non può andarsene finché gli son poste domande — ex L.63/01 è ‘costretto’ a divenire t.a. in un procedimento separato, ma può diventarlo pure nel suo procedimento se qst è riunito con quello connesso/collegato. Collaboratore e testimone di giustizi; L.45/01 ha reso stringenti i requisiti con cui imputati-condannati possono divenire collaboratori di giustizia, la L.6/18 ha modificato la vecchia disciplina che li assimilava ai testimoni di giustizia. ® CDG — è chi, pur avendo commesso reati, dà un contributo per indagini-processi che hanno ad oggetto i soli delitti di mafia-terrorismo previsti dall’art 51 cpp. Egli è ammesso a misure di protezione se la collaborazione gli crea pericoli e gode di benefici circa le misure cautelari-definitive (deve espiare 4 pena o 10 a se ergastolo). Entro 180gg deve dare al pm le notizie che ha utili alla: a) ricostruzione di fatti-circostanze su cui è interrogato; b) ricostruzione degli altri fatti di maggior gravità e allarme sociale di cui è a conoscenza; c) individuazione-cattura dei loro autori; d) individuazione, sequestro e confisca di ogni bene di cui egli o altri appartenenti a gruppi criminali dispongono. Egli è sentito come imputato concorrente (no obbligo verità) o t.a. (obbligo verità su fatto altrui già dichiarato) in base al tipo di legame tra il suo procedimento e quello in cui è chiamato a deporre in base all’oggetto delle sue dichiarazioni, che son trascritte nel verbale illustrativo dei contenuti della collaborazione, nel quale s'impegna per il futuro a rendere dichiarazioni su fatti (propri/altrui) riconducibili alle informazioni in esso contenute, pena la perdita dei benefici riconosciuti in base al programma di protezione. ° TDG — L.6/18ha: a) definito iltdg, che è colui che: - ha reso dichiarazioni di fondata attendibilità intrinseca e rilevanti per indagini/giudizio (# cdg: di notevole importanza, nuove- complete) - è inuna situazione di grave-attuale pericolo rispetto a cui le ordinarie misure di sicurezza non son adeguate; - non ha avuto condanne per reati dolosi/preterintenzionali e tratto profitto dall’esser venuto in relazione col contesto delittuoso, ma può aver avuto comportamenti penalmente rilevanti a causa dell’assoggettamento a singoli/associazioni criminali; - non è (né è stato) sottoposto a misure di prevenzione; b) dato al tdg una protezione, preferibilmente nel luogo d’origine con misure di sostegno economico e reinserimento; c) dato al tdg l’assistenza di un referente per tutto il suo percorso, che funge da sostegno psicologico nei rapporti con le istituzioni; d) previsto che nei confronti del tdg (=cdg) possano usarsi gli strumenti processuali dell’incidente probatori e esame a distanza. 4) CONFRONTI, RICOGNIZIONI E ESPERIMENTI GIUDIZIALI Alcuni mezzi di prova han gst caratteristica: il giudice ha potere di direzione nella fase d’assunzione, mentre le parti controllano solo che l’atto si svolga regolarmente (non possono procedere ad esame incrociato). a Confronto (212) -- esame congiunto di 2/+ persone, già ‘esaminate/interrogate’, in ‘disaccordo’ su fatti-circostanze importanti (cioè oggetto di prova). Esse possono avere posizione processuale omogenea/eterogenea (esame fra testimoni / o - di dichiarazioni può avvenire solo dopo che la persona è stata interrogata (art 111 Cost: “colpevolezza imputato non può esser provata sulla base di dichiarazioni rese da chi s'è sempre volontariamente sottratto all’interrogatorio da parte dell'imputato o suo difensore”). Le sent irrevocabili possono esser acquisite ai fini della prova di un fatto in esse accertato (art 238-bis). Il cpp pone come condizione che vi siano riscontri esterni che ne confermino l’attendibilità. Le parti, certo, possono provare il contrario. La norma è stata introdotta dalla L.356/92, volta alla repressione della criminalità mafiosa con una semplificazione probatoria, evitando che in ogni pp per i reati fosse necessario provare ex novo l’esistenza del reato associativo con aggravio di tempi. L’art 238-bis, però, non è stato limitato a dei tipi di reato, dunque ha un ambito applicativo generale; perciò dev’esser oggetto d’interpretazione adeguatrice che tenga conto del prin contraddittorio; la giurisprudenza dice che le dichiarazioni rese ‘contra alios’ da chi s’è sempre sottratto all'esame dell’imputato e suo difensore son inutilizzabili seppur contenute in una sent irrevocabile legittimamente acquisita ex art 238-bis, in quanto qst modalità acquisitiva delle dichiarazioni si risolverebbe in un espediente elusivo delle garanzie dettate dall’art 526. APPENDICE: CONSIDERAZIONI SULLA PSICOLOGIA DELLA TESTIMONIANZA 1) PROCESSO PENALE E PSICOLOGIA Le 2 materie appartengono a mondi diversi e hanno metodologie diverse pur potendo avere lo stesso oggetto di studio (es testimone). La differenza è che la procedura penale è ‘diritto’ (dover essere: comportamento obbligatorio), la psicologia studia lo ‘essere’ (cioè testimone, e non i doveri che ha nel pp) ed è importante per l'operatore del pp (giudice, pm, ec) perché permette di valutare la credibilità-attendibilità del teste, ma non è sempre stato così: tra fine 800 e inizio 900 la contrapposizione tra le 2 concezioni fondamentali del diritto penale (Scuola Positiva-Classica) s'è manifestata pure nel tema della testimonianza. Carrara (SC) diceva “l’esperienza mostra che l’uomo per regola percepisce-narra il vero e solo eccezionalmente mente”. Qst regola si avvale di 2 presunzioni: che i sensi non abbiano ingannato il testimone; che l’uomo non voglia ingannare. La teoria della testimonianza della SC si basava su 3 postulati: 1) Completezza della testimonianza (teste poteva vedere-sentire tutto ciò che lo circondava); 2) Volontarietà della narrazione del vero (volendo essere sincero era in grado di riferire fedelmente); 3) Neutralità del testimone (imparzialit: Accolti gst postulati, bastava che l’autorità giudiziaria indagasse sui possibili legami con l’imputato/offeso. Quando postulati son crollati quand’è stato applicato il metodo scientifico. Il merito fu dei giuristi della SP d’inizio 900, volti a scoprire le leggi naturali della mente umana. Con degli esperimenti s’è accertato che la testimonianza: 1) non è completa: capacità di percezione del teste son limitate (mente umana opera una selezione naturale perché cervello tende a risparmiare il suo impegno); 2) seppur sincero, teste non è sempre capace di riferire fedelmente ciò che ha visto (può esservi falsa testimonianza inconsapevole); 3) non esistono testimonianze neutrali perché il fatto cui s’assiste è un evento drammatico che lede gli interessi dei cittadini (di regola ci si schiera con l’offeso). Il 1° volume di una giurista dedicato all’apporto che può dare la psicologia al pp è ‘Psicologia giudiziaria’ di Altavilla (1925). Oltre a lui solo Musatti (docente), nel 1931, ha scritto ‘Elementi di psicologia della testimonianza’, trascurato dai giuristi per un disinteresse causato alla ‘dottrina pura del diritto’ diffusasi negli anni 20, secondo cui per interpretare-applicare il diritto bastava studiare le sole norme di legge (Rocco, fondatore dell’indirizzo tecnico-scientifico). Gli studiosi del pp hanno iniziato a considerare la psicologia della testimonianza quando s’è posto il problema della riforma del cpp. Fu, infatti, accolto il modello accusatorio, basato sull’esame incrociato, per condurre il quale occorreva aver studiato la psicologia della testimonianza. Ai giuristi legati a concezioni tradizionali faceva fatica modificare il loro approccio al pp, ma almeno il progetto del 78 aveva avuto il merito di risvegliare l’attenzione dei giuristi. In contemporanea, con l'emanazione della 2° legge delega del 1987 e del testo del cp 1988 son sorti studi importanti: ‘Trattato di psicologia giudiziaria’, Gulotta; ‘Psicologia della testimonianza e della prova testimoniale’, De Cataldo. Da allora gli studi dei giuristi si son moltiplicati e son giunti a un grado alto di raffinatezza, così come la psicologia della testimonianza s’è molto avanzata. 2) MOMENTI DELLA TESTIMONIANZA Seppur la testimonianza è un processo unitario che va dalla sensazione alla narrazione, gli studiosi preferiscono isolarne 6 momenti per una miglior valutazione dei fenomeni che incidono sulla mene umana. Qst momenti sono: 1. Sensazione — è la risposta dei nostri recettori sensoriali agli stimoli ambientali; perché siano percepibili devono avere sufficiente durata-intensità e la persona dev'essere fisiologicamente in grado di avere sensazioni. I recettori producono segnali che, trasmessi alla corteccia celebrale, attivano neuroni sensibili alle caratteristiche fisiche dello stimolo. È a qst livello che s’ha una percezione. 2. Percezione —. è l'elaborazione cosciente dell’informazione sensoriale che giunge al cervello. L'oggetto viene confrontato con le tracce mnestiche (depositate in memoria) e viene identificato come ignoto o appartenente a una categoria nota di oggetti simili. A qst punto incontriamo i primi difetti della conoscenza, dovuti ai nostri limiti: a) raccogliamo dall’ambiente esterno solo un certo numero di stimoli; b) abbiamo una percezione d’insieme e non di singoli particolari; c) abbiamo emozioni, pregiudizi o aspettative che derivano da precedenti esperienze e che influiscono sulla nostra conoscenza. La percezione è interna alla psiche, perciò non è controllabile dal sistema giudiziario: non possiamo intervenire preventivamente sulle variabili che possono inquinare la testimonianza; ma solo diagnosticarle (es spesso si sbaglia la stima sulla durata di un evento). 3. Rielaborazione — è ciò che avviene tra il momento in cui memorizziamo informazioni e quando le richiamiamo alla nostra consapevolezza. Le originarie rappresentazioni possono essere inquinate dal processo: di rimozione (si tende a scordare i momenti dolorosi per autodifesa) e d’integrazione (tendiamo a colmare le lacune). 4.Memoria — non è solo la capacità di riprodurre informazioni archiviate, ma è un processo di ricostruzione di un’esperienza personale passata su cui influiscono interessi-conseguenze successive, che permettono d’inquadrare a posteriori il significato degli eventi in modo da darne una spiegazione coerente coi modelli conosciuti. I difetti principali della memoria son legati non solo a traumi-malattie, ma pure al passaggio del tempo. Si distingue, poi, tra 2 tipi di memoria: 1) episodica — fa riferimento a informazioni relative a fatti specifici collocabili in un preciso contesto spazio-temporale; 2) semantica — consente d’interpretare un episodio alla luce di uno schema generale di comprensione; essa conserva solo il significato delle informazioni-conoscenze, perdendo il riferimento alle coordinate spazio-temporali di ciò che s’è appreso (in gst caso intervengono gli elementi personali che deformano la realtà: passate esperienze, bisogni, interessi, ec). Nella memoria son presenti i cd copioni (scripts): schemi mentali che ognuno ha tratto da esperienze precedenti e che usa per interpretare-comprendere un nuovo evento. Qst meccanismo può comportare che una persona, quando non ricorda il dato originario, tende a proporre come testimonianza lo schema già acquisito. 5. Rievocazione — attività di richiamo consapevole del materiale esistente in memoria. Possono esservi fattori che influiscano il contenuto della deposizione del teste (es può aggiustare ricordi, temendo con la sua deposizione di subire un danno). L’eventuale interrogatorio cui può esser sottoposto il teste prima del dibattimento può influenzare il contenuto della deposizione, soprattutto in base alla formulazione delle domande poste dall’inquirente, che possono essere: - chiuse (‘aveva o no la cravatta?” s’è visto che di solito si sceglie la risposta positiva); - implicative (‘ha visto valigia sul portapacchi? implica che ci fosse il portapacchi); - disgiuntive parziali (‘era vestito di bianco/nero?” condiziona teste che, se ricorda un vestito grigio, darà la risposta più vicina al ricordo); - condizionali (‘non era forse bianca l’auto dell’imputato?’, teste avverte che ci si attende una risposta positiva); - indirette di tipo dubitativo (‘mi domando se lei ricorda se l’auto dell’imputato fosse una fiat/ford’, pare comunicare una libertà di scelta, che invece è illusoria); - affermazioni di dubbio (‘non si sta sbagliando?, fa impaurire il testimone). 6. Espressione — è il racconto orale in dibattimento. Pure in gst fase si hanno difficoltà perché non tutti sanno tradurre correttamente in linguaggio ciò che ricordano. Problemi pone la narrazione libera, che segue ad una domanda aperta (‘che ricorda di quel fatto?”): teste tende a semplificare, mentre certi dettagli sarebbero importanti per il giurista. La narrazione guidata è condotta con domande puntuali, perciò è più completa, ma contiene più errori. Le ‘domande suggerimento’ son vietate nell'esame diretto perché la parte che cita un teste deve dimostrare che gst è attendibile; invece sono ammesse nel controesame perché servono a valutare la credibilità del dichiarante (si tende a dimostrare che non è credibile). Il miglior modo per controinterrogare è incalzare il teste con domande brevi, ma secondo una scaletta in ordine d’intensità-importanza crescente: così è più difficile mentire perché il teste tenderà a confermare quanto detto prima. In sede di controesame sono efficaci le cd domande guidanti (leading questions): sono formulate in modo da indurre il teste a rispondere sì/no (‘al momento degli spari lei era in macchina?”). Le domande suggestive, invece, attivano l'immaginazione, operano sulla memoria dei fatti e incidono sul contenuto della risposta, ma senza chiudere il teste nell’alternativa sì/no (‘può riferire che manovra stava facendo con l’auto quando ha sentito gli spari?’ implica che al momento degli spari il teste fosse alla guida). Nel sistema accusatorio, ove controesame-riesame si susseguono, all’avvocato-pm son richieste doti di abilità metodica e la conoscenza dei meccanismi che regolano la comunicazione. Abbreviazioni 1 = polizia giudiziaria - ps = polizia di sicurezza - pm = pubblico ministero - cp = codice penale - cpp = codice di procedura penale - Rep = Repubblica - Ip = indagini preliminari - pp = procedimento penale